• Non ci sono risultati.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: [email protected] – E-mail: [email protected] Tel. +39 06 9772 7053 C.F.: 80185250588

PEC

Ai Rettori degli Atenei sedi delle Scuole/Strutture di Medicina e Chirurgia

LORO PEC

OGGETTO: Assenze dei medici in formazione specialistica per impedimenti temporanei e per motivi personali. Art. 40 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

Pervengono presso lo scrivente Ministero segnalazioni da parte di medici in formazione specialistica e da parte di Associazioni di categoria rappresentative degli stessi, nelle quali si evidenzia che talune Istituzioni universitarie computano all’interno dei 30 giorni annui di assenza per motivi personali di cui all’art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999, anche gli eventuali impedimenti temporanei inferiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi dovuti ad una delle cause indicate all’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999.

Come noto, l’art. 40, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 prevede che: <<Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni>>, aggiungendo al comma 5 che: <<Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso>>.

Il comma 4 del medesimo art. 40 prevede, inoltre, che <<Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.”

A tal proposito, ferma restando l’autonomia di codesti Atenei nel disciplinare la suddetta materia nei

propri Regolamenti interni nel rispetto della normativa vigente, si esprime l’avviso che gli

impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrino tra le

assenze per motivi personali di cui al richiamato comma 4 dell’art.40, in quanto gli stessi, debitamente

certificati, sono da ritenersi giustificati ex se in applicazione dei principi generali dell’ordinamento

(2)

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: [email protected] – E-mail: [email protected] Tel. +39 06 9772 7053 C.F.: 80185250588

giuridico. Resta ad ogni modo salva la necessità che siano comunque garantiti, sotto la responsabilità di codesti Atenei :

- sia il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall’Ordinamento didattico del Corso di Specializzazione frequentato (da verificarsi a cura del Consiglio di Scuola di specializzazione che definisce anche le modalità con cui lo specializzando dovrà raggiungere gli obiettivi formativi qualora i periodi di assenza in argomento abbiano comunque pregiudicato tale aspetto)

- sia l’assenza, in tali evenienze, di oneri aggiuntivi a carico dello Stato considerato che tali impedimenti in ogni caso non comportano la sospensione della formazione né la conseguente applicazione del comma 5 dell’art. 40 (in quanto appunto inferiori ai quaranta giorni di cui al comma 3 dell’art.40).

Con i più cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Maria Letizia Melina)

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione

Digitale e normativa connessa

Riferimenti

Documenti correlati

settembre 2018. Trattamento di quiescenza. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M 919 del 23 novembre 2017 in oggetto,

di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione,

Pertanto, entro le ore 10 dell’indicata data del 9 dicembre, codesti Uffici sono invitati a procedere alla pubblicazione del bando sul proprio sito istituzionale

In data successiva l’INPS ha comunicato allo scrivente Ufficio che le complesse operazioni di verifica dei requisiti e di monitoraggio propedeutiche

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, in regime transitorio e per

Al fine di offrire adeguata informativa agli studenti interessati e di permettere agli Atenei di procedere alla predisposizione delle opportune misure organizzative legate allo

f) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia per le scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università

inviata dall’AIFI di informativa circa l’apertura generalizzata adottata da codesta Università alle iscrizioni al corso di laurea in fisioterapia per i possessori