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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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Academic year: 2022

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

determina dirigenziale N.ro 520 del 27/06/2019 Certificato di pubblicazione

Certifico che il presente atto viene affisso all’Albo dell’ADISU PUGLIA per la sua pubblicazione in data 27/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della Pubblicazione

Eseguibilità

Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del Regolamento ADISU Puglia, approvato dal DGR n. 317 del 9 febbraio 2010

Il Direttore Generale

Trasmessa agli enti sotto elencati NESSUNO

Notificata ai servizi sotto elencati per competenza

SETTORE EDILIZIA, SICUREZZA E MANUTENZIONE in data 27/06/2019;

DIREZIONE GENERALE in data 27/06/2019;

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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 520 del 27/06/2019

SETTORE EDILIZIA, SICUREZZA E MANUTENZIONE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: "PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE, CON MEDESIMA VOLUMETRIA, DEL FABBRICATO ESISTENTE NEL COMPLESSO DELLA RESIDENZA F.MARCONE, NEL COMUNE DI FOGGIA CUP

H373118000000005 - CIG. 737705063D"; ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR PUGLIA N.

744/2019 DEL 28 MAGGIO 2019

Istruttore: Tritto Antonio

Responsabile del Procedimento: Tritto Antonio

Capitolo/i n.

C.I.G.:

IMPORTO(€):

(3)

Il Dirigente

Vista la determinazione del Direttore Generale n.1152 del 20/12/2018 avente ad oggetto “art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 30 giugno 2019”, con il quale è stato disposto il conferimento degli incarichi di livello dirigenziali delle macrostrutture dell’Adisu Puglia, fino alla data del 30 giugno 2019;

Vista la determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 133 del 6 febbraio 2018 con la quale è stata indetta una “Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione, con medesima volumetria, del fabbricato esistente nel complesso della residenza F. Marcone, nel comune di Foggia CUP H373118000000005 – CIG. 737705063D”;

Considerato che nella stessa determinazione a contrarre si nominava Responsabile Unico del Procedimento delle opere in questione l’ing. Antonio Tritto, dirigente ad interim del Settore Edilizia e Manutenzione dell’Adisu Puglia;

Viste le risultanze della procedura di gara, esplicitate in una graduatoria finale di merito riportata nel Verbale n. 4 della Commissione di gara del 30 luglio 2018 che, non rilevando la sussistenza degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 del Codice dei contratti, propone l’aggiudicazione della gara in favore della Impresa Lisi Michele con sede in Bitonto (Bari);

Viste le risultanze del procedimento di verifica di congruità dell’offerta ex art. 97 commi 1 e 7 del Codice degli appalti effettuata dal Responsabile del Procedimento sulle offerte classificate al primo, secondo, terzo e quarto posto nella graduatoria di merito di cui al verbale n. 4;

Visti il verbale di congruità dell’offerta prot. 1566 del 24 ottobre 2018 ed il provvedimento di esclusione prot. 1578 del 24 ottobre 2018 entrambi a firma del Responsabile del Procedimento con i quali è stata disposta l’esclusione dalla procedura della Impresa Lisi Michele prima classificata nella graduatoria di merito;

Visti il verbale di congruità dell’offerta prot. 2205 del 15 novembre 2018 ed il provvedimento di esclusione prot. 2206 del 15 novembre 2018 entrambi a firma del Responsabile del Procedimento con i quali è stata disposta l’esclusione dalla procedura del Consorzio Galileo secondo classificato nella graduatoria di merito;

Visti il verbale di congruità dell’offerta prot. 2436 del 23 novembre 2018 ed il provvedimento di esclusione prot. 2437 del 23 novembre 2018 entrambi a firma del Responsabile del Procedimento con i quali è stata disposta l’esclusione dalla procedura della Impresa Gisam Costruzioni sas terza classificata nella graduatoria di merito;

Visti il verbale di congruità dell’offerta prot. 2498 del 26 novembre 2018 ed il provvedimento di esclusione prot. 2498 del 26 novembre 2018 entrambi a firma del Responsabile del Procedimento con i quali è stata disposta l’esclusione dalla procedura del Consorzio Stabile Soledil srl quarto classificato nella graduatoria di merito;

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(4)

Considerato che tale provvedimento è stato impugnato con ricorso al TAR Puglia, presentato dal Consorzio Stabile Soledil Srl ed iscritto al n. R.G. 1533/2018, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

della nota RUP prot. 2498 del 26 novembre 2018 recante comunicazione al ricorrente dell’esclusione dalla procedura di gara;

del verbale di valutazione della congruità della offerta del 26 novembre 2018 prot. n. 2494 con il quale si è effettuata la valutazione prodromica all’esclusione del concorrente;

della nota RUP prot. 1584 del 24 ottobre 2018 recante richiesta di giustificazione in merito alla offerta, ex art.

