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727 20/10/2020

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 15599 DEL 14/10/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(FELICI CRISTINA) (TOSINI FLAMINIA GR 29 00) (F. TOSINI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO ___________________________(Valeriani Massimiliano)

L'ASSESSORE

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI COORD.ATT.PR.DI GOV.E FON.COM.RI,RAPP.IST.,RAPP.CON CON.REG., PERS.,SEMPL.AMM.,ACC.PR.E CONF.DI SERV

(Onorati Enrica) (Leodori Daniele)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ASSESSORE IL VICE-PRESIDENTE IL DIRETTORE IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 15/10/2020 prot. 773 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Approvazione schema di "Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi degli articoli 206 e 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. n. 152/06".

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

727 20/10/2020

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Oggetto: Approvazione schema di “Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi degli articoli 206 e 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. n. 152/06”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero di concerto con l’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali e con il Vicepresidente, Assessore per il Coordinamento dell’attuazione del programma di governo e dei Fondi Comunitari (FESR, FSE, FEASR), Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Personale, Semplificazione Amministrativa, Accordi di Programma e Conferenze di Servizi;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Visti:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

- la Direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991 che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

- la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;

- la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che, in vista di questa finalità "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";

- la Legge Regionale 6 agosto 1999 n.14 e ss.mm.ii. “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento organizzativo”;

- la Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

- la Legge Regionale 16 dicembre 2011 n. 16 e ss.mm.ii. “Norme in Materiale Ambientale e di Fonti rinnovabili”;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, “Norme in materia ambientale”;

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Premesso che:

- al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 appositi accordi di programma con enti, pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l’altro, l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (art. 206 comma 3, D.Lgs.n. 152/2006);

Considerato che:

– la gerarchia sui rifiuti, in generale, prevede un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e nel rispetto della medesima devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

– l’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 classifica come rifiuti speciali quelli da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del c.c.;

– l’art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179;

– in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. n.

152/2006 è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi posti a carico dei produttori agricoli, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, garantendo l’efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti;

Visti in particolare:

– l’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 che definisce deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle condizioni indicate in esso indicate;

– l’art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. n. 152/2006 che definisce circuito organizzato di raccolta, il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato

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sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

– l’art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che dal 1° gennaio 2019 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ha previsto che dalla medesima data e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato al comma 3 bis del medesimo articolo, la tracciabilità dei rifiuti sia garantita effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’art. 194 bis del D.Lgs. n. 152/2006;

– il comma 1 ter dell’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp);

– il comma 2 dell’art.193 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. possano delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb);

– il comma 5 del medesimo articolo secondo cui le disposizioni del comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;

– il medesimo comma 5 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;

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– il comma 9 bis, dell’art. 193 del d.lgs. 152/2006 secondo cui la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo;

– l’art. 212, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006 che stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’ Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’art. 183;

– l’art. 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”

che stabilisce che in materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., che producono rifiuti pericolosi possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi;

Preso atto che:

– la Direttiva 2008/98/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” prevede all’art. 35:

a) in capo ai produttori di rifiuti pericolosi, alle imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi la tenuta di un registro cronologico in cui devono essere indicati:

I. la quantità, la natura e l’origine di taluni rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio ed altre operazioni di recupero nonché:

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II. se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsto per i rifiuti

b) che gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino a quanto previsto alla lettera a);

– gli accordi di programma di cui all’art. 206 del D.Lgs.n. 152/2006 non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (comma 3);

– il formulario di identificazione del rifiuto, previsto dalla normativa nazionale, costituisce documento a prova della sua tracciabilità, con consegna della quarta copia al produttore quale conferma dell’arrivo a destinazione finale del rifiuto, anche ai fini della responsabilità nella gestione dei rifiuti medesimi;

– per quantitativi di rifiuti non pericolosi superiori a 30 kg o 30 litri, la tracciabilità richiesta dalla normativa comunitaria possa essere garantita nel trasporto presso la piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, all’interno di un accordo di programma di cui all’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, dall’accompagnamento in sede di trasporto del rifiuto del contratto di servizio stipulato, dalla compilazione del registro di carico e scarico in capo al gestore e dal documento di movimentazione che in copia deve essere restituito al produttore del rifiuto agricolo da parte del gestore medesimo;

