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Assicurazione multirischi per l abitazione

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Academic year: 2022

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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d’esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link:

https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato.

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione della Società per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Sconto progressivo

Nel caso in cui il Contraente risulti titolare di altro contratto di assicurazione stipulato con la Società e ricadente nei seguenti prodotti: “Incendio Mutui”, “Persona InChiaro”, “Famiglia InChiaro” e “Business Protetto”, al momento della stipula del presente contratto verrà applicato uno sconto progressivo dal 10% al 20% sul premio, al netto della garanzia Tutela Legale, fermo il rispetto del premio minimo previsto che risulta pari a 76,00€.

SEZIONE INCENDIO

La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, se assicurati, da:

1) incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;

2) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;

3) onda sonica determinata da aeromobili;

4) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente od all’Assicurato né in suo uso o servizio;

5) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili con la presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell’ambito di 50 m. dai predetti;

6) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

7) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze. In caso di tromba d’aria, si intendono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se la violenza dell’evento non è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 250,00 e per i danni a vetrate e lucernari in genere in conseguenza di vento, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 1.500,00;

Assicurazione multirischi per l’abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Casa InChiaro

Documento aggiornato il 1° luglio 2020

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile

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8) bagnamento verificatosi all’interno del fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi e nei limiti di cui al punto 7) che precede;

9) sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che provochi crollo totale o parziale del fabbricato, compresi i danni da bagnamento che si verificassero al suo interno; in caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di €1.500,00. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto;

10) fenomeno elettrico agli:

a) impianti al servizio del fabbricato compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all’esterno del fabbricato stesso;

b) impianti di prevenzione e di allarme, apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti nei locali di abitazione occupati dall’Assicurato;

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di €.100,00 e fino al limite di €. 5.000,00 per ogni sinistro.

11) spargimento di acqua conseguente a:

a) rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l’abitazione assicurata fa parte;

b) rigurgiti e occlusioni di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l’abitazione assicurata fa parte;

c) occlusioni di pluviali e grondaie;

d) rottura accidentale di apparecchi domestici e relativi raccordi con esclusione dei danni subiti dagli apparecchi domestici stessi;

e) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, al servizio del fabbricato assicurato o di cui l’abitazione assicurata fa parte, con esclusione dei danni provocati a locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con l’impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

In caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione:

• di una franchigia di € 100,00 relativamente alle lettere a), b) ed e);

• di una franchigia di € 500,00 relativamente alle lettere c) e d).

In nessun caso HDI pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a:

• € 25.000,00 relativamente agli spargimenti di acqua di cui alla lettera a)

• € 5.000,00 relativamente agli spargimenti di acqua di cui alle lettere b), c), d) ed e).

12) atti vandalici o dolosi compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio. In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di €.250,00.

La Società, inoltre, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per:

1) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto al più vicino scarico dei residuati del sinistro; La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10%

della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto;

2) riparare o sostituire le tubazioni, le condutture ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti del fabbricato nei quali la rottura si sia verificata La garanzia opera in caso di sinistro indennizzabile in base al punto 11 che precede mentre non opera per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) dividenti i piani della costruzione edile assicurata; In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 200,00 e fino al limite di € 2.500,00 per singolo sinistro.

3) la riparazione dei danni arrecati ai beni assicurati:

• per ordine dell’Autorità;

• dall’Assicurato, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro.

4) il rimpiazzo dei generi alimentari, riposti in apparecchi di refrigerazione della dimora abituale, deteriorati a seguito di mancata produzione del freddo conseguente a fenomeno elettrico; In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di

€.100,00 e fino al limite di €. 500,00 per singolo sinistro;

5) la perdita del combustibile, a seguito di un evento assicurato nella presente Sezione; in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 100,00 e fino al limite di € 1.000,00 per singolo sinistro.

6) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti professionisti incaricati dall’Assicurato a seguito di sinistro;In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a un importo superiore a € 2.500,00;

7) il costo del rifacimento materiale dei documenti di famiglia distrutti o danneggiati a seguito di sinistro; In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a un importo superiore a € 500,00;

8) il trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence dell’Assicurato e delle persone conviventi per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del sinistro in caso di inagibilità del fabbricato assicurato; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a un importo superiore a € 2.000,00;

9) il ricollocamento del contenuto non danneggiato presso altra ubicazione. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a un importo superiore a € 2.000,00.

