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Le Casse Edili sono presenti in tutto il territorio nazionale e operano a livello provinciale.

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La Cassa Edile

La Cassa Edile è un ente paritetico fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, istituito dalla contrattazione collettiva per gli addetti del settore edilizio che eroga taluni benefici e previdenze.

Le assunzioni e i licenziamenti per cantiere costringono i lavoratori del settore ad una grande mobilità, con frequente cambiamento del luogo e del datore di lavoro.

A fronte di tale situazione molti istituti contrattuali presenti negli altri settori produttivi (quali scatti periodici di anzianità -A.P.E.-, assistenze e simili) troverebbero nel comparto edile difficoltà applicative. Per sopperire a tali difficoltà la prima Cassa Edile nacque a Milano nel 1919.

Le Casse Edili sono presenti in tutto il territorio nazionale e operano a livello provinciale.

Provvidenze erogate

Le prestazioni delle Casse Edili sono finanziate tramite il versamento dei contributi, che sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore stesso.

La Cassa Edile provvede al pagamento di alcune prestazioni economiche, relative a specifici istituti contrattuali, raggruppando in una unica posizione del lavoratore i suoi vari periodi lavorativi con le ore lavorate e le relative provviste che sono i ratei mensili di accantonamento.

Le Casse Edili, in base a quanto stabilito dai CCNL, forniscono ai lavoratori iscritti diverse prestazioni e precisamente:

§ ferie

§ gratifica natalizia

§ anzianità professionale edile

Inoltre, erogano diversi altri trattamenti di carattere assistenziale e mutualistico, quali ad esempio:

§ vestiario per i dipendenti iscritti;

§ borse di studio per i figli degli iscritti;

§ colonie estive e invernali;

§ compartecipazione a spese mediche documentate per gli iscritti e familiari;

§ assegni di studio;

§ assegni funerari;

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§ integrazione della retribuzione del dipendente iscritto in caso di malattia ed infortunio e malattia professionale;

§ assegni per i figli portatori di handicap;

§ aiuti per il recupero delle difficoltà per figli tossicodipendenti.

Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile

Le imprese del settore edile, industriali, artigiane o cooperative, hanno l’obbligo di iscrizione presso enti paritetici di categoria denominati Casse Edili.

La gestione è detta paritetica in quanto è affidata nella stessa misura a rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. L’obbligo di iscrizione, derivante inizialmente da una disposizione contrattuale, essendo previsto dal CCNL. del settore, di fatto ha assunto quasi obbligo legale in quanto molte agevolazioni e sgravi contributivi, nonché la partecipazione ad appalti pubblici, sono condizionate dall’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile.

Vanno iscritti alle Casse Edili solamente i dipendenti con qualifica di operaio o apprendista operaio, mentre sono esclusi i dipendenti amministrativi e tecnici.

A livello locale possono esse sottoscritti contratti integrativi che prevedano l’iscrizione alla Cassa Edile anche per i lavoratori inquadrati con la qualifica di impiegati.

Modalità e tempi di iscrizione

Le modalità e i tempi di iscrizione, cambiano da provincia a provincia perché sono stabiliti dalle singole Casse Edili. L’iscrizione avviene compilando il Form on-line.

Una volta terminato l’inserimento dei dati, il modulo generato deve essere stampato e inviato tramite posta ordinaria alla sede della Cassa Edile, firmato dal titolare/legale rappresentante, al fine di convalidare l’iscrizione on-line.

Ferie e gratifica natalizia

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è assolta dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% (8,50% per le ferie e 10% per gratifica natalizia) applicata all’imponibile Cassa Edile, che risulta dalla somma delle corresponsioni per:

§ ore di effettivo lavoro prestate nel mese

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Con tali importi risultano integralmente assolti gli obblighi a carico del datore di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici previsti per ferie e gratifica natalizia.

Per quanto riguarda l’accantonamento di tali importi non si effettua un accantonamento integrale. L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è infatti pari al 14,20%, computato sempre sull’imponibile Cassa Edile.

