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S.I.Ve.M.P Cassazione Penale Sentenza n. 17203/2007 1

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S.I.Ve.M.P Cassazione Penale Sentenza n. 17203/2007

1 Cassazione Penale, Sezione VI, Sent. n. 17203 del 04/05/2007

Omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto in data 19/12/2005 il Giudice per le Indagini Preliminari di Roma ha disposto la archiviazione del procedimento n. 26724/05 Gip a carico di H.A.M. per esercizio abusivo della professione [art. 348 c.p.] e per violazione della normativa speciale in materia di necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività sanitaria (R.D. n. 1265 del 1934, art. 19).

Avverso il suindicato decreto ha proposto ricorso per cassazione il denunciante, I.R., chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 408 c.p.p., comma 2, art. 127 c.p.p., e art. 409 c.p.p., comma 6, per la omessa notifica dell'avviso di richiesta di archiviazione (nonostante esplicita richiesta in tal senso nell'esposto a suo tempo presentato) e per la conseguente impossibilità di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p..

Nella imminenza della odierna udienza camerale è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse di H.A.M., con la quale si sostiene che l'attuale ricorrente non poteva essere qualificato come persona offesa dai reati ipotizzati, ma al più come semplice danneggiato, e che conseguentemente lo I. non aveva diritto alla notifica della richiesta di archiviazione. Anche la difesa di I.R. ha presentato una memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già chiarito che in tema di esercizio arbitrario di una professione, benché il bene tutelato dall'art. 348 c.p. sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, e debba quindi ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la P.A., cio non toglie che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale in questione (sez. 5ª sent. n. 3996 del 18/11/2004, rv. 230240).

La qualità di persona offesa dal reato in esame deve, dunque, essere riconosciuta esclusivamente allo Stato, come titolare dell'unico interesse tutelato dalla norma, e non anche ad altri soggetti, quali i privati che abbiano avuto rapporti con il professionista abusivo, i quali possono assumere, se mai, la qualifica di danneggiati dal reato.

Considerazioni analoghe valgono in riferimento alla contravvenzione di cui al R.D. n. 1265 del 1934, art. 193, norma che mira a tutelare l'interesse generale dello Stato ad esplicare attività di controllo, tramite apposite autorizzazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono attività sanitaria.

Ne discende che I.U. non è persona offesa, ma può al più qualificarsi come soggetto danneggiato dal reato, privo di legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Pertanto, nel caso di specie, correttamente non si è provveduto a notificare allo I. l'avviso della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma II.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 [mille], non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 [mille] in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007

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