97 del D.lgs. 50/2016;

di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente;

Vista la sentenza n. 744/2019 del 28 maggio 2019 con la quale il TAR Puglia ha accolto il ricorso del ricorrente Consorzio Stabile Soledil Srl;

Considerato che la sopra indicata sentenza ha disposto la riammissione in gara del Consorzio ricorrente statuendo testualmente “In presenza di elementi che costituiscono comune denominatore delle ipotesi di verifica di anomalia dell’offerta, il mero riferimento all’ADISU Puglia, indicata nell’art. 22 del Disciplinare di gara quale organismo deputato alla verifica di anomalia cd facoltativa dell’offerta non può essere

innalzato a dignità di elemento sintomatico di una diversa disciplina a seconda che si tratti di compiere una verifica obbligatoria o facoltativa. E’ logico, infatti, ritenere che la Stazione appaltante abbia voluto affidare espressamente la verifica di anomalia obbligatoria al tandem Rup-Commissione giudicatrice, a motivo della complessità delle operazioni stabilendo che la Commissione giudicatrice dà supporto al Rup nella fase cruciale della richiesta delle spiegazioni al concorrente sottoposto a verifica di anomalia; e rafforzando la necessaria compresenza della Commissione giudicatrice nella fase successiva del subprocedimento, in cui sancisce che il Rup, unitamente alla Commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite…(...) Ne deriva che l’esclusione disposta nei riguardi del

Consorzio ricorrente è illegittima in quanto adottata sulla base di una verifica di anomalia dell’offerta compiuta da soggetto munito solo di competenza parziale a procedere, in violazione di specifica disposizione di legge di gara”.

Dato Atto che l’ADISU Puglia non intende proporre appello avverso detta sentenza e pertanto è tenuta a dare esecuzione alla stessa ottemperando alla decisione del TAR Puglia con riferimento al ricorrente Consorzio Stabile Soledil Srl;

Vista la relazione prot. n. 4773 del 24/06/2019 del difensore dell’ADISU Puglia, prof. avv. Gennaro Terracciano, con la quale evidenzia che l’unico obbligo derivate dalla esecuzione della ridetta sentenza è la riammissione in gara del ricorrente;

Considerato:

che si rende pertanto necessario riconvocare la Commissione giudicatrice e procedere all’esame dell’offerta del Consorzio escluso;

(5)

che, in base all’art. 22 del Disciplinare di gara, il RUP dovrà rivalutare l’offerta unitamente alla commissione giudicatrice prendendo in esame le osservazioni fornite;

che nel caso in cui le stesse siano ritenute non sufficienti, dovrà essere assegnato al Consorzio Stabile Soledil Srl un ulteriore termine di 5 giorni per ulteriori precisazioni;

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 2001 n. 165 del 2001;

Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con atto n.317 del 9 febbraio 2010;

Determina

Per le motivazioni innanzi espresse che qui si intendono integralmente riportate;

di dare esecuzione della sentenza TAR Puglia n .744/2019 del 28 maggio 2019 riconvocando la Commissione giudicatrice per procedere, unitamente al RUP, all’esame dell’offerta del Consorzio ricorrente Consorzio Stabile Soledil Srl, così come previsto dall’art. 22 del Disciplinare di gara;

di notificare il presente provvedimento al ricorrente Consorzio Stabile Soledil Srl e di pubblicare lo stesso sul sito Amministrazione Trasparente dell’Agenzia.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 25 del 27/06/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi:

SETTORE EDILIZIA, SICUREZZA E MANUTENZIONE;

DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA

SICUREZZA E MANUTENZIONE - [ Tritto Antonio ]

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