Poiché l’accantonamento deve interessare somme al netto delle ritenute di legge, è stato introdotto un criterio convenzionale che ha determinato, come importo netto del 18,50%, l’aliquota del 14,20%.

I contributi alla Cassa Edile

L’iscrizione alla Cassa Edile comporto il versamento da parte del lavoratore e del datore di lavoro di tutta una serie di contributi.

La quota di adesione contrattuale nazionale è pari allo 0,18%, maggiorati del 18,50% e del 4,95%, che risulta essere 0,222%.

Infatti: 0,18 x 18,50% = 0,0333 0,18 x 4,95% = 0,00891

0,0333 + 0,00891 = 0,04221 0,18 + 0,04221 = 0,22221

La Cassa Edile provvederà poi a riversare il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro all’ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili), mentre la parte a carico dei dipendenti sarà destinata alle federazioni nazionali dei lavoratori.

I contratti integrativi territoriali possono prevedere una quota di adesione contrattuale territoriale determinata con le modalità di calcolo differenti. Ad esempio, potrebbe essere prevista una quota pari allo 0,741% a carico del datore di lavoro e del dipendente da calcolarsi sulla retribuzione per le ore di effettivo lavoro e sull’eventuale trattamento economico per le festività.

Anche in questo caso la Cassa Edile svolge un ruolo di esattore poiché provvederà a riversare il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro all’associazione territoriale aderente all’ANCE, mentre la parte a carico dei dipendenti alle federazioni territoriali dei lavoratori.

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Anzianità professionale edile (APE)

Al lavoratore che in un biennio abbia maturato 2100 ore anche in più circoscrizioni territoriali, la Cassa Edile corrisponde la prestazione disciplinata dal CCNL, denominata anzianità professionale edile (APE).

La liquidazione degli importi spettanti agli operai avviene, di regola, entro la prima settimana del mese di maggio di ogni anno, con le stesse modalità della liquidazione dell'accantonamento.

Per aver diritto alla liquidazione il lavoratore deve aver registrato in un biennio almeno 2100 ore presso la Cassa Edile.

Sono valide le ore normali lavorative, quelle di studio per gli apprendisti, di infortunio e malattia, di congedo matrimoniale (104 ore) e di servizio militare (88 al mese, purchè l'operaio riprenda servizio con l'impresa che lo ha mantenuto in forza).

L'anno base per la liquidazione è il secondo del biennio (es.: liquidazione maggio 2009: biennio 10/06 - 09/08, anno base 10/07 - 09/08).

La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni di anzianità continuativa di lavoro.

Si calcola moltiplicando il numero di ore di lavoro ordinario e di ore studio per gli apprendisti effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per le quote orarie stabilite dal CCNL.

In caso di morte o inabilità permanente assoluta spetta agli eredi o aventi diritto un importo calcolato sulla base di 300 ore, purchè sussistano determinate condizioni (almeno una liquidazione per anzianità professionale edile e versamenti a favore del lavoratore presso la Cassa nel biennio precedente l'evento).

Le erogazioni di importi a titolo di Anzianità Professionale Edile sono soggette a ritenuta IRPEF 23,00%.

Anzianità Professionale Edile Straordinaria (APES)

La prestazione di APE straordinaria è connessa al pensionamento degli operai.

Spetta una sola volta nell’arco della vita lavorativa e viene erogata ai lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro si sia concluso per pensionamento presso una impresa iscritta alla Cassa Edile, che abbiano percepito o maturato almeno una prestazione di APE ordinaria negli ultimi 5 - 10 anni precedenti il pensionamento stesso.

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Hanno diritto alla prestazione tutti gli operai che abbiano ottenuto dall’INPS il riconoscimento alla pensione previa presentazione della domanda alla Cassa Edile entro 6 mesi dal riconoscimento stesso.

Il lavoratore deve essere dipendente da una impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile al momento della maturazione del diritto alla pensione.

