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05 del 10 febbraio 1988 Oggetto: Disciplina delle assenze del personale: disposizioni integrative in materia di permessi straordinari retribuiti

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 05 del 10 febbraio 1988

Oggetto: Disciplina delle assenze del personale: disposizioni integrative in materia di permessi straordinari retribuiti.

A seguito della pubblicazione sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1987 delle disposizioni di cui al d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 494, integrative della disciplina contrattuale emanata con d.p.r.n. 267/1987, la normativa dei permessi retribuiti, quale prevista dall'articolo 17 del d.p.r. n. 509/1987, ha subito parziale modifica risultando ampliate, ai sensi dell'articolo 24 del d.p.r. n.

267/1987 introdotto dall'articolo 20 del citato d.p.r. n. 494/1987, le causali di assenza ascritte al titolo di permesso in questione.

Pertanto le disposizioni emanate al punto 2 della circolare n. 21/1981 sono modificate con l inclusione, tra le causali ivi elencate al primo capoverso, delle ulteriori seguenti causali:

Per lutto di famiglia: fino a 5 giorni;

Per nascita di figli: fino a 3 giorni.

1- lutto di famiglia.

il permesso è concesso, a domanda, per il periodo massimo di 5 giorni, direttamente dal dirigente competente, in caso di perdita di: al primo capoverso, delle ulteriori seguenti causali:

- coniuge;

- parenti entro il quarto grado in linea retta e collaterale;.

- affini (suoceri, genero, nuora e cognati);.

- adottante e adottato.

Nell'autorizzare l'assenza, il dirigente terrà conto, in linea di massima, per la graduazione del periodo, dei seguenti elementi:

vincolo intercorso con il defunto (che dovrà essere dichiarato dal dipendente sotto la propria responsabilità );

periodo richiesto;

luogo dell'evento (in relazione alla distanza con la residenza dell'interessato);

sussistenza di ulteriori circostanze. Particolarmente significative.

2 nascita di figli.

il permesso è concesso, a domanda, per il periodo massimo di 3 giorni, dal dirigente competente in occasione di nascita di figlio legittimo o di figlio naturale riconosciuto.

Al rientro in servizio, o comunque entro il più breve tempo possibile, il dipendente interessato dovrà produrre il relativo certificato di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

In considerazione dei particolari eventi. giustificativi dei periodi di assenza in questione, resta affidata alla sensibilità del dirigente stesso ogni valutazione in ordine alla determinazione con riferimento anche al dies a quo del periodo da concedere, che comunque dovrà essere fruito in un unica soluzione e in stretta connessione con l evento;

I presenti nuovi titoli di assenza seguono la stessa disciplina già prevista al punto 2 della circolare n.

(2)

21/1981 confluendo anche tali causali nello. stesso limite cumulativo massimo annuale di 30 giorni previsto dalle vigenti disposizioni per le precedenti causali già ascritte allo specifico istituto del permesso retribuito.

Pertanto, nel confermare integralmente tutte le disposizioni precedentemente emanate con circolare n.

21/1981, si richiama in particolare l'attenzione del personale sulle disposizioni ivi contenute ai punti 2 e 2.5, al fine di sottolineare l incisivo ruolo del personale stesso nella gestione dei permessi retribuiti, atteso che l'ampliato numero delle causali ascritte a tale istituto rende ancor più necessaria una diretta, oculata partecipazione da parte dei dipendenti.

E ciò per evitare che, in taluni casi, la integrale fruizione di permessi, per una o più causali, possa escluderne ogni ulteriore ricorso per altre, diverse causali, anche esse previste per mancata capienza nel limite massimo di 30 giorni nell'anno solare, con la consequenziale imputazione delle ulteriori assenze a titoli diversi, come già enunciato al richiamato punto 2.5.

Attesa la natura immediatamente attuativa della disciplina contrattuale di cui al d.p.r. n. 494/1987 le eventuali assenze, verificatesi a decorrere dall'8 dicembre 1987, già effettuate dal personale dipendente per gli eventi in argomento ed ascritte ad altri titoli consentiti, potranno trovare regolamentazione nell'ambito delle disposizioni di cui. sopra.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza del personale con le modalità stabilite dalla circolare n. 3/1973.

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