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STATUTO PROTEZIONE CIVILE SAN MARCO MONTEGALDA

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STATUTO

PROTEZIONE CIVILE “SAN MARCO”

MONTEGALDA - Vicenza

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

(2)

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO II: FINALITA’

CAPITOLO III: GLI ADERENTI

CAPITOLO IV: GLI ORGANI

L’Assemblea

Il Comitato Direttivo

Il Presidente

CAPITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

CAPITOLO VI: IL BILANCIO

CAPITOLO VII: LE CONVENZIONI

CAPITOLO VIII: ASSUNZIONI DI DIPENDENTI

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

CAPITOLO IX: RESPONSABILITA’

CAPITOLO X: RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

(3)

CAPITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “San Marco”, che assume la forma giuridica di associazione ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

2. L’organizzazione ha sede in P.zza Marconi , n. 44, nel Comune di Montegalda.

ART. 2 (Statuto)

1. L’organizzazione di volontariato San Marco è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle Leggi Regionali di attuazione e dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico.

2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Per le modifiche statutarie viene convocata una Assemblea Straordinaria, che dovrà deliberare con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (si può scegliere altra maggioranza ai sensi dell’ art. 21 del codice civile, si raccomanda comunque il rispetto dei principi democratici che devono caratterizzare le associazioni di volontariato).

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo Statuto segue le regole dell’interpretazione dei contratti e i criteri dell’articolo 12 delle Leggi del Codice Civile.

(4)

CAPITOLO II : FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE ART. 6

(Finalità)

1. La specifica finalità dell’organizzazione del volontariato è quella di perseguire esclusivamente attività di solidarietà sociale, con l’obiettivo di “Soccorso Protezione Civile e Soccorso e Recupero Fluviale”, riguardante le attività di trasporto di malati al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali, soccorso di animali dall’attività dai quali possano derivare effetti benefici sull’uomo (ad esempio

addestramento cani per ciechi, per il soccorso a persone infortunate in montagna), e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno e protezione civile.

ART.7

(Ambito di attuazione della finalità, Formazione, Norme comportamentali) 1. L’ambito geografico di attività dell’Organizzazione di volontariato è individuato

principalmente nel territorio comunale di Montegalda e successivamente nel territorio Provinciale/ Regionale e nel territorio Nazionale.

Su attivazione e sotto il coordinamento degli Enti preposti, dovranno essere svolte tutte quelle attività (in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale), sulla base di quanto previsto dagli scopi statutari.

2. I volontari dovranno obbligatoriamente seguire le dimostrazioni, esercitazioni e corsi di formazione che saranno organizzate dai responsabili. Saranno svolti corsi periodici d’aggiornamento anche in collaborazione con altri Gruppi di P.C. o dagli Enti preposti.

3. Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente

autorizzate dai competenti organi di Protezione Civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;

c) copertura assicurativa;

d) rimborso delle spese sostenute.

4. Non è consentito da parte di persone esterne, (non iscritte nel registro volontari della P.C.) di partecipare alle attività del Gruppo. Ogni volontario che intenda svolgere una qualsiasi attività a nome del Gruppo, dovrà comunicarla al Consiglio Direttivo.

5. E’ assolutamente vietata l’iniziativa personale o di gruppi di persone, a partecipare a qualsiasi manifestazione indossando divise, fasce, distintivi che possano fare

ingenerare l’impressione della compartecipazione o della presenza del Gruppo di Protezione Civile, se non direttamente autorizzati dal Presidente del Gruppo stesso.

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CAPITOLO III : GLI ASSOCIATI ART. 8

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell’Organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Organizzazione stessa e sono mossi da spirito di solidarietà.

2. L’ammissione all’Organizzazione è deliberata dall’Assemblea, su domanda scritta del richiedente.

3. L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

avere conseguito la maggiore età;

essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;

essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;

svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;

essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

4. I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

5. Ad ogni volontario operativo verrà consegnato, previa disponibilità, il vestiario in dotazione al Gruppo, con precedenza a coloro che sono inseriti nelle squadre operative. Ogni volontario è direttamente responsabile del proprio corredo di

abbigliamento e di eventuale equipaggiamento da indossare in effettivo servizio, e che comunque rimane di proprietà del Gruppo, da restituire nella sua totalità in caso di dimissioni o eventuali espulsioni. (Se il corredo completo non viene restituito, è

prevista la corresponsione della quota pari al valore dell'equipaggiamento consegnato al volontario).

6. La divisa in dotazione ai volontari rappresenta un segno di appartenenza ad un Gruppo e ad un sistema organizzato, per cui deve essere portata e mantenuta in iniziative istituzionali, di emergenza e informali, con il massimo decoro e rispetto.

