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CONVENZIONE CON STRUTTURA EDUCATIVA PRIVATA PER L ACQUISIZIONE DI POSTI DESTINATI ALL UTENZA DA 0 A 3 ANNI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 CIG N.

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Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici Ufficio Nidi in Convenzione e Concessione

CONVENZIONE CON STRUTTURA EDUCATIVA PRIVATA

PER L’ACQUISIZIONE DI POSTI DESTINATI ALL’UTENZA DA 0 A 3 ANNI ANNO EDUCATIVO 2021/2022

CIG N. 8857925EF0

ROMA CAPITALE – Dipartimento “Servizi Educativi e Scolastici” – C.F. 02438750586 e P. IVA 01057861005 rappresentato dal Direttore della “Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici - Ufficio Nidi in Convenzione e Concessione”, dott.ssa Maria Teresa Canali, nata a Roma l’11 Luglio 1959 e domiciliata per lo scopo in Roma, Via Capitan Bavastro n. 94

e

“Societa' Cooperativa Sociale Crescita In Corso” (denominato, per brevità, organismo/soggetto gestore)

sede legale: Via di Villa Lauricella n. 22/A, 00176 Roma C.F. e P. IVA 10038301007

nella persona del legale rappresentante Veritiana Cerasoli,

nata a Roma il 11/09/1982, domiciliata allo scopo presso la predetta sede legale,

per la regolazione dei rapporti relativi all’oggetto, concernenti il funzionamento della seguente struttura educativa accreditata, nel periodo dal 1 settembre 2021 al 31 luglio 2022:

Micronido denominato: “La Freccia Azzurra”

sito in Via di Villa Lauricella n. 22/A, 00176 Roma Municipio Roma V

secondo progetto organizzativo, gestionale ed educativo presentato, per l’orario di funzionamento della struttura 8,00 – 16,30

per un numero di posti riservati all’utenza municipale non superiore a 28 della fascia di età compresa tra i 12 mesi e 36 mesi. In ogni caso, tale numero non potrà superare la ricettività massima riportata dall’autorizzazione al funzionamento.

Premesso che:

il presente schema di convenzione è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n.155 del 9 luglio 2021 “Rete dei servizi Educativi di Roma Capitale 0/3 anni. Riconferma del sistema di convenzionamento per l’anno educativo 2021/2022. Presa d’atto del Sistema di Accreditamento Regionale istituito con Deliberazione G. R. n. 903/2017 ai fini del successivo adeguamento da parte di Roma Capitale.

Approvazione di un nuovo Disciplinare per il convenzionamento delle strutture educative private 0/3 anni a partire dall’anno 2021/22”

con Determinazione Dirigenziale repertorio n.629 del 23/08/2021 della Direzione Servizi Educativi e Scolastici è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione con il Soggetto Gestore ed impegnate le somme necessarie;

preventivamente alla sottoscrizione della convenzione sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di cui agli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e svolte le necessarie verifiche amministrative;

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la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 147/2019 ha stabilito di demandare alle strutture municipali lo svolgimento del procedimento amministrativo di liquidazioni dei corrispettivi spettanti agli Organismi Gestori dei servizi educativi convenzionati con Roma Capitale, confermando al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici l’attribuzione dell’attività di programmazione delle procedure amministrative unitamente all’adozione degli atti di convenzionamento;

si conviene quanto segue:

ART. 1

FINALITA’ DELLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO

1. La costituzione della Rete Integrata pubblico-privata dei Servizi Educativi per i bambini da zero a tre anni consente al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale di proporre ai Gestori delle strutture educative accreditate con la Regione Lazio di acquisire ogni anno, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un numero di posti tali da ridurre dette liste d’attesa, nel rispetto delle scelte formulate dalle famiglie interessate tra le strutture inserite nell’Avviso pubblico per le iscrizioni.

2. Il servizio conseguentemente erogato dal Nido convenzionato resta comunque svolto all’interno di un rapporto di diritto privato tra le famiglie che ne fruiscono ed il soggetto titolare del servizio, qualificandosi la contribuzione di Roma Capitale come sostegno alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL NUMERO DI POSTI DA CONVENZIONARE

1. La convenzione viene sottoscritta annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in riferimento alle strutture educative accreditate con la Regione Lazio ed autorizzate dal Municipio al funzionamento da almeno 3 anni, quali prerequisiti indispensabili, alla data di pubblicazione del bando cittadino di accesso al servizio nido da parte degli utenti.

2. Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici provvede alla verifica dei requisiti amministrativi e qualitativi ai fini dell’inserimento dei posti delle strutture accreditate con la Regione Lazio nell’Avviso pubblico annuale per le iscrizioni con particolare riferimento a:

a) autorizzazione al funzionamento in corso di validità, rilasciata dal Municipio da almeno 3 anni (compresi i casi di mutamento di sede di cui all’art.11 del presente Disciplinare o di modifiche amministrative dell’atto autorizzativo previste dall’art.43 c.6 della L.R. n.7 del 5 agosto 2020)

b) titolo di utilizzo dell’immobile in cui ha sede il servizio, valido per l’anno educativo per cui deve essere stipulata la convenzione

c) esiti di verifiche ispettive e qualitative

3. Successivamente al provvedimento dirigenziale di impegno delle risorse economiche, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici procede alla stipula delle convenzioni con gli operatori economici privati.

