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LA PROVA DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

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TAGETE 4-2009 Year XV

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THE NON PATRIMONIAL DAMAGE AND ITS PROOF

LA PROVA DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

I MEZZI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Avv. Marco Zavalloni

Avvocatura Regionale INAIL Emilia Romagna ABSTRACT

The article 696 of the code of civil procedure allows the plaintiff to have his person inspected even before the trial, according to the fact that his condition could change. The author reminds all the characteristics of this article and of the article 696 bis of the code of the civil procedure.

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919 L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c

Con la disposizione in epigrafe il codice di rito civile prevede che “chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la condizione o qualità di cose, può chiedere a norma degli art. 692 ss. che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale” finalizzata allo scopo di impedire, nel necessario contraddittorio con il controinteressato il venir meno della prova rilevante nel futuro giudizio di merito.

Con la fondamentale pronuncia n.471 del 22.10.1990 la Corte Costituzionale dichiarò l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo sulla persona dell’istante e con la successiva sentenza n.257 del 19.7.1996 la Consulta statui l’illegittimità (parziale) della disposizione de qua nella parte in cui non prevedeva la possibilità di accertamento sulla persona nei cui confronti l’istanza veniva proposta per violazione dell’art.24 Costituzione.

Per completezza di ricostruzione dell’istituto giuridico giova rimarcare che il Giudice delle leggi —con le ordinanze 46/1997 e 388/1999 — ha rigettato le censure sollevate all’articolo in commento nella parte in cui escludono la possibilità di accertare la causa e i danni in vista di una Azione risarcitoria.

Ovvio corollario dei citati arresti della Corte Costituzionale era la pacifica utilizzabilità dell’atp al fine di precostituire, anche sulla persona dell’istante danneggiato da fatto illecito, un elemento di prova per valutare il danno alla persona evitando i tempi fisiologici della c.t.u. medico legale officiata in un ordinario giudizio di cognizione o la sopravvenienza di fattori destinati a modificare il quadro valutativo medico-legale di un soggetto danneggiato in conseguenza di un illecito contrattuale e/o aquiliano, impregiudicata ogni questione relativa alla sua ammissibilità e rilevanza nonché la facoltà

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920 del Giudice di disporne la rinnovazione nel giudizio di merito(art. 698 c.p.c).

La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 bis c.p.c

Il nuovo istituto giuridico — introdotto dall’art.2/3° c.lettera e bis D.L. 35/2005 convertito in Legge 80 del 14.5.2005 ed entrato in vigore il 1.3.2006 — consente l’espletamento di una c.t.p, in via preventiva, anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 c.p.c, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito con applicazione del terzo comma dell’art. 696 c.p.c e conferimento al consulente del compito di tentare la conciliazione delle parti prima del deposito della relazione scritta.

A conferma dell’efficacia del nuovo strumento giuridico si colloca l’attribuibilità di efficacia di titolo esecutivo al processo verbale con decreto del Giudice di merito e l’esenzione da imposta di registro mirata ad agevolare l’accordo tra le parti aventi ad oggetto pretese di risarcimento dei danni. Ponendosi l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c attualmente come lo strumento giuridico più incisivo per la composizione della res litigiosa inerente la tematica del risarcimento dei danni alla persona ove il c.t.u. ben può dispiegare la sua moral suasion per conciliare le parti in contesa (id est danneggiato ed Assicuratore del responsabile civile).

Si da conto che avverso il provvedimento ammissivo di atp ex art. 696 bis c.p.c , siccome connotato dal carattere della provvisorietà o strumentalità e privo di natura giuridica cautelare, non può proporsi regolamento di competenza, regolamento preventivo di giurisdizione né ricorso straordinario per Cassazione ex art.111 Cost.

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921 (Cass. Civ SS.UU 14301 del 20.6.2007) non ravvisandosi alcun vulnus ex art. 24 Cost. alla parte istante che abbia ricevuto diniego all’istruzione preventiva la quale potrà instaurare un normale giudizio di cognizione ove richiedere c.t.u. ex art.191 c.p.c.

