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1) Permuta di immobili ad uso abitativo Opzione per il prezzo valore: Non è ammissibile l atto integrativo

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Novità fiscali del 10 giugno 2009: permuta di immobili ad uso abitativo e opzione per il "prezzo-valore"; la qualifica di socio di società di persone esclude l’accesso al regime dei minimi in qualsiasi caso;

società consortile e rimborsi IVA

Pubblicato il 10 giugno 2009

permuta di immobili ad uso abitativo e opzione per il “prezzo-valore”; la qualifica di socio di società di persone esclude l’accesso al regime dei minimi in qualsiasi caso; società consortile e rimborsi IVA

Indice:

1) Permuta di immobili ad uso abitativo – Opzione per il prezzo valore: Non è ammissibile l’atto integrativo

2) La qualifica di socio di società di persone esclude l’accesso al regime dei minimi in qualsiasi caso

3) Società consortile: Rimborso dell’Iva possibile per i beni ammortizzabili anche nei primi anni di attività senza che siano stati conseguiti i ricavi

4) Brevi fiscali (anche l’avvocato che guadagna tantissimo può non essere soggetto ad IRAP; Robin tax: codici tributo per il versamento dell’addizionale Ires, ecc.)

1) Permuta di immobili ad uso abitativo – Opzione per il prezzo valore: Non è ammissibile l’atto integrativo

Contratto di permuta immobiliare, già registrato dal notaio, privo della richiesta di applicazione del sistema del prezzo-valore (sia pure per mera dimenticanza): La dichiarazione dei permutanti (a questo punto successiva) di volersi avvalere di tale sistema (art. 1, comma 497, della Legge 23.12.2005, n. 266) non può essere regolarizzata con un atto integrativo.

Per conseguenza, la determinazione della base imponibile deve avvenire in base alle regole ordinarie (artt. 43 e 51 del TUR) e, quindi, rimane fermo per l’Ufficio fiscale il potere di procedere all’accertamento di valore ed all’eventuale rettifica ai sensi degli articoli 51 e 52 del TUR.

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Il caso

Un Notaio ha stipulato nel 2007 un atto di permuta di immobili ad uso abitativo tra persone fisiche, contenente l’indicazione del valore di ciascuno dei beni permutati, determinato secondo i criteri di cui all’art. 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Peraltro, l’atto registrato nel 2007, non contiene la richiesta di applicazione del criterio del

“prezzo-valore” a causa di mera dimenticanza delle parti.

Su tale problema è stato chiesto di sapere se sia ancora possibile esercitare la suddetta opzione in un atto integrativo.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) introduce la disciplina del c.d. prezzo-valore, ciò deroga all’art. 43 del DPR 26 aprile 1986, n.

131.

In particolare, viene previsto che, su richiesta della parte acquirente, la base imponibile delle cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (requisito oggettivo), poste in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (requisito soggettivo), venga individuata nel “valore catastale” anziché “nel valore venale in comune commercio”, e che il corrispettivo venga dichiarato in regime di indifferenza fiscale, in deroga alla previsione di carattere generale secondo cui l’imposta va applicata sul maggiore tra il “valore” ed il corrispettivo pattuito (art.

51, comma 1, TUR).

Affinché si possa applicare tale disciplina, l’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n.

266 prevede che la richiesta al notaio da parte dell’acquirente avvenga “all’atto della cessione”.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, poiché la normativa intende, tra l’altro, fare emergere i reali corrispettivi delle contrattazioni immobiliari, ha escluso che la dichiarazione di cui all’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possa essere contenuta in un atto integrativo successivo al negozio traslativo.

Tale precisazione delle Entrate, deriva anche alla necessità di garantire la certezza nei rapporti giuridici e di tutelare il reciproco affidamento tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.

Difatti, ha rilevato l’Agenzia, la scelta compiuta all’atto del trasferimento di volersi avvalere della disciplina del prezzo-valore, produce, infatti, conseguenze immediate in ordine all’attività di controllo degli Uffici, inibendo i poteri di rettifica (art. 52, comma 5-bis, TUR).

