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il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.

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VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 211 in materia di assicurazioni a favore del personale in servizio all’estero e l’art. 158 in materia di previdenza e assistenza degli impiegati a contratto;

VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale adottato con D.M. 1600/1759 del 18 settembre 2014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTO il R.D. 28 novembre 1923, n. 2440, ed il R.D. 23 maggio 1924, n.827, concernenti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54;

VISTO il D.M. del 17 dicembre 2021, n. 1202/2753, del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, che, con decorrenza 1° gennaio 2022, disciplina l’articolazione interna delle strutture di primo livello del Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 50, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il D.M. 5120/1/bis del 20 gennaio 2021 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei CDR per il relativo esercizio finanziario;

D.M. n. 5118/20/ bis

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VISTO il D.P.R. del 16 novembre 2018, n.69, registrato dalla Corte dei Conti il 5 dicembre 2018, con il quale all’Ambasciatore Renato Varriale, sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni;

VISTO il D.M. 5021/2/bis del 21 gennaio 2021 con il quale il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione, l’Ambasciatore Renato Varriale, ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale;

VISTO l’art. 21, comma 17 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che autorizza la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 12 dicembre 2019, n. 2657, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2019 n. 2407, con il quale, a decorrere dal 9 giugno 2020, il Ministro Plenipotenziario Paolo Trichilo è stato nominato Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per le risorse umane, con funzioni vicarie del Direttore Generale;

VISTO il D.M. 18 gennaio 2021, n. 5100/160, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2021, al n. 338, registrato in UCB con visto n. 38 del 2 febbraio 2021, con il quale è stato attribuito alla Dirigente di II fascia Dott.ssa Giovanna Mura l’incarico di Capo dell’Ufficio VIII della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione a decorrere dal 15 febbraio 2021;

VISTA la direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 32, comma 2, che dispone affinché, prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” relativamente alle parti ultrattive nel periodo transitorio di applicazione del D.Lgs. 50 sopra menzionato;

VISTE le Linee Guida n. 2 di attuazione del succitato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante

“Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e conformate al decreto “correttivo” D.Lgs n. 56/2017 con delibera n. 424 del 2 maggio 2018;

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del medesimo D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

VISTO l’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinino, ad un apposito fondo, le risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento, calcolate sull'importo dei lavori, servizi e

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forniture posti a base di gara, da destinare alla corresponsione di incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti non appartenenti a qualifiche dirigenziali;

VISTO l’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ai sensi del quale i regolamenti adottati dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti si applicano anche agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. In tal caso gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie faranno carico agli stanziamenti che siano stati già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture nei bilanci delle stazioni appaltanti;

TENUTO CONTO che si procederà al conferimento di funzioni tecniche a dipendenti non appartenenti a qualifiche dirigenziali;

VISTO l’art. 211 del D.P.R. 18/1967, che disciplina l’assetto delle assicurazioni previste per il personale del MAECI all’estero, così come riformato dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 con la quale è stato convertito in legge il decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

CONSIDERATO che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 211, comma 2, del D.P.R. n. 18/1967, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato a stipulare in forma collettiva e cumulativa - in favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi - una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità, e in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all’evento occorso, per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore;

CONSIDERATO che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 211, comma 3, del D.P.R. n. 18/1967, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare - per il personale inviato in missione in Stato o territorio, diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l’assistenza in forma sanitaria diretta - polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio o per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore;

CONSIDERATO che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 211, comma 5, del D.P.R. n. 18/1967, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato a stipulare in forma collettiva e cumulativa in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze devono prevedere per il personale un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente;

CONSIDERATO che quindi, ai sensi dei citati commi 2, 3 e 5 dell’art. 211 del D.P.R. n. 18/1967, questa Direzione Generale è chiamata ad individuare, attraverso procedimenti di scelta del contraente ad evidenza pubblica, compagnie di assicurazione cui affidare la polizza per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità per il personale in

