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Regolamento. di Polizia Urbana. Approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 26/09/2013. Modificato con deliberazione di C.C. n.

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T P51 MD01 Rev. 3

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Assessorato alla Polizia Locale

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 26/09/2013 Modificato con deliberazione di C.C. n. XX del XX/XX/2021 Entra in vigore dal ………

Firmato Firmato

Il Presidente Il Segretario Generale

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto e ambito di applicazione Art.2 Definizioni

TITOLO II - NORME DI

COMPORTAMENTO

Capo I - Sicurezza urbana, pubblica incolumità e contrasto al degrado sociale

Art.3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art.4 Prevenzione dei danneggiamenti Art.5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Art.6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art.7 Accensioni, spari e lancio di oggetti accesi

Art.8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art.9 Trasporto di oggetti pericolosi Art.10 Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Art.11 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art.12 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

Art.13 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Art.14 Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento

Capo II - Convivenza civile, vivibilità, igiene, pubblico decoro e circolazione stradale

Art.15 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art.16 Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere

Art.17 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art.18 Esecuzione di giochi in luogo pubblico

Art.19 Recinzione e manutenzione terreni

Art.20 Tende, luci, insegne e targhe Art.21 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

Art.22 Giardini, parchi, aree verdi e fontane e corsi d’acqua

Art.23 Sgombero neve

Art.24 Obbligo di spegnere i motori ai passaggi a livello

Art..25 Contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili

Art. 26 Pubbliche affissioni

INDICE DEL REGOLAMENTO

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Capo III - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art.27 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art.28 Attività domestiche e ricreative rumorose

Art.29 Somministrazione e consumo di bevande

Art.30 Rumori e schiamazzi per le strade e nei locali

Art.31 Uso di strumenti musicali e amplificatori

Capo IV - Mestieri e attività lavorative

Art.32 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art.33 Negozi e articoli per soli adulti Art.34 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada, e obbligo di vendita delle merci esposte

Art.35 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

Art.36 Mestieri ambulanti e artisti di strada

Art.37 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Art.38 Raccolta stracci e indumenti Art.39 Conduzione di veicoli a trazione animale

Art.40 Volantinaggio e distribuzione gratuita di oggetti

Art.41 Attività di raccolta fondi, sovvenzioni, offerte e contributi

TITOLO III - SANZIONI, PROVVEDI- MENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I - Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi

Art.42 Sistema sanzionatorio Art.43 Sanzioni

Art.43 bis Ordine di allontanamento Art44 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi

Capo II - Procedura di rimessa in pristino

Art.45 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Art.46 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

Art.47 Norme finali

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione 1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle norme di legge, l’insieme delle attività volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la qualità della vita e la tranquillità sociale, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune ai sensi della vigente normativa.

2 Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

3 Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e

2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;

b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

c) circolazione stradale

d) pubblica quiete e tranquillità delle persone;

e) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;

f) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4 Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5 Il Sindaco e i dirigenti, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare singoli provvedimenti integrativi delle disposizioni del presente regolamento, laddove fossero necessarie specificazioni o precisazioni.

6 Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

7. Quando nelle norme del presente regolamento si fa riferimento ai luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti

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o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio, o gravati da servitù pubblica.

Art. 2 Definizioni

1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

• sicurezza urbana e pubblica incolumità:

l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di pericolo, anche potenziale, di danno, malattia, calamità, nonché l’insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale.

• convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del regolare impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.

• pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo.

• disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e specifiche comunali in materia.

• mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l’integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l’attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

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TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 3

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o la pubblica via, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l’incolumità dei medesimi e degli altri avventori e passanti.

3 I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli

privati, o attività di servizio al pubblico denominate call center e phone center o altro luogo di ritrovo, ove si determini l’aggregazione di persone all’interno o all’esterno dei locali stessi, che possono causare disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra l’interno dei locali e l’esterno, interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale appositamente adibito.

4 L’amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 44.

Art. 4

Prevenzione dei danneggiamenti 1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, a ogni frequentatore di luoghi pubblici è fatto divieto di imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio

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comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi pubblici, ai monumenti, e quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2 E’ proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall’Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti o animali

3 E’ proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni o altri manufatti, lucchetti od oggetti di ricordo, fotografie, tranne nei casi espressamente autorizzati.

