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AVVISO PUBBLICO. ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE Annualità 2021

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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE

Annualità 2021

PREMESSO che:

 l’art. 7 della L.R. n. 23 del 28/07/2017, modificando i comma 1 e 2 dell’art. 56 della L.R. 11 del 23/10/2007, ha previsto che le funzioni socio-assistenziali già esercitate dall’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) sono soppresse, e che gli Ambiti Territoriali possono prevedere con propri regolamenti nell’ambito dell’erogazione dei contributi per il contrasto alla povertà, la condizione di essere genitore solo con figli;

 a tale riguardo, ottemperando alla succitata normativa regionale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2019 l’Amministrazione Comunale di Casalnuovo di Napoli ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per “Assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore”, composto da n. 13 articoli demandando al competente Ufficio gli adempimenti inerenti e consequenziali;

Per quanto sopra, l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N21 ha predisposto il presente Avviso Pubblico:

1. Oggetto e finalità dell’Avviso

Con il presente Avviso vengono disciplinati i requisiti, le modalità e le procedure per l'accesso all'assistenza, sotto forma di contributi economici, in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, sia esso la madre o il padre, appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di bisogno economico.

Gli interventi assistenziali in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore si traducono nell'erogazione di un contributo economico finalizzato a sostenere il processo di sviluppo del minore, offrendo al genitore che da solo lo alleva un sostegno economico e psicologico allo scopo di aiutarlo a fare fronte alle esigenze minime del minore.

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2. Beneficiari dell’intervento

I beneficiari dell’intervento sono i minori riconosciuti alla nascita o successivamente da un solo genitore, sia esso la madre o il padre, residenti nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di disagio economico.

L'assistenza è estesa anche ai minori stranieri o apolidi, residenti sul territorio comunale ed il cui genitore, sia esso la madre o il padre, sia regolarmente presente nel territorio italiano, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso citati al precedente comma, e la ricorrenza della condizione di disagio economico.

3. Requisiti di accesso

I requisiti per l'accesso all'assistenza economica di cui al presente Avviso sono:

 riconoscimento del minore da parte di un solo genitore, sia esso la madre o il padre;

 il minore per cui si chiede l'intervento non deve aver compiuto il 16° anno di età;

 residenza nel Comune di Casalnuovo di Napoli(NA) del genitore che lo ha riconosciuto, del tutore e/o dell’affidatario;

 possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della vigente normativa, per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nel Comune di Casalnuovo di Napoli;

 il minore deve frequentare regolarmente la scuola fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico;

 il nucleo familiare cui appartiene il minore non deve beneficiare di altri contributi economici erogati da parte del Comune di Casalnuovo di Napoli e/o dell’Ambito N21 a qualsiasi titolo in relazione allo stesso esercizio finanziario;

 il nucleo familiare cui appartiene il minore non deve beneficiare nello stesso anno per cui si chiede l'assistenza, del contributo previsto dalla legge n. 448/1998 art. 65 (assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori compreso lo stesso) e art. 74 legge 151/2001 (assegno di maternità);

 nessun componente del nucleo familiare cui appartiene il minore deve essere beneficiario di REI, Reddito di Cittadinanza o di altre misure nazionali e regionali future finalizzate al contrasto alla povertà.

4. Condizione di disagio economico e ISEE

Possono accedere al contributo i minori riconosciuti da un solo genitore, sia esso la madre o il padre, appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito I.S.E.E. prodotto ai sensi della normativa vigente sia pari o inferiore alla soglia di povertà stabilita annualmente dall’INPS.

In caso di affidamento del minore, la condizione di bisogno economico come sopra individuata deve sussistere in relazione al nucleo familiare dell'affidatario che abbia formulato domanda di assistenza in favore del minore. Lo stato di bisogno, ad ogni modo, dovrà essere attestato dal Segretariato Sociale dell’Ambito Territoriale N21.

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5. Entità del contributo economico

L'entità del contributo economico è determinata sulla base del numero di minori riconosciuti da un solo genitore, sia esso la madre o il padre, presenti nel nucleo familiare del richiedente, secondo la tabella di seguito indicata:

n. 1 minore € 140,00 al mese

n. 2 minori € 120,00 al mese per ciascun minore n. 3 minori ed oltre € 100,00 al mese per ciascun minore

6. Modalità di presentazione della domanda di contributo

La domanda per accedere al contributo dovrà essere redatta, sottoscritta e presentata dal genitore che ha effettuato il riconoscimento del minore, ovvero da colui che eserciti la potestà genitoriale o dal tutore.

Qualora il genitore del minore sia a sua volta minorenne, l'istanza per il contributo economico dovrà essere effettuata da colui che esercita la potestà genitoriale; in mancanza di questo, dal tutore nominato con provvedimento dell’Autorità giudiziaria:

In caso di affido del minore, la domanda per accedere all'assistenza deve essere presentata dall'affidatario.

L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta al successivo punto 7, dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modello di domanda predisposto dagli uffici competenti.

La domanda dovrà essere presentata direttamente al Servizio Sostegno al Reddito del Comune di Casalnuovo di Napoli, sito in via San Marco 62 presso il II Settore Politiche Sociali, nei giorni di apertura al pubblico (martedì, giovedì e venerdì).

7. Documentazione da presentare a corredo dell’istanza I documenti da allegare all’istanza di contributo sono i seguenti:

 Attestazione ISEE in corso di validità;

 Copia del documento di riconoscimento dell’intestatario della domanda in corso di validità;

 Copia del codice fiscale dell’intestatario della domanda e del minore;

 Carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (eventuale).

