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EMERGENZA CORONAVIRUS: INTERVENTI PRIORITARI PER LA TUTELA E IL RILANCIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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Academic year: 2022

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EMERGENZA CORONAVIRUS: INTERVENTI PRIORITARI PER LA TUTELA E IL RILANCIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

1. Credito, Fisco e Incentivi

LIQUIDITA’

Fondo di Garanzia a supporto delle PMI

Il rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI, previsto dal decreto Cura Italia, è stato ulteriormente potenziato dal Decreto Liquidità. E’ senz’altro apprezzabile lo sforzo in questa direzione e la portata del provvedimento. Tuttavia occorre perfezionare ulteriormente questo percorso, per assicurare che lo stesso Fondo operi con incisività e tempestività a supporto delle PMI.

A tal proposito riteniamo necessario che il Fondo garantisca anche operazioni di maggior durata rispetto al limite temporale di 6 anni, portandolo almeno a 10 anni e con un preammortamento di 24 mesi, per consentire alle imprese di diluire nel tempo gli oneri per il maggiore indebitamento legato all’emergenza.

Finanziamenti con garanzia SACE

Anche per quanto riguarda i finanziamenti garantiti da SACE è necessario che abbiano durata almeno fino a 10 anni (con preammortamento di almeno 2 anni) anziché di 6 anni come attualmente previsto.

Riteniamo inoltre necessario che il costo delle garanzie rilasciate da SACE debba essere neutralizzato con appositi contributi a fondo perduto o forme analoghe (p.e. voucher).

Su tutto però prevale la necessità di una rapida attivazione di queste misure.

Le nuove misure, che introducono diverse tipologie di coperture e alcune complessità, devono essere rese operative al più presto, anche considerata la necessità per le banche di rivedere le loro procedure.

Il Fondo di Garanzia è comunque uno strumento già operativo e conosciuto dalle banche pertanto chiediamo il massimo impegno a tutti i livelli affinché il tempo di attivazione sia compresso al minimo.

Per quanto riguarda la garanzia di SACE, ai fini dell’attivazione di questo intervento occorrono comunque dei decreti di natura non regolamentare; anche qui il percorso richiede tempo per mettere in piedi una procedura nuova e per l’apprendimento da parte di banche e intermediari finanziari, che dovranno attrezzarsi per applicare le nuove misure.

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Inoltre la permanenza di un processo di valutazione del merito creditizio anche in presenza di queste forme di garanzia è un altro fattore di “vischiosità” decisionale.

Si tratta di misure assolutamente essenziali in questa fase critica che sta attraversando il sistema produttivo.

Chiediamo con forza al Governo e alle autorità deputate che siano fornite con la massima tempestività, in forma chiara e con logiche di semplificazione, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari le disposizioni sui meccanismi operativi delle nuove misure.

E’ altissimo il rischio che questa potente iniezione di liquidità non arrivi alle realtà produttive nei tempi necessari, compromettendone la competitività o addirittura la sussistenza.

Infine, va superata la previsione in base alla quale, per beneficiare della garanzia SACE, le imprese si debbano impegnare a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, laddove le OO.SS. siano presenti: si tratta di una materia già disciplinata da norma di legge ed è essenziale evitare di introdurre disposizioni che possano spiazzare l’efficacia dell’intervento ingessando l’attività d’impresa.

Rating, accordi di Basilea.

Per sostenere il credito alle imprese nell’emergenza vanno adottate:

misure temporanee di revisione della regolamentazione sui requisiti di capitale per favorire i nuovi finanziamenti bancari ed eventuali misure di tolleranza sui prestiti in essere alle imprese danneggiate dal Covid-19;

misure di medio-lungo periodo che alleggeriscano i requisiti prudenziali a carico delle banche almeno per i prossimi 24 mesi, al fine di non determinare una stretta creditizia sulle imprese anche dopo che l'emergenza sarà passata.

In dettaglio, è necessario che per tutta la durata del periodo dell’emergenza:

sia confermata la previsione di evitare un peggioramento della classificazione del rischio delle imprese e sia congelata la valutazione del merito di credito dell’impresa al momento immediatamente precedente l’inizio dell’emergenza;

siano alleggerite le regole previste sulla definizione di default, in particolare per quanto riguarda la valutazione caso-per-caso delle inadempienze probabili.

sia confermato ufficialmente il posticipo al 2023 del recepimento delle regole di Basilea 3+ e in particolare l'aumento dei requisiti di capitale richiesto alle banche dalla revisione dei modelli IRB.