Art. 5

Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia 1 E’ fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti di qualunque natura, sia in forma solida che liquida o gassosa, in luogo pubblico o privato ad uso pubblico, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche, o comunque recando fastidio a terzi.

Art. 6

Pericolo di incendi, esalazioni moleste 1 Fatte salve le disposizioni relative all’inquinamento atmosferico, in tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico

che privato, è fatto divieto di bruciare foglie e sterpi, e qualsiasi altro materiale.

In deroga a quanto sopra, in applicazione, delle disposizioni regionali emanate in materia di inquinamento atmosferico, potranno essere consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, falò e fuochi in occasioni di feste, sagre di paese o comunque di eventi attinenti ai rituali calendari della tradizione popolare culturale della Lombardia.

L’autorizzazione dovrà comunque assicurare il rispetto delle norme vigenti e prevedere eventuali prescrizioni a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente.

2 E’ fatto divieto a chiunque, anche attraverso attività lavorative, produrre fumi o esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

3 E’ parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art. 7

Accensioni, spari e lancio di oggetti accesi

1 Senza l’autorizzazione della competente Autorità di Pubblica Sicurezza è fatto divieto per chiunque di esplodere articoli pirici, gettare oggetti accesi, effettuare

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accensioni pericolose o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, anche in luoghi privati o non adibiti allo scopo.

Art. 8

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici 1 Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o comunque aree aperte al pubblico, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2 Ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3 E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 9

Trasporto di oggetti pericolosi 1 Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni,

vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare frastuono o, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 10

Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1 Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e del Regolamento Locale di Igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire potenziale pericoli, cadute, allagamenti.

2 L’installazione di macchinari da lavoro, qualunque sia il tipo di energia che li attivi, deve essere fatta a regola d’arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

3 E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. L’organo di polizia accertatore, è tenuto a darne immediata comunicazione agli uffici comunali competenti per l’adozione degli ulteriori provvedimenti.

4 I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici, civili, industriali, rurali o altre costruzioni, che risultino disabitati, in

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stato di abbandono o comunque non utilizzati, sono tenuti ad assicurarne un buono stato di decoro e conservazione al fine di garantire la pubblica incolumità. Gli stessi dovranno, inoltre, attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

5 La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d’iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed esegue i provvedimenti di allontanamento, decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l’accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 43 c.8.

Art. 11

Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1 E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2 All’esterno di balconi e finestre è fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, su suolo pubblico, ovvero

causare la caduta di terra o l’emissione di polveri.

Art. 12

Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1 Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di detenzione di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è fatto obbligo ai detentori di cani di osservare le seguenti disposizioni finalizzate alla salvaguardia degli animali, nonché ad evitare che gli stessi possano determinare danni o disturbo o spavento a terzi.

2 Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3 E’ vietato condurre o lasciare entrare cani nei luoghi destinati all’esercizio del culto, nei cimiteri durante le funzioni funebri, negli ospedali, nei teatri, nei cinematografi, nelle scuole.

E’ altresì vietato l’accesso ai cani negli uffici/locali pubblici, nei negozi e negli esercizi pubblici ove tale divieto è segnalato con pubblica affissione di avviso visibile dall’esterno.

In tali ambienti, qualora l’accesso ai cani sia consentito, è obbligatorio l’utilizzo della museruola e del guinzaglio.

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4 E’ fatto divieto di detenere o consentire l’introduzione di cani ed altri animali nei locali adibiti alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di generi alimentari.

5 Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

6 Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

7 Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento alla recisione delle corde vocali, al taglio delle orecchie ed al taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’ema- nazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

8 E' vietato possedere o detenere cani pericolosi, singolarmente identificati ed inseriti nei registri tenuti dal Servizio Veterinario:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

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b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.

189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente .

Chiunque possieda un cane di cui sopra ha l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso.

9 Le disposizioni sopra indicate non si applicano ai cani appartenenti agli organi di polizia, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed alla protezione civile.

