PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DISEGNO DI LEGGE
provinciale collegata alla legge provinciale di stabilità 2022
Capo I 5
Disposizioni in materia di programmazione 5
Art. 1 5
Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996) e abrogazione di disposizione connessa
5
Art. 2 7
Modificazioni dell'articolo 1 (Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIEC)) della legge provinciale 4
agosto 2021, n. 18 7
Capo II 7
Disposizioni in materia di contabilità 7
Art. 3 7
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di
contabilità) 7
Art. 4 8
Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 8 in materia di contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali 8
Capo III 8
Disposizioni in materia di enti strumentali 8
Art. 5 8
CPTN/A/08/11/2021-0026104
Integrazione dell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di enti strumentali
della Provincia 8
Art. 6 9
Integrazione dell’articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), in materia di società della Provincia 9
Capo IV 9
Disposizioni in materia di enti locali 9
Art. 7 9
Modificazione dell’articolo 12 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), in materia di soggetti beneficiari dei contributi
provinciali 9
Capo V 9
Disposizioni in materia di organizzazione e tutela dei dati personali 9
Art. 8 9
Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa 1992), in materia di albo telematico della Provincia 9
Art. 9 10
Inserimento dell’articolo 48 ter della legge sul personale della Provincia in
materia di disposizioni a favore delle vittime del dovere 10
Art. 10 11
Disposizioni in materia di protezione di dati personali 11
Capo VI 12
Disposizioni in materia di contratti pubblici 12
Art. 11 12
Applicazione della normativa statale in materia di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 105 dello Statuto e modificazioni connesse della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 12
Art. 12 13
Ulteriori modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 13
Art. 13 13
Modificazione dell’articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 in materia di individuazione delle attività tecniche affidabili a professionisti esterni 13
Capo VII 14
Disposizione in materia di istruzione 14
Art. 14 14
Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge
provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977) 14
Capo VIII 14 Disposizioni in materia di salute e politiche sociali 14
Art. 15 14
Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla
tutela della salute 2010) 14
Art. 16 15
Modificazione dell’articolo 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi
disabilità) in materia di immobili destinati a RSA 15
Art. 17 15
Modificazione dell’articolo 26 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 in materia di coordinamento tra le misure statali e le misure provinciali 15
Capo IX 16
Disposizioni in materia di attività economiche 16
Art. 18 16
Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) 16
Art. 19 16
Modificazione dell’articolo 37 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006) relativamente alla proroga tecnica dei programmi di
attuazione di cave 16
Art. 20 16
Modificazioni dell’articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020 relativo alla proroga di agevolazioni COVID in materia di installazione di plateatici o altre
strutture leggere 16
Art. 21 17
Modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016) relativo agli impianti sportivi gestiti da associazioni
sportive 17
Art. 22 17
Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) relativo agli esercizi di vicinato 17
Art. 23 17
Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9
(Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) relativo ai birrifici 17
Art. 24 18
Interpretazione autentica dell’articolo 37 ter della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge sulla ricettività turistica) relativo al Codice identificativo turistico
provinciale (CIPAT) 18
Capo X 18
Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e fauna 18
Art. 25 18
Inserimento dell’articolo 98 bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007) concernente disposizioni particolari per fronteggiare l’epidemia da bostrico 18
Art. 26 19
Inserimento dell’articolo 23 ter nella legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 in
materia di attività oleoturistica 19
Art. 27 20
Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978) in materia di specie alloctone 20
Capo XI 20
Disposizioni in materia di energia e gestione del territorio 20
Art. 28 20
Introduzione dell’articolo 18 ter della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia 2012), in materia di valorizzazione della biomassa in attuazione del Piano energetico ambientale provinciale 2021-2030 20
Art. 29 21
Modificazione dell’articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 relativa a semplificazioni COVID per il rilascio e la validità di autorizzazioni
paesaggistiche e di titoli edilizi 21
Art. 30 21
Modificazione dell’articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), in materia di disposizioni transitorie per la
gestione delle discariche per rifiuti urbani 21
Capo XII 21
Disposizioni finali 21
Art. 31 21
Entrata in vigore 21
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DISEGNO DI LEGGE
provinciale collegata alla legge provinciale di stabilità 2022
Capo I
Disposizioni in materia di programmazione
Art. 1
Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996) e abrogazione di disposizione connessa 1. L’articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Programmazione degli interventi diretti
1. La programmazione degli interventi realizzati dalla Provincia direttamente, anche attraverso le proprie agenzie, è effettuata in coerenza con il programma di sviluppo provinciale, il documento di economia e finanza provinciale e la relativa nota di aggiornamento, in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati e compatibilmente con il bilancio provinciale.
