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N. _____/____ REG.PROV.COLL.

N. 00400/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cisma Ambiente S.p.A. in Amministrazione Giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia 46;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Comune di Melilli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virzì, con domicilio digitale come da PEC da

Pubblicato il 05/09/2018 01766 2018

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Registri di Giustizia;

Libero Consorzio Comunale di Siracusa, non costituito in giudizio;

per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso principale:

ai sensi dell’articolo 31 del CPA e 2 della legge 241/90, della violazione dell’obbligo delle Amministrazioni regionali intimate di provvedere sull’istanza avanzata dalla società ricorrente il 5 giugno 2017 ed integrata il 6 luglio 2017, tendente ad ottenere, ai sensi degli articoli 20, comma

5, oggi 19, e 29 del D.lgs 152/06, la revisione della VIA e dell’AIA intestata alla CISMA Ambiente numero 996 del 30/09/2008, DDG numero 1772 del 15/10/2013 e Decreto del Commissario ad Acta numero 669 del 17/08/2015.

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

dell’ulteriore violazione dell’obbligo dell’Amministrazione regionale intimata Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’Assessorato Regionale Energia e dei servizi di pubblica utilità a provvedere sull’istanza avanzata dalla società ricorrente a mezzo PEC il 14 marzo 2018 recante l’autorizzazione alla prosecuzione delle attività dell’impianto IPCC di Contrada Bagali del Comune

di Melilli (SR), segnatamente al trattamento e successivo conferimento nella seconda vasca, in forza dei provvedimenti autorizzativi pregressi e tuttora efficaci, ai sensi dell’articolo 29 comma 3 del D.lgs 152/06.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, del Comune di Melilli, della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, della Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

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Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO I. Ricorso principale.

La ricorrente è titolare dell’impianto di Contrada Bagali del Comune di Melilli per il trattamento e discarica di rifiuti speciali per un volume complessivo di rifiuti abbancabili di poco oltre 1 milione di mc, ripartito in un primo bacino già colmo di poco oltre 500 mila mc ed un secondo per la restante parte da colmare.

La realizzazione e la gestione dell’impianto, limitatamente al primo bacino, venivano autorizzate con i Decreti Dirigenziali numero 996 del 30/09/2008 e 1772 del 15/10/2013.

Per il secondo bacino si rendeva necessario l’intervento di questo Tribunale e la nomina del Commissario ad Acta, che rilasciava il Decreto numero 669 del 17/08/2015 concernente l’ampliamento.

Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, nell’ambito di un’indagine a carico degli amministratori e soci della CISMA Ambiente, nonché del Commissario ad Acta, con ordinanza dell’1 marzo 2017, poneva sotto sequestro giudiziario la maggioranza delle quote della società e nominava gli amministratori giudiziari.

In particolare, l’Autorità Giudiziaria contestava il reato di traffico illecito di rifiuti e irregolarità nella gestione dell’impianto.

Gli Amministratori giudiziari, attivatisi per rimuovere le condizioni di illegittimità, con nota del 3 aprile 2017 invitavano i due competenti Assessorati del Territorio ed Ambiente e dell’Energia a convocare una conferenza di servizi per rendere chiarimenti sulla validità ed estensione della VIA in capo a CISMA Ambiente.

Con provvedimento del 27 aprile 2017, il Giudice per le Indagini Preliminari rilasciava l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività d’impresa.

Tale provvedimento, in data 8.5.2017, veniva trasmesso ai due assessorati

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resistenti, all’ARPA ed al Libero Consorzio di Siracusa.

In data 19 maggio 2017 si svolgeva la Conferenza di servizi, nel corso della quale gli Amministratori Giudiziari sollecitavano i chiarimenti sul perimetro della VIA 1447/06 a suo tempo concessa, ovvero se comprensiva o meno del secondo bacino, con ogni conseguenza sull’AIA numero 669/2015 anche in ordine alla possibilità di conferire rifiuti da fuori provincia.