10 Ai sensi della L.R. n. 33/2009 e del Reg. Regionale n. 2/2017 è obbligatorio iscrivere il proprio cane, o i gatti destinati al commercio, all’anagrafe degli animali d’affezione, previa identificazione con inoculazione sottocutanea di microchip o

altro elemento di individuazione (tatuaggio).

11 E’ vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalap- piamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

12 E’ obbligatorio denunciare imme- diatamente al Servizi Veterinario o alla Polizia Locale il rinvenimento di animali abbandonati. Altresì, è obbligatorio denunciare senza indugio lo smarrimento del proprio animale alle predette Autorità.

13 Fatte salve le disposizioni penali in materia, è vietato l’abbandono ed il maltrattamento di qualsivoglia animale.

13 bis E’ vietato detenere cani alla catena o applicare qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E’ in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

13 ter Gli animali non devono essere lasciati chiusi all’interno dei mezzi di trasporto senza un’adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possano mettere in pericolo la salute.

14 Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha

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l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

15 E’ fatto obbligo a chiunque conduca cani o altri animali in ambito urbano, ad eccezione dei non vedenti con cani guida, degli appartenenti alle Forze armate e delle Forze di Polizia o altre Forze dell’ordine quando sono in servizio, raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 13

Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale

1 E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate, monumenti, lampioni, fontane e simili, spallette di corsi d’acqua, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

Art. 14

Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento

1 Per finalità di tutela della sicurezza urbana, della sicurezza stradale ed in generale della sicurezza pubblica e per contrastare la percezione di degrado

sociale che inevitabilmente ne deriva, è vietato esercitare la prostituzione stazionando in luoghi prospicienti le scuole, i giardini, gli edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti, ed in ogni caso lungo le strade, ivi comprendendo le zone industriali. E’

vietato, pertanto, in modo indicativo e non esaustivo, porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione,

2 Altresì, primariamente al fine di tutelare la sicurezza stradale, negli stessi luoghi di cui alla comma 1) è vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta a bordo di veicoli.

3 E’ vietato intrattenersi anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per l’abbiglia- mento o per le modalità comportamentali manifestano, comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente nell’offerta di prestazioni sessuali. Se l’interessato è a

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bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita o la discesa dal veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione del presente articolo.

4 Resta salva la facoltà per gli organi accertatori di procedere ai sensi dell’art.

13 della legge 24 Novembre 1981 n. 689.

5 Dai divieti di cui al comma 3 sono esclusi coloro i quali, per ragioni di servizio, operano nell’ambito dei servizi che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

6 Non saranno assoggettate alla sanzione prevista per la violazione al presente articolo, anche in coerenza con il dettato dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale per il loro recupero.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE, PUBBLICO

DECORO E CIRCOLAZIONE

STRADALE

Art. 15

Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, di causare turbamento all’ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene di aree o edifici pubblici.

2 bis E’ fatto obbligo agli esercenti attività lavorative come, a titolo esemplificativo, esercizi pubblici, commerciali, artigianali o di qualsiasi altra attività di servizio al pubblico, di provvedere alla pulizia delle porzioni di area pubblica/privata antistante tutto il fronte delle predette attività.

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3 E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio, all'igiene e al pubblico decoro di luoghi pubblici e di private dimore.

4 E' vietato esporre ferite o mutilazioni di persone o animali o immagini delle stesse, per suscitare l’altrui pietà.

Art. 16

Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere

1 Fatta salva l’applicazione della Legge penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;

b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;

c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna fatta eccezione per i luoghi appositamente attrezzati ed autorizzati.

La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell’articolo 43 comma 6 del presente regolamento;

d) suonare o cantare recando disturbo;

e) sdraiarsi sulle panchine, sedere o sdraiarsi per terra, sui marciapiedi, sulla pubblica via, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulla soglia degli edifici, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando il suolo con sacchetti o attrezzature;

g) mendicare, raccogliere firme, con o senza questua, nei luoghi pubblici, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, avvicinandosi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o effettuando tali attività vicino agli ospedali.

h) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;

i) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti all’ingresso dell’Ospedale;

j) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

k) scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche,

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tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro. Tali operazioni si potranno compiere, con le dovute cautele ed esclusivamente per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

l) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi eventualmente autorizzati dall’Ammini- strazione Comunale;

m) abbandonare alimenti destinati ad animali;

n) far bere animali direttamente dall’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

