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C I T TA DI GRANAROLO DELL E M I L I A

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C I T TA’ D I G R A N A R O L O D E L L ’E M I L I A

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 22/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L’anno 2020 addì ventidue del mese di aprile alle ore 21:00 nella Casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 17 Consiglieri:

RICCI ALESSANDRO Presente MORETTI MARCO Presente LANDI STEFANO Presente LICAUSI ENRICO Presente DAVOLI CECILIA Presente ALDROVANDI SILVIA Presente MARTELLI ELEONORA Presente SARTI BEATRICE Presente GOTTI JACOPO Presente

BAROZZI ANDREA Presente BIONDI ANGELO Presente BETTI CARLOTTA Presente DI VINCENZO MATTEO Presente FALCO FORTUNATO Presente CEVOLANI CHIARA Presente MINISSALE GIUSEPPE Presente SPARACINO

FRANCESCA Presente

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori:Bertagnoni Giuliana, Landi Cesare, Testa Gianluca, Bianconcini Sarah, Morini Giorgia.

Presiede LANDI STEFANO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Davoli Cecilia, Sarti Beatrice, Falco Fortunato.

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 22/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Sindaco espone l’oggetto.

Il Consigliere Andrea Barozzi esprime la propria dichiarazione di voto favorevole e ne espone le motivazioni.

La Consigliera Francesca Sparacino dichiara che il suo voto sarà contrario, specificandone i motivi.

Il Consigliere Matteo Di Vincenzo si dichiara molto favorevole ai sistemi di videosorveglianza che, a suo avviso, sono la strada da perseguire, pertanto il suo voto sarà favorevole.

Il Vice Presidente Giuseppe Minissale interviene dichiarando che si tratta di un progetto che risponde a diverse richieste fatte in passato, per questo il suo voto sarà favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che l'intervento suddetto viene verbalizzato ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 42 del vigente regolamento consiliare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2001 e che il relativo contenuto integrale è registrato in appositi supporti informatici, conservati a cura del Segretario Comunale.

PREMESSO CHE

Il Comune di Granarolo dell’Emilia ha avviato un ampliamento dell’impianto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela della sicurezza urbana;

l’utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistenti nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio, in data 27/04/2016, hanno approvato il Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione Europea;

la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

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dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penale, nonché alla libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO opportuno e necessario procedere all’adozione di un regolamento che disciplini complessivamente l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza presenti nel Comune di Granarolo dell’Emilia;

DATO ATTO CHE:

L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;

- prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;

-rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

-vigilanza/monitoraggio sul pubblico traffico;

-tutela del patrimonio comunale;

Visto il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 aprile 2010, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali;

Visto il D.Lgs. 10 Agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto lo schema di regolamento predisposto, composto di n. 15 articoli, che si allega alla presente;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio/Area competenti;

Visto il verbale delle competenti commissioni consiliari, riunitesi in data 10/04/2020;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 17 Consiglieri votanti: n. 17 Voti favorevoli: n. 16

Voti contrari: n.1; Consiglieri: Sparacino Francesca.

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DELIBERA

di approvare il “Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza”, che consta di n. 15 articoli, nel testo allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di disporne la pubblicazione sul sito e darne massima diffusione;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 17 Consiglieri votanti: n. 17 Voti favorevoli: n. 16

Voti contrari: n. 1; Consiglieri: Sparacino Francesca.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 20 del 22/04/2020

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LANDI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Via S.Donato, 199 - 40057 Granarolo dell’Emilia (Bo) - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 C.F. 80008270375 P.I. 00701911208 www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it

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INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1) OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO Art. 2) DEFINIZIONI

Art. 3) FINALITA’

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art. 4) TITOLARE

Art. 5) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 6) NOMINA DELL’INCARICATO DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI Art. 7) PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL SISTEMA

Art. 8) ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9) MODALITA’ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI Art. 10) INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA Art. 11) DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 12) ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA’ GIUDIZIARIA E/O POLIZIA

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Art. 13) - TUTELA

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE E NORMA DI RINVIO Art. 14) ENTRATA IN VIGORE

Art. 15) NORMA DI RINVIO

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CAPO I – PRINCIPI GENERALI Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Granarolo dell’Emilia, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), in osservanza delle disposizioni contenuti nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare dall’art. 3.1. del

“Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010”.