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servizio nei Paesi in cui non è erogata l’assistenza sanitaria diretta, la polizza per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio o per il trasferimento di infermo per il personale in missione nei Paesi in cui non sussiste l’assistenza sanitaria diretta, nonché la copertura assicurativa contro i rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni causate da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica in favore del personale di ruolo della Pubblica Amministrazione inviato dal MAECI in servizio o in missione all’estero;

CONSIDERATO che, ai sensi del menzionato art. 158 del D.P.R. n. 18/1967 questa Direzione Generale, nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, è chiamata ad individuare, attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica, compagnie di assicurazione che garantiscano agli impiegati a contratto a legge locale ed ai relativi familiari a carico e conviventi prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la delega della Direzione Generale per il Sistema Paese riferita alle competenze dell’Ufficio V della DGSP (dal 1° gennaio 2022 denominato Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale - DGDP), conferita con D.M. 3718 del 4.11.2021, con cui il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese ha affidato a questa Direzione Generale il compito di provvedere ad esperire le procedure di gara e a stipulare i relativi contratti assicurativi, per la copertura dei rischi su esposti in favore del personale della scuola, dipendente del Ministero dell’Istruzione, inviato dal MAECI in servizio o missione all’estero, ai sensi del D.Lgs. 64/2017;

VISTA la delega dell’Unità di Crisi (UdC) della Segreteria Generale, conferita con D.M.

1313/UC/ 176 del 17.11.2021, con cui il Capo dell’UdC ha affidato a questa Direzione il compito di esperire le procedure di gara e a stipulare i relativi contratti assicurativi, per la copertura dei rischi su esposti in favore dei collaboratori civili impegnati in missioni per conto dell’Unità di Crisi nonché del personale dell’Arma dei Carabinieri impegnato per missioni di sicurezza, vigilanza protezione e scorta;

CONSIDERATO che le quattro polizze attualmente in essere, previste dai commi 2, 3 e 5 dell’art. 211 nonché dall’art. 158, verranno a scadenza il prossimo 30 giugno 2022;

RITENUTO di dover procedere al nuovo affidamento dei servizi in parola, con decorrenza dal 1°

luglio 2022;

VISTO l’art. 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, un obbligo generalizzato per le pubbliche amministrazioni centrali di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.;

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente convenzioni o altri strumenti attivi per la fornitura dei servizi assicurativi in questione e che occorre dunque procedere autonomamente alla selezione di operatori economici cui affidare i servizi stessi,

DECRETA Art. 1

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L’Ufficio VIII della DGRI, anche per conto dell’Ufficio VI competente per il personale a contratto, dell’Ufficio V della DGDP competente per i dipendenti di ruolo del MIUR inviati dal MAECI in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero e dell’Unità di Crisi competente per il personale dell’Arma dei Carabinieri e per il personale civile dalla stessa inviato in missione, provvederà ad esperire una procedura ad evidenza pubblica in ambito europeo ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di una o più compagnie di assicurazione cui appaltare i servizi indicati in premessa.

Art. 2

L’Ufficio VIII esperirà una procedura aperta con aggiudicazione dei servizi assicurativi in lotti separati:

- Lotto 1: copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente e altre gravi menomazioni, causate da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all’estero in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all’estero, ai sensi dell’art. 211, comma 5, del D.P.R. 18/1967;

- Lotto 2: copertura sanitaria in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione con sede di servizio all’estero e dei relativi familiari a carico e conviventi, ai sensi dell’art. 211, comma 2, del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18;

- Lotto 3: copertura sanitaria in favore del personale a contratto assunto localmente dalle Rappresentanze Diplomatiche, Uffici Consolari ed Istituti di Cultura all’estero e dei relativi familiari a carico e conviventi, ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18;

- Lotto 4: copertura sanitaria per prestazioni urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell’infermo e dell’eventuale accompagnatore in favore del personale inviato in missione all’estero, ai sensi dell’art. 211, comma 3, del D.P.R. 18/1967.

Art. 3

Le polizze avranno una durata di 3 anni e sei mesi, dal 1.07.2022 al 31.12.2025.

L’Amministrazione si riserverà di richiedere il rinnovo del servizio per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, che la Società si impegnerà a garantire fino al 31.12.2026.

Sarà, inoltre, facoltà del MAECI richiedere per un ulteriore anno (fino al 31.12.2027) la prosecuzione del servizio, che la Società potrà accettare o rifiutare.

In ognuna delle sopra richiamate ipotesi sarà consentito prorogare i contratti fino ad un massimo di 6 mesi, ovvero limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4

Tenuto conto delle polizze in essere, della loro sinistrosità e di tutti gli ulteriori aspetti connessi alla gestione del servizio nonché della situazione del mercato assicurativo e dei vincoli di bilancio, il valore complessivo presunto del presente appalto per il periodo di 5 anni e sei mesi, comprensivi dei sopra descritti rinnovi, a cui si aggiunge la possibilità di una ulteriore ed eventuale proroga di sei mesi, è fissato in euro 37.001.400 IVA esente.

Art. 5

La procedura sarà aggiudicata attenendosi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Considerate le diffuse criticità concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi - che impongono di individuare la migliore offerta basandosi prevalentemente sulle varianti migliorative presentate - e tenuto conto della specificità dei rischi da garantire, del numero di persone da assicurare, nonché dell’esigenza di valutare l’aspetto economico al fine di conseguire il maggior risparmio possibile per l’Erario, i servizi saranno aggiudicati, separatamente per ciascun lotto, sommando aritmeticamente:

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- il punteggio relativo all’“Offerta Tecnica” (punteggio massimo di 70 punti per i lotti 1 e 4 e di 80 punti per i lotti 2 e 3, assegnabile sulla base dell’accettazione delle diverse varianti migliorative proposte, secondo i criteri definiti nel disciplinare);

- il punteggio relativo all’“Offerta Economica” (punteggio massimo di 30 punti per i lotti 1 e 4, e 20 punti per i lotti 2 e 3, ponendo a base di gara un premio annuo lordo complessivo pari a euro 2.300.000 per il Lotto 1 (dato dalla somma dei premi annui lordi complessivi offerti per le Sezioni cui afferiscono le varie categorie di assicurati, le cui specifiche basi d’asta saranno soggette a ribasso), un premio annuo lordo pro-capite di euro 1.700 per il Lotto 2, un premio annuo lordo pro-capite di Euro 1.200 per il Lotto 3, e un premio annuo complessivo di € 65.000 per il lotto 4.

I punteggi relativi all’Offerta Economica saranno assegnati sulla base della formula definita nel disciplinare di gara.

La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema telematico sulla Piattaforma Consip S.p.A. in modalità ASP.

Art. 6

La spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio di questo Ministero, e in particolare sui capitoli 1271 p.g. 1 e p.g. 2 e 1278 p.g.1 di questa Direzione Generale, sul capitolo 2513 p.g. 1 e p.g. 2 della DGDP e sul capitolo 1156 p.g. 1 di pertinenza dell’Unità di crisi, per gli esercizi finanziari di competenza.

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si dispone un accantonamento annuo pari all’1%

della base d’asta annuale del Lotto n. 1 (accantonamento pari a 23.000 euro) da destinare alla corresponsione di incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti non appartenenti a qualifiche dirigenziali, a valere sul cap. 1271 p.g. 2.

Art. 7

Le funzioni di Responsabile del Procedimento per la presente gara sono attribuite al Capo Ufficio VIII della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione, dott.ssa Giovanna Mura.

Roma, 11 gennaio 2022

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

Min. Plen, Paolo Trichilo

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PAOLO TRICHILO

In Data/On Date:

martedì 11 gennaio 2022 17:25:12

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