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Punto n. 15

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Academic year: 2022

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Punto n. 15

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE JESI IN COMUNE- LABORATORIO SINISTRA, AD OGGETTO: ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICHIEDENTI RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE:

 il D.L. n. 113/2018, entrato in vigore il 5/10/2018 e convertito con modificazioni in legge n. 132/2018, ha apportato modifiche alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali l'apparente preclusione all'iscrizione anagrafica;

 le nuove disposizioni di legge sono state interpretate come preclusione all'iscrizione anagrafica del “solo” richiedente asilo, suscitando quindi immediate critiche di sospetta illegittimità costituzionale poiché si escluderebbe dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone in difetto di una ragionevole motivazione che giustifichi il differente trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost.;

CONSIDERATO CHE:

 come precisato nelle Linee Guida 2014 elaborate dall'Asgi in collaborazione con il Ministero dell'Interno “devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l'iscrizione anagrafica”;

 un divieto implicito di un diritto fondamentale come quello all'iscrizione anagrafica sarebbe in palese contrasto con una serie di norme gerarchicamente superiori nonché con i principi generali in materia di immigrazione che non sono stati modificati dal c.d. decreto sicurezza, prima tra tutti l'art. 6, c.7, d.lgs 286/1998, secondo cui “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”;

 secondo autorevoli interpreti, tra cui l'Asgi, in realtà l'attuale normativa, a prescindere dalle intenzioni del legislatore specifico, non pone alcun esplicito divieto, ma si limita ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno per richiedenti asilo possa essere documento utile per formalizzare la domanda di residenza;

 appare quindi possibile una lettura costituzionalmente orientata della disposizione;

DATO ATTO CHE:

 tale interpretazione è stata fatta propria dalle prime pronunce giudiziarie in materia, in particolare dal Tribunale di Firenze che con ordinanza del 18/03/2019 ha ordinato al Comune l'iscrizione anagrafica di un richiedente asilo e dal Tribunale di Bologna che con due ordinanze del 02/05/2019 ha condannato il Comune a procedere con l'iscrizione anagrafica di due ricorrenti;

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 nelle pronunce in questione si evidenzia come dall'iscrizione anagrafica dipende la possibilità di esercitare una molteplicità di diritti: eventuale iscrizione scolastica, sottoscrizione di un contratto di lavoro, accesso alle misure di politica attiva del lavoro, apertura di un conto corrente, ottenimento della patente di guida, determinazione valore ISEE per accedere a determinate prestazioni sociali;

 che di recente si è pronunciato in tal senso anche il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 29/07/2019, obbligando il Comune di Ancona ad accettare l'iscrizione anagrafica del richiedente e sollevando anche la questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, sancito dall'art. 3 Cost., ed anche in riferimento alla violazione dell’art. 117 comma 1 della Costituzione in relazione all’art. 2 protocollo n. 4 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo in base al quale “chiunque si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio”;

CONSIDERATO INOLTRE CHE ad oggi, alla luce delle pronunce suesposte, il diniego dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti esporrebbe il Comune a condotte stigmatizzabili in sede giudiziaria e a pesanti rischi risarcitori per la negazione di un diritto di rango costituzionale, come tale riconosciuto da tutti i provvedimenti sul punto;

INVITA IL SINDACO

 a procedere nel modo ritenuto più idoneo allo scopo affinché gli ufficiali dello stato civile del Comune di Jesi consentano l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ogniqualvolta emerga il relativo diritto dei medesimi sulla base di dichiarazioni, accertamenti o presentazione di documenti di riconoscimento diversi dal permesso di soggiorno, quali, a mero titolo di esempio, il Modello C3 di identificazione del richiedente stesso da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

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