ART. 9 (Diritti)

1. Gli iscritti hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Organizzazione.

2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività delle Associazione e di controllare l’andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

3. Gli aderenti all’Organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per attività prestata, ai sensi di legge.

4. I soci hanno diritto di:

(6)

 partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;

 eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;

 conoscere i programmi con i quali il Gruppo intende attuare gli scopi sociali;

 partecipare alle attività promosse dal Gruppo;

 dare le dimissioni in qualsiasi momento.

ART. 10 (Doveri)

1. I Soci sono obbligati a pagare la quota annuale d’iscrizione al Gruppo entro il mese di FEBBRAIO di ciascun anno, salvo diverse disposizioni decise dall’Assemblea dei soci. Il mancato versamento sospende la titolarità di Socio e tutti i diritti in capo allo stesso. La quota associativa annuale è deliberata dall’Assemblea ed è inappellabile.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di Socio.

2. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

3. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore

morale.

4. Il volontario non potrà appartenere contemporaneamente a più gruppi di volontariato con scopi affini (assistenziali e di protezione civica), salvo per motivate ragioni e a condizioni accettate dall’Assemblea dei Soci.

5. I Soci sono pertanto tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali:

 versare la quota associativa deliberata dall’Assemblea;

 svolgere le attività preventivamente concordate;

 mantenere un comportamento conforme al regolamento interno del Gruppo;

 favorire l’efficacia delle azioni di Protezione Civile;

 mantenere efficiente e in buono stato le dotazioni personali consegnate;

 non svolgere, nelle vesti di volontari di P.C. alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

ART: 11 ( Esclusione )

1. L’aderente all’Organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere richiamato, sospeso o escluso dall’Organizzazione.

- Il Richiamo verbale o scritto avviene da parte del Coordinatore nel caso di

“condotta non corretta”.

- La sospensione è adottata per proposta del Coordinatore dal Consiglio per i seguenti motivi:

 Gravi infrazioni allo Statuto

 Assenze ingiustificate alle riunioni e alle attività del Gruppo.

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 Comportamento irresponsabile durante le esercitazioni, le attività ed i servizi di Protezione Civile.

 Sottoposizione a procedimenti penali per i reati che incidano sull’affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste.

L’espulsione viene adottata su proposta del Coordinatore dal Consiglio nel caso in cui il volontario si sia reso responsabile di:

 Fatti o atti che diamo luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato e senza riabilitazione per reati dei tipi sopraindicati.

 Comportamento gravemente o ripetutamente pericoloso ed irresponsabile per se e per gli altri.

 Assenze continuative senza giustificato motivo, alle riunioni e alle attività del Gruppo.

 Ripetute infrazioni allo Statuto

2. Gli aderenti inoltre cessano di appartenere al Gruppo:

- per dimissioni volontarie notificate al Presidente;

- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;

- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso.

.

3. L’esclusione da parte di un socio deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo al Socio stesso entro 10 (dieci) giorni. E facoltà del socio replicare

all’Assemblea dei Soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell’Assemblea è inappellabile. Gli aderenti che cessano l’attività al Gruppo non hanno diritto alla restituzione della quota associativa.

CAPITOLO IV: GLI ORGANI

ART. 12

( Indicazione degli organi )

1 Sono organi dell’Organizzazione: l’Assemblea, il Comitato Direttivo ed il Presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

1°: L’ASSEMBLEA

ART. 13 (Composizione)

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dal Comitato Direttivo.

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ART. 14 (Convocazione)

1. L’Assemblea si riunisce ogni trimestre oppure su convocazione del Presidente dell’Organizzazione.

2. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto o tramite posta elettronica contenente l’Ordine del Giorno almeno 3 giorni prima della convocazione.

ART. 15

(Validità della Assemblea)

1. In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

2. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 Codice Civile ).

ART. 16

(Funzioni dell’Assemblea) 1. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

L’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;

approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio

consuntivo) dell’anno precedente;’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

2. Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto) - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti - approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo

- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza

- fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita

dell’Organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

ART. 17 ( Votazione )

1.L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello Statuto e per lo scioglimento

dell’Associazione

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ART. 18 ( Verbalizzazione )

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal Segretario, oppure da un componente dell’Assemblea) e sottoscritto dal Presidente.

2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Organizzazione.

3. Ogni aderente dell’Organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

2°: IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 19 ( Composizione )

1. Il Comitato Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

2. Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

4. Il Comitato Direttivo dura in carica per il periodo di 4 anni e può essere revocato dall’Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

5. Il Comitato Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente.

6. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Comitato Direttivo cura ogni adempimento gestionale e organizzativo per il corretto funzionamento del Gruppo, salve le competenze dell’Assemblea. Esso ha il compito di:

* Collaborare con l’Amministrazione Comunale alla realizzazione dei piani ed i programmi di Protezione Civile.