Non è ipotizzabile, ad esempio, che l’attività di accertamento sul valore avviata dall’Ufficio, possa essere inibita dall’acquirente attraverso la presentazione di un atto integrativo diretto a chiedere l’applicazione del meccanismo del prezzo-valore.

Conclusioni

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Sulla base di tali considerazioni, a parere delle Entrate, non é possibile estendere il parere più favorevole al contribuente fatto precedentemente dall’Amministrazione finanziaria in materia di benefici prima casa (C.M. n. 38/2005) nonché di agevolazioni per il trasferimento di immobili compresi in aree soggette a piani di recupero (R.M. n. 110/2006), secondo cui è possibile integrare, con un atto successivo, il negozio traslativo non contenente la dichiarazione di volere beneficiare del regime fiscale di favore.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 145/E del 09.06.2009)

2) La qualifica di socio di società di persone esclude l’accesso al regime dei minimi in qualsiasi caso

L’esclusione dal regime dei contribuenti minimi, prevista dall’art. 1, comma 99, lettera d), della Legge n. 244/23007, opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta eserciti in forma individuale un’attività d’impresa, artistica o professionale e partecipi a società di persone o associazioni anche se nel corso di tale periodo d’imposta la partecipazione venga dimessa.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un quesito (oggetto di interpello), chiarendo coma debba essere inteso il concetto di contestualità tra partecipazione a società di persone o associazioni professionali ed esercizio in forma individuale di un’attività d’impresa, artistica o professionale.

In particolare, sul dilemma se l’avverbio “contestualmente” significhi “nello stesso momento”

ovvero “nel medesimo periodo d’imposta”, tale Agenzia propende per la seconda soluzione (cioè, nello stesso periodo di imposta).

Infatti, il legislatore ha voluto evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta ed imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione.

Nel caso di specie, il reddito prodotto dalla S.A.S. per il periodo che va dal 1° gennaio 2009 al 6 febbraio 2009 (data di scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci) deve essere determinato secondo le regole proprie del TUIR dedicate al reddito d’impresa ed imputato per trasparenza all’unica socia (C.M. n. 54/E/2002, punto 5) mentre quello prodotto dalla prosecuzione dell’attività d’impresa in veste individuale, nel suddetto caso non può essere determinato e tassato secondo le regole riservate ai contribuenti minimi.

La questione

La socia accomandataria della S.A.S., detiene il 50% del capitale sociale. Il restante 50% viene detenuto dal socio accomandante, che nel 2008 ha ceduto all’altro l’intera quota di sua proprietà.

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Poiché entro sei mesi da tale ultima data poiché non é stata ricostituita la pluralità dei soci, ai sensi dell’art. 2323 c.c., la società si é sciolta.

Alla luce di ciò, la socia accomandataria ha chiede di sapere se sia consentito avvalersi per l’anno 2009 del regime dei contribuenti minimi, disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), nel caso in cui continui la stessa attività economica, precedentemente svolta in forma societaria, come ditta individuale, essendosi sciolta la società per il decorso del termine semestrale senza che vi sia stata la ricostituzione della pluralità dei soci.

Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche in tali evenienze non è possibile fruire del regime dei minimi spiegandone (si veda sopra) la relativa ratio.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 146/E del 09.06.2009)

3) Società consortile: Rimborso dell’Iva possibile per i beni ammortizzabili anche nei primi anni di attività senza che siano stati conseguiti i ricavi

La società consortile (S.r.l.), che sostiene l’attività vitivinicola ed enoturistica-ricettiva dei consorziati, può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile limitatamente all’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili o di beni e servizi utilizzati per studi e ricerca.

Non è di ostacolo la circostanza della mancanza di ricavi nei primi anni di attività.