– con riferimento al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti per la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, previsto dalla normativa nazionale, la tracciabilità possa essere garantita, nell’ambito dell’Accordo ai sensi art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e del circuito organizzato di raccolta, attraverso la comunicazione da parte del gestore della piattaforma di conferimento del circuito organizzato per conto dell’impresa agricola;

Preso atto della normativa vigente sopracitata che prevede un sistema di esenzioni per i produttori agricoli da una serie di adempimenti amministrativi (quali iscrizione all'Albo gestori, registro di carico e scarico) qualora essi gestiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta come definito ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. n. 152/2006;

Condivisa l’opportunità di ricorrere allo strumento dell’accordo di programma, al fine di:

– definire le tipologie di rifiuti provenienti dall’attività agricola che possono essere gestiti mediante circuiti organizzati di raccolta;

– promuovere circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti speciali di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei produttori agricoli;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di “Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi degli articoli 206 e 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. n. 152/06” comprensivo dei seguenti Allegati:

Allegato “A” – Elenco dei rifiuti oggetto dell’Accordo;

Allegato “B” – Contratto di servizio per il conferimento dei rifiuti;

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Allegato “C” - Elenco dei centri presso i quali procedere al conferimento dei rifiuti e orari di apertura;

Allegato “D” - Documento di conferimento dei residui;

Allegato “E” – Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari derivanti da lavorazioni agricole;

allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che potrà stipularsi fra la Regione Lazio e altri soggetti appartenenti alla categoria dei produttori agricoli o alle associazioni di categoria delle imprese agricole maggiormente rappresentative esistenti sul territorio;

Dato atto che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate

- di approvare l’Allegato Schema di “Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi degli articoli 206 e 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. n. 152/06”

comprensivo dei seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto che potrà stipularsi fra la Regione Lazio e altri soggetti appartenenti alla categoria dei produttori agricoli o alle associazioni di categoria delle imprese agricole maggiormente rappresentative esistenti sul territorio:

- Allegato “A” – Elenco dei rifiuti oggetto dell’Accordo;

- Allegato “B” – Contratto di servizio per il conferimento dei rifiuti;

- Allegato “C” - Elenco dei centri presso i quali procedere al conferimento dei rifiuti e orari di apertura;

- Allegato “D” - Documento di conferimento dei residui;

- Allegato “E” – Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari derivanti da lavorazioni agricole.

La Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti provvederà all’attuazione dei successivi atti ed adempimenti tecnico amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione degli Accordi di Programma.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

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ACCORDODIPROGRAMMAPERUNAMIGLIOREGESTIONEDEIRIFIUTI AGRICOLIAISENSIDEGLIARTICOLI 206 E 183, COMMA 1, LETTERA PP)DELD.LGS.N.

152/2006

La Regione LAZIO e

di seguito congiuntamente le Parti;

VISTI

- l’articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come successivamente modificato, che classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

- l’articolo 188, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che prevede che “il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179”.

- l’articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che definisce come

«circuito organizzato di raccolta» un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del decreto legislativo medesimo ed alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un Accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’Accordo di programma o alla Convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto Accordo o della predetta Convenzione;

- l’articolo 193, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI) che dispone che le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm).

- l’articolo 193, comma 5 citato che considera occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;

- l’articolo 193, comma 9 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che: “la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei

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rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”;

- l’articolo 206, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che prevede che nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi Accordi e Contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria;

- in particolare, l’articolo 206, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che prevede che gli Accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;

- l’articolo 212, comma 19 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che: “sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”;

- l’allegato VI, parte 6 del decreto ministeriale 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» che disciplina il recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi;

- l’articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n.221 - che modifica il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - che, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti pericolosi, prevede che l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e che la conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi; precisando, altresì che l'adesione alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

CONSIDERATO CHE - la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

- la direttiva 2008/98/CE prevede che l’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere quello di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente;

- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

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c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

- per conseguire le finalità e gli obiettivi indicati lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali devono esercitare i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante Accordi, Contratti di programma o Protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;

- il settore agricolo, anche in considerazione della diffusione e capillarità delle imprese sul territorio e l’ubicazione, spesso, in zone isolate, presenta diverse specificità che rendono necessaria la definizione di un sistema semplificato ed adeguato per il conferimento dei rifiuti;

PRESO ATTO CHE

- la parte stipulante rappresenta le imprese agricole operanti sul territorio di riferimento;

- nel settore della gestione dei rifiuti l’Accordo di programma, agevolando la definizione di circuiti di conferimento dei rifiuti e di semplificazioni amministrative, risulta uno strumento strategico al fine di prevenire forme di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti e di contenere i costi di gestione degli stessi;

- sul territorio risultano già da tempo efficaci ed operativi, in termini di risultati raggiunti e di capillarità del servizio, accordi di programma per la gestione dei rifiuti agricoli sottoscritti dagli enti locali per la realizzazione di circuiti di conferimento dei rifiuti e per la semplificazione degli adempimenti;

RILEVATE

- l’efficacia, sotto il profilo della raccolta dei rifiuti agricoli e della tracciabilità degli stessi, dei circuiti di raccolta già operativi sul territorio ed organizzati sulla base di Accordi di programma sottoscritti tra le organizzazioni agricole e gli enti locali o sulla base di Convenzioni stipulate tra le organizzazioni agricole e imprese private di raccolta;

- la necessità di fornire alcuni chiarimenti interpretativi sull’applicazione della disciplina vigente e definire opportune semplificazioni amministrative per agevolare il conferimento dei rifiuti agricoli a circuiti di raccolta organizzati a livello locale e prevenire forme di smaltimento incontrollato;

- l’opportunità di non onerare le imprese agricole che producono modeste quantità di rifiuti con adempimenti che non siano contemplati come obbligatori a livello comunitario, fatte salve le garanzie di controllo e di tutela ambientale;

- l’efficacia, sotto il profilo della gestione dei rifiuti e della tutela ambientale, delle procedure di pulitura dei contenitori di prodotti fitosanitari mantenendone per quanto possibile l’etichettatura originaria, al fine di recuperare completamente nei trattamenti la miscela fitosanitaria ed agevolare il conferimento dei relativi imballaggi;

RITENUTO OPPORTUNO

- definire i requisiti di riferimento per l’organizzazione di circuiti organizzati di raccolta, al fine di assicurare operatività, tracciabilità e controllo nelle attività di conferimento, raccolta e gestione dei rifiuti agricoli;

- definire specifiche semplificazioni amministrative e burocratiche che tengano conto della specificità delle imprese agricole e agevolino il conferimento dei rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;

- definire le modalità di pulitura dei contenitori di prodotti fitosanitari, che assicurino la completa tutela ambientale e sanitaria e consentano la qualifica degli stessi come rifiuti non pericolosi;

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CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1) Oggetto e finalità dell’Accordo

1. Con il presente Accordo, stipulato ai sensi dell’art. 206 e ai fini e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, le Parti intendono costituire un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti speciali di provenienza agricola, al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti, prevenendo ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo.

2. L’Accordo, inoltre, ha lo scopo di aumentare l’efficacia della gestione e dei controlli e di contenere i costi di gestione dei rifiuti, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico degli imprenditori agricoli.

Articolo 2) Individuazione dei centri di conferimento dei rifiuti

1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione, provvede all’individuazione dei gestori di rifiuti ai quali le imprese agricole possono conferire, con le modalità sotto indicate, i propri rifiuti speciali. Il conferimento può essere effettuato direttamente a gestori di servizi di raccolta privati, al gestore dei rifiuti urbani, ovvero a soggetti, anche privati, da questo espressamente delegati ed indicati dalla Regione, con le modalità definite nel presente articolo.

2. I gestori di cui al precedente comma 1 sono individuabili come:

- impianti di smaltimento o di recupero autorizzati ai sensi degli artt 208 e ssgg del decreto 152/2006;

- centri di raccolta di cui all' 183 del 152/2006 e del decreto ministero ambiente 8 aprile 2008 e deliberazione 29 luglio 2008 ddl comitato tecnico gestori.

- intermediari correttamente iscritti alla cat8 dell’albo gestori ambientali così come definiti dall’art 183 del D.Ls 152/2006 smi

3. I gestori di rifiuti privati, o il gestore dei rifiuti urbani che intendano svolgere i servizi oggetto del presente accordo, inoltrano apposita richiesta e provvedono a fornire all’Ufficio competente della Regione tutta la documentazione necessaria ai fini indicati, comunicando gli estremi ed i nominativi dei responsabili dei centri e, nel caso di gestore dei rifiuti urbani, dei soggetti eventualmente delegati a ritirare o ricevere per proprio conto i rifiuti agricoli. I gestori dei rifiuti di cui al presente comma provvedono, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni sostanziali nelle informazioni fornite, trasmettendo la relativa documentazione.

4. I gestori dei centri di raccolta si impegnano a fornire alla Regione un elenco dettagliato degli impianti di destinazione finale dei rifiuti conferiti ed a curare e comunicare i relativi aggiornamenti.

5. La Regione, dopo aver verificato l’idoneità e la rispondenza ai requisiti dei soggetti richiedenti, provvede all’istituzione ed all’aggiornamento di un elenco dei centri di raccolta e dei soggetti autorizzati a ricevere i rifiuti nell’ambito del presente Accordo, con l’indicazione degli impianti di destinazione finale, comunicando alle imprese agricole, per il tramite della propria organizzazione di categoria, l’elenco e le eventuali variazioni dello stesso.

6. i requisiti di cui al comma 5 sono costituiti dalle autorizzazioni allo smaltimento, al trasporto e all’intermediazione correttamente in corso di validità e che contemplino il codice CER oggetto dello specifico smaltimento.

7. I soggetti ed i centri di raccolta individuati ai sensi del presente articolo sono considerati operanti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed esercenti un servizio pubblico di raccolta.

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7. Ai fini del conferimento, le imprese agricole devono previamente sottoscrivere con il gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento, apposito contratto di servizio, secondo il modello di cui all’Allegato B).

Articolo 3) Modalità e costi di conferimento

1. Nell’ambito del presente Accordo, possono essere conferiti i rifiuti speciali provenienti da attività di cui all’articolo 2135, indicati, in modo esemplificativo, all’Allegato A) e quelli eventualmente precisati, di volta in volta, nell’accordo di cui all’Allegato B).

2. La raccolta dei rifiuti è svolta secondo le seguenti modalità alternative, a scelta degli operatori:

- raccolta porta a porta, presso il domicilio degli utenti;

- raccolta con ecomezzo, autorizzato secondo la normativa vigente.

In tale ipotesi, i soggetti gestori del servizio concordano con l’organizzazione di categoria un calendario predefinito per lo stazionamento dei mezzi presso determinati punti di raccolta;

- conferimento a stazioni ecologiche o ecocentri, o altri punti di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;

- conferimento presso la sede della cooperativa o del consorzio agrario di cui l’agricoltore è socio.

3. Il corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio, comprensivo dei costi di convenzione, raccolta, trasporto e conferimento, si calcola sulla base delle modalità e del listino prezzi in allegato proposto dai gestori nella richiesta di iscrizione.. Oltre quanto indicato nel listino, null’altro è dovuto.

4. Il Gestore del servizio che ritiri rifiuti oggetto di attività dei Consorzi o dei sistemi di raccolta previsti dal decreto legislativo n.152/2006 e dalla relativa normativa di attuazione, sottoscrive con i medesimi apposita Convenzione. Fatti salvi gli oneri di trasporto, nel caso di ritiro del rifiuto presso il domicilio del produttore, non è imputato alcun costo ulteriore per il conferimento di rifiuti oggetto dell’attività di Consorzi o di sistemi di raccolta per i quali è già previsto il pagamento di un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell’acquisto (ad esempio, imballaggi, polietilene, pneumatici usati, oli usati e batterie). Il conferimento di tali tipologie di rifiuti è gratuito.

5. Le Cooperative ed i Consorzi agrari che intendono consentire ai soci il conferimento dei rifiuti presso la propria sede elaborano un regolamento interno, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti conferiti anche ai fini dell’attribuzione delle rispettive responsabilità.

Articolo 4) Adempimenti a carico delle imprese

1. Le imprese agricole che, sulla base dell’Accordo sottoscrivono un contratto con i gestori di un servizio di raccolta, individuati nell’elenco di cui all’articolo 2, sono tenute al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) conservazione in azienda per tre anni della copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta, nonché dei formulari di trasporto e dei documenti che attestano l’avvenuto conferimento dei rifiuti. La conservazione può essere effettuata anche per il tramite o presso l’organizzazione di categoria, fatto salvo l’obbligo di esibizione alla Pubblica autorità che ne faccia legittima richiesta nelle 72 ore successive. La conservazione ordinata dei formulari di trasporto vale come adempimento all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e di invio della comunicazione MUD, ai sensi dell’articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n.221;

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b) redazione, in alternativa al formulario di trasporto di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, del documento di conferimento di cui all’Allegato D, nell’ipotesi di trasporto dei propri rifiuti pericolosi verso gli ecomezzi o verso i centri di raccolta individuati ai sensi dell’Accordo;

c) rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento predisposto dalla cooperativa o dal consorzio agrario, in caso di conferimento dei rifiuti presso la sede degli stessi;

d) gestione e conferimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 22 gennaio 2014 e delle modalità indicate in allegato . Articolo 5) Adempimenti a carico dei gestori del servizio

1. Oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previsti per il centro di raccolta e per i mezzi di trasporto, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e delle disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, il gestore del servizio di raccolta sottoscrive e restituisce all’impresa conferente il documento di conferimento di cui all’allegato D) e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti, al fine di attestare l’assolvimento della responsabilità dell’impresa.

2. Il gestore del servizio di raccolta provvede all’invio della comunicazione MUD, quando dovuta, per conto delle imprese conferenti.

Articolo 6) Estensione dell'Accordo

1. I Consorzi Nazionali per la gestione dei rifiuti o i sistemi di raccolta disciplinati dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 possono aderire al presente Accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti.

2. In particolare, essi dovranno garantire ai soggetti gestori dei servizi i contributi per i materiali recuperati.

3. Il presente Accordo è aperto alla sottoscrizione degli altri soggetti interessati che ne facciano richiesta.

Articolo 7) Durata dell’Accordo

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata quinquennale. Si intende successivamente rinnovato, salvo disdetta, almeno 60 giorni prima della sua scadenza.

2. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di vigilanza ed a monitorare con cadenza almeno annuale l’efficacia dell’Intesa, apportando le modifiche eventualmente necessarie.

Articolo 8) Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia.

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ALLEGATO A

ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELL’ACCORDO

I rifiuti oggetto dell’Accordo sono indicati nelle tabelle seguenti, che recano indicazione della pericolosità o meno, della descrizione e del codice europeo di riferimento.

RIFIUTI NON PERICOLOSI

differenziare, se necessario, per tipologia di semplificazione nel caso in cui si voglia beneficiare per tipologie diverse di entrambe le semplificazioni

DESCRIZIONE RIFIUTO CODICE CER

▪ Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature

▪ Reti per filari e/o antigrandine

▪ Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)

020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)

▪ Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili

▪ Imballaggi in materiale non pericoloso (es.

per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti)

▪ Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione

disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, .. etc.

150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi in metallo

150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro150107

Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali);

tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi

150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150104 imballaggi in metallo

150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro

Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (contenenti sostanze pericolose)

Polietilene neutro ed additivato 020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi) Scarti organici di natura vegetale o animale 020102 scarti di tessuti animali (da

produzioni primarie)

020103 scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie)

Rifiuti ferrosi 020110 rifiuti metallici

Pneumatici usati 160103 pneumatici fuori uso

Oli vegetali 200125 oli e grassi commestibili

Scarti alimentari da attività agrituristica 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

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180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose)

180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose)

rifiuti biodegradabili-sfalci e potature 200201 rifiuti biodegradabili-sfalci e potature

RIFIUTI PERICOLOSI

differenziare, se necessario, per tipologia di semplificazione nel caso in cui si voglia beneficiare per tipologie diverse di entrambe le semplificazioni

Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)

180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

180207* medicinali citotossici e citostatici

Filtri dell’olio 160107* filtri dell’olio

Batterie ed accumulatori 160601* batterie al Piombo Assorbenti, materiali filtranti, stracci e

indumenti protettivi

150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18.02.02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

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ALLEGATO B CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti __________________________

con sede in______________________________________________________________

iscritto nell’elenco della Regione, ai sensi dell’Accordo del ______________________

autorizzato _____________________________ (indicare gli estremi delle autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento e le informazioni aggiuntive relative al gestore del servizio e, in particolare, se gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani o suo delegato)

E

L’impresa agricola________________________________________________

con sede legale nel Comune di: ______________________________________

Indirizzo: ________________________________________________________n°____

Tel______________

e con sede operativa nel comune di (se diversa dalla precedente):

...

indirizzo: ...Tel...

indirizzo: ...Tel...

rappresentata da: ...………

Cell. ...

