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IL POTERE DI AUTOTUTELA DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

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IL POTERE DI AUTOTUTELA DELL’

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

DEFINIZIONE

L’ autotutela consiste nella possibilità della PA di provvedere essa stessa a risolvere conflitti, attuali o potenziali:

 insorgenti con altri soggetti;

 in relazione ai propri atti o alle proprie pretese Norme di riferimento

 art. 68, DPR n. 287/92;

 art. 2 quater, L. n. 656/94;

 Regolamento di attuazione n. 37/97

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

AUTOTUTELA COME STRUMENTO DEFLATTIVO

A seconda degli effetti che l’annullamento produce sull’ atto oggetto di (auto) controllo si distingue in:

 Autotutela cd. positiva: l’ attività di riesame è di tipo conservativo, confermativo o incrementativo della pretesa; l’ intervento è sfavorevole per il contribuente

 Autotutela cd. negativa: l’atto viene annullato in tutto o in parte;

l’intervento si rivela favorevole al contribuente

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

AUTOTUTELA NEGATIVA COME STRUMENTO DEFLATTIVO

Se oggetto di riesame sono atti non definitivi, l’autotutela opera come strumento deflattivo del contenzioso

Se, invece, oggetto di riesame sono atti oramai definitivi, l’autotutela diventa strumento inflattivo del contenzioso.

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

PECULIARITA` AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Con l’ emanazione della disciplina regolamentare, il Legislatore ha sancito la specialità dell’ dell’ autotutela tributaria, in quanto a seguito della presentazione dell’ istanza di parte ( art. 5 Reg. )

 il procedimento di riesame deve ritenersi avviato con obbligo per l’ufficio di concluderlo e comunicarne l’esito

 esito soggetto a controllo giurisdizionale

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

GIURISDIZIONE IN MATERIA DI AUTOTUTELA

 Corte cost. 23 luglio 1997, n. 264

 TAR Toscana, 22 ottobre 1999, n. 767;

Cons. St., 21 maggio 2008, n.2396;

 Cass., SS.UU., 10 agosto 2005, n. 16776

organo competente a ius dicere è il giudice tributario

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

ATTI IMPUGNABILI DINANZI LE DOMMISSIONI

 Provvedimento espresso di diniego = nuovo atto di accertamento contenente l’ atto confermato

 Provvedimento tacito ( silenzio mantenuto sull’ istanza di riesame )

- direttamente impugnabile trascorsi 90 gg dalla presentazione dell’ istanza ( ex art. 2 L. n. 241/90 )

- atto endoprocedimentale del successivo atto impositivo autonomamente impugnabile ( atto di liquidazione, esattivo o di rimborso )

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

VIZI CENSURABILI DINANZI LE COMMISSIONI

Entrambi i provvedimenti saranno impugnabili per vizi propri ( art. 19, co. 3, Dlgs. N. 546/92 )

ossia

per motivi in fatto o in diritto che è onere del contribuente istante allegare all’ istanza e del giudice tributario valutare

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

VIZI CENSURABILI DINANZI LE COMMISSIONI

Oggetto del giudizio di riesame non è l’ originario atto di accertamento ma

l’ accertamento dell’ idoneità degli elementi ( in fatto o in diritto )

originariamente non valutati o perché sopravvenuti o perché fatti valere ex post dal contribuente ( a causa dell’ intervenuta definitività ) ad

incidere in via impeditiva o estintiva sulla pretesa dell’ ufficio

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

VIZI CENSURABILI DINANZI LE COMMISSIONI

Il diniego di autotutela non sarà impugnabile tutte le volte in cui il contribuente nella sua istanza

 non apporti elementi o fatti ulteriori che legittimino l’apertura di una istruttoria;

 si limiti a rilevare vizi formali ( ovvero relativi a prescrizioni organizzative o procedimentali ) sanati dal mancato gravame.

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

SENTENZA SS. UU., n. 7388/2007

Le Sezioni Unite attribuito carattere discrezionale al potere di autotutela con la conseguenza che il sindacato del giudice tributario avrà ad oggetto:

 la verifica dell’ esistenza del credito tributario solo nel caso in cui l’atto di rigetto contenga una conferma della fondatezza della pretesa;

 il solo controllo della legittimità del rifiuto nel caso di giudizio instaurato contro il mero rifiuto di agire in autotutela.

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IL POTERE DI AUTOTUTELA

Si auspica un ripensamento della Corte, alla luce delle seguenti considerazioni:

1)se l’ AF in sede di riesame non ha altri interessi da perseguire se non quello al ripristino della legalità, la distinzione tra situazioni non ha ragion d’essere;

1)un controllo limitato alla sola legittimità del rifiuto tradisce la natura stessa del giudizio innanzi le Commissioni;

1)un controllo così limitato non è conforme alle disposizioni del Reg. n. 37/97

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