Profili professionali (art. 1, co. 1)
Si prevede che il personale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche tecni-che, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica dipendente di aziende ed enti del SSN sia inquadrato nell’area delle professioni sanitarie articolata per profili professionali. Nel CCNL, in relazione alle diverse responsabilità professionali,
gestionali e sulla base della programmazione regionale sono previsti i criteri generali per la graduazione delle varie funzioni: professionali, gestionali, didattiche e di ricerca, nonché per la valutazione e verifica degli incarichi e per l’attribuzione del trattamento economico accessorio connessa al risultato.
Principio di autonomia e responsabilità (art. 1, co. 2)
Si prevede che l’attività è svolta con autonomia tecnico-professionale e che gli ambiti di esercizio possono venire ampliati in conformità alle scelte strategiche di programmazione nazionale e regionale. Tale autonomia, tuttavia dovrà essere parametrata al rispetto della collaborazione interprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi valutati a livello dipartimentale e aziendale. Il professionista sarà direttamente responsabile del risultato (comma 2).
Inquadramento (art. 1, co. 3-6)
• Prima assunzione e periodo di prova: all’atto di assunzione sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nell’alveo di indirizzi operativi e programmi di attività pro-mossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale e finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità.
• Incarico professionale: superato il periodo di prova è conferito un incarico professionale di base in relazione al programma di attività, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza.
• Dopo il compimento del 5° anno di attività: dopo la valutazione positiva dei cinque anni di attività, al professionista sanitario sono attribuite funzioni di natura professionale più elevate prevedendo anche l’attribuzione di incarichi di: alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, incarichi gestionali e di valenza dipartimentale, didattici e di ricerca.
o Per gli incarichi di professionista specialista, e specialista caposala, costituisce un titolo preferenziale il possesso della laurea magistrale o specialistica. A tal riguardo il MIUR, di concerto con MinSal, Conferenza delle Regioni, le Federazioni professionali e i
sindacati, riformulano l’ordinamento didattico delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, inserendo specifici indirizzi di specializzazione professionale, distinti per singola professione.
o Per gli incarichi di natura gestionale sono attribuite specifiche competenze professionali, funzioni di organizzazioni di struttura, deputati ad interventi con finalità preventive,
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, con diretta responsabilità in relazione alla efficace gestione delle risorse (comma 5).
• Valutazione: ad eccezione dei professionisti con incarico gestionale, gli altri sono sottoposti a verifica sui risultati raggiunti. L’ esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di altri (comma 4).
Rapporto di lavoro (art. 1, co. 7 – 10)
attraverso un impegno orario contrattualmente definito. L’esclusività comporta altresì (al di fuori dell’impegno di servizio):
• Il diritto all’intramoenia e ai proventi che derivano da attività a pagamento svolti in equipe, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale;
• Il diritto ai proventi di attività extramoenia a pagamento richieste da singoli utenti e svolte individualmente o in equipe in altra struttura pubblica o privata accreditata (previa convenzione); • Il diritto ai proventi da attività richiesta da terzi all’azienda secondo programmi predisposti
dall’azienda stessa per ridurre le liste d’attesa.
L’azienda potrà inoltre disciplinare i casi in cui la prestazione sia resa al domicilio da parte di un professionista prescelto direttamente dall’assistito.
Equilibrio rapporto attività istituzionale e libero-professionale (art. 1, co. 11)
Si dispone che l’attività libero-professionale non potrà in alcun modo essere superiore a quella prevista per i compiti istituzionali. Il CCNL dovrà disciplinare l’equilibrio tra le due attività secondo i seguenti principi:
• Rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, assicurando i tempi di attesa concordati con le equipe;