2. L’installazione e l’attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all’esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell’area videosorvegliata (cartellonistica, segnalazione, ecc…), sia nelle aree oggetto di videosorveglianza per sicurezza cittadina che per aree ecologiche, di accesso ad eventi, ed altro.

3. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Granarolo dell’Emilia, è integrato con le apparecchiature di rilevazione di violazione nell’abbandono e gestione dei rifiuti in prossimità e non delle aree ecologiche. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica anche a tali apparecchi.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

per «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

per «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

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per «banca dati»: il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;

per «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

per «responsabile del trattamento dei dati personali», la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;

per «interessato» la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

per «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

per «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

 per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

 per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

 per «impianto di videosorveglianza», qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente regolamento;

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’amministrazione comunale. La videosorveglianza in ambito comunale, si fonda sui principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, GDPR e dell’art. 3 del D.Lgs n.51/2018 e, in particolare:

 Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, di cui all’art. 6, par. 1, lett.e), del GDPR;

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 Minimizzazione del trattamento: “i dati personali sono: […] c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati «minimizzazione dei dati»)”, di cui all’art. 5 par. 1, lett c), del GDPR;

 Principio di proporzionalità: la raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti;

 Principio di finalità: i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatbile con tali finalità. E’ consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a garantire la sicurezza urbana.

2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

 attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;

 prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;

 rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

 vigilanza/monitoraggio sul pubblico traffico;

 tutela del patrimonio comunale;

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art. 4 – Titolare

1. Il Comune di Granarolo dell’Emilia è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento e adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 - Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso è designato con atto del Sindaco. E’ consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in

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conformità agli scopi perseguiti dal Comune, ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il Responsabile custodisce le chiavi della stanza destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l’utilizzo del sistema.

Art. 6 – Nomina dell’incaricato della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Responsabile nomina gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati.

2. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell’atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del Responsabile.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal Responsabile del trattamento dei dati personali.

4. All’incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e della chiave di accesso alla stanza designata alla conservazione del server e dei supporti magnetici.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere al sistema

1. L’accesso al sistema e quindi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, il quale provvederà a darne comunicazione all’incaricato addetto al servizio oltre che oralmente, tramite annotazione sul registro degli accessi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti.

3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

4. Nei locali del Comando della Polizia Municipale ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del Responsabile della gestione e del trattamento o dell’incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell’accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant’altro ritenga di annotare, il tutto da lui scritto.

5. Il suddetto registro potrà essere anche predisposto su supporto informatico.

Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e all’incaricati. Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, conservazione e riservatezza.

2. L’incaricato, previa comunicazione scritta al Responsabile, potrà autonomamente variare la propria password.

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CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 9 - Modalita’ di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

 trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza). Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70 e s.m.i.);

 raccolti e registrati per le finalità di cui all’art. 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non compatibili con tali scopi;

 esatti e aggiornati;

 trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

 conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno individuati.

3. Le telecamere devono avere delle caratteristiche tecniche tali da consentire un significativo grado di precisione e dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente in una stanza protetta del Comune. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la Centrale Operativa. Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini.

Art. 10 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune negli spazi, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un’adeguata segnaletica.

2. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

Art. 11 – Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporti al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite istanze,

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presentate in carta semplice, indirizzate al Responsabile del trattamento, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.

2. L’interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy, via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 – Roma), oppure tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.

Art. 12 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, sopratutto del patrimonio del Comune di Granarolo dell’Emilia, l’incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione al Responsabile.

2. In tale casi, l’incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

3. L’apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini della Autorità Giudiziaria e degli organi di Polizia Giudiziaria.

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Art. 13 - Tutela

1. Per quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. del GDPR ed alle previsioni Decreto Legislativo 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE E NORMA DI RINVIO Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigente.

Art. 15 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy

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Proposta N. 371 / 2020

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/04/2020 IL RESPONSABILE

EVANGELISTI IRENE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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Proposta N. 371 / 2020

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 16/04/2020 IL RESPONSABILE

LANDINI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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