fabio.pizzutilo@uniba.it
https://www.uniba.it/docenti/pizzutilo-fabio
Capitolo 2
Problema di costi / benefici
Regolamentazione per principi o regolamentazione dettagliata?
Come organizzare la Vigilanza?
La Vigilanza influenza in modo significativo la struttura, l’operatività e le performance degli intermediari finanziari
Capitolo 2 (eccetto par. 2.2.2)
The European System of Financial Supervision
European Banking Union
SSM
Single Supervisory Mechanism, Meccanismo unico di vigilanza
Single Rulebook
SRM
Single Resolution Mechanism, Meccanismo unico di risoluzione [crisi]
EDIS
European Deposit Insurance Scheme Schema Europeo di Assicurazione dei
Depositi
• E’ un'autorità indipendente dell'Unione europea
• Opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo.
• NON ha la responsabilità della vigilanza dei singoli istituti
finanziari
• Il compito principale dell'ABE è contribuire, attraverso l'adozione di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del corpus unico di norme del settore bancario.
Established
• 01.01.2011
Chairperson
•José Manuel Campa
Headquarter
•La Defense Paris
Website
•www.eba.europa.eu
Marzo 2022, 115 significant banks. 13 Italiane:
Banca Carige, Banca Mediolanum, Monte dei Paschi di Siena, Popolare di Sondrio, Banco BPM, BPER Banca, Cassa Centrale Banca, Credito Emiliano, FINECOBank, ICCREA Banca, Intesa San Paolo, MedioBanca, Unicredit.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/html/ssm.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/services/media/html/player.en.html?youtubeI D=gW-5AtmyByc
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
✓Esercita l’alta Vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio
✓delibera sulle materie attribuite dal T.U.B e da altre Leggi
✓la sua attività si esplica in pareri e provvedimenti amministrativi
✓per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della Banca d’Italia.
Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
✓adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal T.U.B.
✓in caso di urgenza sostituisce il CICR
✓ Vigila sulle banche e sui gruppi bancari (less significant)
✓Ha competenze di vigilanza anche su altri intermediari finanziari
✓Nell’esercizio delle funzioni di Vigilanza emana regolamenti, impartisce istruzioni e adotta provvedimenti
✓ Ha competenze anche riguardo la tutela della trasparenza delle
condizioni contrattuali
✓Le sue funzioni di “Banca Centrale” si sono ridotte con l’avvio dell’EBU.
Established
• 10.08.1893
Governatore
•Ignazio Visco
Headquarter
•Roma, Via Nazionale
Website
•www.bancaditalia.it
I cambiamenti del settore finanziario e l’integrazione europea hanno determinato un mutamento dell’approccio di Vigilanza da un assetto di tipo amministrativo-strutturale
in cui Banca d’Italia godeva di notevoli poteri discrezionali ad uno di natura regolamentare e prudenziale
➔ Sana e prudente gestione dei soggetti vigilati (banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento)
➔ Stabilità complessiva
➔ Efficienza e competitività del sistema finanziario
➔ Osservanza delle disposizioni in materia creditizia
Le diverse autorità devono collaborare tra loro anche mediante scambio di informazioni al fine di agevolare le proprie funzioni
Intermediario Stabilità Trasparenza e correttezza Tutela della concorrenza Banche Banca d'Italia CONSOB e Banca d'Italia AGCM
SIM, SGR, SICAV Banca d'Italia CONSOB AGCM
Assicurazioni IVASS IVASS e CONSOB AGCM
Fondi Pensione COVIP COVIP AGCM
Obiettivo
VIGILANZA INFORMATIVA
VIGILANZA ISPETTIVA VIGILANZA
REGOLAMENTARE
VIGILANZA
CONSOLIDATA
VIGILANZA STRUTTURALE (controlli all’entrata)
VIGILANZA PRUDENZIALE (coefficienti patrimoniali)
VIGILANZA PROTETTIVA (tutela depositanti)
FAIR PLAY REGULATION (trasparenza)
Rappresenta il cuore dell’attuale Vigilanza sul sistema bancario in quanto è l’insieme di regole entro cui deve essere esercitata
l’attività bancaria
L’autorizzazione all’attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni (art. 14 T.U.B.):
1. sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (Banca Popolare/ Banca di credito
cooperativo/ Banche di Garanzia Collettiva);
2. sede legale e direzione generale siano nel territorio della Repubblica 3. il capitale versato sia non inferiore a 10 €mln per le banche Spa, ban- che Popolari e banche di garanzia collettiva e a 5€ mln di € per le BCC 4. venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto 5. il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate dei
requisiti previsti di onorabilità, competenza e correttezza
6. coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e con- trollo abbiano requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
7. non sussistono, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza.
L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia
E’ negata quando non risulti garantita la sana e prudente gestione o la capacità di rimanere sul mercato in modo efficiente.
Le banche autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto da BI.
La revoca dell’autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita BI o su
proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali è stata rilasciata;
b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) è accertata l’interruzione dell’attività bancaria per più di sei mesi ; d) nei casi di liquidazione coatta amministrativa.