2. La programmazione in particolare dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi è effettuata, di norma, attraverso i Documenti di Programmazione degli Interventi (DoPI), fatti salvi gli altri strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento provinciale a cui si applicano, in quanto compatibili, le presenti disposizioni.
3. Non rientrano nella disciplina del presente articolo gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa provinciale dai quali non conseguono direttamente spese a carico del bilancio della Provincia o delle sue agenzie. Qualora questi strumenti definiscano orientamenti e indirizzi generali, essi concorrono a costituire il quadro di riferimento per la programmazione degli interventi.
4. La Giunta provinciale approva i DoPI con riferimento a specifiche materie, anche in sezioni e per stralci; essi hanno una durata pluriennale e scadono, comunque, al termine dell'ultimo esercizio finanziario della legislatura.
5. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:
a) i criteri e le modalità per la predisposizione dei DoPI, la specificazione della durata, i contenuti e le modalità di variazione, anche in forma semplificata;
b) la soglia finanziaria al di sotto della quale non è richiesta l’indicazione degli interventi, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale;
c) ogni altro elemento utile per l’attuazione del presente articolo.
6. I riferimenti agli strumenti di programmazione settoriale degli interventi contenuti nell’ordinamento provinciale devono intendersi aggiornati con il riferimento agli strumenti di programmazione degli interventi disciplinati da questo articolo.”
2. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è inserito il seguente:
“Art. 19.1
Piano integrato di attività e organizzazione
1. La Provincia rafforza la propria capacità amministrativa attraverso la programmazione integrata delle attività, dell’organizzazione e del rischio, nell’ambito delle competenze derivanti dallo Statuto speciale e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 18 bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia). La programmazione integrata è diretta a garantire la qualità e la trasparenza dell’azione amministrativa, il miglioramento continuo dei servizi resi ai cittadini e alle imprese e la costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale approva il piano integrato di attività e organizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Piano ha durata triennale e è aggiornato annualmente.
3. Il Piano è adottato in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi definiti dagli strumenti di programmazione generale previsti da questa legge e compatibilmente con le risorse finanziarie definisce in particolare:
a) gli obiettivi di miglioramento per la creazione di valore pubblico;
b) la strategia di reclutamento, di gestione, di formazione e di sviluppo del capitale umano;
c) lo sviluppo della flessibilità e dell’agilità dell’organizzazione e del rapporto di lavoro;
d) le misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e gestione dei rischi;
e) le procedure, i processi e i procedimenti da semplificare e reingegnerizzare in maniera univoca e integrata.
4. Il Piano prevede, con cadenza periodica, anche opportune forme di monitoraggio degli esiti delle azioni di cui al comma 3, anche attraverso rilevazioni di soddisfazione degli stessi.
5. Il Piano è adottato con contenuti, criteri e modalità definiti progressivamente; in prima applicazione di questo articolo, il Piano per l’anno 2022 è adottato entro il 30 giugno 2022. In relazione agli strumenti di programmazione progressivamente assorbiti dal Piano, con
regolamento sono individuate, le disposizioni legislative provinciali abrogate e le disposizioni transitorie necessarie.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli enti pubblici strumentali con più di cinquanta dipendenti, diversi dalle istituzioni scolastiche e formative secondo indicazioni della Giunta provinciale nell’ambito delle specifiche direttive emanate ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.”
