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Segretari comunali: non esistono orari di lavoro minimi o massimi. Orientamento applicativo dell’ARAN

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Academic year: 2022

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AFL9

In base all’art. 13 del CCNL 17.12.2020, per i Segretari comunali e provinciali  può essere considerato esistente un orario lavorativo minimo d’obbligo e lo stesso può essere

considerato pari a 36 ore settimanali?

La disciplina di cui all’art. 13 del CCNL del 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane”

.

Tale regola è espressione di un canone generale che informa l’intera disciplina del nuovo CCNL in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti destinatari dello stesso, canone in base al quale il Segretario, pur essendo autonomo nella gestione del suo tempo di lavoro, deve coordinare tale autonomia con le esigenze dell’organizzazione in cui è inserito ed al quale consegue anche il dovere di assicurare una congrua durata della sua prestazione lavorativa.

In tale prospettiva, la disciplina contrattuale non prevede alcuna quantificazione complessiva dell’orario di lavoro del segretario  e nemmeno la definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute.

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