La contribuzione per la Cassa Edile

I datori di lavoro ed i lavoratori versano un contributo a sostegno delle prestazioni offerte dalla Cassa Edile, il cui ammontare è stabilito dai contratti collettivi e dagli accordi territoriali.

I contratti collettivi nazionali fissano al 3% degli elementi della retribuzione, dove i 5/6 risultano a carico del datore di lavoro e 1/6 a carico del lavoratore.

Quindi il contributo complessivo del 3% è così ripartito:

§ 2,50% a carico del datore

§ 0,50% a carico del lavoratore riassumiamo con la seguente tabella:

CONTRIBUTO A CARICO

DATORE DI LAVORO

A CARICO

DIPENDENTE TOTALE

APE 5,00% - 5,00%

APES 0,30% - 0,30%

Istruzione professionale 1,00% - 1,00%

Adesione contrattuale

nazionale 0,222% 0,222% 0,444%

Adesione contrattuale

territoriale 0,741% 0,741% 1,482%

Previdenze sociali 2,50% 0,50% 3,00%

Fondo per la sicurezza 0,20% - 0,20%

TOTALE 9,963% 1,463% 11,426%

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In busta paga compariranno le seguenti voci:

CONTRIBUTI DIPENDENTI NON SANITARI = previdenze sociali 0,50%

CONTRIBUTI DIPENDENTI SINDACALI = adesione contrattuale nazionale + adesione contrattuale territoriale = 0,222% + 0,741% (calcolati separatamente e poi sommati)

Il trattamento previdenziale dei contributi alla Cassa Edile

Le somme versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare.

Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo, sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15% del loro ammontare.

La percentuale complessiva viene così determinata:

11,426% (totale dei contributi a carico datore di lavoro + dipendente) –

1,482% (quota totale di adesione territoriale contrattuale datore di lavoro + dipendente) – 0,444% (quota totale di adesione nazionale contrattuale datore di lavoro + dipendente) = 9,50%

9,50% x 15% = 1,425%

1,425% - 0,50% (quota a carico dipendente per previdenze sociali) = 0,925%

Questa voce sarà esposta sia in competenze che in trattenute in quanto tale importo aumenta l’imponibile previdenziale, non rilevando invece ai fini dell’imponibile fiscale.

Il trattamento fiscale dei contributi alla Cassa Edile

La parte dei contributi che finanzia prestazioni assistenziali da parte della Cassa Edile, concorrono interamente alla formazione del reddito imponibile.

La parte dei contributi che finanzia prestazioni sanitarie da parte della Cassa Edile, concorrono alla formazione del reddito imponibile soltanto per la parte eccedente il limite di € 3.615,20.

Ogni Cassa Edile comunica annualmente quanto dei contributi ad essa versati devono andare ad aumentare l’imponibile fiscale del dipendente.

Nell’ipotesi più comuni, viene determinato che lo 0,24% dell’imponibile cassa edile costituisce reddito per l’operaio.

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Nel cedolino verrà quindi riportato sia nella colonna competenze sia nella colonna trattenute tale importo, con la voce imponibile fiscale contributi ditta, che andrà ad aumentare esclusivamente l’imponibile fiscale lordo non influenzando invece l’imponibile previdenziale.

Imponibile previdenziale

L’imponibile previdenziale deriva dalla somma dei seguenti importi:

§ retribuzione a ore

§ straordinari

§ festività

§ maggiorazione Cassa Edile

§ permessi 4,95%

§ carenza malattia ditta

§ carenza malattia Cassa Edile

§ malattia Cassa Edile

§ maggiorazione malattia Cassa Edile

§ contributi Cassa Edile 15%

§ indennità di trasporto

Imponibile fiscale

L’imponibile fiscale deriva dalla somma dei seguenti importi:

§ retribuzione a ore

§ straordinari

§ festività

§ maggiorazione Cassa Edile

§ permessi 4,95%

§ indennità malattia INPS

§ carenza malattia ditta

§ carenza malattia Cassa Edile

§ malattia Cassa Edile

§ maggiorazione malattia Cassa Edile

§ imponibile fiscale contributi ditta

§ indennità di trasporto

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