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Tre forme di apprendistato. Apprendistato per la qualifica e per l alta formazione

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PER I DATORI DI LAVORO- 08 GIUGNO 2017 ORE 06:00

Apprendistato: perché conviene?

Alfredo Casotti - Consulente del lavoro e Revisore contabile in Viareggio Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro e Dottore commercialista in Alessandria

I datori di lavoro tornano a scegliere l’apprendistato. Con la fine degli sgravi contributivi generalizzati, le imprese sembrano guardare con rinnovato interesse alle assunzioni di apprendisti per i benefici contributivi e i vantaggi retributivi e normativi riconosciuti.

L’apprendistato si articola in tre diverse tipologie contrattuali. I maggiori cambiamenti hanno interessato soprattutto l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Su questa tipologia contrattuale è intervenuto anche il Jobs Act che ha introdotto un regime sia retributivo che contributivo di particolare favore. Un particolare interesse per i datori di lavoro è dato, però, dal contratto di apprendistato professionalizzante: quali sono gli incentivi previsti?

Esaurita la spinta data dagli sgravi contributivi alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i datori di lavoro sembrano guardare con rinnovato interesse all’apprendistatoapprendistato che, oltre a benefici contributivi, consente anche vantaggi retributivi e normativi.

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Tre forme di apprendistato

Dal 25 giugno 2015 per la disciplina dell’apprendistato si deve fare riferimento al decreto legislativo n. 81/2015, attuativo del Jobs Act, che con gli articoli da 41 a 47 riscrive le regole ma non ne cambia la definizione: “L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.

In realtà l’apprendistato si articola in tre e diverse tipologie contrattuali:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleapprendistato per la qualifica e il diploma professionale , il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzanteapprendistato professionalizzante ;

c) apprendistato di alta formazione e ricercaapprendistato di alta formazione e ricerca .

E’ confermata la durata minima di sei mesi e quella massima di tre anni, che può essere elevata fino a cinque anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il datore di lavoro non può impiegare, anche se in somministrazione, un numero di apprendisti che superi il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio, rapporto ridotto al cento per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Rimane fermo il regime in essere per le imprese artigianeimprese artigiane .

Apprendistato per la qualifica e per l’alta formazione

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I maggiori cambiamenti hanno interessato soprattutto l’apprendistato per la qualifica che, in un sistema duale (formazione e lavoro), si riferisce ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni e si rivolge anche ai giovani iscritti a partire dal secondo dei percorsi di istruzione secondariapercorsi di istruzione secondaria superiore. Su questa tipologia contrattuale è intervenuto anche il dlgs.n. 150/2015 che introduce un regime sia retributivo che contributivo di particolare favore.

Il dlgs. n. 81 prevede inoltre che siano esclusi dagli obblighi di stabilizzazioneobblighi di stabilizzazione gli apprendisti assunti con le tipologie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per il 2017, la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha introdotto un particolare incentivo per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 con contrattocontratto a tempo indeterminato

a tempo indeterminato - anche in apprendistato - di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoroalternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di euro 3.250 su base annua.

Consulta il dossier Bonus assunzioni 2017

L’apprendistato professionalizzante

Un particolare interesse per i datori di lavoro è dato, però, dal contratto di apprendistato professionalizzante con il quale è possibile assumere giovani di età compresa fra i 18 ei 29 anni per l’acquisizione di una qualifica professionale. Vediamo, quindi, quali sono i vantaggi di questa tipologia contrattuale.

Il dlgs. n. 81/2015 consente di assumere l’apprendista inquadrandolo fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale che stabilisce anche le regole di avanzamento retributivo nel corso della durata del contratto. In alternativa al sottoinquadramento la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.

Per tutta la durata del periodo formativo gli apprendisti non rientrano nella base di calcolobase di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.

La contribuzione a carico del datore di lavoroa carico del datore di lavoro è pari all’11,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (a carico dell’apprendista la quota è pari al 5,84%) Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva a favore del datore di lavoro è riconosciuta anche per i dodici mesi successivi mentre a carico dell’apprendista è posta la quota ordinariamente prevista per i lavoratori qualificati.

E’ venuto meno, dal 31 dicembre 2016, il disposto della legge 183/2011 che prevedeva a favore dei datori di lavoro, che occupavano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo pressoché totale .

E’ tuttora in vigore l’agevolazione di cui alla legge 27 dicembre 2006 art. 1, comma 773 che prevede una riduzione, per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, all’1,50% per il primo anno e al 3,00% per il secondo anno. Queste aliquote vanno maggiorate dell’1,31+0,30%

(Disoccupazione + Fondi interprofessionali e delle aliquote CIGO diversificate in dipendenza dell’attività svolta e del numero dei dipendenti in forza , come da messaggio INPS n. 24 del 5 gennaio 2016.

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Per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di durata pari o superiore a 12 mesi, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di giovani fra 16 e 29 anni registrati al programma Garanzia Giovani (Neet), è riconosciuto uno sgravio contributivo nella misura massima di euro 4.030 annue. Per fruire del beneficio i datori di lavoro debbono prenotare le risorse presentando apposita istanza all’INPS che comunicherà, se ancora vi sono fondi disponibili, l’ammontare dell’incentivo fruibile.

Assunzione dei lavoratori in mobilità o disoccupati Assunzione dei lavoratori in mobilità o disoccupati

Il D.Lgs. n. 81/2015 conferma la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall'età anagrafica posseduta al momento dell'assunzione. Come già previsto nel Testo Unico sull’apprendistato di cui all’abrogato D. Lgs. n. 167/2011 possono essere assunti con questo contratto anche i lavoratori in mobilità (istituto peraltro anch’esso abrogato a far data dal 1° gennaio 2017). In caso di conferma in azienda al termine del periodo di apprendistato, per questi lavoratori non si applica l’ulteriore anno di agevolazione contributiva. Inoltre, nei loro confronti si applicano le ordinarie disposizioni in materia di licenziamenti individuali.

Con il messaggio n. 2243 l’INPS evidenzia che destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori percettori dell’indennità di mobilità e non quelli solamente iscritti alle liste la cui valenza è venuto meno con la predetta data del 1° gennaio 2017. Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84% (10%a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, è previsto anche l’incentivoincentivo economicoeconomico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50%

della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione. Per la regolazione dell’incentivo

Al termine del periodo agevolato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/91, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale

contribuzione datoriale è dovuta in misura pienamisura piena , in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell’apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

Quanto all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione l’INPS chiarisce che i trattamenti che consentono tale assunzione sono:

- Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), - Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), - Indennità speciale di disoccupazione edile,

- Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolatoregime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l’aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84%

a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. 81/2015, l’aliquota contributiva a

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carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

Codici tipo contribuzione per l’assunzione dei lavoratori in mobilità Codici tipo contribuzione per l’assunzione dei lavoratori in mobilità

J3

J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

J5

J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

K3

K3 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

K5

K5 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

Codici tipo contribuzione per i percettori di trattamento di disoccupazione Codici tipo contribuzione per i percettori di trattamento di disoccupazione

J0 (J J0 (J zero) zero)

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%

J1

J1 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%

J2

J2 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%

K0 (K K0 (K zero) zero)

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%

K1

K1 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%

K2

K2 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%

Quanto alle agevolazioni fiscaliagevolazioni fiscali, si ricorda che le spese sostenute per gli apprendisti sono escluse dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP.

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