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(1)

Newsletter del Centro Studi di Primavera Forense

I nostri servizi

Mediazioni civili e commerciali

Arbitrati

Conciliazioni di lavoro in sede sindacale

Formazione

Mediazioni Familiari

Sommario

Ø NORMATIVA Pag.

Ø DECRETI PRESIDENZIALI

o Sicurezza cibernetica………2

Ø DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI o ADR………...2

o Imprese………...3

Ø FOCUS PRIVACY………...3

Ø GIURISPRUDENZA o Contratti Assicurativi………5

o Locazione………...5

o Contratti Finanziari………6

o Responsabilità da Diffamazione a Mezzo Stampa………...6

o Procedimento Civile………..6

o Responsabilità Medica e Sanitaria………7

o Contratti Finanziari………...8

o Appalto………..8

Ø CASI DI MEDIAZIONE RISOLTI DA PRIMAVERA FORENSE o Locazione……….9

o Diritti reali………10

Ø LE STATISTICHE DI PRIMAVERA FORENSE………..………..………..11

Ø UN TITOLO ESECUTIVO E DEFINITIVO IN TRE MESI?…………...12

Ø CORSI DI FORMAZIONE………..………..………..………..………..………….13

Ø LO STAFF DI PRIMAVERA FORENSE………..………..………..…………14 [email protected]

Normativa Sentenze Casistica Statistiche Clausola Multistep

(2)

Normativa

Ø DECRETI PRESIDENZIALI o Sicurezza cibernetica DECRETO DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017 Direttiva recante indirizzi per la protezione

cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.

Il decreto definisce, in un contesto unitario ed integrato, l’architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali ed immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica ed alla sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione delle vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi. Il nuovo provvedimento sostituisce ed abroga un precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato il 24 gennaio 2013.

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 87 del 13/4/2017

Entrata in vigore del provvedimento:

28/04/2017

_____________________________________

Ø DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

o ADR

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 30 marzo 2017

Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d’imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

Arrecando modifiche al testo del precedente decreto interministeriale adottato il 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2016, e diretto a disciplinare modalità e documentazione da

(3)

Normativa

esibire a corredo della richiesta del credito di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita, il provvedimento provvede, secondo le prescrizioni di spesa fissate nella legge di stabilità 2016, a rendere stabili i predetti incentivi fiscali. Si ricorda che la disciplina in esame prevede che possono presentare domanda le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, o di arbitrato concluso con lodo, per il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro.

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 77 del 1/4/2017

Entrata in vigore del provvedimento:

16/04/2017

_____________________________________

o Imprese

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29

marzo 2017

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande ai fini dell’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo

dell’artigianato digitale e della manifattura

sostenibile.

Nel quadro

normativo delle misure volte a

sostenere aggregazioni di imprese riunitesi, in numero almeno pari a cinque, allo scopo di promuovere attività innovative nell’ambito dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile, il decreto, in ragione delle difficoltà riscontrate in merito al completamento delle attività di predisposizione delle istanze, proroga alle ore 12,00 del 4 maggio prossimo il termine finale – già previsto alle ore 12,00 del 30 marzo scorso – per la presentazione delle domande di agevolazione.

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 83 del 8/4/2017

Entrata in vigore del provvedimento:

23/04/2017

_____________________________________

Ø FOCUS PRIVACY

Profilo Facebook: pubblicazione di pronunce contenenti informazioni relative ad un minore

L’ex coniuge è tenuto a rimuovere le sentenze

Focus Privacy su

(4)

Normativa

pronunciate in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicate sul proprio profilo Facebook e contenenti aspetti riguardanti l’intimità della vita familiare e, in particolare, della prole di minore età. Lo ha

stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 75 del 2017, reso noto il 29 marzo scorso. La divulgazione di tali provvedimenti giurisdizionali, osserva il Garante, anche a prescindere dall’eventuale configurabilità della fattispecie delittuosa ex art.

734-bis c.p., deve ritenersi incompatibile con il divieto di pubblicazione “con qualsiasi mezzo”

di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti giudiziari (cfr., art. 50 del

Avvocati

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Giudizi di responsabilità amministrativa Lo Studio, grazie anche alla professionalità dei suoi soci che nel corso degli anni hanno acquisito una particolare specializzazione in merito, assiste dipendenti ed amministratori di Enti Pubblici nei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti, afferenti le controversie promosse dalle competenti Procure Regionali e vertenti su ipotesi di danno erariale.

