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s.r.l. Società Tra Professionisti Le Misure a Sostegno della Finanza delle Imprese, degli Autonomi e delle Famiglie.

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Academic year: 2022

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Vicolo Messerangeli, 3 03037 - Pontecorvo (FR)tel. 0776/743770 -33, fax 0776/761822, info@axiastp.it; www.axiastp.it

contesto socio economico mondiale, in particolare quello Italiano; si è resa pertanto necessaria l’adozione di tutta una serie di misure straordinarie, funzionali ad essere di supporto al sistema economico del paese Italia messo a dura prova dall’evento epidemico.

La sospensione delle attività ha interessato ogni settore della vita economica del paese con la conseguenza di una drastica riduzione dei ricavi e dei flussi finanziari attesi in ogni singolo contesto, che a sua volta ha generato l’impossibilità di far fronte improvvisamente alle obbligazioni finanziarie assunte.

Questo breve elaborato vuole essere un piccolo contributo che aiuti le Imprese, i Lavoratori autonomi, i Professionisti e le Famiglie ad orientarsi in un momento di scelte difficili per il futuro di ciascuno.

La finanza straordinaria di impresa

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”, all’art.56, prevede disposizioni diverse e, per alcuni versi, più incisive rispetto a quelle sopra previste dall’accordo ABI per il credito del 2019, in quanto tese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

Peraltro l’accordo per il Credito 2019 siglato tra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie (tra le quali Confindustria) prevedeva già una serie di misure agevolative di sostegno alla struttura finanziaria delle Imprese Italiane, in particolar modo nelle misure rubricate nella sezione “ Imprese in Ripresa 2.0 “

Tale accordo è stato novellato e richiamato nell’addendum siglato tra le parti in data 06/03/2020; in particolare al punto 4. è stata estesa l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

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Le disposizioni agevolative spettano esclusivamente per tutte le imprese residenti in Italia diverse da quelle definibili come Grandi sulla base dei parametri fissati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Quindi riguarda tutte le aziende ad esclusione di quelle che superano due dei seguenti tre parametri: 250 dipendenti e fatturato superiore a 50 milioni di euro ovvero totale attivo superiore a 43 milioni di euro.

Il Decreto prevede che misura agevolativa consiste sia in una moratoria straordinaria dei prestiti strutturati e leasing e sia in un vero e proprio stand still (divieto di revoca) dei finanziamenti a breve termine in essere alla data di entrata in vigore del Decreto, volta ad aiutare le microimprese.

La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

Prioritariamente le imprese interessate dalla moratoria in parola devono autocertificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 445/1190 e dell’art. 56 comma 3 del Decreto Legge di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19;

devono inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Decreto Legge possono beneficiare delle misure richieste e segnatamente:

• le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;

• le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

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Le disposizioni in parola sono cosi sintetizzabili:

a. la misura dispone che le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

b. la misura dispone altresì che la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;

c. la moratoria prevede che il pagamento delle rate (capitale ed interessi) di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti (quindi in questo caso potrebbe valere il più ampio termine di un anno prevista dall’accordo ABI) o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore. Tali disposizioni possono essere acquisite solo dalle imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato” ai sensi della disciplina rilevante.

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Il decreto, quindi, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (c.d. “concessioni”, secondo la terminologia anche in uso nelle discipline di settore) in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

In questo periodo, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento. Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, è stata prevista una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate

A margine delle disposizioni sui rapporti con il sistema creditizio, il Decreto Legge prevede un meccanismo di penalizzazione per coloro che ritarderanno il pagamento delle scadenze passive di oltre 90 giorni, prevedendo agevolazioni fiscali importanti per i creditori danneggiati da tali mancati pagamenti che potranno cedere, cartolarizzandoli, i crediti insoluti. Ciò comporterà la circostanza che i debitori morosi si dovranno confrontare non con il loro originario fornitore, bensì con un soggetto strutturato nel recupero crediti.

