• Non ci sono risultati.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO,IN FAVORE DEL COMUNE DI CARBONIA, DEL VEICOLO 4X4 MARCA SUZUKI, MODELLO VITARA, TARGATO CJ301LH, DI PROPRIETÀ DELLA EX PROVINCIA DI CARBONIA

IGLESIAS ED IN DOTAZIONE ALL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI I sottoscritti signori: --- – Putzulu Palmiro, nato a Bolotana il giorno 12 settembre 1950, domiciliato per la carica a Carbonia nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente dell’Area dei “Servizi Ambientali” - nominato con Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 13.05.2015, che trovasi depositato agli atti dell’ex Provincia di Carbonia Iglesias – il quale agisce in nome e per conto della: --- – ex Provincia di Carbonia Iglesias, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, via Mazzini n. 39, codice fiscale 92121570920, denominata “comodante” nel corpo del presente atto, legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni dello Statuto Provinciale; --- - Mocci Silvia, nata a Villacidro il giorno 13/09/1953, domiciliata per la carica a Carbonia nella sede dell’Ente che rappresenta, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ambiente - nominata con Decreto Sindacale protocollo n. 8755 del 14.03.2014, che trovasi

(2)

depositato agli atti del Comune di Carbonia – la quale agisce in nome e per conto del: ---

- Comune di Carbonia con sede a Carbonia, Piazza Roma n. 1, codice fiscale 81001610922, denominato nel corpo del presente atto “comodatario”, legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; --- --- PREMETTONO QUANTO SEGUE: --- – in data 01.03.2010 la Provincia di Carbonia Iglesias ha sottoscritto - con la Regione Sardegna, le Province, le Organizzazioni Sindacali, l’ANCI, Italia Lavoro e le Associazioni Datoriali - l’Accordo Quadro per l’attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro; --- - in data 22.04.2010 la Provincia di Carbonia Iglesias ha sottoscritto - con l’Assessorato Regionale del Lavoro - il Verbale di Accordo relativo al bonus da riconoscere in favore dei lavoratori già beneficiari di ammortizzatori sociali interessati da percorsi di reimpiego; --- - con Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 77 del 04.08.2010 e n. 82 del 23.08.2010 sono stati approvati i progetti provinciali per l’inserimento di lavoratori posti in mobilità e interessati da terza proroga o più; --- - con successive Deliberazioni di Giunta Provinciale i progetti provinciali di utilizzo dei lavoratori posti in

(3)

mobilità e interessati da terza proroga o più sono stati prorogati fino alla data ultima del 31.08.2014; --- - con L.R. n. 5/2015, articolo 29, comma 36, è stato previsto che gli enti locali - che alla data del 31 dicembre 2014 avevano in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali - possono prevedere, in favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. Tali progetti possono essere predisposti ed attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni provinciali; --- - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 08.05.2015 il Comune di Carbonia ha approvato il progetto per l’attivazione di cantieri comunali finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all’art. 10 bis della Legge n. 89/2014, ovvero

"prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive"; --- - i lavoratori impiegati nel cantiere comunale sono pari, a seguito di due rinunce, a n. 29 unità di cui n. 18 già in utilizzo presso l’ex Provincia di Carbonia Iglesias; --- - con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 31 del 23.06.2015 l’ex Provincia di Carbonia Iglesias ha approvato il progetto - realizzato dal Servizio Ambiente del Comune di Carbonia ed allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 08.05.2015 sopra richiamata - dando mandato al Servizio