4. I posti oggetto della convenzione sono riservati agli utenti municipali, individuati a seguito dell’esperimento del bando annuale cittadino di iscrizione per l’accesso al servizio nido.

5. Al fine di rendere la rete pubblico-privata dei servizi aderente alle effettive esigenze cittadine, l’Amministrazione di Roma Capitale, pur mettendo a disposizione dell’utenza tutti i posti offerti dai Gestori dei servizi, riconosce il corrispettivo dovuto solo per i posti effettivamente scelti dall’utenza e assegnati.

6. Il convenzionamento può in ogni caso essere differito per esigenze di interesse pubblico o necessità motivate di Roma Capitale senza che il Soggetto Gestore possa vantare alcunché. La mancata attivazione del servizio non dà diritto ai Soggetti Gestori di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

ART. 3

CONTRIBUZIONE ECONOMICA

1. Roma Capitale eroga una contribuzione economica alle famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio nido in convenzione, provenendo dalle graduatorie municipali.

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2. La contribuzione economica è riferita alla fascia oraria prescelta tra le due possibili: 8-14,30 o 8- 16,30; in ogni caso l’orario massimo di fruizione del servizio oggetto della convenzione è quello standard 8-16,30, dal lunedì al venerdì per 11 mesi all’anno.

3. La contribuzione economica mensile riguarda unicamente il numero di posti acquisiti ed effettivamente utilizzati di mese in mese.

4. Nessuna quota contributiva è dovuta per i posti indicativamente inseriti nella convenzione ma non occupati da utenza municipale, né per gli utenti privati non provenienti dalle graduatorie municipali, né per il mese di agosto.

5. Per ogni utente inserito nella struttura educativa privata, accreditata e convenzionata, proveniente dalle graduatorie municipali verrà corrisposto:

a) un importo pari ad Euro 662,00/mese per l’orario 8,00 – 14,30 nel Servizio Nido (6 ore e trenta minuti);

b) un importo pari ad Euro 740,00/mese per l’orario 8,00 – 16,30 nel Servizio Nido (8 ore e trenta minuti);

c) un importo pari ad Euro 523,00/mese nel Servizio Spazio Be.Bi. (5 ore a turno antimeridiano o pomeridiano);

6. Tale importo sarà così ripartito:

a) una quota, pari a quella pagata per i Nidi Capitolini a gestione diretta pubblica, a carico dell’utente nella misura corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza dello stesso, che l’utente verserà direttamente al Soggetto Gestore;

b) la restante quota sarà versata da Roma Capitale al Soggetto Gestore, come contributo alla famiglia e, quindi, in nome e per conto dell’utente ad integrazione di quanto dallo stesso corrisposto, sulla base di una espressa dichiarazione della famiglia che delega il Soggetto gestore del servizio ad incassare tali fondi.

7. Per le predette rette Roma Capitale, per conto delle famiglie dei piccoli utenti, corrisponde direttamente al Soggetto Gestore un corrispettivo, da ritenersi inclusivo dell’IVA ove dovuta, risultante dalla differenza data dalle predette somme e la quota a carico dell’utente, calcolata in base alla fascia ISEE di appartenenza secondo lo schema tariffario di tempo in tempo approvato da Roma Capitale.

8. Restano fermi i rapporti economici tra il Soggetto Gestore e le famiglie interessate in ordine alla riscossione della restante quota di retta determinata nei termini di cui al precedente comma.

9. Per il mese di luglio, l’iscrizione degli utenti avviene per quindicine (prima, seconda o entrambe) e vengono riconosciute al Soggetto Gestore da Roma Capitale le quote contributive a proprio carico corrispondenti al numero di bambini effettivamente iscritti per ciascuna quindicina.

10. Nel caso di ammissione e frequenza di bambini diversamente abili, entro il numero massimo di due a sezione, può essere previsto il potenziamento del gruppo educativo in base alla gravità e su parere conforme del G.I.D. (Gruppo Integrato Disabilità). In tal caso, per ogni bambino diversamente abile accolto nella struttura accreditata e convenzionata, a cui è stato riconosciuto il diritto all’educatore di integrazione, Roma Capitale riconosce al Soggetto Gestore un contributo aggiuntivo pari a 1,5 volte la retta dovuta per la frequenza di cui al punto 5.

ART. 4

AMMISSIONE AL SERVIZIO E SUBENTRO IN CASO DI RINUNCIA O DECADENZA.

DISCIPLINA DELLE ASSENZE.

1. L’individuazione di bambini da inserire nella struttura è ad esclusiva cura del Municipio territorialmente competente, sulla base dell’espressa accettazione del posto nella struttura medesima, tenuto conto della posizione assunta nella graduatoria definitiva e delle preferenze espresse dalle famiglie; il Soggetto Gestore è tenuto all’inserimento di ogni nuovo utente secondo la decorrenza indicata dal Municipio, con la relativa comunicazione di ammissione.

