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Commissione nazionale per formazione continua

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Academic year: 2022

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Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 01 agosto 2007, concernente il "Riordino del sistema diformazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 05 novembre 2009, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, forma::.ione a distanza, obiettivi fonnativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 192/CSR);

VISTO il D.P .C.M. 26 luglio 20 l O - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 05 novembre 2009;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina -Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti .formativi triennio 201112013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di ver~fìche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" (Rep. Atti n. l O l/CSR);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 07 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e del! 'esercizio del! 'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti"

(Rep. Atti n. 54/CSR);

VISTA la determina 17 luglio 2013 della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di "Esoneri, Esen::.ioni, Tutoraggio Individuale, Formazione al/ 'estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Cert(fica::.ione";

VISTA la Risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997 che evidenzia, fra l'altro, la necessità di «garantire ai pazienti la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica - assicurando loro il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta sull'innocuità, la qualità, l'efficacia e il rischio eventuale delle cosiddette medicine non convenzionali - e, dell'altro, di proteggerli da persone non qualificate»;

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Commissione nazionale per la formazione continua

VISTA la nota della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risolrse umane del servizio sanitario Nazionale del Ministero della Salute- DGPROF 0040978-P-24/07/2014

SENTITO il parere delle Sezioni III e IV della Commissione nazionale per la formazione continua;

CONSIDERATO che i corsi di formazione accreditati ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, soddisfano i requisiti necessari per integrare le fattispecie di esonero di cui al paragrafo 1 della determina della Commissione nazionale per la fonnazione continua del 17 luglio 2013 in materia di esoneri, esenzioni, tutoraggio indi vi duale, fonnazione all'estero, autoapprendimento;

DELIBERA

1) di riconoscere l'esonero dall'obbligo di fonnazione continua nella misura di 4 crediti per mese di frequenza' ai professionisti sanitari che partecipano a corsi di formazione in materia di Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia accreditati ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, de/l'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" del 07 febbraio 2013;

2) di rinviare al paragrafo 6 della determina del 17 luglio 2013 della Commissione nazionale per la formazione continua per l'individuazione delle modalità di riconoscimento dell'attività svolta, di riconoscimento dei crediti e di registrazione degli stessi.

Il Segretario Il Vice Presidente

filC;a:, ( dott.ssa Roberta Chersevani)

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1 L'unime e è un periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore ai 31 giorni. I giorni di frequenza possono anche non continuativi e cumulabili nell'anno di riferimento. A titolo esemplificativo: IO giorni di formazione a gennaio possono essere cumulati con I O giorni di fonnazione a maggio.

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