Relativamente al “Contenuto”, l’assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

1) per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito: 40% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 13.000,00;

2) per il denaro: 4% della somma assicurata per il contenuto;

3) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria: per singolo oggetto o servizio 60% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 25.000,00.

I beni, esclusi quelli elencati ai punti 1), 2) e 3), sono assicurati anche in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione, nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto.

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Sono sempre operanti le seguenti condizioni

Capi di vestiario e oggetti personali in locali di villeggiatura

Nel caso di assicurazione di “dimora abituale”, la Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati ai capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi, denaro e valori, di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tali luoghi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, fermi i limiti di indennizzo sopra indicati.

Colpa Grave

A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

Assicurazione per conto di chi spetta

L’assicurazione si intende stipulata per conto e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Cambio del domicilio -Trasloco enti assicurati -Cambio residenza

Nel caso in cui il rischio assicurato venga trasferito, la garanzia viene prestata nel periodo del trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano, in caso diverso, qualora la nuova dimora sia all’estero, la garanzia assicurativa cessa immediatamente dal momento stesso del trasloco e verrà rimborsato al Cliente parte del premio, relativo all’annualità in corso dal giorno del trasloco, al netto degli oneri fiscali.

Nel caso in cui il rischio sia in Italia e trascorsi i sette giorni sopraindicati, la garanzia sarà operante solamente per il nuovo indirizzo.

Nel caso di trasferimento di residenza del Contraente all'estero e in polizza siano presenti le garanzie RCT e Tutela Legale, l'assicurazione cesserà alla fine dell'anno assicurativo nel quale si è verificato tale trasferimento. L'eventuale pagamento di premi avvenuto successivamente a detto trasferimento sarà rimborsato su richiesta scritta del Contraente e non varrà quale tacita proroga.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

Terremoto

Con l’attivazione di questa garanzia, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti al fabbricato assicurato adibito a dimora abituale dell’Assicurato/Contraente per effetto di terremoto.

L’assicurazione non comprende i danni:

• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;

• di sciacallaggio;

• a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione.

I fabbricati assicurabili sono divisi in tre classi. Nello specifico si intende:

• Fabbricato di Prima Classe: il fabbricato costruito in materiale incombustibile conforme alla normativa di cui al DM del 14 gennaio 2008 contenente le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

• Fabbricato di Seconda Classe: il fabbricato costruito con solai e strutture portanti verticali e del tetto in cemento armato, pareti in laterizi.

• Fabbricato di Terza Classe: il fabbricato costruito con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto in laterizi.

In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà applicando le seguenti limitazioni:

• Fabbricato Prima Classe: franchigia 1% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 5.000,00 e con il limite di risarcimento del 60% della somma assicurata.

• Fabbricato Seconda Classe: franchigia 2% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 10.000,00 e con il limite di risarcimento del 50% della somma assicurata.

• Fabbricato Terza Classe: franchigia 5% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 20.000,00 e con il limite di risarcimento del 40% della somma assicurata.

Facoltà di recesso

Esclusivamente per questa garanzia, a deroga della normativa contrattuale, le parti possono recedere dall’assicurazione in qualsiasi momento, anche in assenza di sinistri, con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, qualora versata, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata, alla zona territoriale dove è ubicato il fabbricato che si deve assicurare e dalla classe costruttiva dello stesso.

Rischio Locativo

Con l’attivazione di questa garanzia, riservata ai Clienti che occupano il fabbricato assicurato quali affittuari dello stesso, la Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e sempre che sia indicata la rispettiva somma assicurata nella Scheda di Polizza, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito nella Sezione Incendio, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.

Per attivare questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento di premio conteggiando l’importo di € 0,15 ogni mille euro assicurati.