Nuova disciplina della crisi d’impresa

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Il DL Liquidità ha differito il termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina sull’insolvenza e la crisi d’impresa al 1 settembre 2021. E’ assolutamente necessario estendere almeno fino al giugno 2022 tale differimento.

Il sistema dell’allerta, infatti, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità.

In una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

FISCALITA’

Posticipo scadenze

Il differimento delle scadenze fiscali previsto dalla bozza di DL Liquidità appare al momento inadeguato. E’ necessario pertanto che:

per tutte le imprese che presentino situazioni di comprovata difficoltà, attestata da cali di fatturato pari almeno al 20% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta o nei mesi successivi rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d’imposta,

per tutte quelle che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’Autorità pubblica,

siano sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari (anche per tributi locali quali Imu, Tari, ecc.), ivi compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, da accertamenti esecutivi emessi anche dall’Agenzia delle Dogane e monopoli e Enti locali, addebiti emessi dagli enti previdenziali; inoltre è opportuno che siano sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino alla fine del periodo di emergenza.

Si ritiene inoltre opportuno che venga disposto quanto segue:

il versamento dei tributi sospesi riprenda a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di “fine emergenza” e che possa avvenire in 18 rate mensili.

per gli altri adempimenti tributari sospesi, siano assolti entro centoventi giorni successivi dalla fine del periodo di emergenza.

Interventi di ristoro

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Per rendere più incisivo il sistema normativo a supporto delle imprese si propone, anche in vista di ulteriori e auspicabili provvedimenti in materia, quanto segue:

trasformare le imposte anticipate relative alle perdite fiscali dell'anno 2020, in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione senza limiti d'importo. Per fare un esempio, un soggetto IRES con perdita fiscale di 1 mln di euro avrebbe diritto ad un credito d'imposta di 240.000 euro (aliquota IRES 24%). A seconda delle disponibilità nel bilancio statale, si potrebbe consentire la conversione in imposte anticipate anche delle perdite fiscali di anni precedenti, ammettendo la compensazione già nel 2020, eventualmente introducendo un tetto alle perdite fiscali convertibili da ciascuna impresa. Il meccanismo è già noto anche se limitato ad alcune fattispecie particolari, anche di recente l'art. 55 del DL cura Italia prevede tale possibilità ma limitata ad una quota dei crediti deteriorati ceduti.

introdurre un'ulteriore misura che potrebbe essere l'innalzamento a 2 mln, rispetto ai 700.000 euro attuali, del limite alle compensazioni dei crediti in F24.

Potrebbe essere eliminata per il 2020 la corresponsione dell’IMU sui fabbricati strumentali delle attività produttive;

La destinazione di maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurne i tempi;

la sterilizzazione dell’articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n.

241 limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;

la sterilizzazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati;

la previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d’imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e della disciplina in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica;

sospendere, per il periodo d’imposta 2020 (e 2019, per la maggiorazione IRES), la plastic tax, la sugar tax e la maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari;

abrogare la norma del decreto “Cura Italia” che dispone la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di accertamento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre 2020. Si tratta di una disciplina - derogatoria rispetto allo Statuto del Contribuente - che, in considerazione del carattere generalizzato dell’evento che stiamo fronteggiando, si applica a tutti gli enti impositori italiani, concedendo una dilatazione dei termini che appare alquanto sproporzionata rispetto alle tutele accordate ai contribuenti, ove si pensi, ad esempio che ad alcune categorie e territori è stato accordato un differimento di termini di soli 4 giorni (o sospensioni che, comunque, nei casi più gravi non superano i 2 mesi);

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il riconoscimento della sussistenza della “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell’estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione.

sospendere le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi prevista dall’art. 96 del TUIR (eccedenza interessi passivi deducibile nel limite del 30% del ROL) almeno per il triennio 2020-2022.

incrementare, per il triennio 2020-2022, al 5% il rendimento nozionale degli incrementi di capitale proprio che beneficiano dell’agevolazione ACE (Art. 1 DL n.201 del 6 dicembre 2011).

