Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 61 del 16 dicembre 1991 Oggetto: Indennità di maneggio denaro.
La questione della assoggettabilità o meno a contribuzione della "indennità di maneggio denaro" e dei compensi ad essa assimilati ha formato oggetto di esame da parte di questa Direzione generale che ha risolto le singole fattispecie senza divulgare istruzioni di carattere generale.
Poiché di recente sono stati nuovamente posti quesiti in ordine alla computabilità o meno, a tutti i fini assicurativi, delle somme in parola, si ritiene opportuno riepilogare i termini della questione e puntualizzare quanto segue.
Innanzitutto va fatto presente che numerosi contratti collettivi prevedono - a favore dei lavoratori dipendenti che svolgono una attività che comporta l'assunzione di un rischio specifico connesso a maneggio di denaro - la corresponsione di compensi variamente configurati come "indennità di cassa" o di
"maneggio denaro", ovvero di "rischio" e simili.
Ben presto, come avanti detto, sono insorte questioni in ordine alla assoggettabilità o meno a contribuzione dei citati compensi e sono stati anche instaurati giudizi sfociati in pronunce discordanti fra loro.
Va qui ricordato che l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, esclude "l'indennità di cassa" dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, attribuendo preminente risalto all'elemento risarcitorio, mentre considera residuale la funzione retributiva volta a compensare la particolare professionalità del lavoratore.
La corte di Cassazione, con sentenza n. 447 del 29 giugno 1977, definì l'indennità di maneggio denaro e simili come quella che spetta al dipendente quando il maneggio denaro costituisce mansione continuativa e non occasionale o saltuaria del dipendente e questi assume la responsabilità finanziaria degli errori.
Di conseguenza questa Direzione generale con lettera in data 10 agosto 1979 (all. n. 1) indirizzata a tutti gli Ispettorati regionali chiari che allorquando il lavoratore svolgesse le mansioni di maneggio denaro in via normale, con continuità e con responsabilità per eventuali errori, la relativa indennità dovesse essere assimilata a quella di cassa e quindi esclusa dalla retribuzione imponibile.
Vennero così individuati gli elementi distintivi degli emolumenti in questione, e cioè:
- la professionalità dell'operatore (mansione continuativa e non occasionale o saltuaria);
- il rischio incombente sullo stesso (assunzione di responsabilità finanziaria degli errori eventualmente commessi).
Per cui si precisò che la preferenza accordata all'uno o all'altro elemento ovvero ad entrambi, condiziona l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo.
E' quindi intervenuto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale, con circolare n. 127 del 21 dicembre 1990 (all. n. 2), ha fornito sull'argomento chiarimenti ai propri organi periferici, anche per il caso in cui la mansione di maneggio di denaro sia svolta in modo complementare od occasionale.
Cosicché, tenuto conto anche di detta circolare, si fa presente che l'indennità in questione (e simili) dovrà essere esclusa dalla retribuzione imponibile, sia ai fini contributivi che risarcitivi allorquando:
- esista in capo all'operatore il rischio per errore (specie quando ciò sia espressamente previsto dai contratti);
- l'indennità (e simili) sia congrua rispetto al rischio assunto (desumibile dalla conformità alla misura prevista dalla contrattazione collettiva);
- la mansione sia svolta in via continuativa od anche in via complementare od occasionale.