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Ricorso terzi

Con l’attivazione di questa garanzia, la Società tiene indenne l’Assicurato – fino alla concorrenza del massimale convenuto nella Scheda di Polizza– delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L’assicurazione non comprende i danni:

• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,

• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

• il coniuge, i genitori e figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

• le società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L’Assicurato, in caso di sinistro, deve:

• immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e HDI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.

• astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia si intende ad integrazione di quella prestata alla Sezione Responsabilità Civile verso Terzi quando operante.

Per attivare questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento di premio conteggiando l’importo di € 0,10 ogni mille euro assicurati.

SEZIONE FURTO

La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati:

• dal furto del contenuto dell’abitazione a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

• in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

• dalla rapina del contenuto dell’abitazione avvenuta nei locali indicati nella Scheda di Polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L’assicurazione è operante a condizione che:

• il furto sia perpetrato con le modalità previste dall’articolo 5.1 lettera A punto 1);

• l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali.

La Società rimborsa altresì all’Assicurato le spese sostenute per:

1) la riparazione dei guasti causati dai ladri nell’attuazione o nel tentativo del furto o della rapina:

- ai beni assicurati;

- alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. Si considerano parti di fabbricato le recinzioni di esclusiva pertinenza dell’abitazione assicurata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il minimo di € 500,00.

2) installare o potenziare blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto e rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata.

L’assicurazione del “Contenuto” è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

Dimora abituale

1) per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori ed i titoli di credito:

• se ovunque riposti: 20% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione, con il massimo di €.13.000,00;

• se in cassaforte: 30% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione, con il massimo di €. 15.000,00;

2) per il denaro:

• se ovunque riposto: 2% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione;

• se in cassaforte: 20% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione con il massimo di €.10.000,00.

3) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria: 60% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione con il massimo di €. 25.000,00 per singolo oggetto o servizio.

Il Contenuto, esclusi i beni indicati ai punti 1), 2) e 3), è assicurato anche in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione, nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione.

Qualora i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito ed il denaro siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura disattivati, i limiti sopra riportati si intendono ridotti del 50%.

Dimora saltuaria

1) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, per gli oggetti e i servizi di argenteria: 60% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione con il massimo di € 13.000,00 per singolo oggetto o servizio.

Il Contenuto, esclusi i beni sopradetti, è assicurato anche in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione, nel limite

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del 10% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione.

Sono esclusi dall’assicurazione preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, denaro.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

HDI si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l’Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per:

• morte e lesioni personali;

• danneggiamenti a cose

in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell’ambito della vita privata.

È compresa in garanzia sia la responsabilità derivante all’Assicurato ed ai suoi familiari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l’Assicurato e i suoi familiari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico, ecc.).

La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all’Assicurato da fatto doloso del personale domestico.

A titolo esemplificativo ma non limitativo l’assicurazione comprende:

1) i danni derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà o conduzione dell’abitazione assicurata (abituale e/o saltuaria in normale stato di manutenzione e conservazione) comprese le dipendenze, le recinzioni, i giardini, gli alberi di alto fusto (a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione), le strade private.

2) I danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di locali adibiti ad uffici o studi professionali, se comunicanti con l'abitazione assicurata come dimora abituale.

3) I danni derivanti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato.

4) I danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, eseguiti nella dimora abituale, sue dipendenze e aree di pertinenza.

5) I danni derivanti da caduta di neve.

6) I danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a sinistri indennizzabili.

7) I danni derivanti da intossicazione e/o avvelenamenti causati da cibi o bevande.

8) I danni derivanti da utenza della strada in qualità di pedoni.

9) I danni provocati a terzi (trasportati e non) da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o per il trasporto di persone, purché detti veicoli e natanti, se di proprietà dell'Assicurato, risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'Assicuratore in conformità alla Legge 990/69 o per l'eventuale maggior somma non coperta da assicurazione.

10) I danni provocati a terzi, in qualità di trasportato sui veicoli di proprietà altrui.

11) I danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68. La garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impegnati in attività venatoria.

12) I danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi.

13) I danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Qualora l’Assicurato affitti un’abitazione per villeggiatura, HDI risponde delle somme che l’Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all’arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio.

