• Non ci sono risultati.

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) FAUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 13/07/2021

Relatore PERSANO DANIELE

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente, intestataria di n. 6 BFP, emessi con pari facoltà di rimborso, chiede che venga accertato il proprio diritto al rimborso di tali buoni, nonché l’inadempimento dell’intermediario rispetto ai propri doveri informativi in fase di collocamento dei buoni postali. Contestualmente, chiede che l’intermediario sia condannato alla liquidazione dell’importo indicato su tali BFP, oltre rivalutazione ed interessi (o, in alternativa, al risarcimento del danno da determinarsi equitativamente), affermando quanto segue:

x risulta titolare di n.6 BFP, acquistati in date diverse;

x tali buoni non riportano alcuna data di scadenza;

x al momento della emissione, non è stato consegnato alcun Foglio Informativo né sono state fornite informazioni riguardanti la durata dei BFP oggetto di ricorso;

x suddetti buoni sono così come di seguito descritti:

(2)

1. BFP n. …694 12 emesso in data 22/2/01 per l’importo di 1 milione di lire. Tale buono contiene la rappresentazione grafica dei buoni della Serie AF (che avrebbe 14 anni di rendimento e porterebbe la prescrizione al 2025), ma tale timbro è stato barrato a penna, senza correzione dei rendimenti e delle scadenze;

2. BFP n. …389 11 emesso in data 24/5/01 per l’importo di 500 mila lire. Tale buono contiene la rappresentazione grafica dei buoni della Serie AF (che avrebbe 14 anni di rendimento e porterebbe la prescrizione al 2025), ma tale timbro è stato barrato a penna, senza correzione dei rendimenti e delle scadenze;

3. BFP n. …390 11 emesso in data 24/5/01 per l’importo di 500 mila lire. Tale buono contiene la rappresentazione grafica dei buoni della Serie AF (che avrebbe 14 anni di rendimento e porterebbe la prescrizione al 2025), ma tale timbro è stato barrato a penna, senza correzione dei rendimenti e delle scadenze;

4. Con i tre buoni rappresentati alle pagine da 7 a 13, si descrivono altri buoni per l’importo di € 1250,00 appartenenti alle serie AA2 sottoscritti il 27/8/2001.

x i BFP indicati nei punti da 1 a 3 sono da considerarsi appartenenti alla serie AF e dunque non ancora prescritti;

x chiede la liquidazione dei buoni o, in alternativa, il risarcimento del danno;

x cita giurisprudenza e numerosi precedenti ABF a sostegno delle proprie posizioni, in particolare del Collegio di Roma con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno.

Nelle proprie controdeduzioni, l’Intermediario in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per:

- incompetenza temporale dell’Arbitro, in quanto la fattispecie oggetto del ricorso attiene a vizi genetici del negozio ed è pertanto sottratta temporalmente dall’ambito di competenza dell’ABF;

- incompetenza per materia dell’Arbitro, essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB.

Nel merito, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:

x i titoli appartengono tutti alla serie AA2, Istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 29 marzo 2001 (G.U. n. 87 del 13/04/2001).

x tale serie veniva a collocarsi nel periodo compreso fra il 14/04/2001 ed il 22/10/2001

x il DM del Tesoro del 19/12/2000 e il DM del Tesoro del 29/03/2001 dispongono che i buoni appartenenti a tale serie vengano liquidati, in linea capitale ed interessi, al termine del 7° anno successivo all’emissione;

x sui buoni risulta apposta la dicitura “a termine”, sia sul fronte che sul retro;

x osservando i BFP oggetto di ricorso, risulta evidente la loro appartenenza alla serie AA2;

x alla scadenza dei suddetti BFP decorre il termine di prescrizione decennale;

x che, essendo i BFP più recenti oggetto del ricorso sottoscritti in data 27/08/2001 ed avendo la durata massima di 7 anni, la scadenza era prevista per il 27/08/2008, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 28/08/2918. Il rimborso dei BFP è stato richiesto successivamente la decorrenza del termine

(3)

prescrittivo decennale, pertanto la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge.

x il rimborso del BFP è stato richiesto successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale.

