ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale del-
lo Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Porto- ghesi n. 12 in Roma;
- ricorrente -
contro
Traja Angela, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Tinelli e Giovanni Conte- stabile, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata pres- so lo studio del primo, alla via delle Quattro Fontane n. 15 in Roma;
- controricorrente - Civile Ord. Sez. 5 Num. 16915 Anno 2020
Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 11/08/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso
la sentenza n. 112, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 9.4.2013 e pubblicata il 12.4.2013;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliel( Paolo Di Marzio;
la Corte osserva:
Fatti di causa
l'Agenzia delle Entrate notificava a Traja Angela gli avvisi di accertamento n. TVK 11304974/2010 per l'anno 2005, e TVK 11304993/2010 per l'anno 2006, emessi in relazione a maggiori redditi non dichiarati nella misura, rispettivamente, di Euro 101.097,00 ed Euro 56.195,80, e recuperava a tassazione a titolo di Irpef: Euro 42.027,00, oltre accessori, per l'anno 2005, ed Euro 23.124,00 per l'anno 2006. Gli atti impositivi riferivano il loro fondamento ad indagini bancarie autorizzate ed espletate su conti cor- renti bancari intestati alla contribuente, ed erano stati preceduti dall'istaurazione del contraddittorio, avendo la contribuente fornito giustifi- cazioni e prodotto documentazione.
Angela Traja impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissio- ne Tributaria Provinciale di Foggia e li contestava integralmente, afferman- do l'insussistenza dei presupposti perché potesse essere sottoposta ad in- dagini finanziarie, e comunque per non essere stato provato alcun reddito non dichiarato nei suoi confronti. La CTP riteneva che alcuni dei movimenti bancari contestati, e precisamente i versamenti in contanti, risultavano ri- feribili a redditi di partecipazione e da fabbricati, che la contribuente aveva regolarmente dichiarato. In conseguenza i giudici dell'appello accoglievano parzialmente l'impugnazione e riducevano l'ammontare del reddito accerta- to.
Avverso la decisione adottata dalla CTP la contribuente spiegava gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, rinnovando le proprie censure e contestando la insufficiente va- lutazione delle emergenze probatorie da parte della CTP affermando, in particolare, che molti dei versamenti effettuati sul suo conto corrente me-
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amministratore di una società operante nel settore turistico e scomparso il 27.5.2005. Mediante appello incidentale, l'Amministrazione finanziaria con- testava la riduzione del reddito accertato deciso dalla CTP.
La CTR, ritenute infondate le critiche proposte dalla contribuente circa l'illegittimità delle verifiche eseguite nei suoi confronti, osservava poi che molti dei versamenti contestati dall'Ente impositore alla Traja non appari- vano riconducibili ad una sua attività che avesse potuto generare redditi sottratti all'imposizione. In relazione al versamento di alcuni assegni emes- si da clienti della società amministrata dal defunto coniuge, la contribuente aveva provato di aver dovuto produrre all'Istituto di credito di cui era cor- rentista un'apposita dichiarazione da cui risultava la sua qualità di erede per poterne conseguire il versamento. Secondo i giudici dell'appello poteva pertanto ritenersi che tutte le somme versate sul conto corrente della con- tribuente, eccedenti gli importi in relazione ai quali la riduzione dell'accertamento era già stato deciso dai giudici di primo grado, fossero riconducibili a somme incassate in nome e per conto del coniuge deceduto.
La Traja pertanto, aveva fornito la prova che le contestate movimentazioni bancarie non erano riferibili "alla sua persona od ad attività da lei esercita- te" (sent. CTR, p. 6). In conseguenza, la CTR accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Amministrazione finanziaria, rimanendo annullato per intero l'avviso di accertamento emesso nei confronti di Angela Traja.
Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Foggia, ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di gravame. Resiste me- diante controricorso Angela Traja.
Ragioni della decisione
1.1. - Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del Dpr. n. 600 del 1973, in cui è incorso il giudice dell'appello per aver erroneamente ritenuto che tutte le movimen- tazioni bancarie accertate fossero state giustificate dalla contribuente,
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mentre la stessa non aveva fornito la prova specifica ed analitica della non riferibilità ad operazioni imponibili dei singoli versamenti.
