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Deliberazione Consiglio Comunale

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Academic year: 2022

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CITTÀ DI ALTAMURA Città Metropolitana di Bari

N. 27 del registro

Deliberazione Consiglio Comunale

L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di Maggio nella Sede Municipale, convocato per le ore 9.00 con avviso n° 42040 del 9.5.2022, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Rag. Dionigi LOIUDICE e con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Giovanni Barbera.

All’inizio di seduta risultano presenti n. 14 Consiglieri Comunali, come da verifica delle presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10:00.

Oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ( PEF ) 2022 - 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ( TASSA RIFIUTI ) 2022

Alle ore 14:25 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento in oggetto indicato.

Sono presenti:

MELODIA Rosa SINDACA SI

CALABRESE Davide Consigliere SI

CAPPIELLO Antonio Consigliere NO

CASTORO Mario Consigliere NO

COLONNA Marcantonio Consigliere SI

CORNACCHIA Alessandro Consigliere SI

CORNACCHIA Vito Consigliere SI

DIBENEDETTO Vito Consigliere NO

DIFONZO Raffaele Consigliere NO

GALLO Onofrio Consigliere SI

IURINO Massimo Consigliere SI

LATERZA Antonello Consigliere NO

LOIUDICE Dionigi PRESIDENTE SI

LILLO Anna Consigliere NO

LONGO Maria Carmela Consigliere SI

LORUSSO Luigi Consigliere NO

MARROCCOLI Giandomenico Consigliere NO

MIGLIONICO Angela Consigliere NO

MONITILLO Nunzio Consigliere SI

RELLA Raffaele Consigliere SI

RIFINO Marcantonio Consigliere SI

SAPONARO Giovanni Consigliere NO

SCARABAGGIO Carlo Consigliere NO

TAFUNI Giuseppe Consigliere SI

TAFUNI Vito Consigliere SI

Risultano quindi presenti n. 14 componenti il consiglio e assenti n. 11 consiglieri.

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Deliberazione n. del Proposta n. 34 del 23/05/2022

La Sindaca Avv. Rosa Melodia, sulla base dell'istruttoria condotta dal II Settore – Servizio Programmazione, Controlli interni e Società partecipate e Servizio Tributi e della relazione del Dirigente del Settore Dott. Francesco Faustino, ciascuno per quanto di propria competenza

RIFERISCE

Premesso che la TARI (Tassa Rifiuti) è disciplinata dall’art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e smi, disciplinano la TARI (Tassa Rifiuti).

Considerato che:

 detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ad esclusione delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall’articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

 inoltre, ai sensi del comma 652 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Re- pubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del

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50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

 l’esercizio dell’autonomia comunale per l'applicazione del tributo è attribui- ta, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale, cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiu- ti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'at- tività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

che ha trovato attuazione con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18/06/2020, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Tassa Rifiuti (TARI), come modificato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021.

Dato atto che:

la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), all’art. 1 co. 169 stabilisce che:

gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

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Deliberazione n. del Proposta n. 34 del 23/05/2022

dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento;

in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Dato atto altresì che:

l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

con DM del Ministro dell’Interno del 22/12/2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, è stato differito al 31 Marzo 2022;

ai sensi del DL 228/2021 (cd "Milleproroghe 2022") - articolo 3 commi 5- sexiesdecies e 5-septiesdecies, tale termine è stato ulteriormente differito al 31 Maggio 2022.

Rilevato che:

 alla data di elaborazione definitiva degli schemi di Bilancio di Previsione 2022-2024, adottato con DGC n. 50 del 20/04/2022, l'ETC (Ente Territorialmente Competente) AGER Puglia non aveva ancora trasmesso il provvedimento di validazione del Piano Finanziario 2022 e, pertanto, non risultava tecnicamente possibile pervenire alla definizione delle conseguenti tariffe TARI 2022;

 tuttavia, il DL 228/2021 cd "Milleprogroghe" 2022, come

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definitivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito all'articolo 3, comma 5-quinquies che a partire dal 2022, i Comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno. Ciò, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità 2014), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

 inoltre, il Decreto Sostegni Ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25) all'art. 13 co. 5- bis ha specificato che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

 infine, in virtù della contestuale ed ulteriore proroga, stabilita dal successivo comma 5-sexiesdecies dell’art. 13 del DL n. 4/2022 , del termine di approvazione del Bilancio di Previsione, il Decreto Legge del 17/05/2022, n.50, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17/05/2022, n. 114 (cd “Decreto Aiuti”) all’art. 43 co. 11, ha stabilito che all'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in