Via Sistina n. 48 00187 Roma [email protected]

Codice in materia di protezione dei dati personali) e con il divieto – cui soggiace

“chiunque” – di diffusione dei dati idonei a rendere comunque identificabili, anche in via indiretta, i minori coinvolti e le parti di procedimenti in materia di famiglia (cfr., art.

52, comma 5, del predetto Codice). A giudizio del Garante, inoltre, non assume rilevanza la natura chiusa del profilo Facebook e la sua accessibilità ad un numero ristretto di c.d.

“amici”: infatti, il profilo, oltre ad essere agevolmente modificabile, da “chiuso” ad

“aperto” in ogni momento da parte del titolare, presta il fianco alla possibilità, concessa al qualunque “amico” ammesso al profilo medesimo, di condividere sulla propria pagina il post, rendendolo, di conseguenza, visibile ad altri utenti e, potenzialmente, a tutti gli utenti del social network.

L’ingiunzione contenuta nel provvedimento è presidiata da apposita sanzione consistente nel pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.

Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento 23 febbraio 2017, n. 75

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Sentenze

• CONTRATTI ASSICURATIVI

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 cod.

civ. – con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto – quelle che limitano le conseguenze della colpa

o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono perciò assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la

quale la corte territoriale, con motivazione dotata di adeguata congruità logica, aveva espressamente affermato come l’art. 7 della condizioni particolari di polizza non attenesse alla limitazione di responsabilità della compagnia assicuratrice, essendo piuttosto diretto a circoscrivere, determinandoli, i confini del rischio assicurativo assunto, ossia del rischio eccedente l’oggetto dell’assicurazione stipulata personalmente dal sanitario, e comunque la franchigia di 1 miliardo e mezzo di lire).

Corte di cassazione, Sez. III, Ordinanza 12 aprile 2017, n. 9375

Corte di Appello di Bologna, sentenza 10 aprile 2014, n. 1038

Rigetta il ricorso

__________________________________

• LOCAZIONE

In tema di locazione di immobile urbano, l’accettazione da parte del locatore della anticipata riconsegna dell’immobile locato con la riserva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del contratto non fa venir meno per il conduttore che esercita il recesso senza il rispetto del previsto termine di preavviso

Anticipata riconsegna dell’immobile LOCAZIONE

Inviaci le sentenze di merito in materie per cui è

obbligatoria la mediazione civile. Le pubblicheremo qui.

(6)

Sentenze

(nel caso, sei mesi) l’obbligo di pagare il canone per tutto tale periodo, ovvero fino al momento in cui l’immobile medesimo venga locato a terzi.

Corte di cassazione, Sez. III, Ordinanza 11 aprile 2017, n. 9271

Corte di Appello di Palermo, sentenza 3 aprile 2014, n.

357

Accoglie ricorso, cassa con rinvio

___________________________________

• CONTRATTI FINANZIARI

In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto di negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsti dall’art. 28, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato.

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza 7 aprile 2017, n. 9066

Corte di Appello di Milano, sentenza 21 febbraio 2012, n. 624

Accoglie ricorso, cassa con rinvio

_____________________________________

• RESPONSABILITÀ DA

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimentoo giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. È, pertanto, sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al

contenuto degli atti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, dall’altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non già, secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza 5 aprile 2017, n. 8807

Corte di Appello di Roma, sentenza 11 febbraio 2013, n. 800

Dichiara inammissibile il ricorso

_____________________________________

• PROCEDIMENTO CIVILE

Ai fini dell’interpretazione della domanda giudiziale non sono applicabili i criteri ermeneutici dettati in campo contrattuale dall’art. 1362 cod. civ., perchè non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, ma soprattutto perchè, quale che sia la soggettiva intenzione della parte, uno dei fondamenti della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato posta dall’art. 112 cod. proc. civ. deve essere individuato nel

(7)

Sentenze

rispetto del principio del contraddittorio, garantito solo dalla possibilità per il convenuto di cogliere l’effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti e di svolgere dunque una effettiva difesa.

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza 5 aprile 2017, n. 8805

Corte di Appello di Cagliari, sentenza 3 agosto 2011, n.

