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AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE - AZIENDE

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Academic year: 2022

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Foglio Foglio Foglio Foglio informativo informativo informativo informativo

N NN

N.... 2.11.02.11.02.11.02.11.0 Codice

Codice Codice Codice Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia” (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Ordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n.210.

Data aggiornamento Data aggiornamentoData aggiornamento

Data aggiornamento 14/07/2014

AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE ---- AZIENDE AZIENDE AZIENDE AZIENDE

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l. - Società cooperativa a responsabilità limitata

Sede legale e amministrativa: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano www.bpm.it - Codice ABI 5584.8

Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 496.00 Capogruppo del "Gruppo Bipiemme"

N. di iscrizione al Registro delle imprese : 00715120150

Aderente al F.do Interbancario di tutela dei depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia S.p.A

Capitale sociale e Riserve al 31/12/2011: euro 4.012.600.698,43 Telefono: 800.100.200 Fax 02 7700 4377

Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede

Nome/Ragione Sociale : Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :

Cognome : Telefono :

Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail :

Sede : Qualifica :

CHE COSA SONO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente ed il foglio informativo relativo alle commissioni e diritti applicati per i principali servizi - incassi e pagamenti).

L'affidamento può essere concesso anche in modalità "affidamento di cassa con piano di rientro",che consiste nella concessione di un fido con la contestuale determinazione della riduzione dell'accordato a date prefissate.

Le aperture di credito Hot money o di Finanziamenti in euro la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato e solitamente a breve termine, una somma di denaro necessaria per fronteggiare improvvisi bisogni finanziari. Il finanziamento è solitamente offerto ad imprese con elevato standing creditizio.

Principali rischi (generici e specifici)

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del



(2)

pag. 2/6 FI 2.11.0 QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 13,500%

Tasso debitore effettivo annuo (comprensivo della capitalizzazione) 14,199%

Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF)

1 0,500%

SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 15,500%

Tasso debitore effettivo annuo (comprensivo della capitalizzazione) 16,424%

1

Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) - primo scaglione sconfinamento oltre fido fino a - CIV importo primo scaglione

- secondo scaglione sconfinamento oltre fido fino a - CIV importo secondo scaglione

- terzo scaglione sconfinamento oltre fido superiore a - CIV importo terzo scaglione

- saldo di sconfinamento in franchigia - incremento di sconfinamento in franchigia2

5000,00 euro 100,00 euro 15.000,00 euro 150,00 euro 15.000,00 euro 180,00 euro 300,00 euro 300,00 euro

2 2 2 2

In caso di concessione di uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti e fatte salve le esenzioni, in presenza di addebiti che determinano uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido o che accrescano uno sconfinamento già esistente. Tale commissione viene calcolata sul saldo disponibile di fine giornata considerando le franchigie previste. La commissione viene applicata in quanto la Banca effettua, nei casi sopraesposti, una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo sconfinamento. L’ammontare della commissione di istruttoria veloce varia anche in funzione dell’importo del saldo disponibile conseguente allo sconfinamento extra fido o in assenza di fido.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

(3)

pag. 3/6 FI 2.11.0 Calcolo interessi

Divisore per il calcolo degli interessi anno civile

Periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrale

Periodicità liquidazione degli interessi trimestrale

Altre spese

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi 1,35 euro

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online 0 euro

Esempio di applicazione della CIV per un rapporto che nel trimestre sconfina 4 volte:

sconfinamento di 250€: è entro la franchigia definita da BPM (300€), quindi la CIV non è dovuta; in seguito 1.

il saldo torna positivo

2. sconfinamento di 200€: è entro la franchigia definita da BPM (300€), quindi la CIV non è dovuta

dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ e arriva a 250€: è ancora entro la a.

franchigia definita da BPM (300€), quindi la CIV non è dovuta

dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 100€ e arriva a 350€: supera la b.

franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata con l’importo relativo al primo scaglione (sconfinamento fino a 5.000€); in seguito il saldo torna positivo