3. L’articolo 40 quater della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 è abrogato.
Art. 2
Modificazioni dell'articolo 1 (Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIEC)) della legge provinciale 4 agosto 2021,
n. 18
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 sono inserite le seguenti parole: “Per quanto non previsto da questo comma, si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 per il caso di accertata inattività degli organi provinciali che comporti un inadempimento agli obblighi comunitari.”.
Capo II
Disposizioni in materia di contabilità
Art. 3
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)
1. Nel comma 2 dell’articolo 57 della legge provinciale di contabilità 1979, le parole:”dai commi 3 e 3 bis” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 3 bis”.
2. Nel comma 4 dell’articolo 57 della legge provinciale di contabilità 1979, le parole: “disponendo le verifiche di cui all’articolo 59, secondo comma” sono sostituite dalle seguenti: “disponendo le verifiche di regolarità contabile di cui all’articolo 56”.
3. Nel comma 4 bis dell’articolo 57 della legge provinciale di contabilità 1979, le parole: “fino ad avvenuta operatività della gestione informatizzata dei flussi documentali”
sono soppresse.
4. Nel terzo comma dell’articolo 60 della legge provinciale di contabilità 1979, le parole: “del quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “del secondo comma”.
5. Nel quinto comma dell’articolo 60 della legge provinciale di contabilità 1979, le parole “del quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “del secondo comma”.
6. Nel comma 2 dell’articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole "Il presidente è eletto dal collegio al proprio interno” sono sostituite dalle seguenti: “Le funzioni di presidente sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti territoriali e, in caso di egual numero di incarichi, dal componente che ha ricoperto l’incarico presso l’ente territoriale di maggiore dimensione demografica”.
7. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:“5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 abitanti”;
b) le parole: “nonché presso gli enti pubblici previsti dall’articolo 79, comma 3 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “nonchè presso gli enti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto, anche se non afferenti al territorio delle due Province.”.
8. Nel comma 5 dell’articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979 dopo le parole: ”L’incarico di revisore” è inserita la seguente parola: “effettivo”.
9. Nel comma 6 dell’articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979 dopo le parole: ”e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo” sono inserite le seguenti: “, anche nel caso in cui siano nuovamente sorteggiati ai sensi del comma 1.”.
10. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 78 bis 6 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: ”e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione” sono soppresse.
11. Dopo il comma 1 dell’articolo 78 bis 6 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:
“1 bis. L’avviso di aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio.”.
Art. 4
Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali
1. All’inizio del comma 3 bis dell’articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le seguenti parole: “Nelle more dell’introduzione della contabilità economico patrimoniale per le istituzioni scolastiche nazionali,”.
Capo III
Disposizioni in materia di enti strumentali
Art. 5
Integrazione dell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di enti strumentali della
Provincia
1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
“2 quater. Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti strumentali indicati nel comma 1 sono strumenti tecnico-esecutivi di sistema della Provincia, messi a disposizione degli altri enti strumentali, che di norma se ne avvalgono ai sensi del medesimo articolo 79;
con deliberazione della Giunta provinciale sono impartite ai predetti soggetti le direttive per l’attuazione del presente comma, nei casi ed entro i limiti da indicare per tenere conto delle peculiarità dei bisogni e della missione degli enti. I soggetti sono tenuti a fornire il servizio e le attività sulla base degli stessi criteri, regole e condizioni che la deliberazione della Giunta provinciale fissa nell’atto di affidamento valido per la Provincia. Il presente comma è applicabile anche al Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite con specifica intesa tra quest’ultimo e la Provincia.”.
Art. 6
Integrazione dell’articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), in materia di società della Provincia
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge finanziaria provinciale 2011 è inserito il seguente:
“1 bis. Il comma 1 non si applica alle costituzioni di società o all’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, effettuate dalla società Trentino sviluppo s.p.a., società del Gruppo Trentino Sviluppo, indicato all’Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, in attuazione degli indirizzi o dal piano adottati dalla Giunta provinciale con riguardo alla medesima società. Resta ferma il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.”
Capo IV
Disposizioni in materia di enti locali
Art. 7
Modificazione dell’articolo 12 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), in materia di soggetti beneficiari dei contributi
provinciali
1. Nel comma 1 bis dell’articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "e le ASUC" sono sostituite dalle seguenti: ", le ASUC e gli enti esponenziali delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato previste dall’articolo 4, comma 3, lettera a bis),”.