Indi, la ricorrente avanzava la richiesta congiunta di revisione della VIA e dell’AIA ai sensi degli articoli 20 (oggi) 19 e 29 nonies del D.lgs 152/06, protocollando l’istanza con i relativi allegati tecnici rispettivamente in data 1 giugno 2017 presso l’Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio 1 VAS-VIA e in data 5 giugno 2017 presso l’Assessorato Regionale dell’Energia Dipartimento Acqua e Rifiuti.

Detta richiesta, mirava ad ottenere: a) l’estensione, tanto in linea tecnica che amministrativa, della VIA rilasciata con DDG 1447/06 all’intera area di impianto includendo quindi la volumetria del secondo bacino di 540.362 mc inizialmente non compresa nel primo provvedimento di AIA rilasciata con D.R.S 996 del 30/09/2008, ma successivamente inclusa nel procedimento di rinnovo e ampliamento AIA rilasciata con Decreto del Commissario ad acta numero 669 del 17/08/2015; b) l’autorizzazione e l’inclusione, in linea tecnica ed amministrativa, come modifica non sostanziale e quindi il recepimento nei provvedimenti VIA ed AIA in essere per l’impianto in esame, la modifica parziale del capping finale del primo bacino realizzato e già chiuso ritenendola del tutto equivalente e satisfattiva dal punto di vista dei requisiti tecnico-funzionali a quanto previsto dal D.lgs 36/03.

Il successivo 12 giugno, si svolgeva la seduta di Conferenza decisoria nel corso della quale pervenivano il parere dell’ARTA Servizio VIA-VAS, trasmesso con nota di pari data protocollo numero 42716 e quello favorevole del Sindaco pro tempore del Comune di Melilli formulato con nota del 9 giugno 2017 protocollo numero 13554.

Nella successiva Conferenza del 6 luglio 2017, venivano acquisiti il parere dell’ARPA, e quello del Libero Consorzio.

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Entrambi gli Enti manifestavano contrarietà ad una prosecuzione dell’esercizio dell’impianto e quindi all’utilizzo del secondo bacino nei termini proposti.

La ricorrente, ritenendo privi di fondamento tecnico i rilievi mossi dalle citate Amministrazioni, trasmetteva con nota del 6 luglio 2017 una integrazione alla richiesta di revisione congiunta dell’AIA e della VIA.

Tuttavia, nessuna determinazione veniva assunta sull’istanza del 5 giugno e successiva integrazione del 6 luglio 2017.

Ciò premesso, parte ricorrente, con ricorso notificato il 7.3.2018 e depositato 9.3.2018, ha concluso per le richieste indicate in epigrafe, affidandosi alle seguenti censure:

1) - Violazione dell’obbligo di avviare e concludere il procedimento - Violazione della legge 241/90 nel testo vigente per effetto della legge regionale 5/2011 – Violazione del decreto legislativo 152/2006.

In somma sintesi, sarebbe stato ampiamente superato il termine per esitare una risposta, sia ove si consideri quello più breve stabilito dall’articolo 19 (al tempo dell’istanza 20) del D.lgs 152/06, nel testo vigente e sostituito dall’articolo 8, comma 1, del D.lgs 16 giugno 2017 n. 104, titolato modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, sia ove si voglia fare riferimento all’art. 208, comma 12, del D.lgs 152/06 in tema di AIA per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, che fissa tale termine in 150 giorni.

2) Risarcimento del danno da ritardo quale conseguenza della violazione dell’obbligo di avviare e concludere il procedimento.

Assume parte ricorrente che il ritardo nella definizione dei procedimenti, comporta altresì il diritto della società ricorrente a ottenere il risarcimento del danno conseguenza dello stesso, ai sensi dell’articolo 30 del CPA e 2 bis della legge 241/90 nel testo recepito e vigente in Sicilia.

Dal comportamento complessivamente tenuto dalle Amministrazioni resistenti deriverebbe la causa giuridica e al tempo stesso la prova certa, anche in ordine

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all’elemento soggettivo della colpa, della responsabilità della P. A. e dello speculare diritto dei ricorrenti al risarcimento del “danno ingiusto” subito.