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Deliberazione n. del Proposta n. 34 del 23/05/2022

cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

 conseguentemente, le previsioni di Bilancio saranno adeguate, successivamente all'intervenuta approvazione della presente delibera di presa d'atto del PEF ed approvazione delle tariffe TARI 2022, ai sensi dell'innanzi richiamato art 13 co. 5 bis del D.L. n.

4/2022;

il Comune di Altamura ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2022 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27.05.2022 (prop DCC n. 23 del 12/04/2022), avvalendosi della suddetta facoltà di approvare le tariffe della TARI successivamente al Bilancio di Previsione.

Dato atto che la Deliberazione ARERA n. 363/2021, con la quale è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, denominato MTR-2, ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del

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periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Preso atto della Determina dell’Ente Territorialmente Compente AGER Puglia n.

191 del 20 Maggio 2022, pervenuta con nota prot. gen. n. 46364 del 20/05/2022 e ricevuta dal II Settore con messaggio interno di protocollo n. 56583 del 23/05/2022, avente ad oggetto: “Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022- 2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022- 2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021” di cui all’Allegato “A”,che nella allegata relazione di validazione ha stabilito che :”[…...] Si dà atto che è stato determinato il Σalore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (Σ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022,2023,2024,2025) e il valore del totale delle entrate tariffarie Σassime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con ΣT max a) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita così come da tabella allegata”. Per l’anno 2022, tale importo è pari, al netto delle detrazioni, a Euro 13.802.187,00.

Dato atto che, conseguentemente, sulla base dell’innanzi richiamata determinazione dell’Ente Territorialmente Compente AGER Puglia, al fine di elaborare il ruolo TARI 2022, per un importo pari a quello riconosciuto da AGER Puglia, risulta necessario approvare le tariffe TARI 2022, modulando le stesse in modo da assicurare tale gettito atteso.

Preso atto che con riferimento alle riduzioni/agevolazioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legislazione ordinaria e dal Regolamento TARI, per fronteggiare l’emergenza Covid non risultano stanziate risorse statali per il 2022, come invece previsto per il 2021; tuttavia, il Decreto Legge del 27/01/2022 - n. 4 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione, ha stabilito all'art. 13 co. 1 "che le risorse assegnate per la predetta emergenza (Covid) a tito- lo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pos-

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Deliberazione n. del Proposta n. 34 del 23/05/2022

sono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate" e che in ordine a tale disposizione, trattasi delle seguenti fattispecie:

 con riferimento alle UND (Utenze Non Domestiche):

o il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazz. Uff., 25 maggio 2021, n. 123) avente ad oggetto “Misure urgenti connesse all'emergenza da CO- VID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (Decreto Sostegni Bis)” ha stabilito all’articolo 6 - agevolazioni Tari quanto segue:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiu- sure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comu- ni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 di- cembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Mi- nistro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro tren- ta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decre- to del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'in- terno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

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con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni rico- noscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedu- rale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si prov- vede ai sensi dell'articolo 77.”;

o sulla base di tale riparto, il Comune di Altamura è risultato beneficiario, nel 2021, di un contributo pari ad Euro 583.346,00 che, come da prospetto anali- tico della quote dell'Avanzo di amministrazione, allegato al Rendiconto 2021 (Allegato B – Conto del Bilancio) approvato con DCC n. 22 del 28/04/2022, è stato integralmente utilizzato e, pertanto, non residuano risor- se disponibili con tali fondi, mediante i quali era stata finanziata la riduzio- ne del 25% delle tariffe delle UND, il cui costo a Rendiconto 2021 è risultato essere pari ad Euro 590.692,01.