2. Salvo i casi di ammissione in corso d’anno a seguito di chiamata da lista d’attesa, i bambini frequenteranno il servizio educativo dal mese di settembre al mese di giugno (secondo il calendario annuale comunicato da Roma Capitale).

3. Si considera iscritto l’utente che, a seguito della procedura di iscrizione, sia ammesso alla frequenza del servizio dal Municipio competente ed abbia accettato formalmente il posto iniziando l’inserimento.

4. Il Gestore del servizio in convenzione si impegna a garantire la piena disponibilità dei posti offerti fino al 1 ottobre dell’anno educativo, dopo tale data può disporre liberamente dei posti precedentemente offerti e rimasti liberi, fermo restando che le richieste pervenute successivamente

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a tale data gli saranno comunque comunicate dal Municipio e potranno essere accolte nel caso in cui la struttura abbia ancora posti disponibili.

5. Per gli utenti che iniziano a frequentare entro il giorno 20 del mese, Roma Capitale riconosce in favore del Soggetto Gestore la propria quota e, parimenti, la famiglia dell’utente è tenuta a versare la quota a sé spettante in base al valore ISEE. Per coloro che iniziano a frequentare dal giorno 21 in poi le relative quote a carico di Roma Capitale e dell’utente decorrono dal mese successivo.

6. Il Municipio territorialmente competente, a seguito di decadenze o rinunce dovrà tempestivamente attivarsi per l’individuazione di altri bambini aventi titolo all’eventuale accettazione dei posti resisi liberi nella struttura, fornendone comunicazione al Soggetto Gestore.

7. Per le rinunce e le decadenze che intervengono durante il mese e che comportano il subentro di altro utente entro il giorno 20 dello stesso mese, Roma Capitale riconosce quale quota contributiva mensile dovuta quella corrispondente al bambino subentrante. Nel caso di subentro con inserimento dal giorno 21 del mese, Roma Capitale riconosce quale quota contributiva mensile dovuta quella corrispondente al bambino cessante.

8. Per le rinunce e le decadenze che intervengono durante il mese, in caso di mancato subentro di nuovo iscritto, la quota contributiva dovuta da Roma Capitale per il mese di riferimento, è ridotta del 5% rispetto a quella intera dell’utente rinunciante, o decaduto, sempre che lo stesso abbia frequentato il servizio per almeno cinque giorni, anche non consecutivi, entro il giorno 20 del mese;

per i posti oggetto di rinunce, per i quali il Municipio competente non proceda all’ammissione di altri bambini, dal mese successivo nulla è dovuto al Soggetto Gestore da parte di Roma Capitale.

9. Le eventuali rinunce alla frequenza, corredate della copia del documento di identità di uno dei genitori, devono essere presentate dalla famiglia al Gestore e da questo comunicate tempestivamente al Municipio territorialmente competente e al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e comunque entro 5 giorni dalla data in cui la rinuncia scritta del genitore è stata acquisita.

10. Relativamente alle assenze degli utenti, alle famiglie è richiesta la presentazione al Soggetto Gestore di giustificativi in esecuzione delle disposizioni regionali vigenti in materia.

11. Nei casi di decadenza previsti a seguito di assenze non giustificate per iscritto superiori a 10 giorni consecutivi, il Soggetto Gestore, previa comunicazione formale alla famiglia, è tenuto ad informare il Municipio territorialmente competente e il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ai fini dell’adozione degli atti di competenza in riferimento alla dichiarazione di decadenza.

12. Relativamente alle iscrizioni al servizio anche per il mese di luglio, per la prima quindicina, per la seconda o per entrambe, è previsto un apposito bando rivolto agli utenti già iscritti alla medesima struttura o in altre della rete pubblico-privata.

ART. 5

IMPEGNI DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE

1. L’individuazione dei bambini che saranno inseriti nei Servizi educativi convenzionati è effettuata nell’ambito delle procedure annuali di accesso al servizio mediante bando pubblico cittadino e, in corso d’anno, mediante scorrimento delle liste d’attesa.

2. I genitori dei bambini ammessi ai Servizi educativi convenzionati sono tenuti:

a) ad accettare le regole e le modalità organizzative previste dal bando cittadino di accesso al servizio;

b) al pagamento della quota-parte a loro carico direttamente al Soggetto Gestore privato, secondo la tempistica stabilita nel bando annuale per le iscrizioni. Il titolare della struttura educativa privata deve rilasciare relativa ricevuta, la cui esibizione può essere richiesta da Roma Capitale nell’ambito delle verifiche disposte nei confronti dei Soggetti convenzionati;

c) a presentare, in caso di rinuncia al servizio, dichiarazione scritta indirizzata sia al Municipio territorialmente competente, sia al Soggetto Gestore, entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza del bambino. In questo caso l’obbligo della contribuzione si esaurisce con l’ultimo mese di frequenza e nulla è dovuto per il mese successivo, mentre per le rinunce presentate oltre il giorno 20 è dovuta per intero anche la quota relativa al mese successivo.