14) I danni derivanti dalla proprietà e uso di natanti a remi o a vela (comprese le tavole a vela) non superiori a metri 6,5 di lunghezza sempreché privi di motore, con esclusione dei danni derivanti dalla locazione, anche occasionale, dei predetti mezzi.

15) I danni derivanti dalla pratica non professionistica di sport in genere, comprese gare, prove ed allenamenti.

16) I danni derivanti da detenzione, proprietà ed uso, rispetto alla legge, di armi in genere, compreso l'uso delle stesse per difesa, escluso in ogni caso l'uso per l'esercizio della caccia.

17) Uso o abuso di internet o simili sistemi; violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d’autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dati e simili danneggiamenti a sistemi informatici, hardware e software da parte di figli minorenni o incapaci per legge.

18) Conduzione delle abitazioni fuori dal territorio italiano purché il Contraente abbia la residenza in Italia.

19) I danni derivanti dalla proprietà di un massimo di 3 unità immobiliari che l’assicurato/locatario/contraente dichiara di essere in buono stato di manutenzione e conservazione, adibite ad uso residenziale e ubicate in territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, a condizione che esse siano richiamate sulla Scheda di polizza, concesse in uso o locazione a persone diverse da quelle conviventi.

20) La morte o le lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell’attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione), esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro, nella dimora abituale e/o in locali con essa comunicanti. La presente garanzia opera se ed in quanto le stanze adibite al Bed & Breakfast non siano superiori a tre, salvo il caso in cui non sia stata richiamata nella Scheda di polizza, la condizione “Abitazione adibita a B&B”, nel qual caso la garanzia opera sino al numero delle stanze contemplate nella stessa Scheda di polizza.

Responsabilità Civile verso il personale domestico (anche occasionale) - (R.C.O.) per danni fisici (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio, comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a seguito dell’eventuale rivalsa INAIL o INPS.

Se la polizza è stipulata da un condomino per la propria abitazione essa comprende tanto la responsabilità per danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da

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obblighi solidali con altri condomini.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

Condizioni Particolari – CP

Abitazione adibita a B&B (CP B&B)

Con l’attivazione di questa Condizione, la Società prende atto che l’Assicurato ha dichiarato che l’abitazione assicurata è adibita a B&B, con numero di camere superiori a 3 ma inferiori a 9.

Per tale ragione il numero delle camere contemplato nella normativa contrattuale dove sono previste 3 camere si deve intendere elevato fino a 9 camere.

Per attivare questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio RCT di €. 50,00.

Abitazione locata (CP LOC)

Con l’attivazione di questa Condizione, la normativa contrattuale della Responsabilità Civile si intende integrata dalla seguente precisazione:

Avendo il Contraente dichiarato che l’abitazione assicurata è locata, la qualifica di Assicurato spetta al Contraente esclusivamente per i danni assicurati e riconducibili alla sola proprietà del fabbricato contemplato nella scheda di polizza.

La qualifica di Assicurato spetta al Locatario, per tutti gli altri danni assicurati riconducibili alla vita privata ed alla conduzione del fabbricato assicurato

Per attivare questa garanzia che in pratica estende la garanzia anche al Locatario, il Cliente/Assicurato dovrà solamente farne richiesta. Non è previsto nessun costo aggiuntivo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea) con sede in Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona Tel. 045.8290411 - Fax 045.8290557 in seguito denominata ARAG SE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’Area Clienti dello stesso, HDI si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della polizza

Avvalendosi di ARAG SE per la gestione dei sinistri, HDI assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto stabilito dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;

• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG SE;

• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG SE;

• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

• le spese di giustizia;

• Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

Le garanzie prestate riguardano l’Immobile, la Vita private e il Lavoro dipendente. In particolare:

Immobile

Le garanzie vengono prestate all’Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, costituente l'abitazione abituale o saltuaria assicurata ed indicata in polizza, per:

• l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

• sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempre ché il valore in lite sia superiore a € 400,00 ed inferiore a € 40.000,00;

• sostenere controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili indicati in polizza;

• la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni (la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato);

• gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque supportate dall’Assicurato.

Le garanzie possono essere estese all’immobile o parte di esso, costituente la seconda abitazione direttamente utilizzata dall’Assicurato, purché identificato in polizza e per il quale sia stato corrisposto il relativo premio.