Art. 17

Attività proibite e uso del suolo pubblico

1 Ogni occupazione del suolo e dell’area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell’apposito Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

1 bis E’ vietato lo stazionamento o l’occupazione delle aree pubbliche, di uso o interesse pubblico, che si concretizza in comportamenti che determinano un utilizzo improprio o di turbativa, disturbo, intralcio, impedimento al libero utilizzo di detti luoghi. L’impedimento del trasgressore, deve riguardare a titolo di esempio, la fruibilità di carattere sociale, turistico, ricreativo, religioso, culturale e commerciale.

2 Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come a solo titolo esemplificativo, non esaustivo:

a) detenere ovvero esercitare il commercio in forma itinerante di articoli da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale;

b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;

c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti.

Art. 18

Esecuzione di giochi in

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luogo pubblico

1 Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso è vietato eseguire giochi con modalità che possano recare fastidio o pericolo a cose o persone. E’ sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2 I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art. 19

Recinzione e manutenzione terreni 1 Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2 Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i proprietari hanno l'obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

3 E’ fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di

altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

4 Nelle recinzioni è vietato l'uso di materiali o modalità pericolosi per la pubblica incolumità.

Art. 20

Tende, luci, insegne e targhe 1 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento degli impianti pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze, è’

vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia: insegne, lanterne, tende, targhe, bacheche, fari e luci, non costituenti mezzi pubblicitari, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.

Art. 21

Decoro dei fabbricati e scritte sui muri 1 Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre biancheria, panni, striscioni, cartelli, scritti e disegni e simili, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell’immobile. Nei contesti condominali, il responsabile del rispetto di tali divieti è individuato nell’amministratore condominiale

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2 E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati. È altresì vietato affiggere adesivi nei medesimi luoghi e su ogni manufatto di pubblica utilità (es. segnaletica, transenne, recinzioni).

3 Ferma restando l’attività comunale di copertura in via d’urgenza delle scritte abusive sui muri, sulle porte e sui bandoni dei locali, ogni proprietario ha l’obbligo di ripristinare quanto prima l’idonea tinteggiatura dell’edificio, anche con interventi parziali, riducendo al minimo il danno all’immagine della città.

Art. 22

Giardini, parchi, aree verdi, fontane e corsi d’acqua

1 Per la tutela dell’aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi e per le norme comportamentali finalizzate ad assicurarne l’adeguata fruizione dei parchi, dei giardini e delle aree verdi pubbliche si osserveranno le disposizioni e le sanzioni previste dal Regolamento comunale d’uso del verde 2 Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nell'alveo dei corsi d'acqua è vietato:

a) fare il bagno;

b) compiere opere di qualsiasi tipo;

c) lavare veicoli, oggetti o animali;

d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica; possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;

e) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo.

Art. 23 Sgombero neve

1 In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo o con presenza di gelate, qualora si renda necessario, il Sindaco provvede con propria ordinanza contingibile e urgente a disporre in ordine allo sgombero della neve.

2 Tale ordinanza potrà prevedere l’obbligo imposto a tutti i proprietari, affittuari e comunque ai frontisti delle vie, piazze e di luoghi, in solido o separatamente::

a) di provvedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, e le porzioni di area pubblica o di uso pubblico antistante tutto il fronte delle predette proprietà, per una fascia di profondità idonea al transito dei pedoni, liberando l’imbocco dei pozzetti per agevolare il deflusso delle acque durante e dopo le nevicate;

b) di raccogliere la neve, in piccoli mucchi, sul bordo del marciapiede, in

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modo che non invada la carreggiata e non ostruisca il passaggio dei pedoni sul marciapiedi ed il transito veicolare sulle strade, evitando di ostruire scarichi e pozzetti stradali;

c) in caso di gelate, di spargere sui marciapiedi e sulle predette porzioni d’area prospicienti le proprietà, materiali idonei ad impedire lo sdrucciolamento, quali sale, segatura, sabbia ed altri composti idonei per evitare la formazione di ghiaccio.