1.2. - Mediante il secondo motivo di gravame, anch'esso introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finan- ziaria censura la violazione degli artt. 32 e 39 del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver trascurato che, pur a voler ritenere riferibili ad attività del marito i versamenti effet- tuati sul conto corrente della contribuente servendosi di assegni bancari, circostanza peraltro indimostrata, "ci si troverebbe di fronte a redditi co- munque occultati al fisco e fatti materialmente propri dalla contribuente giacché confluivano sul proprio conto corrente" (ric., p. 17).
2.1. - 2.2. - Mediante i suoi motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione ed in considerazione della natu- ra delle contestazioni proposte, l'Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia perché la con- tribuente non ha offerto la giustificazione dei versamenti bancari accertati sul suo conto corrente, provando: che siano stati tenuti in considerazione per la determinazione del reddito soggetto a imposta, oppure che non han- no rilevanza allo stesso fine mentre, seguendo la giurisprudenza della Su- prema Corte, la legge impone "al contribuente la prova specifica ed analiti- ca della non riferibilità dei redditi accertati ad operazioni imponibili, che deve riguardare analiticamente i singoli movimenti" (ric., p. 15).
La contribuente, nel suo controricorso, ha contestato una pluralità di ragio- ni di inammissibilità del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. In rela- zione al primo motivo di ricorso, per non aver operato alcun richiamo diret- to alla sentenza impugnata, avendo sostanzialmente richiesto un riesame nel merito della controversia, e per avere rinnovato le contestazioni intro- dotte mediante l'appello incidentale, senza però richiamarne alcun brano.
Occorre allora rilevare che la critica della decisione impugnata proposta dall'Ente impositore appare sufficientemente specifica avendo l'Agenzia, tra l'altro, contestato alla CTR di aver adottato "una decisione apparentemente
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improntata al merito della controversia omettendo, però, una congrua mo- tivazione sulla corretta interpretazione dell'art. 32, comma 1, n. 2), del Dpr n. 600 del 1973 e dei chiari insegnamenti di codesta Suprema Corte in ma- teria di indagini finanziarie, motivando sulla oggettiva riferibilità delle mo- vimentazioni bancarie rinvenute sul conto corrente intestato alla contribu- ente e sui redditi dichiarati, ovvero sulla irrilevanza degli stessi a tali fini (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 625). La sentenza della Commissione tribu- taria regionale ha ritenuto fornita la prova di attrazione a redditi regolar- mente dichiarati, integrando l'implicito rigetto della seconda tesi propugna- ta dalla ricorrente, che riferiva alcuni movimenti a "qualche" attività del defunto marito, senza dimostrare l'irrilevanza ai fini reddituali di tali movi- mentazioni ..." (ric., p. 14, ma cfr. anche p. 17 ss.). E' poi vero che la ricor- rente critica anche vizi di motivazione della sentenza adottata dalla CTR, ma nella misura in cui essi attengono non al merito della controversia, su cui invero si diffonde pure la controricorrente, bensì alla violazione di legge prospettata, oppure censurano la mera apparenza della motivazione adot- tata dalla CTR, gli stessi non richiedono il riesame del merito del processo, inammissibile in sede di giudizio di legittimità. Analoga contestazione ha proposto la controricorrente in riferimento al secondo motivo di ricorso in- trodotto dall'Agenzia delle Entrate, e possono confermarsi in materia le os- servazioni che precedono.
Deve poi rilevarsi che l'Ente impositore ha in realtà sintetizzato il contenuto del suo ricorso incidentale, trascrivendone anche integralmente il brano (ric., p. 15) mediante il quale ha contestato pure la erronea quantificazione dei versamenti in contanti che la CTP aveva ritenuto giustificati dalla con- tribuente perché redditi di partecipazione o di fabbricati regolarmente di- chiarati. Vero è, occorre osservare in proposito, che la pronuncia del giudi- ce dell'appello non appare di agevole interpretazione sul punto. In effetti la CTR ha omesso di motivare esplicitamente sul motivo di appello incidentale pacificamente introdotto in grado di appello dall'Ente impositore, sebbene riassuma nella sua decisione il contenuto della censura proposta, e ne deli- beri poi il rigetto in dispositivo. L'Amministrazione finanziaria, può ribadirsi, aveva criticato l'inadeguata motivazione della CTR in ordine alla operata
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riduzione dei redditi della contribuente in riferimento ai versamenti operati in contanti, contestata come erronea anche in relazione alla quantificazione degli importi. In conseguenza della lettura di alcuni passi della decisione avrebbe potuto ritenersi che la CTR abbia creduto di non aderire alla deci- sione assunta dai giudici di primo grado, proponendo in conseguenza una decisione di totale accoglimento delle prospettazioni della contribuente per ragioni diverse da quelle proposte dai giudici della CTP, e rigettando in tal modo implicitamente l'appello incidentale introdotto dall'Agenzia delle En- trate. Tale conclusione è però impedita dal passaggio in cui la CTR, come meglio si vedrà poco oltre, nel decidere l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento notificato alla contribuente, provveda a motivare soltanto in ordine alle "movimentazioni contestate dall'Ufficio ... e residuate dal pre- cedente abbattimento operato dai giudici di primo grado", che intende per- tanto confermare, senza però motivare il rigetto dell'appello incidentale introdotto in materia dall'Ente impositore.