Vita privata

Le garanzie vengono prestate all’Assicurato ed al suo nucleo familiare nell’ambito della vita privata extraprofessionale, con espressa esclusione della circolazione stradale, per:

Oltre a quanto previsto alla Opzione A” le garanzie “Oggetto dell’assicurazione” sono operanti anche per i casi che si verificano nell’ambito della Vita privata extraprofessionale per:

• l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

• sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 400,00 ed inferiore a Euro 40.000,00;

• sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;

• la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

• sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.

Lavoro dipendente

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Le garanzie vengono prestate all’Assicurato ed al suo nucleo familiare nella veste di lavoratori dipendenti, con l’esclusione dell’esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione, per:

• l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

• sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente (la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa - ricorsi al T.A.R.-);

• sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali;

• la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all’espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sezione Incendio

Caratteristiche del fabbricato – Destinazione

Il fabbricato deve essere destinato, per almeno la metà della superficie complessiva dei piani, ad abitazione, intendendosi per tale anche il Bed & Breakfast, uffici e studi professionali.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

L’Assicurato ha la facoltà di chiedere, e HDI di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei corrispettivi premi.

Qualora a seguito del sinistro stesso HDI decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

Sezione Furto

Caratteristiche costruttive del fabbricato

L’assicurazione “Furto” è prestata alla condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con pareti perimetrali e coperture di vivo di cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato.

Mezzi di chiusura dei locali

La Società presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di sinistro si conviene che:

1) se trattasi di dimora abituale e la difformità riguarda aperture:

a) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, HDI liquiderà il danno a termini di polizza senza eccezioni o riserve;

b) usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l’introduzione sia usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati sia avvenuta mediante rottura o scasso, verrà applicato uno scoperto del 15%;

2) se trattasi di dimora saltuaria:

a) verrà applicato uno scoperto del 25%;

b) verrà applicata la normativa di cui alle precedenti lettere a) e b) limitatamente al periodo di abitazione da parte dell’Assicurato o dei suoi familiari.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di sinistro si conviene che:

1. verrà applicato uno scoperto del 15% sempreché, al momento del sinistro, risulti che nei locali vi era presente l’Assicurato od i suoi familiari;

2. non verrà riconosciuto alcun indennizzo in qualsiasi circostanza diversa da quella sopra descritta, confermando sin d’ora la non operatività della garanzia.

Sono in ogni caso esclusi i danni di furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti od inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei attraverso le luci di serramenti od inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Impalcature

Nel caso di furto perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della Polizza, verrà applicato uno scoperto del 15%. Qualora detto scoperto coesista con altri previsti nella Sezione Furto lo stesso verrà elevato al 25% ed assorbirà questi ultimi.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al

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termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

L’Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei corrispettivi premi.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

Sezione Responsabilità Civile Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:

• le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione;

• il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

• i figli e i genitori dell’Assicurato – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;

• i minori in affidamento familiare;

Nel caso in cui l’abitazione assicurata indicata nella Scheda di polizza fosse stata dichiarata “locata” il Contraente ed il Locatario non sono considerati terzi fra di loro.

Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento

L’assicurazione è prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Sezione Tutela Legale

Delimitazioni dell’oggetto dell'assicurazione 1) L’Assicurato è tenuto:

• a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;

• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2) La Società non si assume il pagamento di:

• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale);

• spese per controversie con la stessa Società.

Nell’ipotesi di sinistro che coinvolga più assicurati, la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato - Contraente.

4) Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il Legale che stabiliscano compensi professionali.

Validità delle garanzie e decorrenza del sinistro

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano avvenuti:

• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

• trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Decorrenza del sinistro

Ai fini della presente assicurazione, per decorrenza del sinistro si intende:

• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di decorrenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle “esclusioni” indicate sono poi assicurate con specifiche garanzie sempre operanti o richiamando in operatività le condizioni indicate nel paragrafo “Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare”.