 con riferimento alle UD (Utenze Domestiche):

o la disciplina di cui all’articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19, che prevede un’agevolazione tariffaria TARI alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale

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Deliberazione n. del Proposta n. 34 del 23/05/2022

per disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas e servizio idri- co integrato, non risulta tutt’ora attuato, atteso che la norma ne demanda l’attuazione all’ARERA, previo Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi- nistri, su proposta del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del- l’Ambiente e con il MEF, non ancora emanato;

o risulta opportuno, nello spirito del citato articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19, individuare dei criteri automatici ed oggettivi per il riconoscimento diretto in bolletta di misure ulteriori di agevolazione;

o che tale criterio, come già disposto nel 2021, può trovare attuazione indivi- duando la platea nei beneficiari nei cittadini beneficiari del contributo di cui alla L. n. 431/98 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in quanto:

 individuati, a seguito di avviso pubblico, sulla base di criteri socio-econo- mici predeterminati di fragilità sociale e la cui graduatoria dei nuclei fami- gliari ammessi a contributo ex L. n. 431/1998 è stata già approvata con De- terminazione Dirigenziale n. 406 del 17/03/2022;

 il Comune è già in possesso delle informazioni relative alle superfici delle abitazioni, nonché dei dati anagrafici e fiscali per procedere automatica- mente al riconoscimento dell’agevolazione nonché per stimare l’effetto fi- nanziario di tale misura straordinaria;

o il riconoscimento dell’esenzione totale della TARI 2022, sia per la componen- te fissa che per quella variabile, ai fini della relativa copertura finanziaria per l’apposita autorizzazione di spesa, è stimato nell’ordine di Euro 115.000,00, e può trovare copertura a valere sull’avanzo vincolato COVID19 generato dal- la quota non utilizzata dei fondi ex art. 53 del DL “Sostegni bis” n. 73/2021, destinati a misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle fa- miglie, per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche per i quali, a fronte di un Fondo assegnato nel 2021 al Comune di Altamura

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pari ad Euro 1.198.065,00, vi è una disponibilità residua, pari ad Euro 297.024,52, come da prospetto analitico della quote dell'Avanzo di ammini- strazione, allegato al Rendiconto 2021 (Allegato B – Conto del Bilancio) ap- provato con DCC n. 22 del 28/04/2022, importo confermato dalla Certificazio- ne COVID-19/2021, predisposta e sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ed asseverata e sottoscritta dall’Organo di Revisione, nonché sottoscritta dalla Sindaca quale rappresentante legale dell’Ente, ac- quisita al prot. gen MEF n. 126165 del 23/05/2022 ed al prot generale dell’En- te n. 46747 del 23/05/2022;

o tali agevolazioni risultano addizionali rispetto alle previsioni regolamentari del Comune di Altamura, che già garantiscono un livello minimo di tutela nei confronti delle categorie più deboli, ai sensi dell’art. 15 del vigente Rego- lamento TARI.

Considerato inoltre che:

la Deliberazione ARERA n. 158/2021 ha precisato che restano ferme “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie” (art. 1.1); tale richiamo è riferito alla facoltà, di cui all’art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche), finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

il Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) del Comune di Altamura, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, prevede al riguardo, all’articolo 15 “AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOCIALE”:

 co.1 Sono completamente esenti dal tributo le abitazioni, di superficie tassabile non superiore a mq. 50 (cinquanta), occupate da persone singole prive di altri redditi, al- l’infuori di quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposti dall’

I.N.P.S., ovvero da altre provvidenze economiche di tipo pensionistico non superiori

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Deliberazione n. del Proposta n. 34 del 23/05/2022

alla pensione sociale o assegno sociale I.N.P.S., e che non siano proprietari di immo- bili ulteriori rispetto alla casa di abitazione e relative pertinenze. Il beneficio è con- cesso a seguito di apposita domanda degli interessati, predisposta secondo le modalità definite dall’Servizio Tributi, e decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; compete anche per gli anni successivi, senza necessità di riproposizione periodica di nuova domanda, fino a che ne persistono le condizioni. Il contribuente è obbligato a denunciare il venire meno delle condizioni per l’applicazione della ridu- zione. In caso di omessa denuncia, si provvede al recupero del tributo e relative san- zioni ed interessi, relativi al periodo in cui si è verificata la perdita dei requisiti, e sono applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento per l’omessa denuncia di variazione.

 co. 2. Sono esenti dal tributo le abitazioni di famiglie indigenti assistite dal Comune.