Tanto premesso, la Commissione Tributaria Regionale scrive che "dalla do- cumentazione prodotta dalla odierna appellante sin dal primo grado del giudizio, emerge chiaramente come molti versamenti siano relativi a som- me in effetti non riconducibili ad una qualsivoglia attività della contribuente che possa aver generato redditi sottratti all'imposizione. In particolare, per alcuni versamenti di assegni emessi da clienti della società amministrata dal defunto coniuge, la sig.ra Traja ha dovuto produrre all'istituto bancario di cui è correntista apposita dichiarazione da cui risultava la sua qualità di erede del de cuius, onde poter versare sul suo conto personale i citati titoli intestati a persona diversa. Questo può far legittimamente presupporre che tutte le movimentazioni contestate dall'Ufficio per gli anni 2005 e 2006, e residuate dal precedente abbattimento operato dai giudici di primo grado, siano in realtà somme incassate in nome e per conto del coniuge deceduto, relativamente a rapporti commerciali intrattenuti dallo stesso. Pertanto, deve giungersi alla conclusione che gli accertamenti non siano pienamente fondati e che, nel contempo, la parte appellante abbia offerto la prova con- traria alle affermazioni della parte pubblica, giungendo a dimostrare la non riferibilità delle operazioni bancarie alla sua persona od ad attività da lei
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esercitate" (sent. CTR, p. 5 s.). La CTR, pertanto, ha ritenuto che "molti versamenti siano relativi a somme in effetti non riconducibili ad una qualsi- voglia attività della contribuente che possa aver generato redditi sottratti all'imposizione", ma non ha chiarito quali siano questi "molti" versamenti, e per quali importi. Ha poi reputato che "alcuni versamenti di assegni" sul conto corrente della contribuente siano riconducibili all'attività imprendito- riale del marito, ma non ha chiarito quali siano questi assegni, e per quali importi, meritando di essere anche evidenziato che le somme sono state pacificamente versate sul conto corrente della contribuente dopo la scom- parsa del marito, e non risulta neppure allegato che la contribuente li abbia poi versate ad altri, o che in relazione a tali importi i tributi dovuti siano stati pagati da alcuno. Operate queste premesse la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, dopo aver asserito che "alcuni" assegni versati sul conto corrente fossero riconducibili all'attività del marito, ha ritenuto che tutte le rimanenti somme versate sul conto corrente di Angela Traja, diver- se da quelle già ritenute giustificate dalla CTP, dovessero ritenersi derivanti dall'attività imprenditoriale del coniuge. Ha quindi affermato doversi giun- gere alla conclusione che gli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione finanziaria "non siano pienamente fondati" ma, anziché accogliere il ricorso della contribuente nei limiti in cui gli accertamenti non risultavano fondati, ha ritenuto di annullare integralmente gli atti impositivi. La decisione adot- tata dalla impugnata CTR, pertanto, appare lacunosa, contraddittoria, illo- gica, e si risolve in una motivazione soltanto "apparentemente improntata al merito della controversia", come contestato dal ricorrente Ente imposito- re, i cui motivi di impugnazione devono pertanto essere accolti.
Il ricorso introdotto dall'Agenzia delle Entrate deve essere, in definitiva, accolto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Com- missione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, per- ché, in diversa composizione, rinnovi il giudizio nel rispetto dei principi in- nanzi enunciati e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
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La Corte accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.