(4)

competente per l’approvazione e la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Carbonia per la gestione in concerto del cantiere comunale; --- - con la Convenzione del 23.06.2015 stipulata tra l’ex Provincia di Carbonia Iglesias ed il Comune di Carbonia, si è proceduto a disciplinare la gestione in concerto del cantiere comunale per l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, della L.R. n. 5/2015, individuando il personale, le attività che dovranno essere svolte in concerto tra i due Enti, relative alla manutenzione per l’eliminazione dei combustibili vegetali lungo la viabilità e le aree del territorio comunale di Carbonia, nonché i compiti delle parti; --- - con nota prot. n. 21049 del 19.06.2015, acquisita al protocollo dell’ex Provincia di Carbonia Iglesias in data 22.06.2015 con il n. 12293, il Comune di Carbonia ha richiesto la disponibilità di un automezzo – assegnato in dotazione all’Area dei Servizi Ambientali – da utilizzare per le attività del cantiere di cui alla Convenzione sopra richiamata. --- Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, --- --- LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE --- --- Articolo 1 (Oggetto del contratto) --- L’ex Provincia di Carbonia Iglesias, come sopra rappresentata, concede in comodato d’uso gratuito al Comune di Carbonia che,

(5)

come sopra rappresentato, a tale titolo accetta, il veicolo 4x4 marca Suzuki, modello Vitara, targato CJ301LH, di proprietà della ex Provincia di Carbonia Iglesias ed in dotazione all’Area dei Servizi Ambientali, affinchè se ne serva esclusivamente per le finalità riportate all’articolo 2 del presente contratto. --- --- Articolo 2 (Destinazione d’uso) --- Il bene viene concesso in comodato d’uso esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cantiere di cui al progetto approvato con la Convenzione del 23.06.2015 richiamata in premessa. --- --- Articolo 3 (Durata del comodato) --- L’autoveicolo in oggetto viene concesso in comodato d’uso gratuito a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla data del 21.10.2015, ovvero fino alla scadenza del termine stabilito per la durata del cantiere. --- Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto. Eventuali rinnovi e/o proroghe dovranno essere concordati per iscritto dalle parti contraenti. --- --- Articolo 4 (Obblighi del comodatario e divieti) --- Il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia nonché ad utilizzare il veicolo concesso in comodato d’uso gratuito esclusivamente per i fini istituzionali dell’Ente, nel rispetto della destinazione d’uso concessa indicata

(6)

all’articolo 2 del presente contratto. --- Il comodatario, pertanto, si impegna a non distrarre il bene dall'uso per il quale è stato assegnato, pena la rescissione del contratto. --- Il comodatario è obbligato a restituire il bene in oggetto alla scadenza del termine convenuto, indicato all’articolo 3 del presente atto. --- Qualora, durante la pendenza del contratto, venissero meno gli scopi e le finalità per i quali è stato concesso il comodato, oppure in caso di recesso o risoluzione del contratto, il veicolo dovrà essere immediatamente riconsegnato al comodante.

Il comodatario non potrà concedere in godimento a terzi – nemmeno temporaneamente - il veicolo in oggetto, indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa del godimento stesso, pena l'immediata rescissione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno. --- Al comodatario è fatto divieto, inoltre, di cedere il presente contratto, a pena di nullità. --- L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al comodatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal risarcimento del danno. --- Il comodatario si impegna a mantenere il bene nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento legato al normale uso del veicolo. ---

(7)

--- Articolo 5 (Responsabilità del comodatario) --- Il comodatario è custode del veicolo dato in comodato ed è direttamente responsabile verso il comodante e verso i terzi dei danni causati nell’uso del bene; il comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare dal fatto, omissione o colpa di coloro che utilizzano il mezzo dato in comodato. --- Sarà, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante da: --- - l’inosservanza o l'imperfetta osservanza delle norme vigenti in materia di codice della strada, di sicurezza stradale e di ogni altra normativa vigente in materia; --- - i danni arrecati a persone o cose, derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell’uso del veicolo; --- - tutti i danni cagionati dall'uso, ancorché adeguato, del mezzo, commessi nello svolgimento di attività diverse da quelle per cui il veicolo è stato assegnato o commessi successivamente alla scadenza del contratto, nelle more della riconsegna del mezzo. --- --- Articolo 6 (Consegna del veicolo) --- Il veicolo in oggetto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, mediante dazione della chiave, della carta di circolazione e della polizza assicurativa - a mani della dirigente dell’Area del Servizio Ambiente del Comune di Carbonia – contestualmente alla sottoscrizione del

(8)

presente contratto. --- --- Articolo 7 (Garanzia per vizi) --- Il comodante dichiara che il veicolo in oggetto è in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano in alcun modo inficiarne il suo utilizzo. --- Dichiara, inoltre, che il veicolo è stato sottoposto a revisione in data 11.09.2013 con esito regolare e che la copertura assicurativa ha validità fino al giorno 31.12.2015.