P.IVA: ...………..

C.F.: ...……….

VISTO

L’Accordo sottoscritto tra la Regione e _________________________________________in data______________, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati

CONVENGONO QUANTO SEGUE 1. Servizi erogati

Il _______________________ (indicare nominativo del gestore del servizio di raccolta) si impegna all’espletamento dei seguenti servizi:

a) ritiro dei rifiuti conferiti direttamente dall’impresa presso i centri e negli orari indicati in allegato al presente accordo;

b) raccolta dei rifiuti porta a porta previa richiesta da parte dell’impresa direttamente o tramite soggetto autorizzato;

(17)

c) raccolta dei rifiuti con appositi eco-mezzi autorizzati, previa definizione di un calendario di ritiro, concordato con le associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa;

d) espletamento degli obblighi in materia di tracciabilità dei rifiuti;

e) rimessa copia delle fatture e del documento di avvenuta presa in carico dei rifiuti all’impresa agricola convenzionata o, previa richiesta dell’interessato, presso l’organizzazione di categoria di riferimento, indicata dall’impresa.

Il Gestore del servizio sottoscrivente si riserva in qualunque momento e con preavviso di 20 giorni, di sospendere temporaneamente il servizio in dipendenza di cause di forza maggiore e/o modifiche normative, impegnandosi a riprenderlo al più presto, fatto salvo il permanere di condizioni ostative.

2. Modalità di pagamento dei corrispettivi

Per i servizi di cui all’articolo 1 del presente Accordo, il _______________________ (indicare nominativo del gestore del servizio di raccolta) riceverà dall’impresa _______________________

(indicare nominativo dell’impresa) i corrispettivi relativi ai servizi erogati, sulla base del tariffario di cui all’Allegato C) dell’Accordo in premessa richiamata.

L’eventuale conferimento di rifiuti non conformi o con modalità difformi da quelle indicate, fatta salva la possibilità di non accettazione da parte del gestore del servizio e/o degli addetti del centro di raccolta, comporterà, in caso di accettazione presso il centro di raccolta, l’addebito di tutti gli oneri aggiuntivi a completo carico del produttore agricolo conferente.

La fatturazione dei servizi è effettuata annualmente dal gestore. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale oppure mediante versamento su conto corrente bancario. Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare l’Accordo nel caso in cui l’impresa non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Oneri a carico dell’impresa

Per il corretto conferimento dei rifiuti prodotti, il conferente deve aver cura di:

- suddividere i rifiuti per tipologia;

- seguire le modalità indicate dal Gestore sottoscrivente a garanzia della massima sicurezza e protezione ambientale, anche durante il trasporto;

L’impresa agricola non deve miscelare categorie diverse di rifiuti e deve rispettare le norme in materia di deposito temporaneo.

L’impresa agricola è tenuta alla conservazione di:

- copia dell’Accordo di programma sottoscritto con la Regione e del presente contratto di servizio;

- fatture attestanti il pagamento dei corrispettivi;

- schede relative ai conferimenti effettuati.

4. Informativa dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi all’impresa agricola convenzionata forniti al Gestore sottoscrivente sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del servizio.

(18)

ALLEGATO C)

Elenco dei centri presso i quali procedere al conferimento dei rifiuti e orari di apertura Centro di raccolta Indirizzo Recapiti

(Tel/Fax/e-mail)

Giorni/Orari di

conferimento

LISTINO PREZZI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI Da compilare in accordo con la/il Regione/Provincia/Comune e con i gestori

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ALLEGATO D)

DOCUMENTO DI CONFERIMENTO DEI RESIDUI

Il sottoscritto………..

nato a ……….

Il……….…residente a………

via ………Tel. ………..……. ; C. fisc: ...………...

