Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 32 del 10 giugno 1978
Oggetto: Utilizzazione dei formulari previsti dalla normativa internazionale di sicurezza sociale nel caso di distacco dei lavoratori italiani all'estero.
La normativa internazionale di sicurezza sociale prevede che i lavoratori distaccati rimangano soggetti alla legislazione dello Stato di provenienza purché la durata del distacco non superi di norma i dodici mesi. Al fine di documentare questa prosecuzione del rapporto assicurativo costituitosi in Patria la normativa suddetta contempla il rilascio di un certificato attestante il distacco.
Il certificato in parola risulta indispensabile sia per l'immediata erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'Istituzione del Paese di distacco, sia per la individuazione dell'Istituzione tenuta al rimborso.
Per quanto riguarda i regolamenti C.E.E., tale certificato è costituito dal formulario E/101 e - nel caso di proroga del distacco - dal formulario E/102, mentre per le convenzioni bilaterali sono previsti altri certificati, tutti comunque rilasciati dalle Sedi dell'INAM.
Inoltre, per i lavoratori addetti ai trasporti internazionali la sola normativa C.E.E. prevede che venga rilasciato al lavoratore, invece del modulo anzidetto, il formulario E/110 il quale viene compilato dal datore di lavoro.
Purtroppo, è stato riscontrato che questi adempimenti non vengono rispettati per un notevole numero di casi: ciò determina difficoltà nei rapporti con le Istituzioni straniere.
Pertanto, facendo seguito alle istruzioni impartite in materia di dislocazioni all'estero con la circolare n.
108/1973 (vedi allegato n. 3, parte I, pagina 6 e parte II, pagina 31) nonché alle istruzioni contenute nel volume di cui alla circolare n. 55/1976 (vedi pagina 286 punto 1 e pagina 287 punto 4), è necessario che le Sedi invitino le Ditte interessate ad osservare le procedure prescritte dalla normativa internazionale.
Naturalmente tale invito dovrà essere rivolto sia alle Ditte che in base ai dati conosciuti dalle Sedi inviano temporaneamente il proprio personale all'estero sia a quelle che operano nel campo dei trasporti internazionali.
Appare inoltre opportuno attuare anche una forma di pubblicità per l'osservanza dei citati adempimenti, che dovrà realizzarsi mediante l'affissione nei locali dell'Ufficio datori di lavoro delle Sedi, di un avviso del seguente contenuto:
"Si rammenta alle Ditte interessate che il personale dislocato temporaneamente all'estero in Paesi convenzionati deve essere munito del certificato di distacco Che sarà rilasciato gratuitamente dalla Sede INAM.
Il suddetto certificato è necessario per l'erogazione delle prestazioni sanitarie al lavoratore dislocato nei seguenti Paesi:
"Stati membri della C.E.E. (Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Germania occidentale, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Danimarca); Paesi convenzionati (Argentina, Austria, Brasile, Jugoslavia, Principato di Monaco, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera).
Le Ditte che svolgono i trasporti internazionali sono invitate a richiedere alla Sede INAM gli speciali certificati previsti dai Regolamenti C.E.E. di sicurezza sociale in modo da poterli consegnare, prima della partenza, al personale addetto ai trasporti stessi".