Il comodatario conferma di aver trovato il veicolo in buono stato di manutenzione ed efficienza, esente da vizi che possano inficiarne la sua funzione. --- --- Articolo 8 (Spese ordinarie e straordinarie) --- Ai sensi dell’articolo 1804 del codice civile, sono a carico del comodatario le spese ordinarie legate all’utilizzo del veicolo oggetto di comodato, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il consumo di carburante, dell’olio motore e dei lubrificanti nonché quelle per la sostituzione degli pneumatici, della batteria e delle lampadine, senza diritto di rivalsa. --- Sono, inoltre, a carico del comodatario le spese sostenute per la riparazione da danni provocati al veicolo, imputabili al comodatario stesso, le spese conseguenti ed ulteriori legate ad eventuali danni o incidenti provocati nell’uso del mezzo nonché le spese legate all’irrogazione di sanzioni amministrative e contravvenzioni. ---

(9)

Il Comune di Carbonia, pertanto, si impegna a tenere indenne l’ex Provincia di Carbonia Iglesias da qualunque spesa e/o aggravio economico legato a danni o incidenti provocati nell'utilizzo del mezzo. --- Sono, invece, a carico del comodante le spese straordinarie necessarie ed urgenti sostenute dal comodatario per la conservazione del mezzo. --- Per quel che concerne le spese relative alle assicurazioni RCA ed altre tasse automobilistiche (es. tassa di possesso), le stesse sono da considerarsi a carico del comodante in quanto proprietario del mezzo. --- --- Articolo 9 (Risoluzione e recesso dal contratto) --- Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, che si intenderà risolto decorsi sette giorni dalla data di comunicazione del recesso. --- Per quanto non espressamente regolato negli articoli precedenti, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. --- --- Articolo 10 (Elezione di domicilio) --- A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede della ex Provincia di Carbonia Iglesias, ubicata a Carbonia in via Mazzini n. 39. --- --- Articolo 11 (Controversie) --- Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di

(10)

tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere, in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari. --- --- Articolo 12 (Norma di rinvio) --- Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti rinviano espressamente agli articoli 1803 e seguenti Codice Civile e a tutte le altre norme vigenti in materia. --- Articolo 13 (Spese contrattuali e registrazione in caso d’uso) Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella di cui all’Allegato B al D.P.R.

26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. --- Eventuali altre spese od oneri di natura fiscale inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del comodatario, senza diritto di rivalsa. --- Le parti dichiarano espressamente che il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, con spese di registrazione a carico della parte che ne richiede la registrazione. --- Il presente atto, composto da cinque fogli, scritti su dieci facciate per intero oltre le firme, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti - per integrale accettazione - in calce a questa pagina e a margine di ciascun foglio.

Carbonia, lì

Per l’ex Provincia di Carbonia Iglesias Per il Comune di Carbonia

Riferimenti

Documenti correlati

immobili rientranti nelle disponibilità della stessa e risultanti dall’allegato A, nonché in uso i beni mobili come da verbale di consegna sottoscritti. L’Azienda

L’Impresa, preso atto della natura dell’appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le

Lo Sperimentatore principale, quando prescritto, deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di

1) Tutti i rendiconti sono collazionati dalla Società di distribuzione Egea Music che presenta annualmente alla Società/Licenziataria - entro il 30 marzo - il rendiconto generale

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni

2.1 Il Contratto ha per oggetto il Servizio di assistenza e supporto alla Fondazione nello svolgimento delle attività afferenti alla gestione finanziaria delle

In ogni caso, Il “Adamantis Tour Operator” è l’unico responsabile sull’erogazione dei servizi speciali, vantaggi economici o benefici esclusivamente offerti

 Installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture