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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

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Academic year: 2022

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI FISCALI PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 6 – PAGAMENTO

ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 10 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 11 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE

ART. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 14 – CONTROVERSIE

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2 ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi fiscali per la Direzione Amministrativa connessi alle attività istituzionali, patrimoniali e commerciali (conto terzi) dell’Università degli Studi di Genova. In particolare, l’appalto comprende:

a) Servizi fiscali e di compilazione delle dichiarazioni fiscali.

1. determinazione dei redditi da fabbricati e terreni e delle imposte ad essi connesse, sulla base dei dati (riguardanti la consistenza, la situazione giuridica, la situazione catastale, la destinazione d’uso, le forme di utilizzo) relativi agli immobili e comunicati al soggetto incaricato da parte dell’Università;

2. compilazione dei quadri del modello Unico relativi ai fabbricati e terreni;

3. determinazione e comunicazione all’Università dell’importo dell’imposta comunale sugli immobili, sulla base dei dati (riguardanti la consistenza, la situazione giuridica, la situazione catastale, la destinazione d’uso, le forme di utilizzo) relativi agli immobili universitari comunicati dall’Università;

4. compilazione e trasmissione all’Università dei modelli per il pagamento delle imposte;

5. predisposizione del Modello UNICO e I.V.A.;

6. trasmissione telematica all’Amministrazione Finanziaria del Mod. Unico, della comunicazione annuale dati IVA, delle dichiarazioni di intento ex art. 8 e 8bis del D.P.R. 633/72 e di tutte le altre dichiarazioni e comunicazioni previste dalla legge in materia tributaria, nei termini ivi previsti;

7. predisposizione della dichiarazione IRAP;

8. supporto nella predisposizione delle dichiarazione mod. 770 con riferimento ai quadri ST e SX e nella predisposizione di pratiche connesse allo sgravio di cartelle concernenti i versamenti delle imposte;

9. supporto agli Uffici nella predisposizione del bilancio annuale relativo l’attività commerciale dell’Ateneo e alla determinazione del reddito fiscale d’impresa e adempimenti connessi all’attività commerciale dell’Università, riconciliazione delle scritture relative alla gestione della contabilità separata con la contabilità istituzionale, obblighi tributari derivanti da tale gestione che hanno, come è noto, un carattere eminentemente privatistico;

b) servizi di consulenza fiscale

1. esame di problematiche particolarmente complesse in relazione a contratti stipulati dall’Università con particolare riguardo alla loro riconducibilità entro l’attività commerciale o istituzionale dell’Ateneo e conseguente inquadramento tributario;

2. esame dei provvedimenti e atti eventualmente notificati all’Ateneo aventi ad oggetto maggiori imposte o sanzioni relative a imposte a carico dell’Università ovvero altri atti di varia natura (contestazioni, rilievi, avvisi, richieste di documentazione, questionari, e quant’altro derivante dall’attività di controllo da parte degli uffici finanziari);

3. supporto agli Uffici della Direzione Amministrativa nell’esame e soluzione di problematiche di natura fiscale e tributaria che richiedono conoscenze specifiche in materia, con particolare riferimento al trattamento fiscale di beni, atti e operazioni posti in essere dall’Ateneo e supporto tecnico nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria;

c) redazione di pareri scritti.

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risposte e pareri scritti su quesiti a carattere generale o specifico di particolare complessità o rilevanza relativi alle problematiche di cui sopra, su richiesta degli Uffici della Direzione Amministrativa.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto per il servizio in oggetto avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipula.

ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto è quello risultante dall’offerta a prezzi unitari presentata dal soggetto aggiudicatario. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere con organizzazione a proprio rischio e con carico di spesa di qualsiasi natura alle attività oggetto del servizio, che dovranno essere effettuate con la miglior diligenza.

Le attività dovranno essere eseguite senza subordinazione gerarchica, con autonomia nella organizzazione del proprio lavoro, con l’obbligo di eseguire la prestazione pattuita nei termini e alle condizioni fissati.

Quanto alle attività relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi, la compilazione dei modelli e la trasmissione agli Uffici della Direzione Amministrativa, che provvederà al pagamento, dovrà avvenire in tempo utile per consentire di provvedere al pagamento stesso e pertanto almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza stabilita per il pagamento dell’imposta.

Quanto alla quantificazione e comunicazione dell’importo dell’imposta comunale sugli immobili agli Uffici della Direzione Amministrativa, che provvederà al pagamento, dovrà avvenire in tempo utile per consentire di provvedere al pagamento stesso e pertanto almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza stabilita per il pagamento dell’imposta.

Quanto all’attività di supporto nell’esame e soluzione di problematiche di natura fiscale e tributaria, essa sarà svolta mediante contatti telefonici o a mezzo posta elettronica e qualora ciò non sia sufficiente, attraverso specifici incontri anche con il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo. Le consultazioni per le vie brevi (telefono, posta elettronica) dovranno essere rese immediatamente e comunque entro la giornata in cui viene formulata la richiesta ovvero, qualora le specifiche circostanze non lo consentano, entro la giornata successiva a quella della richiesta.

