CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 marzo 2011 DELIBERA n. 10
LINEE-GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DI AVVOCATI A RUBRICHE DI STAMPA, RADIOFONICHE, TELEVISIVE ED IN SITI INTERNET
Il Consiglio, su relazione del Consigliere Avv. Nino Scripelliti, approva le seguenti linee-guida per la partecipazione di avvocati a rubriche di stampa.
1. In primo luogo,si richiamano le norme ed i principi di cui agli articoli 17 e 17 bis in quanto compatibili. Nella presentazione della rubrica deve quindi essere esclusa ogni comunicazione ed indicazione vietata dall’articolo 17 bis nonché ogni informazione enfatica, autoelogiativa o di natura comparativa con l’attività di altri colleghi o di altre attività professionali.
2. Si dovrà evitare qualunque riferimento a casi concreti atto a consentire l’individuazione dei soggetti comunque coinvolti nello svolgimento delle pratiche legali, così come valutazioni negative o positive dell’operato dei giudici che esulino dal normale diritto di critica delle decisioni giudiziarie, ed egualmente si dovrà evitare qualunque riferimento ai risultati raggiunti da parte dell’avvocato, che possa costituire motivo di richiamo o di invito nei confronti di possibili clienti.
3. Non è consentito indicare nella rubrica, dati che invitino o comunque agevolino il contatto diretto con l’avvocato, il quale è ordinariamente reperibile nell’albo professionale. Si dovrà quindi evitare di indicare l’indirizzo dello studio e della residenza privata, l’indirizzo di posta elettronica, i numeri di telefono fisso o cellulare, la denominazione del sito internet. Le risposte che l’avvocato ritenesse di pubblicare, debbono essere formulate in modo da trarre dalle singole fattispecie, principi di interesse generale e non soluzioni o
consigli relativi al caso concreto, tenuto conto che la prospettazione delle singole fattispecie da parte di coloro che richiedono l’intervento dell’avvocato, potrebbe essere, anche non volontariamente, incompleta, parziale, e quindi tale da indurre ad erronee valutazioni in ordine al caso specifico.
4. Considerato che la costituzione di un rapporto professionale richiede il rispetto degli articoli 35 e seguenti del vigente codice deontologico, e data l’impersonalità del rapporto che si costituisce per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa, nonché l’impossibilità per l’avvocato di identificare il proprio interlocutore restando così esclusa la costituzione di un valido rapporto professionale, la rubrica ed il programma radiofonico o televisivo debbono prevedere, cautelativamente, un filtro all’accesso diretto all’avvocato da parte degli ascoltatori, in modo da consentire una risposta meditata, o il rifiuto o il rinvio della risposta.
5. In ultimo, il mezzo di comunicazione, quale che sia la sua natura, dovrà presentare, per contenuti e forme, caratteristiche non contrastanti con il decoro al quale comunque debbono adeguarsi coloro che esercitano la professione forense secondo il disposto dell’articolo 5 del vigente codice deontologico.
La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 19,15.
Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine.
Il Consigliere Segretario Il Presidente