• Non ci sono risultati.

4) in ogni caso, come debba procedersi, sul piano ordinamentale, ove fosse ritenuto inapplicabile, per via analogica, il combinato disposto di cui agli artt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "4) in ogni caso, come debba procedersi, sul piano ordinamentale, ove fosse ritenuto inapplicabile, per via analogica, il combinato disposto di cui agli artt"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

OGGETTO: Pratica num. 342/VV/2018. Quesiti in ordine alle conseguenze dell'astensione di tutti i giudici dell'ufficio dalla trattazione di una causa civile.

(delibera 12 settembre 2018)

Il Consiglio

- letti i seguenti quesiti posti in data 29 marzo 2018 dal presidente della Corte d’appello di XXX:

“1) se, in considerazione della incompatibilità dei giudici del settore civile, la causa debba essere assegnata prima alla sezione lavoro della Corte, ovvero prima alle sezioni penali, a seconda della maggiore o minore autonomia funzionale e strutturale che si intenda riconoscere alla sezione lavoro, pur nell’unità organizzativa dell’ufficio, manifestata dall’unicità delle sue tabelle di organizzazione; 2) in ogni caso, se la causa debba essere assegnata ad una sezione, con individuazione del collegio competente ad opera del suo presidente, secondo i normali criteri tabellari; ovvero se debba procedersi ad apposito interpello tra tutti i giudici del settore (lavoro o penale) individuato, e quindi mediante un collegio costituito ad hoc; 3) in particolare, per l’evenienza in cui tutti i consiglieri della Corte si astengano e non sia pertanto possibile comporre il collegio giudicante, si chiede di conoscere se, stante l’assenza di un apposito istituto nel codice di rito civile, possa ritenersi applicabile, in via analogica, il disposto di cui all’art. 43 c.p.p.; 4) in ogni caso, come debba procedersi, sul piano ordinamentale, ove fosse ritenuto inapplicabile, per via analogica, il combinato disposto di cui agli artt. 43 e 11 c.p.p.”;

- considerato che tali quesiti scaturiscono da una peculiare vicenda in fatto, relativa alle continue e sistematiche “azioni civili per responsabilità professionali” che una parte processuale ha ritenuto e ritiene di rivolgere nei confronti di tutti i magistrati componenti i collegi volta per volta assegnatari di due giudizi civili che lo vedono protagonista, con l’effetto di rendere incompatibili “quasi tutti i giudici delle sezioni civili della Corte” e conseguente impossibilità di “comporre ulteriori collegi con i giudici del settore civile”;

- ritenuto in proposito che i quesiti sub 1) e sub 2) riguardano l’assetto organizzativo dell’ufficio e non possono essere risolti da una delibera amministrativa consiliare;

- che, in altre parole, le relative questioni debbono essere risolte sulla base delle tabelle vigenti nell’ufficio e, qualora le tabelle non regolino la fattispecie, il dirigente dell’ufficio ben può e potrà intervenire con apposita variazione tabellare, anche urgente;

- ritenuto poi, quanto ai quesiti sub 3) e sub 4), che si tratta di questioni di natura interpretativa, insuscettibili di essere risolte da una delibera amministrativa consiliare, che comunque non potrebbe vincolare i magistrati chiamati ad assumere le relative decisioni:

delibera

di rispondere ai quesiti di cui in premessa, affermando che quelli di cui ai punti 1) e 2) devono essere risolti dalle tabelle in vigore nell’ufficio o sulla base di apposita variazione tabellare, anche urgente, mentre quelli sub 3) e sub 4) sono relativi a questioni di natura interpretativa che andranno risolte dai magistrati cui saranno volta per volta affidate.

Riferimenti

Documenti correlati

2) Non sembra dubbio, peraltro, che debba essere ammessa la coesistenza delle norme di cui all’art. c.p.p., diverse sostanzialmente nel contenuto e nella finalizzazione.

Ai fini di quanto previsto da tale ultima disposizione, i magistrati dell'Ufficio dell'e- same preliminare dei ricorsi penali (c.d. Ufficio spoglio) trasmettono tempestivamente

- Atteso che l’art. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a.. responsabili del

il terzo motivo, da trattare pregiudizialmente per ragioni di priorità logica, è infondato, con soluzione che determina l'assorbimento della disamina delle restanti censure;

L’offerente deve altresì procedere al pagamento dell’imposta di bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito),

3. il tribunale ha ritenuto fondata la rivendica in quanto: a) il contratto tra le parti – di data certa 14.9.2010 - andava qualificato contratto-quadro, reggente l’obbligo per

Questa Corte da sempre ritiene, peraltro, che portato di tale locuzione stia nella capacità al giudicato: la norma è stata così oggetto di una lettura estensiva, la quale si

Né può avere rilievo il fatto che i due citati capi - XII-bis e XIV - disciplinino il procedimento nel caso in cui si sia compiuto il quadriennio (oggetto di valutazione) poiché