Costituitasi, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania per le amministrazioni resistenti rappresenta che il ritardo nella conclusione del procedimento non discende da mera inerzia dell’Amministrazione regionale, ma dalla complessità dell’iter burocratico, trovandosi coinvolti una pluralità di Enti e di Autorità.

Evidenzia, comunque, per ciò che concerne l’operato dell’ARPA, che la suddetta Agenzia non è titolare del potere di concludere il procedimento in contestazione e conseguentemente difetta di legittimazione passiva nel presente giudizio.

Costituitosi, il Comune di Melilli eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede l’estromissione dal giudizio.

Con ordinanza n. 267/18 questo T.A.R., ha rigettato la richiesta sospensione dei provvedimenti impugnati e ha fissato la trattazione del merito per l’udienza del 5.7.2018.

II. Ricorso per motivi aggiunti.

Con ricorso depositato in data 30.05.2018, parte ricorrente ha presentato motivi aggiunti.

Rappresenta che, allo scopo di mantenere un flusso sufficiente di ricavi e quindi in efficienza la discarica, è stata compiuta attività di verifica tecnica in contraddittorio con l’ARPA per il trattamento e successivo smaltimento in discarica di un quantitativo di rifiuti proveniente dalla centrale Enel di Brindisi.

All’esito di detta verifica, per quanto non siano asseritamente emersi in linea tecnica impedimenti di sorta, l’ARPA e il Libero Consorzio hanno manifestato la loro contrarietà al trattamento e conferimento suddetto, non essendosi ancora concluso il procedimento di revisione della VIA e dell’AIA e quindi permanendo le ragioni di ostacolo all’utilizzo della II vasca e trattamento di rifiuti extraterritoriali (cfr. nota dell’ARPA 7 marzo 2018 e nota del Libero Consorzio 6 marzo 2018).

Il Giudice delle Indagini Preliminari, a questo punto, ha revocato la precedente autorizzazione a trattare i rifiuti in parola, fino a quando questo Tribunale non si

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pronunzierà sulle domande oggetto del ricorso giurisdizionale.

Assume la ricorrente che l’improvviso blocco delle attività, e in particolare della commessa proveniente dalla centrale Enel di Brindisi, la priverà del livello minimo di ricavi atti a mantenere in equilibrio i costi della società, fra i quali sono compresi quelli di smaltimento del percolato.

Ragioni d’interesse pubblico imporrebbero, pertanto, l’autorizzazione al trattamento e conferimento nella seconda vasca, nelle more che si concluda il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo ed il procedimento di revisione dell’AIA e della VIA senza ulteriori remore.

Tanto sarebbe possibile, in ragione della previsione 29, comma 3, del D.lgs 152/2006, che, non ponendo alcun termine finale, richiede l’adozione di un conseguente provvedimento nel termine di trenta giorni.

In dipendenza di quanto rappresentato, la ricorrente ha avanzato, con PEC del 14 marzo 2018, un’articolata istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione delle attività dell’impianto IPCC di Contrada Bagali del Comune di Melilli (SR) segnatamente al trattamento e successivo conferimento nella seconda vasca, in forza dei provvedimenti autorizzativi pregressi e tuttora efficaci, proprio ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del D.lgs 152/06.

Il Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’Assessorato Regionale Energia e dei servizi di pubblica utilità, competente a pronunziarsi, ha ritenuto di dovere arricchire l’istruttoria convocando un Tavolo Tecnico esteso all’Assessorato Territorio ed Ambiente, all’ARPA, al Libero Consorzio di Siracusa ed al Comune di Melilli.

Come risulta dal verbale del 4 maggio 2018, ad eccezione del Comune di Melilli, l’Assessorato al Territorio si è espresso favorevolmente, nelle more della presentazione da parte di Cisma Ambiente dell’istanza di VIA.

