Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 70 del 9 ottobre 1976
Oggetto: Computo dei compensi per ferie e festività ai fini del calcolo della retribuzione per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.
Si è rilevato che, per la determinazione del guadagno medio orario agli effetti della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta secondo i criteri dettati dal combinato disposto degli articoli 116 e 117 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il computo dei compensi per ferie e per festività (godute e non godute) compresi nella nozione di retribuzione a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è effettuato, in carenza di riferimento alle ore effettivamente lavorate negli ultimi 15 giorni precedenti l'infortunio, sulla base di modalità non uniformi tra le diverse unità operative.
In attesa che l'intera materia del calcolo della retribuzione utile ai fini indennitari costituisca oggetto di una organica disciplina, il Consiglio di amministrazione ha stabilito che, per il computo dei predetti emolumenti a cennati effetti, siano seguiti i seguenti criteri:
- il computo dei compensi per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera da assumere a base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea assoluta, deve essere effettuato mediante la maggiorazione percentuale della retribuzione giornaliera ordinaria, al netto del compenso del lavoro straordinario, se corrisposto, e delle eventuali indennità collegate alla effettiva presenza, nelle seguenti misure:
a) per le ferie, maggiorazione percentuale pari al rapporto tra il numero di giorni di ferie previsti in contratto aziendale e 300 giornate lavorative;
b) per le festività nazionali ed infrasettimanali, maggiorazione del 5,66 per cento risultante dal rapporto tra il numero complessivo delle festività stesse cadenti in un anno e 300 giornate lavorative.
Per effetto di tale deliberazione e tenuto conto che anche la gratifica natalizia o tredicesima mensilità ha una sua incidenza ai fini di cui trattasi, in sede di liquidazione della indennità per inabilità temporanea alla retribuzione media giornaliera dovrà essere aggiunta la cifra ricavata calcolando sulla retribuzione giornaliera ordinaria al netto del compenso del lavoro straordinario, se corrisposto, e delle eventuali indennità collegate all'effettiva presenza una percentuale che, nel suo complesso, sarà pari alla somma dell'8,33 per cento per la gratifica natalizia o tredicesima mensilità del 5,66 per cento per le festività nazionali ed infrasettimanali e della percentuale scaturente dal suindicato rapporto per le ferie.
La cennata maggiorazione della retribuzione medica giornaliera dovrà essere effettuata anche per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, semprechè gli emolumenti relativi alle ferie, alle festività e alla gratifica natalizia o tredicesima mensilità risultino evidenziati nella denuncia di infortunio o di malattia professionale. In tale ipotesi la percentuale complessiva sopra indicata dovrà essere calcolata sulla retribuzione media giornaliera ricavata dal rapporto tra la retribuzione mensile ordinaria e 25 giornate lavorative mediamente effettuate nel mese (giorni 300:12 mesi).
E' abrogata ogni diversa disposizione in precedenza emanata sull'argomento.