SENTENZA N. 1 ANNO 2014
Testo completo
Documenti correlati
(dell'ASL di Torino X.) e aveva delegato in propria vece il direttore amministrativo Dr. Con il settimo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 112
Ora, contrariamente a quanto osservato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata e dalla parte ricorrente le affermazioni svolte dalla Corte di legittimità non sono
nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa ai sensi dell'art. 669-octies del codice di procedura civile ed
Milano chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 4 settembre 2006, che, riformando in parte la decisione di rigetto del Tribunale di
85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico), nella parte in cui prevede
La Corte di cassazione, riconducendo ad organicità tale sistema, ha, inoltre, elaborato taluni criteri, legati alla gravità della lesione, idonei a selezionare l’area dei
Il ragionamento giuridico in termini causalistici era cioè, al contrario, di ordine deduttivo e secondo la sequenza del fattore umano determinante (della condicio sine qua
In altre parole, nei reati commissivi (come quello per cui oggi è processo) la desistenza ha sempre carattere omissivo (degli ulteriori necessari atti esecutivi): diversamente, se