DIRITTO

Nella presente controversia la parte ricorrente, intestataria di n. 6 BFP, sottoscritti nell’anno 2001, contesta l’illegittimità del rifiuto opposto alla liquidazione dello stesso da parte dell’intermediario.

L’intermediario eccepisce l’infondatezza del ricorso, affermando di non poter procedere al relativo rimborso, poiché tali BFP sarebbero tutti appartenenti alla serie AA2 e risulterebbero ormai prescritti, essendo già decorsi dieci anni dalla loro scadenza.

In via preliminare, l’intermediario, eccepisce l’inammissibilità del ricorso affermando l’incompetenza ratione temporis dell’ABF, in quanto i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell’anno 2001, e il petitum sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009. Eccepisce, inoltre, l’incompetenza per materia di codesto Arbitro, in quanto detti titoli sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Le suddette eccezioni sollevate dall’intermediario devono considerarsi non fondate, in quanto, secondo un consolidato orientamento dell’ABF, “Quanto all’eccezione relativa all’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d’Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1°

gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull’errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell’Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell’adito Arbitro. Quanto, poi, all’eccezione relativa all’incompetenza ratione materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell’ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l’incasso di B.P.F.” (Collegio di Milano, decisione n. 18327 del 21.10.2020). In senso analogo, si ricordi anche Collegio di Milano, decisione n. 206/2014, Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013, Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013, Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013.

Passando all’esame dei titoli si deve osservare quanto segue.

Il BFP n. 694 è stato sottoscritto in data 22.02.2001 (cioè nel periodo di emissione della serie AA1). Sul fronte e sul retro del buono è stampata la dicitura “A TERMINE” e il titolo risulta emesso su modulo cartaceo su cui non è stampata alcuna serie.

Sul retro del buono è presente un timbro con i rendimenti relativi alla serie AF che risulta barrato a mano, ma non è annotata a mani alcuna correzione della serie né sul fronte né sul retro del buono. Pertanto, a tutela dell’affidamento del cliente sulle informazioni graficamente rappresentate, nel dubbio sull’interpretazione, ai sensi dell’art.1370 cc e

(4)

dell’art. 35 del Codice al consumo deve essere adottata l’interpretazione più favorevole al cliente.

Ciò in applicazione degli orientamenti condivisi dai Collegi, secondo cui, in caso di BFP della serie AA1 emessi sulla modulistica della serie AF, ovvero su moduli di altre serie di BFP, si applicano le condizioni previste per la serie AA1 esclusivamente se le correzioni apposte a mano (recanti l’indicazione “AA1”) sono state validate dal timbro dell'ufficio postale e dalla firma dell'impiegato, in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e richiamato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013. In assenza delle tre condizioni sopra indicate (apposizione della nuova serie, con timbro e firma dell’ufficio postale), trovano applicazione le condizioni originariamente previste sul buono.

Alla luce del suesposto principio, al BFP in esame, sul quale - per quanto sopra - è sbarrato il timbro della serie AF ma non vi sono annotazioni manuali della serie di appartenenza né timbri o firma a convalida delle stesse, devono ritenersi applicabili a tutti gli effetti le condizioni della serie AF, con la conseguenza che il BFP risulterebbe scaduto il 22.2.2015, ma non ancora prescritto. Il ricorrente, pertanto, ha il diritto di ottenerne il rimborso con applicazione delle condizioni previste per la seria AF.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per i BFP n. 389 e 390 che presentano tra loro identiche caratteristiche.

I buoni in parola sono stati entrambi sottoscritti il 24.05.2001 nel periodo di emissione della serie AA2; sul fronte e sul retro del buono è stampata la dicitura “A TERMINE” e i titoli risultano emessi su modulo cartaceo su cui non è stampata alcuna serie. Sul retro dei buoni è presente un timbro con i rendimenti relativi alla serie AF che risulta barrato a mano.

