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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO (ACS_A1) SOGGETTE A "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA" SENZA VINCOLO DI SAGOMA NONCHÉ DELLA DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DA ATTUARSI CON SCIA

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Academic year: 2022

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OGGETTO N. ... DEL .../..../...

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO (ACS_A1) SOGGETTE A

"RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA" SENZA VINCOLO DI SAGOMA NONCHÉ DELLA DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DA ATTUARSI CON SCIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta Regionale n. 2090 del 06/06/1995 è stato approvata la Variante Generale al P.R.G. contenete anche la disciplina particolareggiata del Centro Storico;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2013 è stato adottato il RUE ai sensi della LR. 20/2000 contenente anche la nuova disciplina particolareggiata del Centro Storico (ambito ACS_A1);

VISTO CHE:

- la Legge 9/8/2013, n. 98 di conversione del “Decreto del Fare” (Dlgs del 21/7/ 2013, n. 69) ha modificato la definizione di “Ristrutturazione edilizia” ammettendo anche eventuali modifiche delle sagoma e ha assoggettato tale categoria d’intervento al titolo edilizio della SCIA qualora non riguardi immobili sottoposti a vicoli di cui al Dlgs 42/04;

- la L.R. 30/7/2013, n. 15 ha modificato la definizione di “Ristrutturazione edilizia”

ammettendo la modifica della sagoma in recepimento delle disposizioni normative sopra richiamate e , al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e semplificare le procedure abilitative, ha assoggettato a SCIA tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- il “Decreto del Fare” dispone che all’interno delle zone omogenee A) di cui al DM 2/4/1968, n. 1444, i Comuni devono individuare con propria deliberazione, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;

- la L.R. 30/7/2013 all’art. 13 comma 4 prevede che all’interno del centro storico di cui all’articolo A-7 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

VISTA la proposta elaborata dal Dirigente dell’Area Gestione del Territorio finalizzata ad assolvere agli adempimenti sopra richiamati, relativamente alla ricognizione delle aree in cui è ammessa la modifica della sagoma, rappresentata nell’elaborato grafico “Centro storico – Aree in cui è ammessa la modifica della sagoma” allegato alla presente delibera quale parte integrante;

CONSIDERATO CHE in fase di prima applicazione della nuova norma introdotta, al fine di garantire un controllo maggiore sugli interventi in centro storico ed assicurare al cittadino una buona riuscita dell’intervento, si ritiene di estendere a tutto l’ambito l’obbligo di non incominciare i

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lavori di ristrutturazione prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA;

VISTE la Legge 9/8/2013, n. 98, il DPR 380/01, la Legge regionale n. 15/2013;

ACQUISITO il parere di regolarità del Dirigente dell’Area Gestione del Territorio ai sensi dell’art.

49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti

DELIBERA

Per le motivazioni e i contenuti espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della LR 15/13, l’atto ricognitivo di individuazione delle aree del centro storico soggette a "Ristrutturazione edilizia" in cui è ammessa la modifica della sagoma come rappresentate nell’elaborato grafico: “Centro storico – Aree in cui è ammessa la modifica della sagoma” allegato alla presente delibera quale parte integrante

2) di estendere a l’ambito del centro storico ACS_A1 come individuato nelle tavole di PSC e di RUE adottati, l’obbligo di non incominciare i lavori di ristrutturazione prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA;

3) di garantire il coordinamento delle modifiche sopra descritte con i regolamenti comunali vigenti in materia.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.

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