d) Qualora la famiglia del bambino proveniente dalle liste d’attesa municipali accolto nella struttura accreditata e convenzionata non effettui il pagamento della quota-parte a suo carico per due mensilità, il Soggetto Gestore, dopo aver assegnato alla famiglia un congruo termine (almeno 30 giorni) per la regolarizzazione, senza esito positivo, ne darà tempestiva comunicazione al Municipio territorialmente competente ai fini della dichiarazione di decadenza e dell’avvio delle

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attività necessarie per il conseguente subentro di altro utente. Resta a carico del Soggetto Gestore l’onere della procedura di recupero delle somme dovute dall’utente moroso.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad informare adeguatamente le famiglie di tali obblighi a loro carico.

ART. 6

PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ECONOMICA

1. Il Municipio di Roma Capitale territorialmente competente provvede a corrispondere le quote contributive dovute in nome e per conto delle famiglie a fronte di presentazione di fatture mensili da parte del Gestore del servizio, secondo i termini di cui ai precedenti artt. 3 e 4, in rapporto all’entità dei bambini accolti, provenienti dalle liste d’attesa municipali.

2. Ai fini della liquidazione il Soggetto Gestore è tenuto a presentare regolare fattura al Municipio di Roma Capitale territorialmente competente, secondo la procedura all’uopo stabilita e comunicata al momento della sottoscrizione della Convenzione.

3. La fattura dovrà riportare l’espresso riferimento alle “quote contributive dovute da Roma Capitale in nome e per conto delle famiglie dei bambini di cui agli allegati riepiloghi”.

4. Il Municipio competente per territorio provvede alla liquidazione della fattura nei tempi stabiliti dalle leggi dalla data di ricezione o di integrazione/rettifica, sulla base di ogni opportuna verifica.

5. Il Municipio competente per territorio si riserva la facoltà di richiedere l’esibizione delle ricevute rilasciate dal Soggetto Gestore alle famiglie, relative al pagamento da parte degli utenti della propria quota contributiva versata.

ART. 7

IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il Soggetto Gestore della struttura educativa accreditata e convenzionata è tenuto a garantire il rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al presente Disciplinare ed in particolare a:

a) erogare il servizio nel rispetto dei principi generali al riguardo fissati dalle leggi e dai regolamenti vigenti a livello nazionale, regionale e comunale nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) adottare un progetto educativo conforme ai principi ed ai valori enunciati nel “Modello educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma Capitale”; il progetto medesimo, che dovrà coniugarsi con la organizzazione degli spazi della struttura in cui ha sede il servizio, dovrà essere documentato in corso d’anno con apposto dossier da consegnare al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici nei tempi che saranno indicati;

c) assicurare la presenza di personale – coordinatore pedagogico, educatori, ausiliari e cuoco – in possesso del titolo di studio e/o qualificazione professionale previsto/i dalla normativa vigente e tale personale dovrà mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza e perizia, prudenza e rispettare la dignità dell’utenza ed il segreto d’ufficio;

d) garantire la formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario.

e) applicare, in particolare, un rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti e tra ausiliari e bambini iscritti pienamente conforme a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, dotandosi di un modello organizzativo efficace ed idoneo ad assicurare costantemente il mantenimento del prescritto rapporto;

f) rispettare, in conseguenza, il progetto educativo ed il modello organizzativo presentati per il convenzionamento, salvo miglioramenti ed adeguamenti eventualmente risultanti da proposte, indicazioni e prescrizioni emerse nel corso del rapporto di convenzionamento; tali modifiche dovranno essere in ogni caso approvate dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

g) consentire visite in loco e verifiche documentali finalizzate a constatare il mantenimento dei requisiti previsti;

h) esibire in caso di ispezione o richiesta da parte dell’Amministrazione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR, con relativo piano di evacuazione; esibire altresì SCIA di cui al DPR 151/2001 nel caso in cui si superino le 30 unità di presenze nella struttura;

i) adottare e rispettare le procedure di rendicontazione e fatturazione indicate da Roma Capitale;

j) tenere apposito registro, sui cui indicare i nominativi dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze (con relativa documentazione giustificativa), i nominativi degli operatori e le relative presenze e assenze;

k) accettare ed applicare protocolli di azione, proposti dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, finalizzati a monitorare l’effettivo andamento delle presenze degli utenti;