E’ questa la precisazione fatta dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 147/E del 09.06.2009 che ha, così, risposto ad una società consortile, costituita, sotto forma di S.r.l. nel 2003, per iniziativa di alcune primarie aziende del settore vitivinicolo, proponendosi di sostenere l’attività vitivinicola ed enoturistica–ricettiva dei consorziati, tramite lo studio, lo sviluppo e il miglioramento delle tecniche di coltivazione della vite, di vinificazione, di commercializzazione e di marketing, nonché la valorizzazione del territorio mediante la realizzazione di progetti enoturistici ricettivi, idonei a creare un rapporto sempre più integrato tra turismo e prodotti locali.

Nell’ambito della propria attività tale società può commissionare ed eseguire studi e ricerche nel settore vitivinicolo.

Per la realizzazione del progetto la società istante ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico un contratto di programma che prevede, tra l’altro, l’erogazione di contributi in conto capitale attribuiti direttamente al Consorzio.

A seguito del perfezionamento di detto contratto la società ha sostenuto costi rilevanti per l’acquisto di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi destinati all’attività di ricerca, conseguendo, nel contempo, esigui ricavi, derivanti dalla vendita di vino di propria realizzazione,

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frutto dell’attività di ricerca fin ad ora svolta.

La sproporzione tra i costi sostenuti e i ricavi conseguiti può caratterizzare l’attività del consorzio anche negli anni futuri, fino a quando l’esperienza non porterà a produrre i ricavi.

Alla luce di ciò, la società ha chiesto di sapere se, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/72, possa chiedere ed ottenere il rimborso del credito Iva maturato, relativo agli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi destinati all’attività di studio e ricerca.

Presupposti per il rimborso IVA

Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rimborso del credito Iva può essere chiesto, quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 30 del DPR n. 633/72, da colui che risulta essere soggetto passivo d’imposta.

Peraltro, ha rilevato l’Agenzia, il fatto che l’ente rivesta la qualità di soggetto Iva non implica automaticamente che lo stesso abbia diritto a detrarre l’imposta assolta in relazione agli acquisti.

E’ necessario, infatti, che i beni e servizi acquistati siano destinati ad essere utilizzati in operazioni imponibili ad Iva o in operazioni che comunque, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, conferiscano il diritto alla detrazione.

Tale circostanza comporta una valutazione delle situazioni di fatto collegate all’esercizio dell’attività, che non può essere svolta in sede di risposta ad istanza di interpello.

La spettanza del diritto alla detrazione non è, comunque, necessariamente esclusa dalla iniziale esiguità delle operazioni imponibili attive, giacché in virtù del principio della neutralità dell’Iva anche le spese di investimento, effettuate ai fini dell’esercizio di un’impresa, devono essere ricondotte all’attività economica esercitata.

La mancanza di ricavi nei primi anni di attività non può essere configurata, di per sé, come un impedimento alla detrazione dell’Iva quando gli acquisti sono relativi a beni e servizi impiegati nell’attività di impresa e in funzione di operazioni imponibili.

E’, infatti, errato ritenere che l’attività imprenditoriale propriamente detta abbia inizio soltanto in corrispondenza di operazioni attive, e in presenza di un reddito imponibile (sentenze Corte di Cassazione n. 1863/2004; n. 5739/2005).

In particolare, in merito alla spettanza del rimborso (e, nel presupposto, da verificare, che l’Iva sia detraibile), secondo il parere delle Entrate, l’art. 30, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/72 consente di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili o di beni e servizi utilizzati per studi e ricerca.

Per individuare i beni ammortizzabili occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi.

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In linea generale, in base agli articoli 102 e 102 del TUIR, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Pertanto, se i beni e i servizi acquistati dal consorzio rispondono alle caratteristiche e all’utilizzo sopra descritto dalla stessa Agenzia delle Entrate, l’eccedenza Iva ad essi riferibile può essere chiesta a rimborso.

Infine, per ciò che concerne l’eccedenza Iva riferibile all’acquisto di beni e servizi utilizzati per finalità di studio e ricerca, l’Agenzia ha affermato che costituisce requisito necessario affinché si intenda realizzato il presupposto stabilito dall’art. 30, secondo comma, lett. c) del DPR n.