3 È fatto obbligo agli occupanti dei locali siti all’ultimo piano degli edifici, nonché agli occupanti di locali dotati di balconi che proiettano sulla pubblica via, di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio dai cornicioni dei tetti, dalle gronde e dai balconi medesimi, facendo cadere con debite precauzioni i ghiacci pendenti, senza recare molestia a passanti e asportando subito il ghiaccio caduto

4 Ai sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel caso di condomini, l’amministratore è considerato soggetto obbligato in solido con i proprietari per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 24

Obbligo di spegnere i motori ai passaggi a livello

1 Tutti i conducenti dei veicoli a motore ad accensione comandata (benzina), ad accensione spontanea (diesel) o alimentati a Gpl o gas metano, fermi ai passaggi a livello con barriere abbassate, devono, ai fini della tutela ambientale, spegnere il motore a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Art. 25

Contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio

di persone disabili

1 Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione, dalle leggi statali e dalle norme regionali, il rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, di cui all’ artt. 188 D.lgs n° 285/92 e dell’art. 381 D.P.R. n°

495/92, fig .V 4 modificato con D.P.R.

30/07/2012 n° 151, avverrà – per quanto riguarda le persone fisiche – secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ricognitivo emesso dal Direttore del Settore competente al rilascio del contrassegno.

2 Considerata la presenza sul territorio

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comunale di soggetti titolari di personalità giuridica a carattere socio-assistenziale, ed in particolare di associazioni e cooperativa con o senza scopo di lucro, che effettuano il trasporto di persone diversamente abili, si ritiene indispensabile agevolare la mobilità in ambito comunale.

Pertanto, ai soggetti sopra citati - aventi sede legale in Paderno Dugnano - che ne facciano richiesta verrà rilasciato un apposito e specifico contrassegno, per ciascun veicolo omologato per il trasporto di disabili, che consenta le stesse deroghe alla circolazione e alla sosta riservate alle persone fisiche titolari di contrassegno.

Detto contrassegno dovrà essere esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore del veicolo per il quale è stato rilasciato.

L’inottemperanza a tale disposizione o l’inosservanza delle condizioni e limiti indicati nell’autorizzazione comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 43 comma 2 del presente regolamento. L’uso improprio del contrassegno comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 43 comma 1.

3 Con espresso provvedimento del Direttore del Settore competente verranno

indicate le modalità per poter ottenere, da parte delle persone giuridiche, il contrassegno di cui al punto 2.

L’autorizzazione della durata massima di due anni, avrà validità limitata esclusivamente al territorio comunale e potrà essere rinnovata presentando istanza corredata da autocertificazione del legale rappresentante che attesti il persistere degli scopi e dell’attività sociale.

4 Nel caso di uso improprio del contrassegno ovvero di utilizzo di contrassegno scaduto di validità è sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

Art. 26

Pubbliche affissioni

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché negli specifici regolamenti comunali, e fatte salve le relative sanzioni, è vietato:

a) affiggere manifesti, scritti o disegni,

nei luoghi destinati

dall’amministrazione a tali scopi, senza autorizzazione o senza aver richiesto tale servizio al concessionario incaricato, ai sensi di quanto previsto dalla legge e dal regolamento per l’applicazione

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dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Eventuali provvedimenti di copertura o rimozione dei manifesti, scritti o disegni saranno a cura del Comune o del concessionario del servizio

b) affiggere manifesti, scritti o disegni al di fuori dei luoghi destinati dall’amministrazione comunale ed individuati nel piano generale degli impianti pubblicitari.

All’accertamento della violazione consegue la rimozione dei manifesti, scritti o disegni a cura Il comune o del concessionario del servizio

c) affiggere manifesti, scritti o disegni, essendo autorizzati, non rispettando la suddivisione prevista dal regolamento inerente il piano generale degli impianti pubblicitari, che prevede spazi preordinati per:

affissioni di natura istituzionale e sociale, di natura funebre, e commerciali.