I quesiti potranno essere posti direttamente dal personale delle Strutture della Direzione Amministrativa.

Quanto ai pareri scritti, i tempi per la redazione saranno concordati in relazione alla complessità del quesito ed all’urgenza degli Uffici di acquisire la risposta.

I pareri scritti dovranno essere richiesti per iscritto con nota a firma del Direttore Amministrativo, fornendo tutte le informazioni ed elementi di cui l’Università dispone e necessari per l’esame della questione. I responsabili o il personale delle Strutture della Direzione Amministrativa non potranno richiedere direttamente pareri scritti al soggetto aggiudicatario.

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I dati relativi ai beni immobili, sulla base dei quali il soggetto affidatario del servizio determinerà il reddito e le imposte dovute, saranno trasmessi dai competenti Uffici della Direzione Amministrativa mediante files in formato Word o Excel.

Il soggetto affidatario e la Direzione Amministrativa concorderanno i tempi per l’invio dei dati stessi in modo da consentirne l’esame e lo svolgimento delle attività richieste.

L’Università garantisce il tempestivo aggiornamento dei dati forniti.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, il contraente è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D. lgs. 163/06.

Tale cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente art. 7 da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria sarà svincolata, in seguito al buon esito delle attività previste dal presente capitolato ed al constatato adempimento delle obbligazioni ricadenti sul contraente alla scadenza del termine di validità del contratto.

La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora sia stata incamerata parzialmente o totalmente dall’Amministrazione durante l’esecuzione del contratto.

ART. 6 – PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dei servizi in oggetto sarà effettuato dall’Università in rate trimestrali posticipate entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture e su attestazione di regolare esecuzione del Dipartimento competente, nonché della regolarità contributiva.

Il pagamento di ciascun parere scritto sarà effettuato dall’Università dopo la redazione degli stessi da parte del soggetto aggiudicatario e la loro trasmissione alla Direzione Amministrativa, previa attestazione di regolare esecuzione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Il termine di 30 giorni sopra previsto decorre dal giorno in cui è stato acquisito il DURC regolare.

ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

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L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Qualora l’appaltatatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

A tutela dell'interesse dell'Amministrazione a che il servizio venga svolto direttamente dall'aggiudicatario e non possa essere subappaltato a soggetti di cui non sia stata riscontrata l'idoneità tecnica e l’affidabilità, è fatto divieto assoluto al contraente di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei servizi compresi nel contratto, pena il diritto della stessa Amministrazione alla risoluzione del contratto e salvo il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa; la violazione di tale obbligo comporterà in ogni caso da parte dell'Amministrazione, a titolo di sanzione, l'immediato incameramento della cauzione.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 118 del D. lgs. 163/06, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È pertanto vietata la cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma del contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo e salvo il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa.

ART. 10 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Per il caso di ritardo da parte del soggetto appaltatore nell’adempimento delle attività relative alla determinazione e comunicazione degli importi delle imposte e alla compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel contratto o stabiliti dalle norme in materia.

Il soggetto aggiudicatario dovrà tenere indenne l’Università da ogni danno patrimoniale conseguente ai ritardi di cui sopra.

Per il caso di ritardi nel rendere i pareri scritti sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito tra le parti in sede di richiesta del parere stesso.

Per l’applicazione delle penali del presente articolo, si procederà preliminarmente alla contestazione al contraente del relativo inadempimento contrattuale, da parte del Dipartimento competente, anche a mezzo fax, rivolgendosi al domicilio eletto da quest’ultimo.

Entro il limite dei 3 (tre) giorni successivi alla data di detta comunicazione, il contraente potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure, avendole ricevute, non le ritenga fondate, procederà all’applicazione delle penali e all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

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Nel caso di ritardo nel rendere l’attività di consulenza per le vie brevi, le penali di cui sopra potranno essere applicate solo a seguito di mancata risposta anche a seguito di conferma a mezzo fax della richiesta di consulenza.

Gli importi delle penali applicate saranno trattenuti dall’ammontare del corrispettivo al momento della prima rata successiva alla loro applicazione.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Università a far valere la risoluzione del contratto con lettera raccomandata AR inviata al soggetto aggiudicatario inadempiente.

In caso di inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal contratto, l’Università potrà richiedere la risoluzione dello stesso.

ART. 11 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

Tutte le spese, imposte e tasse (IVA esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono ad esclusivo carico del contraente.

ART. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali riguardanti il servizio, l'Amministrazione Centrale avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza bisogno di diffida o di altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto fino alla scadenza del termine, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno e di sottostare altresì a titolo di penale alla perdita della cauzione prestata, che si devolverà a beneficio dell’Amministrazione.

Il contratto stipulato con la Ditta aggiudicataria si intenderà risolto di diritto "ipso facto et iure"

qualora lo stesso si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi e condizioni stipulate, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1655 e seguenti del codice civile.

ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato o dallo stesso derogato valgono le disposizioni del Capitolato d'Oneri Generali per forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché quelle relative alla contabilità di Stato, al d.Lgs. 163/2006 e al Codice Civile.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa alla presente procedura ed al contratto da stipularsi sarà competente il Foro di Genova.

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