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l) accettare ed applicare protocolli di azione, proposti dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici finalizzati a monitorare i livelli della qualità erogata e percepita dall’utenza;

m) nominare, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, un Referente del Servizio, identificato quale interfaccia di Roma Capitale per ogni comunicazione afferente le attività gestionali;

n) garantire la preparazione giornaliera dei pasti secondo i menu e le tabelle dietetiche allegati al presente Disciplinare sub 2), assicurando altresì eventuali diete speciali per intolleranze alimentari e/o per motivi etico-religiosi, nell’ambito del progetto dietetico definito e su certificazione del pediatra curante. La struttura ha la facoltà di provvedere alla preparazione e confezionamento dei pasti, incluso o meno l’approvvigionamento delle derrate, tramite contratti di servizio con imprese specializzate del settore, in alternativa alla presenza della figura del cuoco, fermi in ogni caso la preparazione ed il confezionamento in loco;

o) non affidare a terzi le attività tipiche del servizio educativo, rimanendo inteso che potranno essere svolte da soggetti diversi dal Soggetto Gestore soltanto attività specialistiche ed accessorie, quali manutenzione, lavanderia e pulizie. In tale caso il personale ausiliario può essere ridotto della metà. Per le strutture con ricettività fino a 15 utenti, deve essere comunque assicurata la presenza di un ausiliario;

p) non cedere la convenzione, né modificare gli elementi identificativi del contraente nel corso del periodo di validità della stessa, impegnandosi a darne comunicazione in tempo utile per l’eventuale sottoscrizione della convenzione per l’anno successivo; al riguardo si dovrà tener conto che, ai sensi dell’art.43 della Legge Regionale n.7 del 5 agosto 2020, i casi di trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale e di sostituzione del Legale Rappresentante comportano la modifica del provvedimento autorizzativo;

q) osservare il calendario annuale di funzionamento del servizio secondo quanto comunicato da Roma Capitale;

r) a portare a conoscenza le famiglie, mediante sottoscrizione di apposito foglio informativo, degli obblighi a loro carico, compresi quelli relativi alla tempestiva comunicazione dell’assenza che deve avvenire entro i primi 10 gg di assenza e quelli relativi alla trasmissione dei certificati medici al momento del rientro dell’utente.

ART. 8 PERSONALE

1. Per tutto il personale componente l’organico del Servizio educativo, il Soggetto Gestore:

a) deve garantire l’applicazione del rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato con le previste definizioni dell’orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio), regolamentato dai CCNL vigenti;

b) è tenuto ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le disposizioni normative e contrattuali in materia giuslavoristica;

c) deve garantire la stabilità almeno per ciascun anno educativo, salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati, e la tempestiva sostituzione degli operatori a qualunque titolo assenti con altri di pari requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio;

d) deve adottare un codice di regolamentazione dello sciopero a garanzia dei servizi minimi essenziali da erogare all’utenza;

2. Le figure professionali sono le seguenti:

a) Coordinatore pedagogico

Il coordinatore pedagogico, è responsabile del progetto educativo e del modello organizzativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, organizza la formazione del personale, cura i rapporti con le famiglie e provvede a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all’interno che all’esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro.

Il coordinatore pedagogico, al pari del gruppo educativo, è tenuto a partecipare a corsi, seminari, eventualmente organizzati da Roma Capitale.

Il coordinatore può svolgere la funzione prevista presso più strutture ovvero impiegare il tempo di lavoro non assorbito dalla funzione di coordinamento, in uno con le attività svolte dal resto del gruppo educativo. In tale ultima fattispecie il coordinatore, limitatamente agli intervalli temporali così individuati e nel rispetto del rapporto medio educatore/bambino nell’arco della giornata, può rientrare nel computo delle risorse destinate alla funzione educativa, tenuto conto del numero di

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bambini effettivamente presenti. La funzione di coordinamento e quella educativa non potranno in ogni caso essere svolte “al contempo”, dovendosi in tal senso escludere la possibilità di una sovrapposizione piena e continua delle due attività.

Il coordinatore può essere incaricato a prestazione professionale.

b) Educatori

Il personale educatore è responsabile delle attività di cura, del benessere e dell’educazione dei bambini; adotta una metodologia di lavoro in équipe ed è disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca. Il personale educatore partecipa a riunioni periodiche organizzate anche con la presenza del coordinatore pedagogico, con finalità di programmazione, progettazione e verifica. Ogni educatore deve avere a disposizione un monte ore per le attività non frontali con i bambini.

c) Ausiliari e cuoco

Il personale ausiliario assicura le condizioni ambientali rispondenti alle esigenze del servizio attraverso attività di pulizie, ripristino, e somministrazione dei pasti; vigila nei momenti di entrata e di uscita; il cuoco assicura la preparazione dei pasti; gli ausiliari e il cuoco hanno a disposizione un monte ore per aggiornamento e riunioni.

3. In relazione alla figura del medico pediatra, tenuto conto che le attività da questo svolte nell’ambito delle strutture educative sono informate a finalità di prevenzione e profilassi, in una logica di azione concorrente con quella assicurata dai pediatri di base, la frequenza minima obbligatoria delle prestazioni presso le strutture convenzionate è stabilita in misura mensile. È ammessa la destinazione/utilizzazione polifunzionale dello spazio utilizzato dal pediatra.