A tal fine, il comma 6 stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell’epidemia causata dal Coronavirus e in linea con le previsioni di

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cui all’articolo 107 del Trattato sull’Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (“il Fondo”). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito.

La garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell’evento eccezionale e dal grave turbamento dell’economia costituito dall’epidemia e limita pertanto l’azzardo morale, e si estende a una quota degli importi così determinati:

i) su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data dell’entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;

ii) su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;

iii) su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l’attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all’ente incentivante.

Infine, con i commi da 7 a 11 si disciplinano modalità e i termini in base ai quali la garanzia viene in essere e può essere escussa, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

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Il sostegno alla liquidità

L’art. 49 del Decreto Legge prevede un rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ( L.662/96); tale rafforzamento prevede l’ammissibilità alla garanzia del Fondo di operazioni di rinegoziazione del debito a mezzo ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), improntata in un’ottica sistemica di contenimento degli effetti complessivi del contesto Covid-19 sul sistema delle imprese.

In particolare, si prevede al comma 1, per un arco di tempo limitato, la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previste;

dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario e la loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l’impresa; l’innalzamento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. Ai sensi della disciplina UE l’operatività del nuovo limita è comunque subordinata all’adeguamento del metodo di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda – ESL a suo tempo notificato alla Commissione Europea.

E’ prevista l’innalzamento della percentuale massima di garanzia (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 mln e l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario.

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Ulteriori misure previste sono il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80% la garanzia del Fondo sulle diverse tipologia di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali;

l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;

l’esclusione del modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia; l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento; la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari; la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia. la crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le Sezioni speciali delle Regioni, delle Amministrazioni e della CDP e/o i confidi.

Di seguito qualche esempio esplicativo ma non esaustivo:

❖ Sono ammissibili alla garanzia del Fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi non superiori ad euro 3.000,00 a favore di persone fisiche esercenti attività impresa, arti o professioni.

❖ E’ elevato ad euro 40.000,00 l’importo massimo per le operazioni di Microcredito.

Chiaramente inadeguate, sotto ogni profilo, appaiono le misure sopra enunciate. E’ comunque appena il caso di ricordare che siamo solo all’adozione di cosiddette “misure straordinarie di emergenza” ; ma è legittimo aspettarsi un intervento pervasivo dello Stato nell’economia privata, in particolar modo con

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misure di consistente sostegno alla liquidità delle imprese volto ad assicurare, sotto il profilo del sostegno finanziario, la sopravvivenza della continuità azienda come teorema fondamentale della ripresa economica nel periodo post ricostruzione che fatalmente verrà a seguito del contesto socio economico Covid-19.

Il sostegno alla liquidità delle famiglie

L’art. 54 del Decreto Legge “ Cura Italia” prevede l’attuazione del Fondo di solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini». Trattasi sostanzialmente dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’art. 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, del DM 21 giugno 2010, n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013 n.37, del DL n. 9 del 2 marzo 2020, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 e del DM 25 marzo 2020.

In sintesi:

❖ Le norme estendono la possibilità, per nove mesi, di accedere al Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

❖ In particolare per i lavoratori dipendenti è previsto il verificarsi che uno dei seguenti eventi sia intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e si sia verificato nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione.

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b. In caso di contratto a tempo indeterminato il verificarsi del licenziamento ovvero dimissioni dal lavoro per giusta causa;

c. In caso di contratto a tempo determinato il verificarsi di eventuali cause interruttive del rapporto;

d. Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409 numero 3) del codice di procedura civile (controversie individuali di lavoro), con attualità dello stato di disoccupazione.

e. Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione ( stato di cassa integrazione) .

❖ Per quanto attiene all’accesso al Fondo dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, costoro dovranno autocertificare, in un trimestre successivo al 21.02.2020, o in un minor lasso di tempo, di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre.

Prof.Dott. Antonio Pagliarini Dott. Marco Carrocci

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