354 -

Rigetta ricorso

___________________________________

• RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto

dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o

che tale

inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, con la conseguenza che qualora all’esito del giudizio permanga incertezza sull’esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, questa ricade sul

debitore. Allorquando, infatti, la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da contatto sociale), la distribuzione inter partes del carico probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo: sul danneggiato grava dunque solo l’onere di allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a porsi come causa o concausa del danno, nella prestazione del medico inserita nella sequenza eziologica da cui è scaturito il lamentato pregiudizio. Con specifico riferimento poi ai danni cerebrali da ipossia neonatale, si è condivisibilmente affermato che, in presenza di un’azione o di un’omissione dei sanitari nella fase del travaglio o del parto in ipotesi atte a determinare l’evento, l’esser rimasta ignota la causa del danno non può ridondare a vantaggio della parte obbligata, la quale è anzi tenuta alla prova positiva del fatto idoneo ad escludere l’eziologica derivazione del pregiudizio dalla condotta inadempiente;

dall’altro canto, il nesso di causalità tra condotta medica e danno è da ritenersi sussistente quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno patito dal neonato sia ascrivibile a ragioni naturali o genetiche e, dall’altro, appaia “più probabile che non” che

(8)

Sentenze

un tempestivo e diverso intervento medico avrebbe evitato il pregiudizio.

Corte di cassazione, Sez. III, Sentenza 4 aprile 2017, n. 8664

Corte di Appello di Roma, sentenza 18 luglio 2013, n.

4128

Accoglie ricorso, cassa con rinvio

____________________________________

• CONTRATTI FINANZIARI

L’obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza posto a carico dell’intermediario nella negoziazione dei titoli ex art. 21, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 58 del 1998, così come puntualizzato negli artt. 26 e 28 – quest’ultimo integrato dall’allegato 3 – del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, richiede sia una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (es: rating; offering circular;

caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato), senza che possa giustificarsi il deficit delle informazioni assunte dall’intermediario sulla base della dimensione locale di esso e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli, sia un’informazione delle caratteristiche del prodotto, concreta e specifica, alla luce di tutti gli indicatori desumibili dall’art. 28 del Regolamento Consob così come integrato dall’allegato 3 al testo normativo.

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza 3 aprile 2017, n. 8619

Corte di Appello di Trieste, sentenza 23 giugno 2011, n.

287

Accoglie ricorso, cassa con rinvio

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• APPALTO

In tema di appalto, l’art. 1669 cod. civ. è applicabile, ricorrendone tutte le condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.

Corte di cassazione, Sez. Un civ., Sentenza 27 marzo 2017, n. 7756

Corte di Appello di Ancona, sentenza 12 luglio 2012, n.

463

Cassa con rinvio

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(9)

Casistica

Procedimento di mediazione n. 360/2016 Tipologia di mediazione: Obbligatoria Materia: Locazione

Valore della lite: 34,000 euro

Oggetto e definizione della controversia:

L’impresa A intima sfratto per morosità nei confronti dell’impresa B. Il titolo posto a fondamento della pretesa è costituito, secondo la deduzione dell’istante, da un contratto di locazione avente ad oggetto il godimento di un area golenale sita sul litorale romano.

Incardinato il procedimento, la società convenuta propone opposizione deducendo l’eccepita risoluzione del contratto di locazione e la sussistenza inter partes di un diverso contratto: l’affitto di

azienda; formula altresì domanda riconvenzionale per ottenere il ristoro

delle spese

sostenute per opere di miglioramento eseguite sul bene

oggetto di

contenzioso.

Al fine di evitare la prosecuzione del contenzioso in atto, le parti decidono di

avviare il procedimento di mediazione al quale, in un secondo momento, aderisce anche l’impresa C. Quest’ultima, infatti, una volta risolta la vicenda che oppone le parti in causa, ha manifestato l’intenzione di ottenere in

locazione il bene oggetto del contenzioso. La lite viene composta e definita attraverso un accordo trilaterale di mediazione avente natura transattiva.

In sintesi, il contenuto dell’accordo: il giudizio pendente viene abbandonato con compensazione delle spese; ogni precedente contratto o rapporto intercorso tra l’impresa A e l’impresa B viene considerato risolto consensualmente con il versamento da parte della seconda alla prima, a saldo e stralcio, di un importo complessivo da onorare nelle forme del pagamento rateale secondo scadenze contenute in un breve arco temporale; l’impresa A e l’impresa C si impegnano alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, decorrente dalla data di scadenza

del primo

pagamento rateale, e la cui efficacia, resta comunque subordinata all’esatta esecuzione dei pagamenti rateali pattuiti; il nuovo contratto di locazione, intercorrente tra l’impresa A e l’impresa C, resta in

ogni caso

sottoposto alla condizione risolutiva del mancato, incompleto o ritardato pagamento degli importi dovuti, secondo le scadenze concordate, dall’impresa B; le spese di mediazione vengono sostenute da ciascuna delle parti per quanto di competenza.