All’accertamento della violazione consegue la copertura dei manifesti, scritti o disegni a cura del concessionario del servizio .

d) Staccare, lacerare o rendere comunque inservibili o illeggibili scritti

o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche.

e) Staccare, lacerare o rendere comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE

Art. 27

Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché eventualmente in altre specifiche disposizioni comunali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, con schiamazzi, canti e grida, nei luoghi pubblici e nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

2 Il suono delle campane è proibito dalle ore 22.00 alle ore 06.00 con l’eccezione della notte di Pasqua e Natale ed altre particolari festività religiose. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete

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3 È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta e la fermata del veicolo in prossimità di abitazioni, tale da arrecare fastidio e disturbo ai residenti

Art 28

Inquinamento acustico e attività rumorose

1 Per la disciplina relativa all’inquinamento acustico prodotto dallo svolgimento di qualsiasi attività professionale, lavorativa, domestica e ricreativa, si applicheranno le norme contenute nel regolamento comunale di classificazione acustica del territorio.

Art. 29

Somministrazione e consumo di bevande

1 A tutela della pubblica quiete e della tranquillità delle persone, è fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di impedire l’uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall’amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc…) contenenti bevande , al fine di evitare sia l’abbandono incontrollato di bottiglie ed altri contenitori simili nel contesto urbano, sia che tali oggetti possano divenire “armi improprie” nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

2 Dopo le ore 22.00 e fino alle ore 8.00 del giorno successivo, è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica, in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione (dehors, tavolini autorizzati, etc.), quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci, con l’obbligo di provvedere con immediatezza al ritiro dei contenitori vuoti rimasti eventualmente abbandonati.

3 È fatto divieto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 di vendere e somministrare bevande alcoliche in luoghi accessibili, a mezzo di distributori automatici.

4 È vietato a chiunque di abbandonare su suolo pubblico o aperto al pubblico qualsiasi contenitore di bevande, di alimenti, rifiuti e altri oggetti che possano creare pericolo per i fruitori di tali aree.

5 È vietato, somministrare bevande alcoliche e superalcoliche a soggetti in stato di ebbrezza valutata ai sensi del D.lgs 285/92.

6 È vietato da parte di esercenti di pubblici esercizi, di esercenti in sede fissa e su aree pubbliche, in qualsiasi luogo, di somministrare, vendere , cedere anche a titolo gratuito bevande alcoliche ai minori

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di anni 18 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all’assunzione delle predette bevande.

7 È fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di esercizi pubblici ed esercenti su aree pubbliche , titolari di distributori automatici di bevande, di affiggere, in modo ben visibile nei luoghi di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, un cartello di dimensioni almeno 25 cm X 15 cm, con la seguente indicazione “VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 18”.

8 È fatto divieto ai minori di anni 18 l’acquisto, la detenzione, il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione.

8 bis E’ fatto divieto a chiunque, in aree pubbliche ed aperte al pubblico e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

9 Fatte salve le sanzioni penali di cui all’art. 689 e seguenti del codice penale, alla violazione di cui al comma 6 consegue la sanzione di cui all’articolo 43 comma 10.

10 Le disposizioni previste dal comma 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere

temporaneamente derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico, nel rispetto delle particolari condizioni e prescrizioni che potranno essere all’uopo dettate dalla predetta Autorità.

Art. 30

Rumori e schiamazzi provocati da avventori di locali pubblici

1 I gestori dei locali di cui al precedente articolo 3, comma 3, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori, sia all’interno che all’esterno dei locali, in correlazione all’attività svolta.

2 Così come previsto dall’articolo 3 comma 4, l’amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1 del presente articolo, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 44.

Art. 31

Uso di strumenti musicali e amplificatori

1 Fatte salve le norme statali e regionali e comunali in materia di inquinamento acustico, sul suolo pubblico, nei locali pubblici e privati è fatto divieto di fare uso

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di strumenti musicali, amplificatori, strumenti elettronici e qualsiasi altro mezzo per la diffusione di suoni in modo tale da recare disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone, secondo il normale apprezzamento.

2 E’ altresì vietato l’utilizzo di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora, a bordo dei veicoli, ad un volume tale da poter essere considerato di potenziale disturbo alle persone.

CAPO IV – MESTIERI, ATTIVITÀ LAVORATIVE E ACCATTONAGGIO

Art. 32

Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1 Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata nelle condizioni igieniche conformi alla normativa.