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8. Istruttoria ed ammissione al beneficio

Il Servizio Sostegno al Reddito effettuerà gli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza. Contestualmente, il Segretariato Sociale dell’Ambito Territoriale N21, attraverso apposita relazione socio – ambientale, provvederà a verificare e ad attestare lo stato di bisogno.

All’esito dell’istruttoria delle domande, il Servizio Sostegno al Reddito provvederà a predisporre apposito elenco delle istanze ammesse e delle eventuali escluse con esplicitazione della relativa motivazione, che saranno approvate con apposito atto amministrativo.

Si procederà, oltre che negli altri casi previsti, all’esclusione delle domande non prodotte con le modalità di cui al presente Avviso, incomplete e per le quali si è provveduto a richiedere integrazione ai sensi della Legge 241/90, non pervenute entro i termini previsti e/o per carenza dei requisiti di accesso.

9. Obblighi dei beneficiari

Il richiedente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di qualsiasi natura delle condizioni dichiarate. In ogni caso, prima del pagamento, verranno disposti d’ufficio i dovuti controlli prima di ogni erogazione dei contributi.

10. Termine e sospensione del contributo L'Intervento assistenziale mediante contributo economico ha termine:

 alla data di assolvimento dell’obbligo scolastico;

 in caso di riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore, con le forme e le modalità di cui all'art. 254 c.c. o legittimazione del minore ai sensi dell'art. 280 c.c. o per effetto di adozione;

 in caso di trasferimento della residenza in un altro Comune nel corso dell'annualità;

 in caso di dichiarazioni false o mendaci;

 in caso di evasione scolastica da parte del minore risultante dall'attestazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto frequentato dal minore ovvero dalla relazione dell'Assistente Sociale resa a seguito di richiesta o nell'ambito dei controlli disposti dall'Ufficio Sostegno al Reddito per il tramite del Segretariato Sociale dell’Ambito Territoriale N21;

 in caso di irreperibilità sul territorio del minore;

 quando emerga l'effettivo conseguimento da parte del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare di altri benefici economici non cumulabili, sempre ché si riferiscano alla medesima annualità;

 nell'ipotesi di ricovero del minore in regime residenziale e semi residenziale in casa famiglia o comunità educativa con assunzione in tutto o in parte dell'onere della retta a carico dell'Ambito N21 o di altri Enti;

 in caso di superamento nel corso dell'annualità di riferimento della condizione di bisogno economico da parte del nucleo familiare cui appartiene il minore, attestato dai Servizi Sociali.

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Il contributo sarà inoltre revocato:

 su proposta dei Servizi Sociali nel caso in cui emerga che il genitore utilizzi il contributo economico per scopi che non sono collegati con la crescita e l'educazione del minore assistito;

 nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente e un componente del suo nucleo familiare siano percettori di REI, Reddito di Cittadinanza o di altre ed ulteriori future misure, nazionali e/o regionali, di contrasto alla povertà;

 d'ufficio, quando per oltre trenta giorni consecutivi, il genitore o colui che esercita la potestà genitoriale si renda irreperibile presso il domicilio dichiarato rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente Servizio Sociale ovvero quando nell'arco di trenta giorni consecutivi risulti assente ingiustificato a tre visite domiciliari preannunciate dall'Assistente Sociale.

Nell'ipotesi di decadenza o sospensione del contributo è data comunicazione all'intestatario della domanda di contributo.

11. Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi economici di cui al presente Avviso, saranno erogati agli aventi diritto con cadenza trimestrale.

12. Controlli

Il Servizio Sostegno al Reddito, nel corso dell’annualità di riferimento, effettuerà controlli a campione sui beneficiari del contributo, finalizzati alla verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti d’accesso. Nel caso in cui dovessero emergere anomalie, l’Ufficio competente procederà d’ufficio, con atto motivato, alla revoca del contributo.

13. Premio di Riconoscimento

Quando il minore viene riconosciuto o legittimato anche dall’altro genitore, decade dal diritto agli interventi assistenziali. Nel caso di riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore, su istanza del genitore che lo aveva riconosciuto da solo, verrà concesso al minore e per esso ai genitori un contributo una tantum pari ad € 540,00.

14. Divieto di cumulo

Gli interventi assistenziali di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri interventi economici erogati, o da erogarsi, dal Comune di Casalnuovo di Napoli - Ambito N21, da altri Enti e con le ulteriori risorse nazionali e/o regionali di contrasto alla povertà, presenti o future.

Per rendere operativo il divieto di cumulo, l'intestatario della domanda dovrà dichiarare nell’apposito modello di domanda di non aver conseguito né richiesto altro contributo o intervento non cumulabile con l'assistenza economica di cui al presente Avviso in relazione alla medesima annualità.

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L’intestatario dovrà altresì dichiarare di non richiedere successivamente, nell’anno finanziario di riferimento, altro contributo o intervento non cumulabile.

15. Responsabile del Procedimento

In riferimento alle procedure scaturenti al presente Avviso, Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Maria Teresa Maggioni.

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni rivolgersi all’Ufficio Sostegno al Reddito nei giorni di apertura al pubblico, oppure contattabile al seguente recapito telefonico: 081/5214124

16. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rimanda all’apposito Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2019, nonché alle normative regionali e nazionali vigenti in materia.

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