(10)

Casistica

Procedimento di mediazione n. 1130/2016

Tipologia di mediazione:

Obbligatoria

Materia: Diritti reali Valore della lite: 25,000 euro

Oggetto e definizione della controversia:

Tizia avvia un procedimento di mediazione nei confronti di Caia e Sempronia.

Deduce di aver subito danni alla all’unità immobiliare di sua proprietà a causa delle infiltrazioni idriche provenienti dal terrazzo ad

uso esclusivo dell’appartamento sito piano superiore di proprietà di Caia e concesso da quest’ultima in locazione a Sempronia. Oltre alle macchie di umidità presenti sul soffitto e sulle pareti del balcone, oggetto di un recente restauro, le predette infiltrazioni impediscono l’installazione di tende da sole. I fenomeni pregiudizievoli sono imputabili in parte ad incuria nel trattamento della vegetazione del terrazzo sovrastante, in parte, aggravandosi in coincidenza con i fenomeni meteorici, a perdite o difetti di impermeabilizzazione dei pozzetti o della pavimentazione del predetto terrazzo. Il danno lamentato da Tizia, oltre al danneggiamento degli intonaci, è costituito dall’impossibilità di fruire del bene oltre al connesso impedimento di installazione del tendaggio. La controversia si definisce con un accordo di mediazione concluso tra le parti in lite. In sintesi, Sempronia si impegna ad eseguire un duplice ordine di interventi, tutti puntualmente previsti ed elencati nell’atto transattivo: interventi nella proprietà

danneggiante ed interventi nella proprietà danneggiata, la cui esecuzione, secondo le scadenze pattuite nell’accordo, deve aver luogo sotto la stretta direzione e vigilanza di un geometra designato dalle parti.

(11)

Primavera Forense ha un tasso di

definizione delle procedure con accordo di quasi il 60%, contro il 43,6% della media nazionale (Tabella 2) e superiore a tutte le altre tipologie di organismi (Tabella 3).

Tabella 3 - Tasso di definizione per tipologia di organismo

Definiti

Tasso definizione con accordo raggiunto se il chiamato compare**

Tasso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro*

Organismi della Camere di

Commercio 18.728 23,1% 46,9%

Organismi privati

90.270 26,6% 47,9%

Ordine avvocati

62.987 20,9% 37,2%

Altri ordini professionali

1.489 35,5% 51,0%

Primavera Forense

1.426 26,6% 59,8%

(*) il tasso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro è il rapporto tra il numero di procedimenti conclusi con accordo e il numero totale dei procedimenti in cui l'aderente compare al primo incontro e prosegue con la mediazione (**) il tasso di definizione è il rapporto tra il numero di procedimenti conclusi con accordo e il numero totale dei procedimenti in cui l'aderente compare almeno al primo incontro informativo

Tabella 2 - Esito della mediazioni definite nel 2016

Dato Nazionale Primavera Forense

Definiti 173.474 1426

Presenza delle parti

Aderente non comparso 50,40% 48,31%

Proponente rinunciante 2,70% 5,04%

Aderente comparso 46,90% 46,65%

Esito della mediazione

Accordo raggiunto 43,60% 59,87%

Accordo non raggiunto 56,40% 40,13%

TABELLA 1 - Numero di procedura iscritte nel 2016

DATO NAZIONALE PRIMAVERA FORENSE

Iscrizioni di mediazioni 2015 196.247 1371

Iscrizioni di mediazioni 2016 183.977 -6,25% 1410 2,84%

In un mercato nazionale che ha registrato un -6,25%, Primavera Forense è riuscita a crescere del 2,84%.

(12)

Le parti concordano che, in caso di controversia nascente dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse daranno corso a un tentativo di conciliazione secondo le disposizioni contenute nel d.lgs.

4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e, in caso di esito negativo della mediazione,

convengono che tale

controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c. e secondo il Regolamento Arbitrale di Primavera Forense, reperibile sul sito dell’organismo, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

All’uopo le parti, dichiarano di conoscere gli effetti della presente clausola e, sin d’ora di comune accordo, designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura di mediazione e/o la procedura di arbitrato “Primavera Forense”, organismo iscritto al n. 322 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell’epigrafe del presente contratto. Sia la procedura di mediazione civile che il giudizio arbitrale si svolgeranno a Roma.

(visita il sito di Primavera Forense per scaricare la versione digitale)

3 mesi: con la Clausola Multistep

“Con la Clausola Multistep inserita nel contratto, le parti concordano che, in caso di controversia futura, le stesse si obbligano ad effettuare prima un

tentativo di mediazione civile e poi, in caso di

mancata conciliazione, a sottoporre la controversia alla decisione di un arbitro della Camera Arbitrale di Primavera Forense”.