Capo V
Disposizioni in materia di organizzazione e tutela dei dati personali
Art. 8
Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa 1992), in materia di albo telematico della Provincia
1. Nel capo VI, dopo l’articolo 30 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:
“Art. 30 bis
Albo telematico della Provincia
1. Sull’albo telematico della Provincia sono assolti gli obblighi di pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza della Provincia previsti dalla normativa statale o provinciale. Restano ferme le altre forme di pubblicità degli atti previste dalla normativa di settore.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di funzionamento dell’albo telematico della Provincia.
3. Sull’albo telematico della Provincia, per la durata di sette giorni feriali consecutivi, sono pubblicati:
a) le deliberazioni della Giunta provinciale, a partire dal secondo giorno feriale successivo a quello della loro adozione;
b) le determinazioni dei dirigenti della Provincia, a partire dal primo giorno feriale della settimana immediatamente successiva a quello della loro adozione;
c) l'elenco degli oggetti degli atti pubblici di cui all’articolo 31, comma 1, a partire dal primo giorno feriale della settimana immediatamente successiva a quello della loro adozione.
4. La Giunta provinciale individua la data a partire dalla quale le pubblicazioni di competenza della Provincia sono effettuate sull’albo telematico. Per gli atti previsti dal comma 3, la Giunta provinciale può individuare criteri e modalità anche progressivi per la pubblicazione sull’albo telematico. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale ai sensi di questo comma continua a trovare applicazione l’articolo 31, comma 4, ancorché abrogato; entro il 30 giugno 2022 la pubblicazione prevista dall’articolo 31, comma 4, è effettuata sull’albo telematico.”.
2. All’articolo 31 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. La Provincia può consentire l’accesso, per quanto necessario all’esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri, all’archivio storico telematico delle deliberazioni della Giunta provinciale e delle determinazioni dei dirigenti della Provincia, agli enti locali e alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento. È escluso l'accesso ai provvedimenti contenenti dati personali ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. L’accesso alla banca dati è consentito nel rispetto dei principi di minimizzazione e di sicurezza dei dati personali, previa stipulazione di una convenzione che ne individua le modalità di accesso.”.
Art. 9
Inserimento dell’articolo 48 ter della legge sul personale della Provincia in materia di disposizioni a favore delle vittime del dovere
1. Dopo l’articolo 48 bis della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
“Art. 48 ter
Disposizioni organizzative per il riconoscimento della causa di servizio
1. Con riferimento al riconoscimento dei benefici economici previsti dalla normativa statale in materia di vittime del dovere, connessi ad infermità dipendenti da causa di servizio e riguardanti il personale dipendente della Provincia autonoma di Trento, i compiti attribuiti al Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 sono svolti dalla Provincia, secondo le disposizioni organizzative previste con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché di adeguata sicurezza previsto dall'articolo 32 del medesimo regolamento. I compiti previsti da questo comma sono
compresi tra quelli previsti dall'articolo 2 sexies, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). I dati e gli interessati coinvolti, oltre che le operazioni effettuate, nonché le misure di sicurezza e di garanzia adottate a garanzia dei diritti e libertà degli interessati, sono dettagliate con specifico regolamento attuativo.”
Art. 10
Disposizioni in materia di protezione di dati personali
1. Dopo il comma 11 dell’articolo 40 della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) è inserito il seguente:
“11 bis. Con specifico regolamento sono stabiliti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e di adeguata sicurezza, i dati personali appartenenti a particolari categorie di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e le operazioni effettuate per le finalità di rilevante interesse pubblico connesse alla tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di catasto terreni e urbano ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano), nonché le relative misure di sicurezza adottate.”
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n.
7 (legge provinciale sulle cave 2006) è inserito il seguente:
"2 bis. La struttura provinciale che svolge le attività di controllo e vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2 comunica l’esito delle stesse al soggetto competente al rilascio di marchi di qualità di cui all’articolo 23 bis, se da tali attività emergono aspetti connessi ai requisiti dei marchi.".
3. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020) è abrogato.
4. Al comma 1 dell’articolo 19.1 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “può avvalersi di sistemi, anche totalmente automatizzati, la cui logica algoritmica” sono sostituite dalle seguenti: “può avvalersi di sistemi totalmente automatizzati la cui logica algoritmica”;
b) le seguenti parole: “E' esclusa la possibilità di utilizzare tali strumenti nei confronti dei minori.” sono sostituite dalle seguenti: “E' esclusa la possibilità di utilizzare tali strumenti nei confronti dei minori ad eccezione dei casi in cui la disciplina relativa all’intervento di sostegno consideri indispensabile il trattamento dei loro dati da parte di tali strumenti.”.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n.
15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria) è inserito il seguente:
“6 bis. Il trattamento di dati personali di minori mediante il ricorso a strumenti automatizzati ai sensi dell'articolo 19.1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) è indispensabile per la finalità di rilevante interesse pubblico di erogazione dell'assegno di cura a favore dei medesimi”.
Capo VI
Disposizioni in materia di contratti pubblici
Art. 11
Applicazione della normativa statale in materia di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 105 dello Statuto e modificazioni connesse della legge provinciale di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) è inserito il seguente:
“2 bis. Ai sensi dell’articolo 105 dello Statuto speciale di autonomia, per quanto non diversamente disposto dall’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici, i rinvii si intendono riferiti all’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta provinciale, per facilitare la conoscenza della disciplina in materia di contratti pubblici che si applica nel territorio provinciale, mette a disposizione strumenti telematici di ricognizione sistematica della normativa applicabile.”.
3. In attuazione di questo articolo, nell’allegato A sono individuati gli istituti disciplinati dall’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici con riferimento ai quali è disposta l’applicazione dell’ordinamento statale ai sensi dell’articolo 105 dello Statuto. Le disposizioni provinciali riferite a detti istituti sono conseguentemente abrogate. Con regolamento di esecuzione sono individuate le disposizioni oggetto di abrogazione, le soppressioni dei riferimenti normativi alle disposizioni abrogate da questo comma e dall’articolo 12, le disposizioni transitorie e di raccordo delle diverse fonti normative statali e provinciali che regolano i contratti pubblici eventualmente necessarie. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Questo comma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Art. 12
Ulteriori modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e
della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990
1. Dopo l’articolo 4 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:
“Art. 4 ter Capitolato generale
1. La Provincia con regolamento approva capitolati generali contenenti le condizioni e le clausole che si applicano alle diverse tipologie di contratto, nel rispetto delle disposizioni legislative relative alla fase di esecuzione del contratto. Le disposizioni del capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento. Il regolamento previsto da questo comma può prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione dei capitolati generali.”.
2. Nel comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: “Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti, per gli appalti, dalla direttiva 2014/24/UE e, per le concessioni, dalla direttiva 2014/23/UE” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti dalla normativa statale”.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 11, comma 3, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi da 1 a 5 e commi da 6 a 17 dell’articolo 1 ter, gli articoli 30 bis, 31, 32 bis, 33 bis, 33 ter e i commi da 1 a 7 dell’articolo 40 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);
b) il comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.
4. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 1 e 2 dell’articolo 4 e il comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990);
b) il comma 1 dell’articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.
Art. 13
Modificazione dell’articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 in materia di individuazione delle attività tecniche affidabili a professionisti esterni
1. Nel comma 1 ter dell’articolo 64 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), le parole: “, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021,” sono soppresse.
Capo VII
Disposizione in materia di istruzione Art. 14
Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977)
1. Nel nono comma dell’articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977 le parole: “per l'anno scolastico 2021-2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024”.
Capo VIII
Disposizioni in materia di salute e politiche sociali
Art. 15
Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)
1. Nel comma 7 bis dell'articolo 41 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: “con la presenza del medico e del personale di segreteria”
sono inserite le seguenti: “nonché per le medicine di gruppo integrate definite dall’accordo collettivo provinciale dei medici di medicina generale”.
2. Dopo l'articolo 44 della legge provinciale n. 16 del 2010 è aggiunto il seguente:
“Art. 44 bis
Ulteriori disposizioni in materia di personale
1. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari disciplina con le Università i rapporti con il personale universitario, impegnato a svolgere attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università presso la medesima Azienda, mediante specifici protocolli d’intesa.
2. Il trattamento economico complessivo dei professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è determinato in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e con allineamento, in base ai principi del comma 2 di detto articolo, a quello del dirigente del servizio sanitario provinciale con analogo incarico. Le modalità di riconoscimento di tale trattamento economico sono definite nei protocolli d’intesa previsti dal comma 1.”
3. Nel comma 1 dell'articolo 45 della legge provinciale n. 16 del 2010 dopo le parole: “è stabilito il limite massimo della spesa concernente il personale dipendente dall'azienda” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compreso il limite delle risorse da destinare all’indennità per area direttiva prevista dal contratto collettivo”.
Art. 16
Modificazione dell’articolo 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi
disabilità) in materia di immobili destinati a RSA
1. Nel comma 4 dell’articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998 dopo le parole: “quanto previsto dalla medesima deliberazione” sono inserite le seguenti:
“nonché, in caso di alienazione dell’immobile, le modalità e le condizioni per il recupero, anche parziale, del finanziamento corrisposto”.
2. L’articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, come modificato da questo articolo, si applica anche ai soggetti che hanno beneficiato dei contributi prima della data di entrata in vigore di questo articolo e per i quali non è scaduto il vincolo di destinazione.
Art. 17
Modificazione dell’articolo 26 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 in materia di coordinamento tra le misure statali e le misure provinciali
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20” sono inserite le seguenti: “nonché da altre disposizioni provinciali di carattere sociale”;
b) dopo le parole: “e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli” sono inserite le seguenti: “o altre finalità di carattere sociale”.
Capo IX
Disposizioni in materia di attività economiche
Art. 18
Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)
1. Nel comma 4 bis dell’articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: “per l'anno 2021” sono inserite le seguenti: "nonché per l’anno 2022”.
Art. 19
Modificazione dell’articolo 37 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006) relativamente alla proroga tecnica dei programmi di
attuazione di cave
1. Nel comma 7 quinquies dell’articolo 37 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”.
Art. 20
Modificazioni dell’articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020 relativo alla proroga di agevolazioni COVID in materia di installazione di plateatici o altre
strutture leggere
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:
“10 bis. Con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale può estendere fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia di questo articolo, ad eccezione dei commi 6 e 9.”
Art. 21
Modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016) relativo agli impianti sportivi gestiti da associazioni
sportive
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 41 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:
“2 bis. In applicazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le concessioni degli impianti sportivi su terreni comunali ad associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sono in attesa di rinnovo, scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2021.”
Art. 22
Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) relativo agli esercizi di vicinato
1. Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea le parole: “di gastronomia” sono soppresse;
b) nella lettera c) le parole: “a perdere” sono soppresse.
Art. 23
Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.
12 in materia di personale) relativo ai birrifici
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:
“2 bis. Oltre a quanto previsto dal comma 2, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al consumo di bevande alcoliche, i produttori di birra artigianale, di cui all’articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, possono consentire nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, il consumo immediato della birra di loro produzione, utilizzando per tale attività esclusivamente piani di appoggio collocati su una superficie non superiore al 10 per cento dei locali medesimi e comunque non eccedente 10 metri quadri complessivi, nell’osservanza delle disposizioni igienico sanitarie e garantendo la disponibilità di adeguati servizi igienici per la clientela.”
Art. 24
Interpretazione autentica dell’articolo 37 ter della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge sulla ricettività turistica) relativo al Codice identificativo turistico
provinciale (CIPAT)
1. L’articolo 37 ter della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 si interpreta nel senso che se l’immobile utilizzato ai fini dell’articolo 37 bis della medesima legge provinciale rientra nel regime di comunione legale fra coniugi disciplinato dagli articoli 177 e seguenti del codice civile, il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) si intende rilasciato a uno dei coniugi a favore della comunione legale, mentre, se rientra nel regime di comunione disciplinato dagli articoli 1100 e seguenti del codice civile, il codice si intende rilasciato esclusivamente al soggetto richiedente.