Richiamato il principio di diritto già enunciato con riferimento al BFP n. 694, si deve affermare che in assenza di timbri o firma a convalida delle annotazioni manuali apposte sui titoli, devono applicarsi agli stessi le condizioni della serie AF, con la conseguenza che i BFP risulterebbero scaduti il 24.5.2015, ma non ancora prescritti. Il ricorrente, pertanto, ha il diritto di ottenerne il rimborso con applicazione delle condizioni previste per la seria AF.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda del ricorrente con riferimento agli ulteriori tre BFP oggetto del ricorso, che presentano tra loro identiche caratteristiche.

In particolare si evidenzia che sui buoni, tutti risalenti al periodo di emissione della serie AA2, è riportata la dicitura “a termine” sul fronte e sul retro e non vi è alcuna annotazione manuale della serie di appartenenza. Il cliente stesso qualifica tali buoni come

“appartenenti alla serie AA2” ma ritiene che anche per tali buoni non sarebbe maturata la prescrizione.

L’art. 8 del D.M. 29 marzo 2001 dispone che i buoni della summenzionata serie:

“…possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.

Nel caso di specie, tale scadenza deve individuarsi nel 2008 e la connessa prescrizione s’intende maturata nel 2018.

Parte ricorrente non ha fornito alcuna prova d’aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione, la quale risultava peraltro già decorsa al momento della formulazione del reclamo ed alla data della prima richiesta di rimborso che, stando alle dichiarazioni rese in atti, risalirebbe al novembre 2020, momento in cui la prescrizione era ormai decorsa.

D’altro canto, il cliente lamenta che sul titolo in contesa non vi sia indicazione della relativa data di scadenza e che, al momento della sottoscrizione dello stesso, l’intermediario non abbia consegnato il correlato foglio informativo.

(5)

In proposito, si rileva che – secondo consolidato orientamento di codesto Arbitro – nell’ipotesi di mancata indicazione sul titolo della serie di appartenenza e\o della sua data di scadenza, dette informazioni possono essere desunte dalla data di emissione del buono (cfr. Coll. Milano n. 17049/20). Inoltre, per quanto concerne la mancata consegna da parte dell’intermediario del foglio informativo, si richiama una decisione del Collegio di coordinamento, il quale si è sul punto così pronunciato: “La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione” (Coll. Coord. n. 17814/19).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il rifiuto opposto dall’intermediario al rimborso dei tre titoli in esame è legittimo e la domanda riferita ai n. 3 BFP emessi sui moduli della serie AA2 deve essere rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi i titoli n. 694, n. 389 e n. 390 con applicazione dei rendimenti della serie AF; non accoglie il ricorso nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Riferimenti

Documenti correlati

Nel merito, deduce che l’analisi della documentazione contrattuale, redatta in modo conforme alle previsioni normative in materia di trasparenza bancaria, rivela che al cliente

d) quanto alla asserita carenza di volontà rispetto alla fideiussione, gli eventi ed i comportamenti descritti nel ricorso sono riferiti alla società, ai suoi soci e dipendenti, non

Afferma, inoltre, che le segnalazioni nei SIC vengono eseguite sulla base di presupposti oggettivi indicati nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi

Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale

La parte ricorrente è titolare di diciannove buoni fruttiferi postali, uno dei quali (n. ***187) emesso il 1° marzo 1990 ed appartenente alla serie Q/P e diciotto buoni

Per quanto riguarda la richiesta di liquidazione dei buoni dematerializzati, l’intermediario fa presente che “il relativo rimborso, sia anticipato sia a scadenza, dando

x la condotta del Cliente è stata gravemente negligente, in quanto lo stesso ha inserito in un sito i propri codici personali e ha comunicato a terzi sia le password

- Nonostante le ricerche effettuate, di non esser riuscita a recuperare la documentazione relativa alle disposizioni impartite dagli eredi al momento della estinzione della pratica