633/72, l’impiego diretto e strumentale degli stessi, da parte del Consorzio, nell’ambito dell’attività di impresa esercitata.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 147/E del 09.06.2009)

4) Brevi fiscali

– Ai fini ICI la nuova rendita opera anche prima della notifica del provvedimento

Se è stata modificata la rendita catastale occorre tenerne subito conto al fine della determinazione della base imponibile ICI.

Infatti, ciò vale anche per i periodi che precedono la notifica del provvedimento.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 12029 del 25.05.2009)

– Anche l’avvocato che guadagna tantissimo può non essere soggetto ad IRAP

Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione “l’entità del reddito prodotto dal professionista non costituisce elemento di per sé decisivo ai fini dell’assoggettamento ad IRAP”.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 13038 del 05.06.2009)

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IVA rimborsabile per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Con la risoluzione n. 147/E del 09.06.2009 (si veda sopra), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dà diritto al rimborso l’eccedenza di Iva detraibile maturata da un consorzio per l’acquisto di beni e i servizi destinati ad attività di studio. Un’opportunità valida a patto che si rispettino due condizioni fondamentali:

– i beni e servizi acquistati devono essere usati in maniera diretta e strumentale nell’esercizio d’impresa e in funzione di operazioni imponibili o che comunque consentono la detrazione dell’imposta;

– il consorzio deve agire in qualità di soggetto passivo d’imposta.

Oltre ai beni e servizi per studi e ricerche può essere chiesto a rimborso anche l’eventuale credito Iva relativo all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, sempre che siano destinati a operazioni imponibili o che comunque danno diritto alla detrazione dell’imposta.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 09.06.2009)

– Robin tax: codici tributo per il versamento dell’addizionale Ires

Pronti i codici tributo che le società del settore petrolifero e del gas dovranno utilizzare per versare, tramite modello F24, la cosiddetta Robin Hood Tax, l’addizionale di 5,5 punti percentuali dell’aliquota dell’Ires introdotto dalla manovra d’estate.

L’addizionale, che si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, deve essere versata da tutti i soggetti che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di energia elettrica, benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale.

In particolare, la risoluzione n. 149/E del 09.06.2009 ha comunicato che i codici tributo per il versamento tramite F24 dell’addizionale all’Ires sono:

– “2010” – Addizionale IRES settore petrolifero e gas – Acconto prima rata;

– “2011” – Addizionale IRES settore petrolifero e gas – Acconto seconda rata o in unica soluzione;

– “2012” – Addizionale IRES settore petrolifero e gas – Saldo.

– Istituiti dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale

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all’IRES

La risoluzione n. 148/E del 09.06.2009 ha istituito i seguenti codici tributo:

– “2013” denominato “Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas– art.3, c. 2, L. n. 7/2009 – Acconto prima rata

– “2014” denominato “Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas– art. 3, c. 2, L n. 7/2009 – Acconto seconda rata o in unica soluzione

– “2015” denominato “Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas – art. 3, c. 2, L. n.7/2009 – Saldo.

– Privilegio speciale a favore dello Stato sull’immobile trasferito

Il privilegio speciale a favore dello Stato sull’immobile trasferito, a garanzia del credito di imposta, si concreta in un rapporto diretto tra creditore ed immobile che prescinde dalla persona del debitore.

Il relativo diritto può essere esercitato, pertanto, senza beneficium excussionis, con diritto di rivalsa nei confronti dell’alienante.

E’ da escludere che il privilegio accordato ai crediti dello Stato in materia di imposta di registro possa ritenersi esteso alle sopratasse, avendo queste natura afflittiva e non risarcitoria.

(Comm. Trib. Centrale, sentenza n. 374 del 12.05.2009)

– Sentenza di omologazione del concordato preventivo

La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina effetti propri, in particolare l’obbligazione assunta dall’imprenditore a pagare determinate somme ai creditori, ed é, quindi, vincolante sia per il primo che per i secondi.

Tale circostanza porta a ritenere legittima l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro.

(Comm. Trib. Centrale, sentenza n. 373 del 12.05.2009)

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A cura di Vincenzo D’Andò

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