Capo X
Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e fauna
Art. 25
Inserimento dell’articolo 98 bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007) concernente disposizioni
particolari per fronteggiare l’epidemia da bostrico
1. Dopo l’articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserito il seguente:
“Art. 98 bis
Disposizioni particolari per fronteggiare l’epidemia da bostrico (Ips typographus) 1. Al fine di fronteggiare l’epidemia da bostrico (Ips typographus) sviluppatasi a seguito degli schianti boschivi causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio provinciale, denominati tempesta Vaia, la Provincia predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo un piano per l'organizzazione degli interventi di utilizzazione per la lotta fitosanitaria e di ricostituzione dei boschi danneggiati, in coerenza con gli interventi e le azioni già previste con il “Piano d’azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dagli eventi eccezionali nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018”, approvato con ordinanza del Presidente della Provincia 18 gennaio 2019 n. 35125 come successivamente modificato.
2. Il piano, in relazione alle finalità indicate dal comma 1, individua:
a) gli ambiti comunali nei quali è prioritario intervenire per rimuovere gli piante schiantate e le piante infestate dal bostrico;
b) gli ambiti territoriali di intervento sulla base di apposita mappatura, per il rimboschimento delle aree danneggiate dalla tempesta Vaia e dall’infestazione di bostrico e per la realizzazione di eventuali opere di sistemazione dei versanti;
c) i criteri, le priorità e le modalità di intervento per le aree da rimboschire o da sistemare a seguito della tempesta Vaia e delle infestazioni di bostrico;
d) gli orientamenti per la produzione vivaistica forestale;
e) le misure di semplificazione dell’ordinamento provinciale necessarie per gli interventi oggetto del piano.
3. Nell’ambito delle misure di semplificazione dal comma 2, lettera e) sono in ogni caso incluse le seguenti misure, nei limiti previsti dal piano medesimo:
a) nelle proprietà non assoggettate ai piani previsti dall’articolo 57, l'autorizzazione di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66 (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)/Leg, è rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta e l’autorizzazione prevista dall’articolo 17, comma 4, del D.P.P. n. 8-66/Leg del 2011 è rilasciata entro quindici giorni;
b) nelle proprietà assoggettate ai piani previsti dall’articolo 57, i tagli necessari a fronteggiare l’epidemia di bostrico sono realizzati anche in deroga alle previsioni di taglio dei medesimi piani e concorrono in ogni caso al computo complessivo della ripresa prevista da ciascun piano. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 19 del D.P.P. n. 8- 66/Leg del 2011, il termine per la presentazione della SCIA previsto dall’articolo 18, comma 2, del D.P.P. n. 8-66/Leg del 2011 è ridotto a quindici giorni;
c) in deroga a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del D.P.P. n. 8-66/Leg del 2011, l’aumento di prelievo nel corso dell’utilizzazione dovuto all’espandersi dell’infestazione è consentito senza autorizzazione entro il limite del 20 per cento del volume autorizzato e comunque non superiore a sessanta metri cubi. L’aumento di prelievo è comunque subordinato alla contrassegnatura prevista dall’articolo 23 del D.P.P. n. 8-66/Leg del 2011;
d) la struttura competente in materia di foreste può imporre prescrizioni specifiche sulle modalità di taglio o di utilizzazione e, allo scopo di evitare il diffondersi dell’infestazione o un'eccessiva scopertura del suolo dovuta alla combinazione dei tagli ordinari con i tagli per la lotta fitosanitaria, può vietare i tagli ordinari subordinati a SCIA, nei boschi a composizione prevalente di abete rosso circostanti le aree infestate e non ancora direttamente interessate dall’epidemia;
e) i rimboschimenti delle superfici scoperte a seguito della tempesta Vaia e dell’epidemia di bostrico non richiedono l’autorizzazione prevista dall’articolo 23.”.