L’esenzione è disposta d’ufficio, a seguito di acquisizione dalle banche dati informati- che comunali di elenchi validati dal Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, ovvero di trasmissione di tali elenchi al Servizio Tributi da parte del Dirigente responsabile dei Servizi Sociali; il Servizio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.

 co. 3. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile, è ri- dotta del 50% quando concorrono le seguenti condizioni.

a. il nucleo familiare che occupa l’abitazione deve risultare composto al massi- mo da due persone d’età superiore a 67 anni, residenti nel Comune, con un ISEE non superiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

b. nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su al- tri fabbricati né su terreni agricoli, con rendita catastale o fondiaria superiore ad € 250,00 annui;

c. tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell’anno an- teriore a quello per il quale si richiede l’agevolazione.

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 co. 4. La Deliberazione di Consiglio Comunale di fissazione delle tariffe può stabilire, motivatamente e con esatta quantificazione dell’incidenza finanziaria, riduzioni ta- riffarie specifiche per Utenze sia Domestiche sia non Domestiche per le quali si de- terminino incrementi ovvero un livello del prelievo fiscale di entità rilevante e, tenu- to conto del ciclo economico, difficilmente sostenibili sotto l’aspetto sociale.

 co. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come auto- rizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

 per tali agevolazioni di carattere sociale, nel Bilancio di Previsione 2022-2024, a valere sul codice di bilancio 9.03.1.0109 /capitolo PEG n. 824000

“Agevolazioni/esenzioni TARI ordinarie a carico della fiscalità generale”, è prevista una dotazione finanziaria pari ad Euro 200.000,00, necessari a garantire la corre- lata autorizzazione di spesa;

Ritenuto, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2022, sulla base di quanto in premessa, come da Allegato “B”.

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2021, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e del- le finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legi- slativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle en- trate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione della Sindaca sulla base dell'istruttoria condotta

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Deliberazione n. del Proposta n. 34 del 23/05/2022

dal II Settore – Servizio Programmazione, Controlli interni e Società partecipate, e della relazione del Dirigente del Settore Bilancio, Finanza e Programmazione Dott.Francesco Faustino, ciascuno per quanto di propria competenza.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi in atti i pareri di regolarità ai sensi dell’art. 49 del Tuel :

- in linea tecnica, da parte del Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - Programmazione Dott. Francesco Faustino: “Parere Favorevole di regolarità tecnica”;

- in linea contabile, da parte del Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - Pro- grammazione Dott. Francesco Faustino: “Parere Favorevole di regolarità contabi- le”.

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 24/10/2017 ed entrato in vigore il 22/12/2017;

VISTO ED APPLICATO l'art. 115 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari e dato atto che le votazioni avvengono a mezzo dell'impianto automatico di cui la sala è dotata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri partecipanti al dibattito riportati nel verbale di seduta cui si fa rinvio che verrà allegato al verbale di adunanza ex art. 117 del

“Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari”;

DATO ATTO CHE con nota del 27.05.2022 prot. 48948 in pari data ( All.C) la Sindaca ha presentato una proposta di emendamento al provvedimento che ha riportato il parere contabile e tecnico “favorevole” del dirigente del II Settore (prot.

gen. 48961 di pari data);

DATO ATTO che l'emendamento è stato sottoposto alla discussione e votazione dell'Assemblea, il cui esito proclamato dal Presidente ha riportato il seguente risultato:

FAVOREVOLI 15 (Calabrese, Cappiello, Castoro,Colonna, Cornacchia A, Cornacchia V., Iurino, Loiudice, Longo, Melodia, Monitillo, Rella, Rifino, Tafuni G.,

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(15)

Tafuni V.)

