Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 17 marzo 2020, n. 114
Ripartizione del fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei Comuni del Lazio.
OGGETTO: Ripartizione del fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei Comuni del Lazio.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 118/2011, che autorizza l’assunzione di impegni pluriennali;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020- 2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020- 2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n.13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;
PRESO ATTO CHE:
- la summenzionata legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, all’articolo 7, comma 62, dispone che “al fine di favorire il consolidamento degli obiettivi finanziari dei comuni nonché di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a rimuovere gli squilibri economici e sociali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, sono istituiti nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente, il “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente” ed il “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte conto capitale”;
- il comma 63 del citato articolo 7 individua i seguenti criteri per la ripartizione dei fondi a favore dei Comuni del Lazio:
a) numero di abitanti;
b) dimensione geografica;
c) capacità fiscale, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze intercomunali di reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per abitante rispetto al reddito medio per abitante;
- il comma 64 del medesimo articolo 7 prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto delle finalità e dei criteri di cui ai commi 62 e 63, le modalità per la concessione delle risorse dei fondi di cui al comma 62;
- il successivo comma 65 individua la dotazione del Fondo in euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, per gli interventi di parte corrente, e in euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, per gli interventi di parte capitale;
RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della ripartizione del sopracitato Fondo, di non considerare Roma Capitale tra le Amministrazioni beneficiarie, per esigenze di equità ed efficacia nella ripartizione territoriale delle risorse;
RITENUTO di declinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo come segue, sia per la parte corrente che per quella capitale:
1. numero di abitanti: 60% dei fondi (id est: 600.000,00 euro per la parte corrente e 600.000,00 euro per la parte capitale – per un totale di 1.200.000,00 euro - per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022). La disponibilità è ripartita tra i singoli Comuni sulla base dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune al 31.12.2018 (fonte: ISTAT);
2. dimensione geografica: 10% dei fondi (id est: 100.000,00 euro per la parte corrente e 100.000,00 euro per la parte capitale – per un totale di 200.000,00 euro – per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022). Si ritiene, tuttavia, che tale criterio debba essere contemperato con il valore della densità demografica. Pertanto, la disponibilità è ripartita tra i singoli Comuni che presentano un rapporto tra popolazione residente al 31.12.2018 (fonte:
ISTAT) e superficie (espressa in chilometri quadri) inferiore al 50% della media regionale, in relazione alla popolazione residente nei medesimi Comuni;
3. capacità fiscale: 30% dei fondi (id est: 300.000,00 euro per la parte corrente e 300.000,00 euro per la parte capitale – per un totale di 600.000,00 euro – per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022). La finalità di tale criterio è quella di dare sostegno ai territori comunali con capacità fiscale inferiore a quella media regionale. A tal fine, si ritiene opportuno che venga utilizzato, come parametro di riferimento (proxy) per la determinazione della capacità fiscale, il reddito complessivo IRPEF 2017 - valori pro capite, desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi (fonte: SOGEI). Il valore medio di tale parametro a livello regionale è pari a 11.691 euro per abitante. Viene calcolata per ciascun comune la differenza di capacità fiscale (valori pro capite) rispetto a quella media regionale. Le differenze di capacità fiscale dei singoli comuni vanno riportate in valore assoluto, moltiplicando i valori pro capite per la popolazione residente di ciascun Comune. Il riparto della disponibilità a favore dei Comuni con capacità fiscale inferiore a quella media è dunque operato in relazione all’incidenza in valore assoluto della differenza di capacità fiscale sul totale regionale;
RITENUTO CONGRUO, inoltre, al fine di favorire un’equilibrata distribuzione delle risorse all’interno del territorio regionale, di stabilire che il limite quantitativo del contributo attribuito ad ogni comune non possa essere complessivamente inferiore (sommando parte corrente e parte capitale) ad euro 1.000,00 su base annuale e che, al fine di raggiungere tale limite, le relative risorse siano reperite attraverso una proporzionale decurtazione da operare a carico dei Comuni che, secondo i criteri suddetti, beneficino di un importo superiore a 30.000 euro.