Art. 26
Inserimento dell’articolo 23 ter nella legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 in materia di attività oleoturistica
1. Dopo l’articolo 23 bis della legge provinciale n. 10 del 2001 è inserito il seguente:
“Art. 23 ter Attività di oleoturismo
1. Ai sensi di questa legge con il termine oleoturismo si intendono:
a) tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio;
b) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei luoghi di coltura e di produzione, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
c) la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio di oliva svolte nell'ambito dei luoghi di coltura e di produzione.
2. Le attività di degustazione e di commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio di oliva, svolte nell'ambito dell'attività di oleoturismo, possono essere effettuate pure in abbinamento a prodotti agroalimentari, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo.
3. Per lo svolgimento dell’attività di oleoturismo trovano applicazione i commi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13 dell’articolo 23 bis.
4. La Giunta provinciale con regolamento definisce i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica, i limiti di impiego dei prodotti agroalimentari
previsti dal comma 2, le modalità di verifica e i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il rispetto di detti limiti, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo articolo. Il regolamento può prevedere le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo per la promozione di tradizioni enogastronomiche locali.
5. Questo articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione.”
Art. 27
Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978) in materia di specie alloctone
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale sulla pesca 1978, sono inserite le seguenti parole: “e dal regolamento (CE) N. 708/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti”.
Capo XI
Disposizioni in materia di energia e gestione del territorio
Art. 28
Introduzione dell’articolo 18 ter della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia 2012), in materia di valorizzazione della biomassa in
attuazione del Piano energetico ambientale provinciale 2021-2030
1. Dopo l’articolo 18 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia 2012) è inserito il seguente:
“Art. 18 ter
Disposizioni per la valorizzazione della biomassa in attuazione del Piano energetico ambientale provinciale 2021-2030
1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di valorizzazione energetica della biomassa legnosa individuati nel Piano energetico ambientale provinciale 2021-2030, la Giunta provinciale può ridefinire gli obblighi e i vincoli posti in capo a soggetti pubblici, o a loro enti strumentali, che hanno beneficiato di contributi per costruire impianti e reti di teleriscaldamento concessi prima dell'approvazione del medesimo piano, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.”
Art. 29
Modificazione dell’articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 relativa a semplificazioni COVID per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di
titoli edilizi
1. Nel comma 1, dell’articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.
Art. 30
Modificazione dell’articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), in materia di disposizioni transitorie per la
gestione delle discariche per rifiuti urbani
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 102 quinquies del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Per assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni e dei servizi della Provincia e dei comuni connessi al ciclo dei rifiuti e il raggiungimento di livelli ottimali di utenza servita con riguardo alla fase dello smaltimento, la Provincia, nella gestione della fase terminale della vita tecnica delle discariche, può individuare modalità di trattamento dei rifiuti urbani non riciclati prodotti sul territorio provinciale diverse dallo smaltimento in discarica, anche mediante accordi ai sensi dell’articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e può provvedere direttamente alla loro gestione. Per le medesime finalità la Provincia può inoltre, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, assumere fasi o attività inerenti il ciclo dei rifiuti.”
Capo XII Disposizioni finali
Art. 31 Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A (articolo 11) Istituti dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici per i quali si dispone l’applicazione della normativa statale
N. Istituto in materia di contratti pubblici
1 Contratti misti
2 Stima del valore degli appalti e delle concessioni 3 Contenuto obbligatorio dei bandi
4 Regole sull’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure, informazione dei candidati e offerenti, accesso agli atti e riservatezza
5 Prescrizioni tecniche
6 Soggetti ammessi a partecipare alle procedure 7 Tassatività dei motivi di esclusione
8 Soccorso istruttorio
9 Certificazioni di qualità e certificazioni attestanti il rispetto di norme di gestione ambientale
10 Modalità di costituzione, svincolo ed escussione delle garanzie provvisorie e definitive
11 Clausola compromissoria
12 Recesso, risoluzione, cessione del contratto, cessione dei crediti derivanti dal contratto, vicende soggettive del contraente, procedure di affidamento in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o risoluzione del contratto.
13 Cessione di beni immobili a titolo di prezzo