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Garanzia per il rischio d insolvenza su finanziamenti alle imprese

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Academic year: 2022

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Garanzia per il rischio d’insolvenza su finanziamenti alle imprese

Modalità tecniche di intervento

- Concessione di garanzia su rischio di insolvenza rilasciata a favore dell’Istituto finanziatore o della Società di leasing, nell’interesse dell’impresa beneficiaria;

- Percentuale massima della garanzia: 50% in linea capitale con le seguenti eccezioni:

- la percentuale massima della garanzia per il Fondo Sisma 3 PIAT è pari al 75%;

- la percentuale massima della garanzia può essere elevata fino al 75% in presenza di controgaranzia del Fondo Bastia Umbra, che mantenga comunque il rischio a carico del Fondo regionale entro il 50% (vedi scheda tecnica di seguito riportata);

- Importo massimo: 2.500.000 euro;

- Durata massima della garanzia: 120 mesi (*) oltre eventuale preammortamento tecnico della durata massima di mesi 6;

- Commissioni a carico dell’impresa:

- di istruttoria: 0,5% dell’importo di garanzia richiesto;

- di garanzia pari allo 0,5% dell’importo massimo garantito, per ogni anno di durata della garanzia o in proporzione alla frazione di anno, con un minimo dell’1% e un massimo del 3%, da corrispondere una tantum anticipatamente al rilascio della garanzia.

Finalità ammissibili

a) Finanziamenti per programmi d’investimento in beni materiali e immateriali, iscritti nel Registro dei beni ammortizzabili, ad eccezione degli investimenti esclusi dal Regolamento De Minimis (CE) n. 1998/2006, da realizzare o realizzati nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda (**). Alla quota di finanziamento destinata alla realizzazione dell’investimento potrà essere sommata una quota aggiuntiva di finanziamento di importo massimo pari al 20% del costo totale dell’investimento, nel caso di eventuale maggior fabbisogno di circolante connesso al piano di investimento e di sviluppo.

b) Finanziamenti condizionati ad aumento di capitale sociale di importo almeno equivalente.

c) Finanziamenti per consolidamento di passività bancarie a breve termine limitatamente alle garanzie rilasciate a valere sul Fondo Mediofidi. Per le garanzie rilasciate a valere sul Fondo per il sostegno dell’accesso al credito delle imprese a fronte della crisi congiunturale vedi pagine seguenti.

d) Finanziamenti per liquidità (credito di funzionamento).

(2)

Condizioni

Nel caso della finalità di cui al punto b) devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- durata massima della garanzia per finanziamenti chirografi: 84 mesi; durata massima della garanzia per finanziamenti ipotecari: 120 mesi;

- erogazione del finanziamento previa delibera e relativa sottoscrizione dei soci di un aumento di capitale sociale di importo almeno pari a quello del finanziamento;

- versamenti dei soci antecedenti o concomitanti con le scadenze delle rate previste dal finanziamento; l'importo complessivo dei versamenti dovrà essere almeno pari alla quota capitale delle rate;

- obbligo dell'impresa a non deliberare la distribuzione di utili qualora i versamenti previsti per l'aumento di capitale sociale non siano stati regolarmente effettuati;

- obbligo dell'impresa a non effettuare alcun rimborso di capitale sino alla integrale estinzione del finanziamento.

E’ possibile che in sostituzione dell’aumento di capitale sociale vengano utilizzate altre forme di aumento dei mezzi propri, quale il finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nelle condizioni sopra indicate.

Nel caso della finalità di cui al punto d) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- durata dei finanziamenti garantiti compresa fra dodici e diciotto mesi;

- importo dei finanziamenti garantiti compreso fra 41.000 euro e 400.000 euro.

Qualora vengano applicate commissioni di garanzia a prezzo di mercato, senza cioè che si configuri la presenza di un Aiuto di Stato, per imprese appartenenti ai seguenti settori di attività:

- attività manifatturiere;

- attività di costruzione di edifici e realizzazione opere di ingegneria civile;

- attività di commercio “strutturato”;

- attività di trasporti e logistica;

possono essere rilasciate garanzie aventi le seguenti caratteristiche:

- percentuale massima di garanzia pari al 50% del finanziamento garantito;

- importo massimo della garanzia pari a euro 1.000.000;

a valere su affidamenti / finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- durata massima preammortamento 24 mesi;

- durata massima ammortamento 60 mesi.

Note:

(*)

A seguito della crisi congiunturale la Regione Umbria ha autorizzato Gepafin ad operare in deroga rispetto alla durata massima degli interventi di garanzia, consentendo l’adeguamento della durata della garanzia a fronte di allungamento della durata dei finanziamenti a medio lungo termine

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garantiti, ai sensi del paragrafo 2.A.2. dell’ dell’Accordo per il credito alle Piccole e Medie Imprese sottoscritto il 16 febbraio 2011 da MEF, ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese, o iniziative similari.

(**)

Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

- il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;

- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera b), alle seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento;

c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.

.

Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;

c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione prevista per tutta la durata della garanzia;

d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

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Locazione finanziaria

La spesa per la locazione finanziaria (leasing), nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore, e' ammissibile alle seguenti condizioni:

1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

4. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili.

Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Nei casi in cui il beneficiario e' soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata e' considerata recuperabile ai fini del comma precedente.

Costituisce spesa ammissibile ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, connesso all’esecuzione di un programma di investimenti, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Le imprese beneficiarie degli interventi di garanzia su finanziamenti per programmi d’investimento in beni materiali e immateriali sono tenute all’assolvimento dei seguenti obblighi:

- mantenimento destinazione d’uso: le imprese beneficiarie devono garantire la destinazione d’uso degli investimenti realizzati, impegnandosi a non cedere, alienare o distrarre dall’uso produttivo i beni compresi nel programma d’investimento ammissibile, per un periodo di 5 anni dal completamento del programma;

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- ubicazione degli investimenti: le imprese beneficiarie devono impegnarsi a non localizzare i beni compresi nel programma d’investimento al di fuori della Regione Umbria per un periodo di 5 anni dalla delibera di concessione dell’intervento;

- conservazione dei documenti: le imprese beneficiarie sono soggette ad eventuali controlli in loco e sono tenute a conservare, a disposizione della Regione Umbria, la documentazione originale delle spese sostenute, per un periodo non inferiore alla durata della garanzia.

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