4. Il Soggetto Gestore è tenuto:

a) a consegnare al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, prima dell’avvio del servizio:

1) l’elenco del personale impiegato presso il Servizio Educativo, nonché di quello ritenuto necessario per le possibili sostituzioni specificando la mansione svolta e la tipologia di contratto applicata e relativa qualifica;

2) i curricula del personale;

3) attestati relativi alla formazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 e quella in materia di antincendio;

b) a conservare presso la struttura e ad esibire a richiesta dell’Amministrazione gli attestati e/o certificazioni di legge per il cuoco ed ausiliari che svolgono e/o collaborano all’attività di preparazione, sporzionamento e/o scodellamento dei pasti;

c) a comunicare al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, successivamente:

1) ogni variazione relativa al personale impiegato, con tempestività;

2) ogni informazione, notizia o dato richiesti da Roma Capitale in relazione al personale.

d) a consegnare a richiesta dell’Amministrazione ogni documentazione relativa al personale in organico, prevista dalle disposizioni legislative in materia contrattuale”;

5. Fermo restando il necessario rispetto del rapporto educatore/bambino previsto dalla normativa regionale vigente, il soggetto gestore di più strutture educative convenzionate può avvalersi, per provvedere a sostituzioni di breve durata di propri dipendenti inseriti negli elenchi del personale impiegato per la gestione di strutture educative convenzionate diverse da quella che necessita di sostituzione breve.

ART. 9

COPERTURE ASSICURATIVE – DANNI E RISCHI

1. Il Soggetto Gestore è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione di cose e persone ed in particolare dei bambini ammessi al servizio e del personale contro ogni eventuale rischio o responsabilità fornendone riscontro documentale all’Amministrazione di Roma Capitale.

2. Il Soggetto Gestore è inoltre responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento del servizio e Roma Capitale è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli direttamente o indirettamente dalla gestione del servizio.

3. L’oggetto delle coperture assicurative di ogni genere deve essere in linea con le attività espletate presso la struttura educativa, ivi comprese le attività accessorie finalizzate alla realizzazione di quella principale.

4. Il Soggetto Gestore è tenuto a mantenere la SCIA antincendio e il DVR sempre in regola e a trasmetterne eventuali aggiornamenti al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.

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ART. 10

INADEMPIMENTI E PENALI

1. In caso di inadempienze, non conformità o irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, anche a seguito di segnalazione del Municipio di Roma Capitale, invierà al Soggetto Gestore del servizio comunicazione scritta con esposizione motivata delle contestazioni.

2. Il Soggetto Gestore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di otto giorni di calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizioni del Disciplinare entro il termine indicato dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.

3. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente Disciplinare in materia di risoluzione di cui all’art. 12, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si riserva l’applicazione delle seguenti penali:

a) 2.000,00 (duemila/00) ogni volta che venga negato l’accesso agli incaricati di Roma Capitale, così come specificato nel precedente art.7 lett. g), ad eseguire controlli e verifiche;

b) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascun bambino inserito oltre la capienza prevista dall’autorizzazione al funzionamento della struttura.

c) euro 2.000,00 (duemila/00) per mancata tempestiva segnalazione dell’intervenuta decadenza e/o rinuncia di utenti;

d) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per mancato rilascio agli utenti della ricevuta di pagamento della quota contributiva a carico delle famiglie;

e) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per mancata nomina del Referente del Servizio o del Coordinatore pedagogico;

f) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni educatore assunto in meno rispetto al rapporto educatore/bambino, in considerazione del numero degli iscritti;

g) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni educatore in meno presente rispetto al rapporto educatore bambino in funzione della presenza dei bambini nelle varie fasce orarie;

h) euro 1.000,00 (mille/00) per mancato rispetto del rapporto ausiliario/bambino;

i) euro 1.000,00 (mille/00) per ogni unità di personale non in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

j) euro 1.000,00 (mille/00) per ogni unità di personale educativo, ausiliario e addetto alla preparazione dei pasti, sostituita definitivamente – rispetto agli elenchi preventivamente comunicati – senza la preventiva comunicazione al Dipartimento Servizi Educativi;

k) euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni unità di personale utilizzato in difformità delle disposizioni normative e contrattuali in maniera giuslavoristica, fermo restando la risoluzione della convenzione prevista dall’art. 11, in caso di mancata regolarizzazione nei termini richiesti;

l) euro 1.000,00 (mille/00) per mancata attivazione dei corsi di formazione previsti dalle vigenti norme giuslavoristiche e dalla presente convenzione in favore del personale dipendente;

m) euro 2.000,00 (duemila/00) per mancato aggiornamento della formazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo 81/90, ovvero di quella antincendio, se prevista;

n) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni inosservanza degli ulteriori obblighi previsti dall’art. 8 (PERSONALE);

o) euro 3.000,00 (tremila/00) per accertate carenze igieniche dei locali o per mancato rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie in materia di conservazione degli alimenti;

p) euro 500,00 (cinquecento/00) per difformità rispetto ai menu giornalieri, non preventivamente comunicate al Municipio competente e al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

q) euro 1.000,00 (mille/00) in caso di inosservanza di menu di diete speciali per motivi di salute o religiosi;

r) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per mancato recepimento delle prescrizioni formulate dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, all’esito di un procedimento in contraddittorio con il gestore della struttura educativa, in relazione all’applicazione degli standard previsti nel progetto educativo e nel modello organizzativo di cui all’art. 7 comma 1 lett. b), adottato dal gestore medesimo;

s) €1.000,00 (mille/00) per ogni inosservanza degli ulteriori impegni previsti dall’art.7 (IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE);

t) euro 3.000,00 (tremila/00) per inadeguata o insufficiente manutenzione degli ambienti e degli spazi di pertinenza della struttura educativa, comprese le aree verdi, se presenti.

u) euro 3.000,00 (tremila/00) per mancato aggiornamento del DVR – Documento di valutazione dei rischi (entro 90 giorni in caso di costituzione di nuova impresa, nonché in seguito ad

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infortuni che possano far pensare ad inadeguatezza delle misure o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano problemi o carenze, e in ogni caso periodicamente – ogni 3 anni).

v) euro 3.000,00 per variazione degli elementi identificativi del contraente e del relativo Rappresentante Legale nel periodo di validità della presente convenzione senza previa comunicazione al Dipartimento;

w) euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni ulteriore inosservanza degli obblighi del disciplinare del convenzionamento;

4. L’applicazione delle penali da parte del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell’addebito, secondo la procedura sopradescritta, mediante trattenuta dell’ammontare previsto dall’importo a saldo delle rette fatturate per il primo mese utile dopo l’adozione del provvedimento.

5. Alla seconda contestazione per la stessa violazione nel corso del medesimo anno educativo, la penale prevista sarà raddoppiata.

6. Alla terza contestazione con inadempimento accertato l’Amministrazione si riserva di procedere alla revoca della convenzione (ai sensi dell’art.12 del presente Disciplinare).

ART. 11

ISTANZA DI MUTAMENTO DI SEDE O DI SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO 1. Il soggetto gestore ha facoltà di richiedere a Roma Capitale l’autorizzazione al mutamento della

sede della struttura educativa convenzionata, per l’anno educativo successivo, nell’ottica della continuità educativa per i bambini già iscritti e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la nuova sede del servizio educativo deve distare dalla precedente non più di 2 Km al fine di mantenere una potenziale utenza invariata e garantire la continuità agli utenti già iscritti;

b) il nuovo immobile deve avere una ricettività tale da garantire la riconferma, per il successivo anno educativo, degli utenti delle fasce di età dei piccoli e dei medi già iscritti.

2. L’istanza di mutamento di sede, che deve riportare l’indirizzo del nuovo immobile, deve essere inoltrata al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, esclusivamente tramite PEC e accompagnata da un documento di identità del titolare del servizio educativo.

3. Fermo restando il rispetto dei criteri di cui al comma 1, l’istanza e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) parere preventivo rilasciato dall’ufficio tecnico dipartimentale

b) progetto educativo e nuovo modello organizzativo basati sulla nuova organizzazione degli spazi c) documento che dimostri la disponibilità del bene ai fini dell’autorizzazione.

4. L’esito dell’istanza, a seguito della verifica dei parametri di cui al comma 1, e della documentazione consegnata di cui al comma 3, sarà comunicato all’interessato, dal Dipartimento, entro trenta giorni dalla relativa presentazione.

5. In caso di accoglimento dell’istanza da parte del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, il gestore, dovrà ottenere l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Municipio territorialmente competente e richiedere al Municipio stesso di avviare l’iter finalizzato all’Accreditamento regionale; tale ultima istanza, unitamente al provvedimento autorizzativo dovrà essere trasmessa al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, perentoriamente entro il 15 marzo di ogni anno.

6. Le famiglie degli utenti già iscritti al servizio in corso di mutamento di sede avranno la facoltà di frequentare la nuova struttura, oppure di sceglierne altra ricadente nel medesimo Municipio, secondo i posti disponibili.

7. La convenzione non può essere ceduta.

8. Il Soggetto Gestore del servizio, sottoscrittore della convenzione, può presentare istanza di voltura, che sarà valutata dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e potrà essere accolta solo previa acquisizione di apposito provvedimento di voltura del precedente titolo autorizzativo, di competenza municipale, limitatamente ai soli casi di trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale e di sostituzione del Legale Rappresentante, fermo restando l’obbligo di provvedere contestualmente anche all’aggiornamento dell’Accreditamento regionale.

ART. 12

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In caso di inosservanze gravi da parte del Soggetto Gestore degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente Disciplinare, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici inoltrerà apposita diffida ad

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adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a quindici giorni. Tale termine decorrerà dalla data di ricevimento della diffida.

2. La convenzione potrà essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall’art. 1453 del Codice Civile. Inoltre nei seguenti casi l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile:

a) interruzione e/o sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta;

b) revoca o sospensione dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento da parte del Municipio;

c) mutata disponibilità dell’immobile sede del servizio, e indisponibilità di nuova sede con le caratteristiche di cui al precedente art.11 comma 1;

d) modifica del Soggetto Gestore che ha sottoscritto la convenzione senza previa richiesta al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di valutazione e accettazione secondo quanto già specificato all’art 11 comma 8;

e) cessione onerosa della convenzione a terzi;

f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività e di concordato preventivo a carico del Soggetto Gestore;

g) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e ritardi reiterati nei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;

h) affidamento a terzi delle attività tipiche del servizio educativo (fatta eccezione per i nidi aziendali);

i) reiterata violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;

j) comminazione da parte di Roma Capitale di due penali nell’arco dell’anno educativo a cui fa seguito un’ulteriore contestazione con inadempimento accertato.

k) motivi e necessità di pubblico interesse.

3. La risoluzione della convenzione comporterà, in ogni caso, l’escussione della garanzia definitiva, di cui al successivo art. 13.

ART.13

GARANZIA DEFINITIVA

1. Al momento della sottoscrizione della convenzione, il Soggetto Gestore è tenuto alla costituzione di una garanzia fidejussoria, pari al 10% del valore del rapporto contrattuale, calcolato sulla base dei posti acquisiti da Roma Capitale.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal convenzionamento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, può essere costituita in contanti da versare presso la Tesoreria Comunale, ovvero può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia dovrà avere durata per tutto il periodo di convenzionamento e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 14

VERIFICHE E CONTROLLO DI QUALITA’

1. Roma Capitale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, a controlli ed ispezioni tesi a verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente Disciplinare, al fine di valutare l’andamento della gestione sia sotto l’aspetto organizzativo che educativo, monitorando il buon funzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite ed il livello di soddisfazione delle famiglie.

2. Tali attività saranno svolte da personale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e/o da personale municipale;

3. Le verifiche avverranno con modalità tali da non creare disservizi. Alle medesime potrà essere presente il Responsabile del Servizio che sarà avvisato, qualora non presente presso la struttura, contestualmente all’avvio della verifica.

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4. Al termine dei controlli verrà compilato un verbale relativo alle rilevazioni avvenute durante la visita che potrà eventualmente contenere le osservazioni del Responsabile del Servizio. Copia di tale verbale sarà consegnata al Responsabile del Servizio.

5. Gli esiti delle attività ispettive e dei controlli di qualità del servizio educativo saranno tenuti in considerazione ai fini del rinnovo della convenzione per l’anno successivo.

6. Roma Capitale può procedere in via autonoma e/o in collaborazione con il Soggetto Gestore, alla realizzazione di campagne di rilevazione della Customer Satisfaction presso le strutture accreditate e convenzionate.

ART. 15

STRUTTURE EDUCATIVE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Per il convenzionamento di strutture educative aziendali situate nei luoghi di lavoro, si applicano tutte le norme di cui al presente Disciplinare.

2. Il Dipartimento sottoscrive intese con le aziende e/o enti pubblici, al fine di autorizzare l’ingresso dei bambini provenienti dalle liste d’attesa municipali nei servizi educativi di questa tipologia e le relative modalità di pagamento del servizio;

3. Il Gestore del servizio stesso accreditato con Roma Capitale e/o con la Regione Lazio deve essere selezionato dall’azienda e/o ente pubblico con procedura ad evidenza pubblica;

4. Nella convenzione annuale vengono stabiliti i rapporti contrattuali ed economici tra Roma Capitale e il Gestore dei servizi.

ART. 16

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati personali comunicati da Roma Capitale e dal Soggetto gestore sono trattati dagli stessi sulla base dei presupposti di liceità enunciati all’articolo 6 par. 1, lett. b), lett. c) e lett. e) e all’art. 9 par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del Contratto. L’informativa completa redatta da Roma Capitale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell’ente. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

2. Roma Capitale ed il Soggetto gestore riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento della presente Convenzione agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

3. Tutti i dati che Roma Capitale fornirà ai Gestori relativamente ai fruitori del servizio in relazione allo svolgimento delle attività inerenti al servizio stesso, sono individuati come “dati personali”, e sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

4. Pertanto, anche relativamente ai trattamenti dei dati personali dei minori e delle loro famiglie, Roma Capitale ed il Soggetto gestore agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza ed in virtù delle distinte finalità dei trattamenti stessi.

5. In ogni caso, Roma Capitale conferirà al Soggetto gestore i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto.

6. È fatto assoluto divieto al Soggetto gestore di diffondere i dati personali di cui entrerà in possesso in relazione ai servizi gestiti.

7. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il Soggetto Gestore adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

8. In ogni caso, il Soggetto gestore ha l’obbligo di custodire e mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione o in relazione ad esse, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per

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scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio se non su espressa richiesta scritta di Roma Capitale.

9. Il Soggetto Gestore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

10. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Soggetto Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’opportunità della risoluzione della convenzione per interruzione del rapporto di fiducia con il Soggetto Gestore.

ART. 17 REGISTRAZIONE La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti della presente scrittura privata avviene in modalità elettronica, mediante dispositivo digitale e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata – PEC.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Roma Capitale Per l’Organismo/Soggetto Gestore Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

Direzione Programmazione, Regolamentazione Il Legale Rappresentante Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici

Il Direttore Maria Teresa Canali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il modello cartaceo e la firma autografa.

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