Titolare dell’Impresa Agricola………

Sita in ……… Via ………...

Nella sua veste di PRODUTTORE DETENTORE Conferisce i sotto elencati residui agricoli :

TIPOLOGIA DEL RESIDUO Stato fisico: ...

N. Colli/contenitori:..………... Quantità ………

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO:

………...…...………...……

………...………

C. fisc: ...………...

N ° iscrizione ALBO……….

Allegare autorizzazione

Cognome e nome conducente………

Targa automezzo: ………..

Targa rimorchio: ……….……

Data/ora inizio trasporto: ………..

del ………./………/………..

(20)

DESTINATARIO ………

Impresa/Impianto………...

Indirizzo………..

N° AUTORIZZAZIONE

ALLEGARE AUTORIZZAZIONE

RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri): ………..

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

………..

………

Data ………. FIRMA DEL DESTINATARIO:

*………….………*

ANNOTAZIONI:

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ALLEGATO E) DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI

CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI DERIVANTI DA LAVORAZIONI AGRICOLE

Articolo 1) Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari allo scopo di evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all’uomo, nonché di favorire forme di recupero dei rifiuti di imballaggio costituiti dai contenitori vuoti.

2. I rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classificabili come rifiuti non pericolosi, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti.

3. Ai fini indicati, i produttori devono ottimizzare l’uso del prodotto tramite “lavaggio” con acqua degli imballaggi vuoti e l’impiego di tutta la miscela così ottenuta per trattamenti fitosanitari, secondo le procedure descritte all’articolo 3.

Articolo 2) Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) Prodotti fitosanitari: le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e destinate a:

1. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o/a prevenirne gli effetti;

2. favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;

3. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;

4. eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

b) contenitore vuoto: il contenitore vuoto corrispondente all’imballaggio primario, cioè all’imballaggio a diretto contatto con il prodotto fitosanitario, svuotato dal suo contenuto del quale sia preservata il più possibile l’etichettatura. I rifiuti da imballaggio, secondario e terziario, qualora non siano venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, non sono oggetto delle presenti disposizioni.

c) operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti: si intende per operazione di lavaggio aziendale l’allontanamento mediante accurato e ripetuto lavaggio con acqua, dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario.

Articolo 3) Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari 1. Il lavaggio può essere manuale o meccanico secondo le seguenti disposizioni:

a) lavaggio manuale: si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita e al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L’intera procedura deve essere ripetuta 3

(22)

volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da distribuire in polveri o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

b) lavaggio meccanico: il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d’acqua minima di 4,5 lt/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.

Articolo 4) Criteri generali per gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari

1. Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, per usufruire del servizio di gestione differenziata dei contenitori vuoti presso i circuiti organizzati di raccolta ai sensi del presente decreto, devono ottemperare alle disposizioni che seguono:

a) sottoporre ad operazioni di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le modalità definite all’articolo 3. L’operazione deve essere eseguita presso l’azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell’ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;

b) ridurre, ove e possibile, il volume dei contenitori e richiudere con tappo, ove presente;

c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti al lavaggio aziendale e depositare temporaneamente in azienda in un locale chiuso e riparato dagli agenti atmosferici e secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dall’articolo 183 del D. Lgs 152/06;

d) in caso di rifiuti soggetti a raccolta differenziata, consegnare tutti i rifiuti secondo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro;

2. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto all’articolo 3, quando contenti sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali devono essere gestiti.

3. E’ vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interramento o incenerimento, nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

4. Il gestore del circuito organizzato di raccolta mette a disposizione degli imprenditori agricoli sacchi impermeabili per il contenimento dei contenitori di prodotti fitosanitari da conferire.

Al momento del conferimento, il gestore del circuito di raccolta o il soggetto che provvede al ritiro per conto dello stesso controlla che i sacchi siano ermeticamente chiusi e che vi sia stata apposta un’etichetta con i seguenti estremi identificativi del conferente:

- ragione sociale dell’azienda agricola, indirizzo e numero di telefono;

- data di conferimento;

- numero e tipologia dei contenitori conferiti.

5. Sui contenitori conferiti possono essere effettuati, da parte del gestore del circuito di conferimento, controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica.

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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che

risulta approvato all’unanimità.

Riferimenti

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