SEZIONE INCENDIO

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Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni:

1) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

2) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei familiari con essi conviventi, salvo quanto previsto alla condizione “Colpa grave”;

3) causati da terremoto (salvo che la garanzia sia espressamente richiamata in polizza), da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da mareggiate e penetrazione di acqua marina, da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi, specchi d'acqua naturali od artificiali, da formazione di ruscelli, da accumulo esterno di acqua, da cedimento o franamento del terreno;

4) da smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla Sezione Incendio;

5) da scoppio alla macchina od all’impianto nel quale si è verificato se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

6) subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto assicurato ai “Rischi assicurati” punto 4) che precede.

7) da rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

8) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

9) da scritte od imbrattamento;

10) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente, ai tubi elettronici;

11) da difetti di materiale e di costruzione o di usura o manomissione;

12) dovuti ad umidità e stillicidio;

13) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Sono inoltre esclusi, nel caso di danni da vento o grandine, i danni subiti da:

14) recinti non in muratura, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;

15) vetrate, lucernari in genere ed antenne in conseguenza di vento a meno che derivanti da grandine o da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti, salvo quanto specificamente assicurato;

16) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

SEZIONE FURTO

Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni:

1) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

2) verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni anche nucleari, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

3) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato;

4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:

a) persone che abitano con il Contraente o l’Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

b) persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, ad eccezione dei collaboratori familiari, anche se non a libro paga, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’autorità competente;

c) incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;

d) persone legate al Contraente od all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non conviventi;

5) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;

6) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto specificatamente assicurato;

7) Limitatamente alla dimora abituale sono inoltre sempre esclusi dall’assicurazione i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.

SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE

Sono sempre esclusi dall’Assicurazione i danni:

1) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto specificatamente assicurato;

2) da furto;

3) dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei e motoristici in genere; derivanti dalla proprietà, uso e guida di qualsiasi mezzo di locomozione azionato da motore, natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 6,50 metri, salvo quanto specificatamente assicurato;

4) conseguenti a proprietà di beni immobili diversi da quelli citati al punto 1 e 2 all’”Oggetto dell’assicurazione” comprese le abitazioni locate continuativamente a terzi salvo che non siano state esplicitamente contemplate nella scheda di polizza;

5) inerenti allo svolgimento di attività inerenti allo svolgimento di attività professionali salvo il caso di abitazione adibita a B&B, e quelli conseguenti ad inadempimenti contrattuali e fiscali

6) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità;

7) derivanti da rigurgiti in fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni;

8) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, salvo specificatamente assicurato;

9) da inquinamento non accidentale dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo salvo quanto specificatamente assicurato;

10) verificatisi in occasioni di tumulti popolari, sommosse, atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

11) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

12) causati o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;

13) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

14) derivanti dall’esercizio della caccia;

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15) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali domestici, da cortile e da sella, intendendosi per tali quegli esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall’uomo per l’alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest’ultimo per lavoro o alimentazione.

16) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

17) derivanti o conseguenti dall’emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;

18) derivanti da prodotti geneticamente modificati;

19) derivanti a seguito di malattia già manifestatisi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);

20) per i casi di contagio da virus HIV;

21) verificatisi in occasione di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici raggi X etc.);

22) causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, mareggiate, valanghe e slavine;

23) derivanti da attività informatica in genere (uso o abuso di internet o simili sistemi; violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d’autore;

qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti salvo quanto specificatamente assicurato;

24) nel caso in cui l’abitazione assicurata indicata nella scheda di polizza fosse stata dichiarata “locata” i danni riconducibili alla Responsabilità del Contraente e non derivanti dalla proprietà dell’abitazione assicurata.

SEZIONE TUTELA LEGALE Le garanzie non sono valide:

• per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

• in materia fiscale ed amministrativa;

• per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

• per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;

• per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

• per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;

per fatti dolosi delle persone assicurate;

per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;

per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione assicurata;

per la proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l’abitazione assicurata, per la locazione di immobili o parte di essi;

per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune

• per i sinistri derivanti da contratti che al momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei Contraenti;

• per vertenze di qualsiasi natura nei confronti della Società, delle sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 codice civile e degli amministratori delle medesime.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata alla Società entro dieci giorni da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia di sinistro può essere presentata:

• a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20

• a mezzo fax al numero verde 800 60 61 61

• a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma

• a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it

• a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

• rivolgendosi al proprio intermediario

Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.