CONTRARI 3 ( Dibenedetto, Gallo, Marroccoli) ASTENUTI //

ASSENTI 7 ( Difonzo, Laterza, Lillo, Lorusso, Miglionico, Saponaro, Scarabaggio) VISTO l'esito della votazione finale sul provvedimento così come emendato effettuata elettronicamente da ognuno dei componenti il Consiglio Comunale che sono da considerarsi presenti al momento della votazione ai sensi dell'art. 115, comma 2 terzo periodo del Regolamento, il cui esito, proclamato dal Presidente ha riportato il seguente risultato:

FAVOREVOLI:15(Calabrese,Cappiello,Castoro, Colonna,Cornacchia A, Cornacchia V., Iurino, Loiudice, Longo, Melodia, Monitillo, Rella, Rifino, Tafuni G., Tafuni V.) ASTENUTI //

CONTRARI 2 ( Gallo, Marroccoli)

ASSENTI 8 ( Dibenedetto, Difonzo, Laterza, Lillo, Lorusso, Miglionico, Saponaro, Scarabaggio)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono interamente richiamate ed approvate.

2. DI PRENDERE ATTO della Determina dell’Ente Territorialmente Compente AGER Puglia n. 191 del 20 Maggio 2022 avente ad oggetto: “Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n.

363/2021 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021” di cui all’Allegato “A”,aggiungendo il seguente periodo: “come rettificata dalla successiva nota prot.gen. 48268 del 26/05/2022 dell'ETC Ager Puglia, con la quale veniva notificata la “ Validazione unitamente

(16)

Deliberazione n. del Proposta n. 34 del 23/05/2022

alle tabelle ed all'apendice rettificati di cui alla Determina n. 191 del 20.05.2021”, di cui all'”Allegato “C”.

3. DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2022, come da prospetto di cui all’Allegato “B”si così come emendato;

4. DI STABILIRE altresì, per le Utenze Domestiche, quale misura di contrasto alla crisi socio-economica derivante dell’emergenza Covid, per il solo anno 2022, riproponendo analoga misura prevista nel 2021, il riconoscimento dell’esenzione totale della TARI 2022, sia per la componente fissa che per quella variabile, a tutti beneficiari del contributo di cui alla L. n. 431/98 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ex L. n. 431/1998, individuati con Determinazione Dirigenziale n. 406 del 17/03/2022, a valere sui fondi dell’avanzo vincolato COVID19 generato dalla quota non utilizzata dei fondi ex art. 53 del DL “Sostegni bis” n. 73/2021.

5. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art 13 co. 5 bis del D.L. n. 4/2022, le previsioni di Bilancio 2022-2024 saranno adeguate, successivamente all'intervenuta approvazione della presente delibera di presa d'atto del PEF ed approvazione delle tariffe TARI 2022, "in occasione della prima variazione utile".

6. DI DEMANDARE al Dirigente del II Settore la trasmissione, nei termini di Legge, per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

7. DI SEGUITO, di dare immediata esecuzione al presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 TUEL a seguito di apposita votazione effettuata da ognuno dei componenti il Consiglio Comunale che sono da considerare presenti al momento della votazione ai sensi dell'art. 115, comma 2 terzo periodo, del Regolamento, che ha riportato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

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(17)

FAVOREVOLI 15 ( Calabrese, Cappiello, Castoro, Colonna, Cornacchia A., Cornacchia V., Iurino, Loiudice, Longo, Melodia, Monitillo, Rella, Rifino, Tafuni G., Tafuni V.)