Le altre amministrazioni si sono, invece, riservate di esprimersi.

Con il ricorso in esame, quindi, la ricorrente chiede l’accertamento, ai sensi dell’articolo 31 del CPA e 2 della legge 241/90, dell’ulteriore violazione

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dell’obbligo dell’Amministrazione regionale intimata Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’Assessorato Regionale Energia e dei servizi di pubblica utilità a provvedere sull’istanza avanzata il 14 marzo 2018.

All’Udienza camerale del 19.07.2018 la causa è stata trattenuta per essere decisa.

III. Preliminarmente, si ritiene di dover disporre l’estromissione dal giudizio del Comune resistente, in quanto privo di legittimazione passiva nella controversia, posto che la mancata conclusione del procedimento fa riferimento alle istanze presentate all’Assessorato Territorio ed Ambiente, titolare del potere per la valutazione di impatto ambientale – V.I.A., e all’Assessorato dell’Energia, titolare del potere in tema di autorizzazione integrata ambientale – A.I.A.

IV. Ricorso principale.

Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso principale sia fondato.

Gli Assessorati intimati hanno, infatti, violato l’obbligo di concludere i procedimenti nei termini fissati dalla legge.

Ciò vale sia con riguardo al procedimento di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.

19 e ss. D.lgs. n. 152/2006, sia relativamente a quello di revisione dell’AIA ai sensi dell’art. 29 ter e ss. del D.lgs. 152/2006.

Va premesso che l’ultimo atto rilevante del procedimento deve essere identificato nella nota della ricorrente del 6 luglio 2017 e che la procedura in esame è riferita alla richiesta di revisione congiunta dell’AIA e della VIA.

Secondo la disciplina prevista per i singoli procedimenti, occorre riferirsi, per la VIA, all’articolo 19 (al tempo dell’istanza 20) del D.lgs 152/06, nel testo vigente e sostituito dall’articolo 8, comma 1, del D.lgs 16 giugno 2017 n. 104, mentre per l’AIA agli artt. 29 e ss. del medesimo D.lgs.vo n. 152/06.

L’art. 19, in tema di VIA, scandisce una serie di termini, tutti perentori.

Ed invero, i commi da 3 e successivi stabiliscono che:

“3. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

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“4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente.

“5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.

“6. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

“7. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

“. . . 12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a

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VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

La norma di chiusura, stabilita al comma 12, non consente che residuino dubbi sulla perentorietà del termine.

Per altro, la stessa costituisce una novità introdotta dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104, posto la previgente disposizione (contemplata all’art. 20), nulla disponeva in tal senso, orientando l’interprete a considerare i termini ivi previsti come meramente ordinatori (cfr. Cons Stato, V, 25.3.2016, n.

1239).

Inoltre, la previsione di una procedura con termine amplificato a causa della manifestata complessità del procedimento conferma la perentorietà del termine ordinario, posto che lo stesso può essere modificato solo in presenza di puntuali presupposti debitamente rappresentati alla parte interessata.

Ciò posto, la relazione integrativa presentata autonomamente il 6.7.2017, in quanto volta a “integrare e dare risposta puntuale in termini di azioni già intraprese o da intraprendere alle ulteriori osservazioni/prescrizioni scaturite da parte di Regione e Enti di controllo nell’ambio della conferenza decisoria del 12 giugno 2017 avente per oggetto la richiesta di revisione congiunta AIA e VIA ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii. per l’impianto in questione”, poiché non presentata su richiesta delle amministrazioni coinvolte, non consente l’applicazione del richiamato comma 6 e, in quanto particolarmente articolata, depone per un riavvio della procedura.

Tanto premesso, in considerazione della circostanza che l’Amministrazione soltanto in sede di memoria introdotta nel processo ha evidenziato la complessità del procedimento (la cui evidenza, invece, ove rappresentata in sede procedimentale, avrebbe potuto consentire la proroga stabilita al comma 7 dell’art. 19), i termini per la sua conclusione sono di complessivi novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione da parte dell’Autorità procedente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell'avvenuta

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pubblicazione dello studio preliminare ambientale.