ASSICURAZIONE CREDITO

In caso di avvenuto sinistro, le principali compagnie assicurative stanno concedendo autonomamente all'assicurato una dilazione di 60 gg, rispetto a quanto pattuito contrattualmente, del termine ultimo per la denuncia del sinistro subito.

Occorre tuttavia che sia elaborato un sistema di garanzie statali a supporto di SACE BT e eventualmente delle altre suddette compagnie, analogamente a quanto effettuato per gli istituti di credito, al fine di mantenere inalterata la possibilità concedere affidamenti alle filiere produttive.

Assicurazione crediti all'esportazione

Sarebbe opportuno istituire una garanzia per i crediti all'esportazione da parte di Sace spa per importi di piccolo taglio (inferiori ai 50.000 euro) caratterizzati da un'istruttoria semplice e snella a cui si aggiunga la eventuale possibilità di cessione pro soluto all'istituto di credito italiano.

AGEVOLAZIONI AZIENDE ENERGIVORE

Per sostenere la filiera produttiva ad alto consumo di energia la cui sospensione delle attività sia stata disposta dal DPCM 22 marzo 2020, si ritiene opportuno prevedere la possibilità che la corresponsione della quota fissa della bolletta energetica sia posticipata di almeno 6 mesi come termini di pagamento.

INCENTIVI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE

Si ritiene opportuno un intervento finalizzato a sostenere i processi di integrazione, riorganizzazione e riconversione delle imprese appartenenti a filiere produttive articolate e territoriali, favorendo l’insorgere di iniziative finalizzate all’aggregazione, accorpamento e crescita dimensionale, nonché riconversione produttiva.

Ciò allo scopo di supportare processi di riorganizzazione della filiera e di incrementare

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l’efficienza dei processi produttivi nella fase di ripresa post emergenza. L’intervento deve poter agevolare le spese di consulenza, le spese per beni materiali e immateriali con contributi a fondo perduto.

2. Cassa Integrazione

E’ necessaria l’estensione della CIGD, della CIGO e del FIS oltre le 9 settimane attualmente previste, unitamente ad una congrua dotazione di risorse correlata, indipendentemente dall’appartenenza o meno delle imprese a filiere essenziali.

Si ritiene altresì necessaria la copertura con CIGD, FIS e CIGO anche degli assunti successivamente alla data del 23/2.

Per le aziende commerciali con più di 50 dipendenti e multilocalizzate in più di 5 Regioni è opportuno che il Ministero del Lavoro renda quanto meno disponibile sul proprio sito la presentazione delle istanze di CIGD, anche se sarebbe preferibile una CIGS COVID-19 come per tutte le altre tipologie aziendali.

3. Sospensione attivita’ produttive ritenute non essenziali:

criticita’ e proposte per la “fase 2”

UN’ANALISI QUANTITATIVA DEGLI EFFETTI DEL LOCKDOWN SULLE ATTIVITA’ MANIFATTURIERE E DELLE COSTRUZIONI DELL’AREA LUCCA

PISTOIA PRATO

Nel complesso dell’area risulta aperto - applicando il criterio dei codici Ateco e al lordo dei provvedimenti di riapertura ad personam stabiliti dall’autorità prefettizia in relazione al criterio delle filiere - il 22% delle unità locali manifatturiere corrispondente al 29%

dell’occupazione.

L’analisi per macro-raggruppamenti settoriali (nei dati si adotta il logico criterio di pesatura sugli addetti) mette in evidenza che i provvedimenti di lockdown hanno avuto effetti restrittivi su molti ambiti produttivi ma dal grafico seguente emergono chiarissime le situazioni estreme della Nautica, del Mobile, del Lapideo, della Moda (tessile- abbigliamento-calzature). Pesantemente colpiti anche i settori della Meccanica allargata (Elettrometalmeccanica) e delle Costruzioni.

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Ovviamente i settori hanno pesi e valori occupazionali differenziati nel complesso dell’area come mette in evidenza il grafico seguente, con i valori assoluti degli addetti. Di estremo rilievo la situazione del macrosettore della Moda (tessile-abbigliamento-calzature)

In relazione al diverso peso dei settori e alla specializzazione per distretti che caratterizza l’economia toscana e dell’area Lucca Pistoia Prato, il lockdown sta producendo effetti molto differenziati in termini provinciali (grafico seguente). La situazione estrema (la peggiore a livello regionale) è quella del territorio pratese dove, per la specializzazione quasi completa sulle produzioni tessili-abbigliamento-meccanotessili, risulta teoricamente attivo soltanto l’11,9% degli addetti (ma si tratta di una percentuale che stima per eccesso in relazione al fatto che molte imprese di settori “aperti”, ad esempio chimica e plastica, hanno clienti industriali dei settori “chiusi” e quindi sono anch’esse inattive).

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Il Presidente del Consiglio ha parlato in questi giorni di una “fase 2” nella lotta al Covid-19, che non allentando il grande sforzo di contenimento del contagio dovrà evidentemente tener conto della necessità di non compromettere in modo irrecuperabile le basi industriali e competitive dell’economia nazionale.

Occorre quindi, in attesa di soluzioni definitive per la sconfitta del virus, trovare molto rapidamente un punto di equilibrio tra queste due esigenze, affinché il dramma sanitario che alcuni territori molto più di altri stanno vivendo non si trasformi in dramma economico generalizzato, anch’esso col suo carico di tensioni sociali.

CRITICITA’ EMERSE NELLA FASE SOSPENSIVA DELLE ATTIVITA’

L’emanazione del DPCM 22 marzo, poi modificato col DM del dicastero dello Sviluppo Economico del 25 marzo, nel prevedere la sospensione delle attività produttive per i settori ritenuti non essenziali ha generato una serie di problemi interpretativi nell’applicazione.

In particolare, sarebbe opportuna una precisazione ufficiale, in questa fase di transizione verso una fase di riapertura progressiva, relativamente alle seguenti fattispecie:

sia consentito l’accesso ai locali dell’impresa, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate.

sia consentito l’accesso in azienda di personale le preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate e il numero del personale presente per le citate attività il più possibile limitato;

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sia consentito di spedire e/o ricevere merci a condizione che le merci da spedire siano state prodotte e immagazzinate dall'impresa prima del 23 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate dall'impresa prima di tale data; ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel

"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 9 contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della Logistica", siglato 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Organizzazioni di categoria e sindacali.

LA PROPOSTA PER LA FASE POST EMERGENZA

Il Presidente del Consiglio ha parlato di una “fase 2” nella lotta al Covid-19, che non allentando il grande sforzo di contenimento del contagio dovrà evidentemente tener conto della necessità di non compromettere in modo irrecuperabile le basi industriali e competitive dell’economia nazionale.

Occorre quindi, in attesa di soluzioni definitive per la sconfitta del virus, trovare molto rapidamente un punto di equilibrio tra queste due esigenze, affinché il dramma sanitario che alcuni territori molto più di altri stanno vivendo non si trasformi in dramma economico generalizzato, anch’esso col suo carico di tensioni sociali.

Per tutto quanto precede, le imprese appartenenti alle filiere produttive di cui è attualmente sospesa l’attività si candidano a collaborare per garantire una riapertura

“sicura”, attraverso il rispetto delle condizioni di “massima sicurezza sostenibile”, da condividere con le autorità locali e le forze sindacali.

Solo le aziende in grado di garantire il pieno rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra le Parti sociali su indicazione della Presidenza del Consiglio il 14 marzo 2020, riprenderanno la propria attività.

Tali aziende, sulla base delle proprie peculiari condizioni e sulla scorta delle indicazioni del suddetto protocollo nazionale e delle eventuali linee guida settoriali nazionali (edilizia, trasporti etc) e indicazioni regionali, ove presenti, redigeranno circostanziati protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio, condivisi con le rappresentanze dei lavoratori.

I protocolli saranno tempestivamente aggiornati in relazione a nuove indicazioni fornite eventualmente dal mondo scientifico.

Sui contenuti dei protocolli, sulle procedure specifiche da seguire e sulle protezioni e cautele da utilizzare sarà effettuata una formazione specifica ai lavoratori, con modalità che ovviamente non inficino le misure di sicurezza, evitando assembramenti. L'effettiva comprensione delle indicazioni da parte dei lavoratori sarà verificata.

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Il rispetto dei protocolli sarà reso oggetto di severa vigilanza.

A maggiore garanzia di sicurezza le aziende si rendono, inoltre, disponibili ad effettuare, in accordo con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, test sierologici a tutti i dipendenti, non appena tali strumenti saranno disponibili e regolamentati.

8 aprile 2020

PU | 1SEM2020 | CTN004943 | CTNDir | MosG | Unk

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