Le banche dei Paesi aderenti al SSM autorizzate nella loro nazione
possono liberamente aprire succursali in altri Paesi UE (principio della
“single licence” – passaporto unico). Sono soggette alla Vigilanza ed
alla regolamentazione bancaria del proprio Paese di origine (principio
dell’ “home country control”).
S.p.A. Scarl
Banche Popolari
Banche di credito cooperativo
Banche di Garanzia collettiva
- Vincoli alla detenzione di partecipazioni
- Anche soggetti industriali possono oggi controllare una banca
- Numero minimo di soci - Si sta «incentivando» la
trasformazione in SpA di
quelle di maggiori dimensioni
Il gruppo bancario cooperativo è composto da una società per
azioni capogruppo, autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, il cui capitale deve essere detenuto per almeno il 50% dalle BCC
appartenenti al gruppo
Il patrimonio netto non può mai essere inferiore a 1 €MLD
esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto di “coesione”
Dal 2019 sono operativi ICCREA banca e Cassa Centrale Banca
Disposizioni particolari sono previste per le BCC aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano
L’adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in
forma di banca di credito cooperativo
Assegna al capitale (patrimonio di vigilanza) la funzione di presidio principale contro i rischi di gestione
Impone che sussista un rapporto minimo tra capitale e rischi (adeguatezza patrimoniale): la gestione di una banca deve essere orientata all’assunzione di rischi coerenti con il proprio patrimonio
Mira a controllare e contenere i rischi dei singoli intermediari
Articolo 53 T.U.B.
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione
1988 (Basilea 1)
• Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito 1996 (emendamento a Basilea 1)
• Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato 2004 (Basilea 2)
2010 (Basilea 3)
Rilevanti modifiche ai requisiti a fronte del rischio di credito. Requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo
Rafforzamento delle disposizioni prudenziali di Basilea 2 e azioni sulla capacità di gestione del rischio da parte del settore bancario
Affinché abbiano efficacia le disposizioni degli accordi di Basilea
devono essere recepite nei singoli ordinamenti giuridici
la ponderazione delle attività è stabilità dall’autorità di vigilanza e differenziata in base a:
— natura delle controparti debitrici;
— rischio paese;
— garanzie ricevute.
%
8
A PV i RW i
Le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all'8% delle attività (in bilancio e non) ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori.
COEFFICIENTE DI
SOLVIBILITA’
I pilastro: requisiti patrimoniali minimi
• Ridefinizione degli elementi costitutivi del capitale
• Misurazione del rischio di credito
• Misurazione dei rischi di mercato
• Misurazione del rischio operativo
II Pilastro: processo di controllo
prudenziale
• Adeguatezza dei presidi operativi finalizzati alla verifica della
coerenza tra rischi assunti e risorse disponibili
III Pilastro: disciplina del mercato
• Definizione dei requisiti di
trasparenza informativa finalizzati alla comunicazione al mercato di
elementi inerenti
l’adeguatezza
patrimoniale
%
8
APVi RW iLe banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimoniale di vigilanza adeguato a fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria
REQUISITO
PATRIMONIALE COMPLESSIVO
PV 8% × RWA + Krm + Kro
Rischio di credito
Rischio di mercato
Rischio di operativo
Per la misurazione di RWA le banche possono utilizzare:
- Metodo standardizzato
- Metodo dei rating interni di base - Metodo dei rating interni
avanzato
Credit ratings are opinions about credit risk. Our ratings express the agency’s opinion about the ability and willingness of an issuer, such as a corporation or state or city government, to meet its financial obligations in full and on time.
AAA
Extremely strong capacity to meet financial commitmentsAA
Very strong capacity to meet financial commitmentsA
Strong capacity to meet financial commitments, but somewhat susceptible to economic conditions and changes in circumstancesBBB
Adequate capacity to meet financial commitments, but more subject to adverse economic conditionsBB
Less vulnerable in the near-term but faces major ongoing uncertainties to adverse business, financial and economic conditionsB
More vulnerable to adverse business, financial and economic conditions but currently has the capacity to meet financial commitmentsCCC
Currently vulnerable and dependent on favorable business, financial and economic conditions to meet financial commitmentsCC
Highly vulnerable; default has not yet occurred, but is expected to be a virtual certaintyC
Currently highly vulnerable to non-payment, and ultimate recovery is expected to be lower than that of higher rated obligationsD
Payment default on a financial commitment or breach of an imputed promise;also used when a bankruptcy petition has been filed
S&P rating Scale - www.spglobal.com/ratings/en/
PROBABILITY OF DEFAULT (PD) bank bank
EXPOSURE AT DEFAULT (EAD) Basel II bank
LOSS GIVEN DEFAULT (LGD) Basel II bank
MATURITY (M) Basel II bank
GRANULARITY (G) Basel II bank
IRB BASE IRB ADV.