Quindi novanta giorni dal 6 luglio 2017.

E’ da dire, però che, come premesso, il procedimento riguarda, in maniera congiunta, la domanda di revisione sia dell’AIA che della VIA.

Il Collegio non condivide quanto affermato dalla ricorrente in relazione al procedimento di revisione/modifica dell’AIA, secondo la quale, invece, l’art. 29 non fisserebbe un termine speciale per la conclusione del medesimo e quindi dovrebbe applicarsi quello generale di 30 gg. fissato dall’articolo 2 della legge 241/90, che l’Assessorato dell’Energia – Dipartimento Acqua e Rifiuti, avrebbe lasciato spirare senza adottare una determinazione conclusiva sull’istanza.

Intanto, è da dire che l’art. 29 nonies, cui si riferisce espressamente la relazione integrativa del 6.7.2017, stabilisce al comma 2 che “si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile”.

L’art. 29 quater regola la “procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”.

Il comma 10 dell’art. 29 quater stabilisce che “l'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda”.

Trattandosi di esame congiunto, comunque il termine massimo è di centocinquanta giorni dal 6.7.2017 e, quindi, il 4.12.2017, non rilevando eventuali provvedimenti interlocutori non decisori, pure evidenziati nelle memorie delle resistenti.

In ragione di quanto esposto, quindi, il presente ricorso va accolto e deve ordinarsi alle Amministrazioni resistenti di provvedere sulle istanze della ricorrente entro il termine di sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.

V. Il danno da ritardo.

Il ricorso in esame è rivolto esclusivamente alla declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di pronunziarsi, né potrebbe essere diversamente, non

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trattandosi di provvedimento vincolato.

E’ da dire che la ricorrente introduce elementi (complessi) di valutazione del danno subito.

Pertanto, in ordine alle richieste risarcitorie, le stesse, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., vanno delibate in sede di udienza pubblica e, pertanto, si dispone l’iscrizione del giudizio nel ruolo ordinario, con fissazione da determinarsi dal Presidente della Sezione.

VI. Ricorso per motivi aggiunti.

Con ricorso depositato in data 30.05.2018, parte ricorrente ha presentato motivi aggiunti, rappresentando una ulteriore urgenza per la conclusione del procedimento derivante dalla necessità di mantenere in efficienza la discarica e un flusso sufficiente di ricavi, mediante il trattamento e successivo smaltimento di un quantitativo di rifiuti proveniente dalla centrale Enel di Brindisi.

A tal fine, ha evidenziato che all’esito di una verifica da parte dell’ARPA, per quanto non siano asseritamente emersi in linea tecnica impedimenti di sorta, detta Amministrazione e il Libero Consorzio hanno manifestato la loro contrarietà al trattamento e conferimento suddetto, non essendosi ancora concluso il procedimento di revisione della VIA e dell’AIA e quindi permanendo le ragioni di ostacolo all’utilizzo della II vasca e trattamento di rifiuti extraterritoriali (cfr. nota dell’ARPA 7 marzo 2018 e nota del Libero Consorzio 6 marzo 2018).

Il Giudice delle Indagini Preliminari, inoltre, ha revocato la precedente autorizzazione a trattare i rifiuti in parola, fino a quando questo Tribunale non si sarà pronunziato sulle domande oggetto del ricorso giurisdizionale.

Assume la ricorrente che l’improvviso blocco delle attività, e in particolare della commessa proveniente dalla centrale Enel di Brindisi, la priverà del livello minimo di ricavi atti a mantenere in equilibrio i costi della società, fra i quali sono compresi quelli di smaltimento del percolato.

Ragioni d’interesse pubblico imporrebbero, pertanto, l’autorizzazione al trattamento e conferimento nella seconda vasca, nelle more che si concluda questo giudizio e il

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procedimento di revisione dell’AIA e della VIA.