2 I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art. 33

Negozi e articoli per soli adulti 1 La vendita di articoli riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria privacy, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2 Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria privacy e i prodotti riservati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 34

Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada, e obbligo di vendita delle merci esposte 1 Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2 Qualora s'intenda soltanto esporre in visione merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

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3 Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio, per evitare pericolo o danno ai passanti.

4 Le bacheche o i cavalletti dei sommari dei quotidiani, posti nelle immediate adiacenze dell'edicola, dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione tale da non creare pericolo o disagio per i passanti.

5 Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

6 Fatte salve le norme del Regolamento smaltimento rifiuti, è vietato ai venditori o distributori di quotidiani di sostare nei crocevia e in genere nei luoghi di maggior transito, collocare carrelli o altre attrezzature per il trasporto di giornali sul suolo pubblico. E’ consentito installare distributori automatici di giornali su suolo pubblico previa specifica autorizzazione.

7 E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

8 E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 35

Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune 1 Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 36

Mestieri ambulanti, artisti di strada e accattonaggio

1 Per “mestiere ambulante” si intende l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può ricomprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, senza vendita di merce.

2 Per “arte di strada” s’intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale ma senza vendita di merce; è inoltre arte di strada l'attività svolta da astrologi e da fotografi.

3 Per “artista di strada” s’intende colui che esercita personalmente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo

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estemporaneo e itinerante, le attività di cui al comma precedente.

4 Non sono considerate attività artistiche, e non sono di norma consentite su area pubblica, quelle a contenuto esoterico o divinatorio (cartomanti, chiromanti e simili).

5 Sono tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sulla credulità altrui.

6 Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l’attività di artista di strada, nell'ambito del territorio comunale, senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia.

7 L’amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

8 I soggetti esercitanti le attività elencate al comma 1 dovranno sempre attuare le disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia locale, anche oralmente ed anche nel corso della loro esibizione, ai fini della salvaguardia delle quiete pubblica.

9 In ogni caso, i predetti soggetti non dovranno costituire, con la loro attività

intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ostacolare l’accesso ad edifici ed esercizi commerciali, non dovranno sporcare o imbrattare in qualunque modo, il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l’incolumità delle persone e dovranno avere cura, al termine dello loro attività, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

10 Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 sottraggano spazio all’uso pubblico, dovrà essere richiesta per il loro svolgimento, l’autorizzazione per l’occupazione del suolo.

11 Fatte salve le norme penali, statali e regionali è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio, seppur non molesto, in prossimità o presso i cimiteri, i luoghi di culto, le aree mercatali, gli edifici adibiti ad uffici pubblici, quando intralcia l’accesso alle abitazioni e in situazione che possano costituire pericolo ed intralcio alla pubblica viabilità.

12 In ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale è vietato l’accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.

13 La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la confisca del denaro provento dell’illecito, nonché delle attrezzature o degli animali

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impiegati nell’attività di accattonaggio: in tal caso verranno adottati i provvedimenti di cui al successivo art. 43, comma 6.

14 Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dalle norme del codice penale, è vietato eseguire disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

Art. 37

Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2 Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3 A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 Ai soggetti di cui al comma 3 è vietato:

a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.

5 L’amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 38

Raccolta stracci e indumenti 1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci, indumenti o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di degrado ambientale, disagio o fastidio per la cittadinanza.

2 Senza autorizzazione, è fatto divieto di posizionare cassonetti per la raccolta di

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stracci, vestiti o altri oggetti usati, o di occupare in altro modo il suolo pubblico per le medesime finalità, nonché il posizionamento da parte di soggetti privati, di contenitori per l’esercizio dell’attività di raccolta differenziata di rifiuti, non rientranti nel servizio pubblico comunale di raccolta e smaltimento.

3 Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo consegue il sequestro cautelare delle attrezzature utilizzate per commettere l’illecito, in quanto cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa giusto quanto disposto dall’articolo 13 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii..

Art. 39

Conduzione di veicoli a trazione animale

1 I veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.

2 I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

3 I conducenti di veicoli a trazione animale, nell’uso della frusta non devono

recare danno o molestia all’animale stesso, alle persone e alle cose.