* Organizzare le attività del Gruppo Volontari.

* Proporre le necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per l’addestramento e l’equipaggiamento del Gruppo.

* Redigere una lista di volontari, da sottoporre alla votazione dell’assemblea, in caso si renda necessaria la nomina di un Capo Squadra.

ART. 20 (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti 2. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo.

3. Il Presidente rappresenta l’Organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l’Organizzazione.

4. Il Presidente presiede il Comitato Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive il verbale dell’Assemblea e cura che lo stesso sia custodito presso la sede dell’Organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

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5. Il Presidente dà attuazione, con propri atti, alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e ne garantisce l’unità interna, ha la rappresentanza legale del Gruppo Volontari, cura tra l’altro i rapporti tra le attività del Gruppo presso gli uffici e/o Comitati ove necessita la partecipazione del Gruppo Volontari.

ART. 21

(Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere)

1. Il vice-Presidente viene nominato dal Comitato Direttivo ed è scelto tra i membri dello stesso, esso sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o

impedimento.

2. Il Segretario gestisce e organizza l’attività burocratica dell’Associazione, verbalizza e compie tutte quelle attività che mirano al buon funzionamento dell’Organizzazione. La carica può essere ricoperta da qualunque volontario appartenente il Consiglio

Direttivo, escluso il Presidente.

3. Il Tesoriere predispone una relazione annuale in occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo di spesa.

CAPITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE E I BENI

ART. 22

( Indicazioni delle risorse ) 1. Le risorse economiche del Gruppo sono costituite da:

 contributi volontari dei soci per le spese del Gruppo;

 donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;

 rimborsi derivati da convenzioni;

 rendite di beni mobili e immobili pervenute al Gruppo a qualunque titolo;

 fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;

 entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

2. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali.

I fondi sono depositati presso gli Istituti indicati dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 ( I beni )

1. I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

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4. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

5. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

6. I beni dell’Associazione possono essere acquistati con le agevolazioni fiscali previste ed inserite nella L.266/91

ART. 24 ( Contributi )

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’Assemblea.

2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’Associazione.

3. L’Assemblea fissa l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita del Gruppo.

ART. 25

( Erogazioni donazioni e lasciti )

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie

dell’Organizzazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea , che delibera sull’utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie

dell’Organizzazione

ART. 26

( Proventi derivanti da attività marginali )

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Organizzazione.

2. L’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione e con i principi della L. 266/1991

ART. 27

( Devoluzione dei beni )

1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, verrà indetta un’Assemblea straordinaria generale, che dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno dei ¾ degli aventi diritto al voto. I beni dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore.

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CAPITOLO VI : IL BILANCIO ART. 28

( Bilancio e conto consuntivo )

1. I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo Gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

ART. 29

( Formazione e contenuto del bilancio )

1. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Tesoriere ed è approvato dal Comitato Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

2. Il conto consuntivo è elaborato dal Tesoriere ed è approvato dal Comitato Direttivo.

Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.

ART. 30

( Controllo sul bilancio: i Revisori dei Conti )

1. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei conti, che in merito esprimono il proprio parere in una relazione

allegata ai medesimi documenti.

2. Il Collegio dei Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea ed è costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti; il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

3. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate, in relazione alle norme di legge e di Statuto.

4. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’Assemblea.

ART. 31

( Approvazione del bilancio )

1. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.

2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Organizzazione 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente;

3. Il conto consuntivo e’ approvato dall’Assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Giugno di ciascun anno.

4. Il conto consuntivo è depositato preso la sede dell’Organizzazione 15 giorni prima della

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CAPITOLO VII : LE CONVENZIONI ART. 32

( Deliberazione delle convenzioni )

1. Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato ed altri Enti e Soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo.

2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell’Organizzazione.

ART. 33

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Organizzazione di volontariato.

ART. 34

( Attuazione della convenzione )

1. Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione

CAPITOLO VIII : DIPENDENTI E COLLABORATORI ART. 35

( Dipendenti )

1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L.

266/1991.

2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 36

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L’organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

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CAPITOLO IX : LA RESPONSABILITA’

ART. 37

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 38

(Responsabilità della Organizzazione)

1. L’Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 39

(Assicurazione dell’Organizzazione)

1. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

CAPITOLO X : RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 40

1. L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

2. Rapporti di collaborazione con gruppi di volontariato diverso:

Il Consiglio Direttivo può valutare l’opportunità di eventuali collaborazioni con Organizzazioni di volontariato esistenti nel territorio del Distretto individuato con delibera regionale, intese a svolgere attività di ordine sociale e stabilire con le stesse convenzioni deliberate dall’Assemblea dei soci.

CAPITOLO XI : DISPOSIZIONI FINALI ART. 41

(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

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