Tanto sarebbe possibile, in ragione della previsione 29, comma 3, del D.lgs 152/2006, che, non ponendo alcun termine finale, richiederebbe l’adozione di un conseguente provvedimento nel termine di trenta giorni.

In dipendenza di quanto rappresentato, la ricorrente ha avanzato, con PEC del 14 marzo 2018, un’articolata istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione delle attività dell’impianto IPCC di Contrada Bagali del Comune di Melilli (SR), segnatamente al trattamento e successivo conferimento nella seconda vasca, in forza dei provvedimenti autorizzativi pregressi e tuttora efficaci, proprio ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del D.lgs 152/06.

Il Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’Assessorato Regionale Energia e dei servizi di pubblica utilità, competente a pronunziarsi, ha ritenuto di dovere arricchire l’istruttoria convocando un Tavolo Tecnico esteso all’Assessorato Territorio ed Ambiente, all’ARPA, al Libero Consorzio di Siracusa e al Comune di Melilli.

Asserisce parte ricorrente che, come risulta dal verbale del 4 maggio 2018, ad eccezione del Comune di Melilli, l’Assessorato al Territorio si è espresso favorevolmente, nelle more della presentazione da parte di Cisma Ambiente dell’istanza di VIA.

Le altre amministrazioni si sarebbero, invece, riservate di esprimersi.

Con il ricorso in esame, quindi, la ricorrente chiede l’accertamento, ai sensi dell’articolo 31 del CPA e 2 della legge 241/90, dell’ulteriore violazione dell’obbligo dell’Amministrazione regionale intimata Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’Assessorato Regionale Energia e dei servizi di pubblica utilità a provvedere sull’istanza avanzata il 14 marzo 2018.

Premette il Collegio che, anche in questo caso, il ricorso è (correttamente) incardinato con il rito sul silenzio.

Viene chiesta l’applicazione dell’art. 29, comma 3, del d.lgs.vo n. 152/06.

La norma, relativa alla VIA, che presuppone l’AIA, stabilisce che:

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“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”.

Appare evidente che, anche in questo caso, si tratta di attività discrezionale (può consentire la prosecuzione dei lavori, recita la disposizione) secondo la quale è possibile che venga consentita la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

Vero è che non è stabilito alcun termine predeterminato, sicché, teoricamente, sarebbe debito riferirsi a quello ordinario di chiusura del procedimento; ma è altrettanto vero che la norma lascia all’Amministrazione l’individuazione di un termine, evidentemente avuto riguardo alla eventuale complessità della questione.

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Inoltre, appare opportuno che l’intera procedura venga valutata complessivamente.

La Sezione, quindi, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, ordinando a tutte le Amministrazioni resistenti e comunque coinvolte ex lege nel procedimento, di provvedere, ciascuna per la propria competenza, sulle istanze della ricorrente entro un termine utile per poter consentire il definitivo pronunciamento entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.

Nomina fin da adesso, per il caso di mancata osservanza all’ordine impartito, per ambedue i ricorsi, commissario ad acta il Prefetto di Trapani, o Funzionario dallo stesso delegato, il quale, in caso di mancata adozione dei provvedimenti finali richiesti, previa celere consultazione con tutte le Amministrazioni interessate nelle forme ritenute più opportune, procederà in luogo degli Organi inadempienti entro il termine di ulteriori trenta giorni decorrenti da quello di sessanta come sopra assegnato.

Spese del giudizio al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così statuisce:

1) accoglie i ricorsi, facendo obbligo alle competenti Amministrazioni intimate di pronunciarsi con motivato provvedimento entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione;

2) nomina, in caso di perdurante silenzio, commissario ad acta il Prefetto di Trapani, o Funzionario dallo stesso espressamente delegato, che subentrerà alle Amministrazioni, nei modi e nei sensi indicati in parte motiva;

3) dispone la prosecuzione del giudizio, secondo il rito ordinario, in ordine alle richieste risarcitorie;

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4) rinvia al definitivo la decisione sulle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

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