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Mobilità docenti: precedenza a chi assiste genitore disabile

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Mobilità docenti: precedenza a chi assiste genitore disabile

written by Mariano Acquaviva | 21/01/2018

Grazie alla legge 104, gli insegnanti che assistono il figlio, il genitore o il coniuge disabili possono ottenere il trasferimento di sede con precedenza.

La legge italiana tutela i lavoratori che devono assistere una persona malata o affetta da grave disabilità. Tra le diverse forme di garanzia previste, c’è anche quella che consente agli insegnanti di ottenere il trasferimento con precedenza nel caso in cui prestino assistenza ad un familiare disabile.

Nel caso, quindi, della mobilità dei docenti, la precedenza spetta a chi assiste il genitore disabile. Vediamo cosa dice la legge.

Mobilità docenti: cosa dice la legge 104?

L’arcinota legge 104 sui portatori di handicap [1] ha introdotto uno speciale regime di agevolazioni per favorire l’inserimento, nella vita lavorativa e sociale di

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ogni giorno, di coloro che, a causa della loro patologia, rischierebbero di vivere ai margini della società.

Scorrendo il testo della legge, si noteranno una serie di sussidi e di benefici volti non soltanto ad aiutare la persona ammalata, ma anche i familiari e quanti hanno bisogno di tempo per assistere l’infermo. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua emanazione (la legge 104 è del 1992), ancora oggi resta il punto di riferimento per quanti soffrono di gravi patologie.

La legge 104 riserva le sue agevolazioni a coloro che sono portatori di handicap. Secondo la legge, con tale definizione ci si riferisce a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

Mobilità docenti: cosa dice la contrattazione collettiva nazionale?

Il testo normativo di riferimento in tema di mobilità docenti, invece, è il Contratto collettivo nazionale integrativo per l’anno 2017/2018 [2], recante le regole sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. La disciplina ivi prevista garantisce la precedenza al docente che assiste le seguenti persone affette da disabilità grave:

il figlio;

il coniuge;

il genitore (anche adottivo).

La disabilità grave è quella riconosciuta in base alla legge 104 [3], a seguito di visita da parte della commissione medica competente.

Sono pertanto esclusi gli altri parenti, la cui assistenza con precedenza è consentita nelle sole assegnazioni provvisorie. L’unica situazione che consente di avere la precedenza per assistere altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati è essere tutore legale di una persona disabile. L’amministratore di sostegno, invece, non può beneficiare della precedenza, in quanto non equiparato al tutore.

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Mobilità docenti: che tipo di disabilità occorre?

Perché il docente che chiede il trasferimento possa avere la precedenza sugli altri, è necessario che presti assistenza al coniuge o al genitore che soffrano di disabilità permanente. Ciò significa che dal certificato medico deve risultare che la patologia che affligge il malato sia irreversibile, relegandolo appunto in uno stato di handicap permanente.

Non è così per l’assistenza al figlio disabile: il certificato può anche attestare uno stato di handicap rivedibile. In ogni caso, comunque, è necessario che si tratti di handicap grave ai sensi della legge 104.

Mobilità docenti: quale certificazione presentare?

Per godere della precedenza in sede di mobilità, il docente interessato deve produrre, contestualmente alla domanda di trasferimento, la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave di una delle persone indicate sopra (figlio, genitore, coniuge). Come anticipato, la certificazione è valida anche in caso di disabilità rivedibile.

Nel caso di figlio con sindrome di Down, lo stato può essere documentato anche mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica.

È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro dieci giorni dalla ricezione del relativo atto.

Mobilità docenti: se assisto altri familiari?

È riconosciuta l’assistenza a persone diverse dal figlio, dal coniuge o dal genitore solo a determinate condizioni. Ad esempio, è possibile che l’assistenza al fratello o alla sorella disabili gravi sia equiparata all’assistenza al figlio disabile solo se:

il fratello che assiste la sorella (o viceversa) dimostri la convivenza con il malato;

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i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili [4]: l’interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Nello specifico, nel caso di fratello (o sorella) con sindrome di Down, lo stato di disabilità può essere documentato mediante certificazione del medico di famiglia.

Questo accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica competente, con obbligo dell’interessato di presentare la certificazione definitiva entro dieci giorni dalla ricezione del relativo atto.

A tutto ciò si aggiunge, ovviamente, la documentazione di invalidità comprovante la stato di totale inabilità dei genitori.

Mobilità docenti: cosa dice la giurisprudenza?

A fronte della disciplina appena vista si pone una serie di sentenze che, quasi sempre, ha allargato il campo di azione del diritto di precedenza in caso di assistenza dei familiari disabili.

Secondo una sentenza di qualche mese fa [5], il lavoratore del comparto scuola (insegnante/ personale A.T.A.) che presta assistenza al parente entro il secondo grado (cioè, i fratelli e le sorelle) con handicap grave, ha diritto di usufruire della precedenza nei trasferimenti anche qualora i genitori siano vivi ed abili, e questo diritto non può essere negato o limitato dalla contrattazione collettiva.

Secondo i giudici, infatti, le norme del contratto collettivo nazionale sulla mobilità del comparto scuola non possono contrastare con quelle contenute dalla legge 104, in quanto gerarchicamente superiori. Ed infatti, proprio la legge 104, a proposito dell’assistenza ai portatori di handicap grave, dice che: «Il lavoratore di cui comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede» [6].

Con questa sentenza i giudici di merito hanno dichiarato la nullità parziale dei

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contratti collettivi nazionali integrativi sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per contrasto con norma imperativa di legge, laddove limitano il diritto di precedenza ed il diritto ad essere escluso dalle graduatorie di istituto dei perdenti posto al personale che presta assistenza al fratello (o alla sorella), nella sola ipotesi di genitori mancanti o con inabilità permanente, senza prevedere analogo diritto in favore di chi presta assistenza al germano in analoga situazione di handicap con genitori vivi ed abili.

Mobilità docenti: precedenza anche al figlio referente unico?

Anche al figlio “referente unico” del genitore affetto da disabilità spetta la precedenza in caso di mobilità, purché sussistano le seguenti condizioni:

documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;

essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario [7].

Pertanto, è utile precisare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non possa prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

Anche la giurisprudenza è d’accordo: «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede» [8].

L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio

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richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi [9].

Mobilità docenti: come funziona?

La precedenza riconosciuta per i docenti che assistono familiari disabili è valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Per fruire della precedenza occorre innanzitutto esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso, qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile, il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune il più possibile vicino a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Se questo comune si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l’ambito che comprende tale comune.

Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

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