4 Per quanto riguarda la targatura dei veicoli a trazione animale si rimanda alle disposizioni all’uopo previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 40

Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità, su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario e informativo può essere effettuata, in assenza di autorizzazione, esclusivamente mediante il cosiddetto “volantinaggio porta a porta”

nelle cassette postali o contenitori allo scopo predisposti, all’interno dei locali ed esercizi pubblici e nelle abitazioni private, o con consegna a mano ai passanti effettuata dai titolari di stands autorizzati sul suolo pubblico; ogni contenuto pubblicitario è soggetto al pagamento dell’imposta di pubblicità in base alla legge ed al relativo regolamento comunale.

2 Previa autorizzazione, è consentita la distribuzione a mano di volantini o di altro materiale pubblicitario quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di

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opportunità in relazione ai servizi d’igiene urbana. L’autorizzazione suddetta si formalizza mediante comunicazione all’ufficio comunale preposto, con l’indicazione dei luoghi, orari e numero di persone che effettueranno il volantinaggio, allegando copia del materiale da diffondere. La predetta comunicazione, munita del timbro di protocollo del Comune, dovrà essere conservata dai distributori del materiale pubblicitario ed informativo, unitamente a copia dell’avvenuto pagamento dell’imposta di pubblicità ove dovuta.

3 E’ soggetta ad espressa autorizzazione l’effettuazione dell’attività di volantinaggio in occasione di:

• Manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, di carattere sportivo, culturale, sociale e religioso;

• Fiere, sagre e mercati locali;

• Pubblicizzazione e promozione di attività produttive e commerciali;

• Circostanze eccezionali e straordinarie, per motivi di pubblico interesse, per effettuare comunicazioni urgenti rivolte alla cittadinanza.

4 La distribuzione di materiale pubblicitario nelle giornate dei mercati locali dovrà avvenire all’esterno delle aree di mercato.

5 Nei casi sopra richiamati il materiale dovrà, comunque, essere distribuito ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati.

6 Gli incaricati a qualsiasi titolo all’esercizio del volantinaggio sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati.

7 Sono vietati:

• la collocazione di volantini e materiale pubblicitario su tutti gli spazi delle autovetture, nonché la consegna di volantini ai conducenti o passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza degli incroci stradali;

• l’abbandono di materiale pubblicitario lungo le strade, le piazze ed i marciapiedi, sulle soglie d’ingresso delle attività commerciali e di edifici in genere;

• il lancio sul suolo pubblico di volantini, biglietti omaggi e materiale pubblicitario vario;

• la collocazione di volantini e/o materiale pubblicitario, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, nonché su

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alberi, recinzioni, mura o qualsiasi altro supporto o struttura non autorizzati;

• contenuti dei volantini e del materiale pubblicitario lesivi di leggi.

Art. 41

Attività di raccolta fondi, sovvenzioni, offerte e contributi

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali anche eventualmente in altre disposizioni comunali, è fatto divieto a chiunque di svolgere, nel territorio comunale, proposte e offerte di servizi “porta a porta”, raccolta di sovvenzioni, offerte, fondi o contributi, sia in luogo pubblico che privato senza aver preventivamente inoltrato al Comando del Corpo di Polizia Locale, almeno due giorni prima dell’inizio dell’attività, apposita comunicazione scritta, da parte del legale rappresentante, Presidente dell’associazione/società, indicante il periodo, gli orari, le generalità degli incaricati, le località e le ragioni per le quali si intende effettuare tale attività.

2 L’omessa o incompleta comunicazione, di cui al comma precedente è sanzionata dall’art. 43 comma 1 del presente regolamento.

TITOLO III - SANZIONI, PROVVEDI- MENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZ- ZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDI- MENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZ- ZATORI

Art. 42

Sistema sanzionatorio

1 Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii, ed altresì dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

2 L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emettere le ordinanze di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è individuata nella Direzione competente per materia (Polizia Urbana). I proventi derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative per violazione delle norme del presente regolamento sono destinati al Comune.

3 Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono in ogni caso competenti anche gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, a loro

Riferimenti

Documenti correlati

1.Non possono essere richieste al contribuente dati e notizie già in possesso del Comune. 2.Il Comune cura l'acquisizione da altri enti pubblici, anche economici,

– di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del

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