• Non ci sono risultati.

Anno 43 24 maggio 2012 N. 84Parte prima - N. 6Regione emilia-Romagnalegge Regionale 24 maggio 2012, n.4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 43 24 maggio 2012 N. 84Parte prima - N. 6Regione emilia-Romagnalegge Regionale 24 maggio 2012, n.4"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Anno 43 24 maggio 2012 N. 84

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Regione emilia-Romagna

legge Regionale 24 maggio 2012, n.4

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 OTTO- BRE 2009, N. 13 (ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009 1. il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 9 otto- bre 2009, n. 13 (istituzione del Consiglio delle autonomie locali) è abrogato.

2. il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

“6. le deliberazioni sono approvate con il voto favorevo- le della maggioranza dei presenti. i componenti del Cal possono delegare un assessore della propria giunta alla par- tecipazione alle sedute del Cal e delle commissioni.”.

3. il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

“3. nell’ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all’articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile procedere alla sostitu- zione del componente decaduto per l’assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l’organo opera validamente

composto dai restanti componenti in carica, fino alla nuo- va elezione di tutti i componenti elettivi. in tal caso non è richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elet- tivi indicate dall’articolo 2, comma 3.”.

4. il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell’articolo 3, a nuo- ve elezioni di tutti i componenti elettivi.”.

5. il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è abrogato.

art. 2

Disposizione transitoria

1. Le modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 introdotte dalla presente legge si applicano ai procedimen- ti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

art. 3 Entrata in vigore

1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far- la osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 maggio 2012 VaSCo eRRani

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Richetti, Cevenini, Mandini, Mazzotti, Corradi, Bartolini e Aimi, oggetto assembleare n. 2645 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 127 del 27 aprile 2012;

- assegnato alla VI Commissione assembleare permanente “Statuto e Regolamen- to” in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2012 del 16 maggio 2012, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Antonio Mu- molo, nominato dalla Commissione in data 16 maggio 2012;

- approvato dall’Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 23 maggio 2012, atto n. 38/2012.

(2)

24-5-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 84 2

AVVERTENZA - il testo viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio affari legislativi e Qualità dei processi norma- tivi al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

NOTE

Note all’art. 1 Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, che concerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 2 – Composizione (omissis)

4. Il CAL ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale.».

Comma 2

2) il testo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009, che con- cerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 4 - Organizzazione (omissis)

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.».

Comma 3

3) il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009, che con- cerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica (omissis)

3. Nell’ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei compo- nenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all’articolo 3, comma 5, rispet- tando il rapporto tra Comuni montani e non montani.».

Comma 4

4) il testo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009, che con- cerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica (omissis)

4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elet- tivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l’assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell’articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.».

Comma 5

5) il testo del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009, che con- cerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica (omissis)

7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro succes- sori.».

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Riferimenti

Documenti correlati

Nota all’art. 12, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazio- ne del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. Nei mercati ogni

138 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFI- CAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 - DEL COLLEGIO

Sostituzione dell’art. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, se- condo indicazioni e modalità

2) il testo del comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che concerne Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni

2. La presente legge disciplina in particolare le forme di gestione diretta dei sinistri e le modalità di correspon- sione dei risarcimenti conseguenti a responsabilità civile

40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico

i dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i

nella riunione del 9 ottobre 2012 la Consulta svolgeva l’esame di ammissibilità a norma dell’articolo 11, com- ma 6 della L.R. 40053) recante in ogget- to: