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Giudicato IVA: nessun riflesso sulle imposte dirette

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Giudicato IVA: nessun riflesso sulle imposte dirette

A cura di Antonio Gigliotti

La sentenza passata in giudicato, che ha annullato la rettifica IVA, non ha riflessi sul giudizio relativo alle imposte dirette, anche se si tratta di avvisi concernenti il medesimo anno d’imposta e che sono scaturiti da un unico processo verbale di constatazione. I rapporti giuridici sottostanti l'IVA e i tributi diretti divergono sia oggettivamente che soggettivamente, quindi il giudicato formatosi per uno non vale per l'altro. È quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n.

21781 pubblicata il 13 dicembre 2012. La Sezione Tributaria ha respinto il ricorso proposto da una società di capitali.

Giudicato

L’articolo 2909 del codice civile stabilisce che:

→ l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa.

Pertanto, una volta che su una data questione si è formato il giudicato, la stessa non potrà più essere riesaminata, salvo che sussistano i presupposti per la revocazione straordinaria.

In materia tributaria, il giudicato esplica i suoi effetti con riferimento alle contestazioni relative a un medesimo periodo d'imposta.

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In caso di diverse annualità di imposta, valgono i principi enunciati dalla Cassazione con la sentenza n. 13916/2006, seguita da altre pronunce sostanzialmente conformi (Cass. n. 25200/2009; n. 2594/2010), nelle quali viene affermata la necessità:

→ che due giudizi tra le medesime parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico;

che “uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato”;

→ che sussista un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formante la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza definitiva, sicché ne risulti precluso il riesame nell'altra causa.

Pertanto, in mancanza del requisito dell’unitarietà del rapporto giuridico, l’estensione del giudicato non è possibile ancorché la seconda lite richieda accertamenti di fatto già avvenuti nella prima, poiché l’efficacia oggettiva del giudicato non può investire singole questioni di fatto o diritto.

Nel caso di diversità degli atti impugnati nei giudizi (per esempio, avviso di accertamento e cartella) l’estensione del giudicato è invece ammessa, a condizione che l’oggetto dei giudizi sia il medesimo (Cass. n. 19310/2011).

Cassazione n. 21781/12

In tema di giudicato “esterno”, la Sezione Tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 21781 depositata il 13 dicembre 2012, ha avuto modo di precisare che:

→ i rapporti giuridici sottostanti l'IVA e i tributi diretti divergono sia oggettivamente che soggettivamente, pertanto, la sentenza passata in giudicato, che ha annullato la pretesa erariale relativa all’imposta sul valore aggiunto, non produce effetti nel giudizio relativo alle imposte dirette, anche laddove si tratti di atti impositivi relativi al medesimo anno d'imposta e scaturiti da un unico processo verbale di constatazione.

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Il caso

Il giudizio ha tratto origine dall’impugnazione di un avviso per il recupero di un maggiore imponibile IRPEG emesso dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento analitico - induttivo effettuato nei confronti della società contribuente, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.

La CTR

Per quanto qui d’interesse, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, pur riducendo l’imponibile accertato, nella misura dei costi considerati deducibili, confermava la bontà dell’operato dell’Ufficio, attesa l’“infedeltà contabile” della contribuente.

Stante quanto sopra, la controversia veniva sottoposta all’attenzione della Suprema Corte.

Quesito di diritto

Nel giudizio di legittimità, la difesa della contribuente ha eccepito il giudicato esterno formatosi con riferimento a un avviso di rettifica IVA annullato dai giudici tributari. Tale avviso scaturiva dal medesimo PVC e faceva riferimento allo stesso periodo d'imposta. Di conseguenza, la sentenza di annullamento produceva efficacia anche nel giudizio relativo alle imposte dirette.

È stato quindi posto il seguente quesito di diritto:

se l’accertamento definitivo contenuto in una sentenza resa tra le stessi parti, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto per la formazione del giudicato.

La Corte

In ordine a tale quesito di diritto, i giudici di Piazza Cavour hanno richiamato il costante e noto indirizzo secondo il quale il rapporto giuridico in materia di IVA è differente da quello in materia di tributi diretti, con la conseguenza:

che il giudicato formatosi in materia di IVA mai può essere preclusivo della decisione sui tributi diretti.

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“E, ciò, - prosegue la Corte – anche se i tributi IVA e diretti siano stati accertati con riferimento ad identica annualità e l’attività impositiva sia stata ‘innescata’ dalla medesima indagine di fatto” (nello stesso senso:

Cass. n. 19702 del 2011; n. 16816 del 2008; n. 8773 del 2008 e n. 5943 del 2007).

Alla luce di quanto sopra, il ricorso è stato respinto.

Osservazioni

Con la pronuncia in esame gli Ermellini hanno posto l’accento sulla diversità esistente tra il rapporto giuridico in materia di IVA e quello in materia di imposizione diretta.

I detti rapporti sono “oggettivamente” differenti, perché relativi a una diversa obbligazione tributaria, essendo diverso il presupposto, al verificarsi del quale, il legislatore fiscale fa nascere il rapporto medesimo.

Per esempio, con riferimento al caso di specie, presupposto dell'IRPEG è il possesso di un reddito, mentre quello dell'IVA deriva dalla cessione di un bene o dalla prestazione di un servizio.

I rapporti sono altresì differenti sotto il profilo soggettivo.

“essendo diverso, nell'assetto normativo del tempo, l'ufficio finanziario preposto al relativo accertamento” (cfr Cassazione, sentenze nn. 19702/2011 e 5943/2007).

Alla luce di quanto sopra, la Corte è giunta alla conclusione che, nel giudizio in materia di imposte dirette, non può in alcun modo spiegare efficacia di giudicato esterno una sentenza in materia di IVA.

Tale tesi è stata di recente affermata anche nella sentenza n. 14058/2012, emessa in un giudizio concernente la separata impugnazione di distinti avvisi di accertamento, rispettivamente, ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, relativi all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

In questo caso, la Sezione Tributaria della Cassazione ha sostenuto che la sentenza emessa in uno dei giudizi non spiega efficacia automatica di giudicato nell'altro, atteso che la questione sulla detraibilità dell'IVA deve essere risolta secondo accertamenti di fatto differenti da quelli riguardanti la deducibilità dei costi ai

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30 agosto 2013 Antonio Gigliotti

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