1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l’Assicurato, entro dieci giorni successivi alla denuncia, deve inviare una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l’indicazione del rispettivo valore.

Relativamente alle garanzie della Sezione Furto, il Contraente o l’Assicurato deve presentare, entro lo stesso termine, denuncia all’Autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne ad HDI copia autenticata.

Per i sinistri relativi alle garanzie della Sezione Incendio la denuncia all’Autorità deve essere presentata solo se richiesta da HDI.

Il Contraente o l’Assicurato è obbligato a conservare, fino al primo sopralluogo del Perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, le tracce ed i residui del sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve dare la dimostrazione dell’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova.

Per le garanzie della Sezione Responsabilità Civile in caso di sinistro, devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza,

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nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Per le garanzie della sezione Tutela Legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o direttamente ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea) (di seguito ARAG SE) utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro inserito in allegato alle “Condizioni di assicurazione”, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG SE, oltre allo Stato di Famiglia aggiornato al momento del sinistro, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG SE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG SE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.

L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con HDI e/o ARAG SE.

Assistenza diretta

Non sono previste prestazioni fornite da enti o strutture convenzionate.

Gestione da parte di altre imprese

I sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale sono gestiti, per conto della Società, da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia. Il sinistro può essere comunicato, oltre che alla Società, anche ad ARAG ai numeri fax:

+39.045.8290.557 per le sole nuove denunce e +39.045.8290.449 per i successivi scambi di corrispondenza, oppure all’indirizzo di posta elettronica denunce@ARAG.it per le sole nuove denunce e all’indirizzo di posta elettronica sinistri@ARAG.it per l’invio di successiva documentazione.

Prescrizione

I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell’evento.

Nell’assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

Dichiarazioni inesatte o

reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Obblighi dell’impresa

I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l’indennizzo sono variabili in funzione dell’entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.

Per i sinistri ascrivibili alle sezioni Incendio e Furto segnaliamo che verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, HDI provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell’Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.

Quando e come devo pagare?

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la

stipulazione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al:

proprietario di un’abitazione che vuole assicurare il suo fabbricato ed il relativo contenuto.

affittuario che vuole tutelare l'abitazione a lui locata ed il contenuto.

Quali costi devo sostenere?

(12)

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società (2019), è, in percentuale, pari al 22,48% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 22,48 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Si segnala che i costi di intermediazione a carico dell’aderente sono compresi nei premi indicati nella Scheda di polizza e conteggiati per ciascuna forma di copertura prescelta. Tali premi sono “finiti” e null’altro deve essere corrisposto dall’aderente.

Regime fiscale

Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al:

• 22,25% per la sezione Incendio – La garanzia Terremoto è esente da imposte;

• 22,25% per la sezione Furto;

• 22,25% per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi;

• 21,25% per la sezione Tutela Legale.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

Regime fiscale per la garanzia Terremoto.

Il premio relativo alla garanzia Terremoto è assoggettato alla detrazione di imposta ai sensi dell’art.13 bis del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni tempo per tempo vigenti, nonché dalla Legge di Stabilità 2018.

La Società rilascerà dichiarazione al fine dell’eventuale spettanza della detrazione d’imposta, in base alla vigente normativa in materia di IRPEF. Tale dichiarazione indicherà i premi complessivamente corrisposti nell’anno solare, nonché la parte di premio detraibile.

Per ottenere la dichiarazione relativa al premio pagato nell’anno solare per il quale viene richiesta detrazione d’imposta, il Contraente dovrà collegarsi al sito internet: http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/servizi/detraibilitafiscale.aspx

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società:

www.hdiassicurazioni.it alla sezione “Assistenza / Reclami”.

In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdia.it; fax: +39.06.42103583;

posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma.

Qualora l’intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’intermediario stesso.

La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

E’ possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Si segnala che questo tipo di polizza può essere stipulata solo per la copertura di un mutuo.

In tal caso si invita a leggere le informazioni sotto riportate.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA

L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA

ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA

SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

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