REQUISITO
PATRIMONIALE COMPLESSIVO
PV 8% × RWA + Krm + Kro
Requisito a fronte del Rischio di credito
Requisito a fronte del Rischio di
operativo
Il Patrimonio di Vigilanza
NON coincide col
Patrimonio netto
Il rischio di mercato è il rischio legato all’andamento non prevedibile e non governabile di variabili di mercato
Requisito a fronte del Rischio di credito
Requisito a fronte del Rischio di mercato
• Il requisito patrimoniale è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci.
• Oltre ad una metodologia standardizzata è possibile in alternativa il ricorso a modelli interni autorizzati
dall’autorità di vigilanza
▪ Mantiene l’architettura su tre pilastri
▪ Si accresce il peso degli elementi patrimoniali di elevata qualità nel calcolo dei requisiti patrimoniali
▪ Rafforzamento della copertura dei rischi, specie quelli di mercato e relativi ad operazioni di cartolarizzazione
▪ Introduzione delle riserve di capitale (capital buffers)
▪ Introduzione del coefficiente di leva finanziaria
▪ Introduzione di meccanismi di monitoraggio delle condizioni di liquidità a brevissimo e a lungo termine
Basel IV is coming …
2013/36/UE (capital requirements directive IV - CRD IV)
Reg. UE n. 575/2013 (capital requirements regulation - CRR), Circolare Banca d’Italia 285 del 17 dicembre 2013
IL TUB e le Istruzioni di Vigilanza disciplinano minuziosa-
mente le procedure da attivare nel caso in cui la banca entri in uno stato di crisi o non risulti più garantita la sua sana e
prudente gestione
Gli obiettivi sono di minimizzare le esternalità negative, di tutelare i depositanti e di evitare che la crisi di una banca si propaghi all’intero sistema
L’argomento sarà approfondito nella parte finale del corso
Ha l’obiettivo di garantire una adeguata trasparenza al mercato dei servizi finanziari
Riguardano precisi obblighi di informativa alla clientela e rigide norme di comportamento da adottare
Tra gli altri ricordiamo: l’obbligo di pubblicizzazione di prezzi
tassi e condizioni, gli obblighi di comunicazione periodica, gli
obblighi volti a minimizzare i conflitti di interesse, gli obblighi
di conoscenza delle abitudini finanziarie del cliente, ecc.
•Le banche sono tenute ad inviare alla Banca d'Italia, segnalazioni e ogni altro dato e documento richiesto (art. 51 TUB)
•esse trasmettono anche i bilanci
•il collegio sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza che possano
costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (art. 52 TUB)
• analoghi obblighi sono importi ai soggetti incaricati della revisione contabile (art. 52 TUB)
• Con l’avvio della banking union sono stati anche avviati i processi di asset quality review e di stress test.
• indirettamente la Vigilanza informativa ha permesso alla Banca
d’Italia di condizionare l’organizzazione amministrativa e contabile
delle banche e taluni aspetti gestionali
•La Banca d'Italia può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e atti (art. 54 TUB) ;
•Bankitalia può richiedere alle autorità di uno Stato dell’UE di effettuare accertamenti presso succursali di banche italiane
• Bankit può concordare con le autorità di Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei
rispettivi territori
•le ispezioni possono essere ordinarie o straordinarie e riguardare l’intera gestione o finalizzate al controllo di specifiche situazioni.
Da controllo quasi esclusivamente legale/sanzionatorio, l’attività ispettiva della Banca d’Italia ha oggi un elevato contenuto
consulenziale ed è particolarmente attenta agli aspetti economici e
organizzativi delle banche
✓ Ho compreso perché la regolamentazione di vigilanza ed i controlli sono un presidio a tutela della fiducia e cosa si intende per “costi regolamentari”
✓ Sono in grado di descrivere l’architettura del sistema Europeo di Vigilanza sul sistema finanziario
✓ Riesco a discutere dei pilastri dell’Unione Bancaria Europea e del ruolo e delle funzioni dell European Banking Authority (EBA)
✓ So illustrare i criteri di classificazione di una banca “significant”
✓ Conosco le autorità creditizie italiane e so descriverne le principali funzioni
✓ Conosco gli obiettivi della vigilanza sul sistema bancario italiano
✓ Conosco i criteri e la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione all’attività bancaria
✓ So in che casi l’autorizzazione può essere revocata
✓ So compiutamente descrivere le differenze tra Banca SpA, Banca Popolare e Banca di Credito cooperativo
✓ Ho compreso l’importanza ed il ruolo del Gruppo bancario cooperativo
✓ So cosa sia la Vigilanza prudenziale e so descriverne i principi su cui si basa
✓ So discutere del contenuto degli accordi di Basilea
✓ Riesco a descrivere il coefficiente di solvibilità di Basilea 1 ed i suoi limiti
✓ Conosco i tre pilastri di Basilea 2 ed il requisito patrimoniale minimo complessivo
✓ Riesco a descrivere il metodo standardizzato e quelli IRB di base ed avanzato
✓ Ho compreso cosa sia un rating ed il significato dei parametri delle metodologie basate sui rating interni
✓ Conosco le innovazioni apportate dall’Accordo di Basilea 3
✓ Sono in grado di discutere della vigilanza informativa e della vigilanza ispettiva