1. La parte che ne ha interesse deposita presso Primavera Forense una istanza di mediazione

civile. Entro 30 giorni si tiene il primo incontro di mediazione;

2. Se la parte chiamata si presenta, si svolge la procedura

di mediazione (durata media 2 mesi) e l’eventuale accordo ha valore di titolo

esecutivo;

3. Se la parte chiamata non si

presenta oppure non si trova l’accordo, la

parte che ne ha interesse deposita presso Primavera Forense una domanda di arbitrato;

4. Se la parte chiamata si presenta, si svolge la procedura

di arbitrato (che è identico ad un giudizio in tribunale ma con un giudice privato, l’arbitro). La procedura arbitrale può durare al massimo 6 mesi;

5. Se la parte chiamata non si presenta, l’arbitro svolge il giudizio in contumacia e la procedura può durare anche solo 2 mesi;

6. A conclusione della procedura di arbitrato viene depositato il

“lodo arbitrale” con valore di titolo esecutivo, al pari di una sentenza del Tribunale, ma anche inoppugnabile. Il lodo dovrà essere solamente omologato dal Tribunale per un controllo sulla regolarità formale del provvedimento, controllo che dura circa una

DNA della Clausola Multistep

(13)

Formazione

Corso di aggiornamento per mediatori civili

La gestione delle relazioni e della comunicazione in mediazione

26 e 27 maggio 2017 ore h 09:30 / 18:30 – Sala Corsi di Primavera Forense Docenti: Avv. Marco Marianello; Avv. Giovanni Giangreco Marotta

Contenuti del corso: il percorso formativo si articola sull’approfondimento delle seguenti tematiche:

venerdì 26.5.2017 – PRIMA GIORNATA ore 9,30-13,30 / 14,30-18,30

Novità normative e giurisprudenziali

L’utilizzo della clausola conciliativa

Tecniche di interazione comunicativa

Problematiche inerenti lo svolgimento della professione di mediatore

Esercitazioni pratiche e approfondimenti in aula

sabato 27.5.2017 – SECONDA GIORNATA ore 9,30-13,30 / 14,30-18,30

Le mappe mentali

I filtri e la percezione della realtà

L’empatia ed il feedback

Esercitazioni pratiche e approfondimenti in aula

Metodologia didattica

È di tipo interattivo: prevede oltre la parte teorica, esercitazioni e role-play, anche un approccio che consenta ad ogni partecipante di valutare quanto appreso. Buona parte del corso è dedicata a sperimentare nuove chiavi di lettura all’interno di una gestione ottimale delle relazioni e della comunicazione

all’interno del procedimento di mediazione.

Quota di partecipazione: € 150,00 iva esente

Attestato finale: l’Ente di formazione rilascia un attestato di partecipazione a coloro che abbiano partecipato al Corso, al fine di assolvere all’obbligo formativo previsto dal D.M. n. 180/2010.

Iscrizione: per iscriversi al corso è obbligatorio inviare i propri dati via mail a [email protected] con oggetto “Iscrizione Corso aggiornamento mediatori”, unitamente all’attestazione del versamento della quota di partecipazione.

(14)

Avv. Giovanni Giangreco Marotta Presidente di Primavera Forense

Dott. Deborah Luisa Casciello – Coordinatrice di Segreteria (al centro) Sig.ra Grazia Paolicelli – Amministrazione (a sinistra)

Laura Giovanna Casciello – Accoglienza (a destra)

Avv. Diego Palazzoli Mediatore civile e arbitro

Avv. Luca Sermproni Mediatore civile e arbitro

Avv. Paolo Zompicchiatti Mediatore civile e arbitro

Avv. Sergio D’Andrea Mediatore civile e arbitro

Avv. Marco Marianello Mediatore civile e arbitro

Avv. Michele Basile Mediatore civile e arbitro

Avv. Gabrilla Santini Mediatore civile

Avv. Carlo Carrese Mediatore civile e arbitro

Avv. Massimiliano Di Giorgi Mediatore civile e arbitro

(15)

Centro Studi di Primavera Forense Via Santamaura, 46 – 00192 Roma Tel. 06.47.41.96.7 – Fax 06.92.91.22.33

[email protected] Seguici anche su:

Primavera Forense

@PrimaveraForen

Agenzia di Roma Trionfale 632 via Trionfale, 7032 - 00135 Roma tel. 06-3071283

fax. 06-3055322 m. 3334828333

[email protected]

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