Cenni sulla competenza territoriale con particolare riferimento alla sentenza Corte Giustizia CE Sez.II 13.12.2007 C-463/06

Stante il principio declinato nell’art. 693 c.p.c le procedure in esame sono assoggettate alla competenza del Giudice cui e devoluta la cognizione del merito della controversia desumibile dai principi generali in tema di obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali dovendosi evidenziare che — in tema di sinistri stradali c.d transfrontalieri —1a pronuncia succitata della Corte di Giustizia, argomentando dal rinvio ex art.11, n.2 del Regolamento CE 44/2001 all’art. 9 n.1 lettera b del medesimo Regolamento consentendo al danneggiato di proporre azione diretta contra l’Assicuratore R.C.A dinanzi al Giudice del luogo dello Stato membro in cui a domiciliato e si trovi una rappresentanza della Compagnia Assicuratrice straniera nonché il diritto nazionale del giudice adito ammetta l’azione diretta.

Tale tesi giuridica consente di individuare i1 nuovo fora alternativo della persona danneggiata del foro nazionale per i sinistri domestici anche con riguardo all’art.

696 bis c.p.c con oggettiva riduzione di costi legali per la parte lesa e ferma — comunque la riserva ex art.62/1 comma L.218 del 31.5.1995 per la responsabilità da fatto illecito di applicazione da parte del Giudice nazionale della legge dello Stato in cui si e verificato l’evento (lex loci damni) che ben potrebbe offrire minor tutela risarcitoria in subiecta materia..

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922 Nuove frontiere relative alla liquidazione del danno non patrimoniale dopo la pronuncia SS.UU dell’11.11.2008

L’impatto giurisprudenziale delle note sentenze a Sezioni Unite della S.C. ha comportato una rivisitazione della categoria giuridica del d.n.p. e dei relativi criteri liquidativi ove si registra una tendenza di molti giudici di merito a reiterari i criteri di taxatio del danno non patrimoniale ex ante applicati.

A puro scopo esemplificativo si segnala la sentenza Corte Appello Perugia 24.11.2008 che, richiamando la doverosità del criterio equitativo e della considerazione di tutte la particolarità e circostanze del caso concreto, in una fattispecie di aggressione di una bambina ad opera di un cane con lesioni permanenti del 15%, liquida a titolo di d.n.p la somma di Euro 55.000 nonché le pronunce Tribunale Venezia 3081 del 19.12.2008 — ove si liquida il d.n.p per una micropermanente del 3% - e Tribunale Milano 2334 del 19.2.2009 recante liquidazione di danno morale per una micropermanente.

In relazione alla giurisprudenza di legittimità deve darsi contezza dell’arresto della S.C III Sezione Civile 479/2009 ove si declina il seguente principio di diritto: “la parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale) che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, dell’entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno, ancorché vi sia l’accertamento del concorso di colpa ai sensi dell’art. 2054 del codice civile”.

Infine si segnala che la Suprema Corte a SS.UU (3677 del 16.2.2009) ha ribadito che il d.n.p costituisce un ampia ed omnicomprensiva categoria all’intero della quale

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923 non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie “di talché saranno i giudici di merito cui sono devolute le cause risarcitorie a stabilire la misura e traduzione in termini economici del pregiudizio non patrimoniale correlato al fatto illecito tanto extracontrattuale quanto contrattuale come definitamene statuito da Cass. Civ. SS.UU 26972-26973- 26974 e 26975” l’art.1218 c.c, nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta e tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l’inadempimento abbia determinato la lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell’art. 1223 c.c, secondo cui il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti”.

Conclusivamente il nuovo assetto regolatorio giuridico del danno non patrimoniale nelle sue varie sedi di emersione dovrà trovare compiuta declinazione giuridica nella giurisprudenza successiva al noto revirement operato dalle Sezioni Unite della Suprema l’11.11.2008 salvo interventi normativi mirati alla determinazione e quantificazione del pregiudizio non patrimoniale a posizioni giuridiche costituzionalmente protette.

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