DATO ATTO che alla quantificazione del contributo ai soggetti beneficiari nel triennio 2020-2022, in applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti, provvederà la
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, sulla base delle risorse complessivamente disponibili;
CONSIDERATO che il “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei Comuni del Lazio” trova rappresentazione nel bilancio regionale nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”
della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, rispettivamente, per la parte corrente, con il capitolo di spesa C11924, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, dotato di uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022 e, per la parte capitale, con il capitolo di spesa C12619, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, dotato di uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022.
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
1. di disporre che le risorse dei fondi di cui all’articolo 7, comma 62, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, pari ad euro 2.000.000,00 (euro 1.000.000,00 di parte corrente ed euro 1.000.000,00 di parte capitale) siano ripartite secondo i seguenti criteri e modalità:
- numero di abitanti: 60% dei fondi (id est: 600.000,00 euro per la parte corrente e 600.000,00 euro per la parte capitale – per un totale di 1.200.000,00 euro - per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022). La disponibilità è ripartita tra i singoli Comuni sulla base dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune al 31.12.2018 (fonte: ISTAT);
- dimensione geografica: 10% dei fondi (id est: 100.000,00 euro per la parte corrente e 100.000,00 euro per la parte capitale – per un totale di 200.000,00 euro – per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022). Si ritiene, tuttavia, che tale criterio debba essere contemperato con il valore della densità demografica. Pertanto, la disponibilità è ripartita tra i singoli Comuni che presentano un rapporto tra popolazione residente al 31.12.2018 (fonte:
ISTAT) e superficie (espressa in chilometri quadri) inferiore al 50% della media regionale, in relazione alla popolazione residente nei medesimi Comuni;
- capacità fiscale: 30% dei fondi (id est: 300.000,00 euro per la parte corrente e 300.000,00 euro per la parte capitale – per un totale di 600.000,00 euro – per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022). La finalità di tale criterio è quello di dare sostegno ai territori comunali con capacità fiscale inferiore a quella media regionale. A tal fine, si ritiene opportuno che venga utilizzato, come parametro di riferimento (proxy) per la determinazione della capacità fiscale, il reddito complessivo IRPEF 2017 - valori pro capite, desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi (fonte: SOGEI). Il valore medio di tale parametro a livello regionale è pari a 11.691 euro per abitante. Viene calcolata per ciascun comune la differenza di capacità fiscale (valori pro capite) rispetto a quella media regionale. Le differenze di capacità fiscale dei singoli comuni vanno riportate in valore assoluto, moltiplicando i valori pro capite per la popolazione residente di ciascun Comune. Il riparto della disponibilità a favore dei Comuni con capacità fiscale inferiore a quella
media è dunque operato in relazione all’incidenza in valore assoluto della differenza di capacità fiscale sul totale regionale;
2. Di stabilire che, al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse all’interno del territorio regionale, il limite quantitativo del contributo attribuito ad ogni comune non possa essere complessivamente inferiore (sommando parte corrente e parte capitale) ad euro 1.000,00 su base annuale e che, a al fine di raggiungere tale limite, le relative risorse siano reperite attraverso una proporzionale decurtazione da operare a carico dei Comuni che, secondo i criteri suddetti, beneficino di un importo superiore a 30.000 euro.
3. Di dare atto che la spesa trova copertura:
- per quanto riguarda la parte corrente, nelle risorse del capitolo C11924 – programma 01
“Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02 –dotato di uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, euro 1.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2022.
- per quanto riguarda la parte capitale, nelle risorse del capitolo C12619 – programma 01
“Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02 – dotato di uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, euro 1.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2022.
La Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio provvederà ai successivi adempimenti amministrativi necessari ai fini dell’attuazione della presente Deliberazione.
La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it), nella sezione Trasparenza.