CONTRARI //

ASTENUTI //

ASSENTI 10( Dibenedetto, Difonzo, Gallo, Laterza, Lillo, Lorusso, Marroccoli, Miglionico, Saponaro, Scarabaggio)

(18)

COMUNE DI ALTAMURA

Pareri

34

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ( PEF ) 2022 - 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ( TASSA RIFIUTI ) 2022

2022 TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/05/2022

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole in ordine alla regolrità tecnica

Dott. Francesco Faustino Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore Sintesi parere:

24/05/2022 RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Dott. Francesco Faustino Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario Sintesi parere:

(19)

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio Dott. Giovanni BARBERA Rag. Dionigi LOIUDICE

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

Il Dirigente del Servizio Il Dirigente del Servizio Finanziario Dott. Francesco FAUSTINO Dott. Francesco FAUSTINO

N°... reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

viene affissa all’albo Pretorio dal _____________ al _______________ per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs.18.8.2000, n.267.

Altamura, ...

Il messo comunale

IL FUNZIONARIO dott.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il ... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, ...

IL FUNZIONARIO dott.

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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 191 del 20 maggio 2022

OGGETTO: Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021.

IL DIRETTORE GENERALE VISTI

− la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

− Il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “

− La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( finanziaria 2007) “

− Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 , convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 “ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo “ in particolare l’art. 3 bis

− la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)”.

− la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

− Il decreto legislativo 3 settembre 2020 “ Attuazione della Direttiva UE 2018 /851 che modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio “

− Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 “ Attuazione della Direttiva UE 2018/850 che modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche “

− Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani “

− la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”.

Protocollo 000005808 del 20-05-2022 Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

Allegato "A"

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− La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “ Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2

− la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “ Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità , nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2 ) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025 “

− La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “ Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani “

− la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n.

20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs.

152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”

di seguito denominata AGER . PREMESSO CHE

A) L’Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico- finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a

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beneficio dell'utenza”(lett. c);“tutela dei diritti degli utenti [...]” (lett. d); “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a

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à interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più

idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell’implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l’adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 , di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l’impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E)La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un

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successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F)All’articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 , e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ( art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi ( art. 7.7);fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G)All’art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni medotologiche che saranno stabilite dall’Autorità.

Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l ‘ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

H) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9” in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all’aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all’Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l’Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno

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ntecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un’efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti.

I) Con la successiva determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un’ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all’applicazione del MTR-2

L) Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l‘Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all’art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n.

116/2020 .

Altresì l’art 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che”Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.

M) In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito di seguito AGER .

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d. .lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una

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agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l’Avv.

Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n.

20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno.

N) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2020 costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) .

O) Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

All’uopo si evidenzia che con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 la Regione Puglia in applicazione dell’art. 6 della delibera ARERA n. 363/2021 ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo “minimi “ delegando AGER quale soggetto competente all’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 7 della citata delibera secondo quanto prescritto dagli art.li 23 e seguenti del MTR-2

P) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell’ETC (articolo 7 , delibera n 363/2021 ).

In vero secondo quanto prescritto dall’art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all’esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l’indicazione specifica di criteri che potessero consentire l’accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

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Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA) Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: [email protected] - Pec : [email protected]

avviata un’attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell’Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all’AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 7 delibera n. 363/2021 come da relazioni allegate.

VISTI

− La legge n. 481/1995

− La legge n. 205/2017

− La legge n. 147/2013

− La delibera n. 443/2019 e l’allegato MTR – ARERA

− La delibera n. 363/2021 e l’allegato MTR 2 – ARERA

− La delibera n. 15/2022 e l’allegato TQRIF ARERA

− La determina n. 2/DRIF/2021 ’art 30 comma 5

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;

− La D.G.R. n. 2251/2021 ;

− la D.G.R. n. 1532/2021;

− la D.G.R. n. 1903/2021;

− la D.G.R. n. 450/2022;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s’intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

1) DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della delibera n. 363 /2021 e del MTR -2 allegato dei seguenti Comuni: Altamura e Bitritto .

Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all’ARERA secondo quanto prescritto dall’art. 7comma 6 della Delibera n. 363/2021;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l’allegata relazione di validazione ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;

4) DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”, nonché nella sezione

“Provvedimenti Direttore Generale”;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 20 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE Avv. Gianfranco GRANDALIANO

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO

Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Data:20/05/2022 12:29:11

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Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA) Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: [email protected] - Pec : [email protected]

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