3. sconfinamento di 500€: supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata con l’importo relativo al primo scaglione (sconfinamento fino a 5.000€)

dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 200€ rispetto allo sconfinamento di 500€

a.

per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in franchigia (300€), quindi la CIV non è dovuta

dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 150€ e arriva a + 350€ rispetto b.

allo sconfinamento di 500€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento supera l’incremento in franchigia, quindi la CIV è conteggiata con l’importo relativo al primo scaglione (sconfinamento fino a 5.000€); in seguito il saldo torna positivo

4. sconfinamento di 5.500€: la CIV è conteggiata con l’importo relativo al secondo scaglione (sconfinamento fino a 15.000€)

Nel trimestre la CIV totale conteggiata è:

sconfinamento 1 0€



sconfinamento 2 100€



sconfinamento 3 100€



incremento sconf.3 100€



sconfinamento 4 150€



totale trimestre 450€

(4)

pag. 4/6 FI 2.11.0

Apertura di credito in conto corrente per finanziamenti in euro (FL) e denaro caldo (HM)

Con l’apertura di credito hot money o di finanziamento in euro, la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato e solitamente a breve termine, una somma di denaro necessaria per fronteggiare improvvisi bisogni finanziari. Il finanziamento è solitamente offerto solamente ad imprese con elevato standig creditizio.

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Tasso debitore effettivo annuo (comprensivo della capitalizzazione) Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF)

3

SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Tasso debitore effettivo annuo (comprensivo della capitalizzazione)

3

Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca.

Calcolo interessi

Divisore per il calcolo degli interessi anno civile

Periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrale

Periodicità liquidazione degli interessi trimestrale

Altre spese

Spese per conteggio periodico degli interessi debitori 0 euro

Oneri per utilizzo oltre fido 0 euro

Spese per accensione e rinnovo operazioni 5,00 euro

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi 1,35 euro

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online 0 euro

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

(5)

pag. 5/6 FI 2.11.0

RECESSO E RECLAMI RECESSO E RECLAMI RECESSO E RECLAMI RECESSO E RECLAMI DIRITTO DEL RECESSO

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.

Al Correntista è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere in ogni momento dall’apertura di credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.

Con riferimento all’apertura di credito “Anticipazione Sociale” costituiscono inoltre giusta causa di revoca dell’affidamento il diniego del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale dell’emanazione del decreto di concessione dell’integrazione salariale straordinaria e la disposizione che il Cliente abbia dato all’INPS di accreditare le somme dovutegli su altro conto corrente.

In caso di recesso della Banca, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca inviatagli con lettera raccomandata A.R.

Recesso in caso di Offerta Fuori Sede

Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:

il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche



previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;

restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.



PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO

Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a:

1.

Ufficio Reclami BPM – Piazza F. Meda 4 20121 Milano) o per via telematica (indirizzando un messaggio di posta elettronica a reclami@bpm.it) o, infine, via fax al numero 02 7700 2799. La Banca deve rispondere entro 30 giorni.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non habbia ricevuto risposta al reclamo, il cliente può rivolgersi all' 2.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs.

3.

28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it); Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziria.

Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed 4.

applicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente,ove previsto dalla legge, a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati ai precedenti punti 2 e 3 oppure ad altro organismo di mediazione purchè iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs. 28/2010.

L'esperimento preventivo di una delle procedure di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra 5.

descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.

Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla 6.

Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare

(6)

pag. 6/6 FI 2.11.0 LEGENDA

LEGENDALEGENDA LEGENDA

Capitalizzazione Una volta addebitati sul conto (trimestralmente), gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi

Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF)

Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,5% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca

Fido e affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile

Sconfinamenti extra-fido Somma pagata che eccede il fido utilizzabile Tasso debitore annuo nominale

per utilizzi entro i limiti del fido per utilizzi oltre i limiti del fido

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso applicato per utilizzi rientranti nel fido accordato

Tasso applicato sulla porzione di utilizzo debordante il fido accordato Tasso debitore effettivo annuo Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali.

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