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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ENERGIA SPA

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(1)

II

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ENERGIA SPA

ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001

PARTE GENERALE

Firmato digitalmente da: Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso Data: 05/08/2022 11:18:22

(2)

III SOMMARIO

PARTEGENERALE ... 2

DEFINIZIONI ... 13

1 PREMESSA ... 14

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ... 14

1.2 I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ... 14

1.3 I REATI PRESUPPOSTO ... 16

1.4 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO ... 17

1.5 LE SANZIONI APPLICABILI ... 18

1.6 LE SANZIONI PECUNIARIE... 18

1.7 LE SANZIONI INTERDITTIVE ... 18

1.8 LA CONFISCA ... 19

1.9 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA ... 20

1.10 I DELITTI TENTATI ... 20

1.11 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE ... 20

1.12 L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE QUALE STRUMENTO DI PREVENZIONE ED ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL’ENTE ... 21

1.13 I DESTINATARI DEL MODELLO ... 22

2 STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DI ENERGIA S.P.A. ... 24

2.1 LA SOCIETÀ ... 24

2.2 GOVERNANCE ... 24

2.3 IL MODELLO DI ENERGIA S.P.A. ... 25

(3)

IV

2.4 NATURA E FONTI DEL MODELLO: LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ... 25

2.5 OBIETTIVI DEL MODELLO ... 26

2.6 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO ... 27

2.7 PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO... 27

2.8 ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ... 28

2.9 SOGGETTI ATTUATORI DEL MODELLO ... 29

2.10 IL CODICE ETICO ... 29

2.11 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ... 30

3 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ENERGIA SPA ... 30

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ... 30

4 SISTEMA ORGANIZZATIVO ... 31

5 L’ORGANISMO DI VIGILANZA ... 31

GENERALITÀ E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ... 31

REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ... 31

NOMINA E COMPENSO ... 32

DURATA DELLINCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE ... 32

LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ... 33

ICOLLABORATORI DELL’O.D.V.(INTERNI ED ESTERNI) ... 33

POTERI E COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ... 34

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ... 35

INFORMATIVE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA... 35

INFORMATIVE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ... 35

INFORMATIVE DALL’ORGANISMO DI VIGILANZA ... 35

LA SEGNALAZIONE DI POTENZIALI VIOLAZIONI DEL MODELLO -WHISTELBLOWING ... 36

6 IL SISTEMA SANZIONATORIO ... 39

PRINCIPI GENERALI ... 39

SPECIFICITÀ DI ILLECITI ... 39

PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA TRA ILLECITO E SANZIONI ... 40

APPLICABILITÀ A ORGANI SOCIETARI, SOGGETTI APICALI, SOTTOPOSTI E TERZI. ... 41

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA ... 41

LE SANZIONI PER I DIPENDENTI ... 41

LE SANZIONI PER I DIRIGENTI... 42

LE SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI ... 42

(4)

V

LE SANZIONI PER I TERZI IN RAPPORTO CONTRATTUALE CON LA SOCIETÀ ... 42

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ... 43

7 ATTIVITÀ A RISCHIO E PROTOCOLLI ... 44

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI ... 44

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO ... 44

DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI ... 45

PARTESPECIALE ... 46

I REATI PRESUPPOSTO ... 47

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT.24 E 25D.LGS.231/2001): ... 47

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART.24 BIS D.LGS.231/2001): ... 48

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (SI VEDA ART.24 TER D.LGS.231/2001): ... 49

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (SI VEDA ART.25 BIS D.LGS.231/2001): ... 49

DELITTI CONTRO LINDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART.25 BIS.1D.LGS.231/2001):... 50

REATI SOCIETARI (ART.25 TER D.LGS.231/2001): ... 50

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELLORDINE DEMOCRATICO (ART.25 QUATER D.LGS.231/2001): ... 51

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART.25 QUATER 1D.LGS.231/01): ... 52

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART.25 QUINQUIES D.LGS.231/2001:... 52

ABUSI DI MERCATO (ART.25 SEXIES D.LGS.231/2001): ... 53

REATI CONTRO LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (ART.25 SEPTIES D.LGS.231/2001): ... 54

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART.25 OCTIES D.LGS.231/2001, MODIFICATO DAL D.LGS. N.195 DEL 8 NOVEMBRE 2021): ... 54

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DAUTORE (SI VEDA ART.25 NONIES D.LGS.231/2001): ... 54

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLAUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART.25 DECIES D.LGS.231/2001): ... 55

REATI AMBIENTALI (ART.25 UNDECIES D.LGS 231/2001): ... 55

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART.25 DUODECIES D.LGS.231/2001): ... 56

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART.25 TERDECIES D.LGS.231/2001): ... 56

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI DAZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART.25 QUATERDECIES D.LGS.231/2001): ... 56

REATI TRIBUTARI (ART.25 QUINQUIESDECIES D.LGS.231/2001): ... 56

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO (INTRODOTTI DALLA L. N.22 DEL 9 MARZO 2022,ART.25 SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES D.LGS.231/2001): ... 57

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE (INTRODOTTI DAL D.LGS. N.184 DEL 8 NOVEMBRE 2021 ART.25 OCTIES.1D.LGS.231/2001): ... 57

REATI DI CONTRABBANDO (INTRODOTTI DALLA L.146/2006“RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001”): ... 57

REATI TRANSAZIONALI (ARTT.3 E 10 DELLA L.16 MARZO 2006 N.146) ... 58

I REATI DEGLI ENTI CHE OPERANO NELLA FILIERA DEGLI OLII VERGINI DI OLIVA (ART.12,L. N.9/2013) ... 58

L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SENSIBILI ... 59

IL SISTEMA SANZIONATORIO ... 60

(5)

VI

PARTE SPECIALE “A” - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ... 63

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) ... 63

DIVIETO TEMPORANEO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 289-BIS C.P.P.) 64 PECULATO E PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI (ART. 314 C.P. E ART.316 C.P.) ... 64

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.) ... 64

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.) ... 65

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.) ... 65

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.) ... 65

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.) ... 66

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) ... 66

CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE O PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO (ARTT. 318-319 C.P.) ... 66

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.) ... 66

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319 QUATER C.P.) ... 67

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.) ... 67

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) ... 67

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS) ... 67

PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322- BIS C.P.) ... 67

RIPARAZIONE PECUNIARIA (ART. 322-QUATER C.P.) ... 68

ABUSO D’UFFICIO (ART. 323 C.P.) ... 68

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.) ... 68

(6)

VII

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.) E FRODE IN AGRICOLTURA (ART.2 L.898/1986) .... 68

A.2 AREE A RISCHIO ... 69

A.3 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 70

A.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DA ENERGIA S.P.A. PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA P.A. ... 72

A.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ... 73

A.6 I PROCESSI STRUMENTALI ... 74

PARTE SPECIALE “B” – REATI INFORMATICI ... 75

B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS E 25 DEL DECRETO) ... 75

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.) ... 75

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.) ... 75

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.) ... 75

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUIES C.P.) ... 75

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (617 QUATER C.P.) ... 76

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUIES C.P.) ... 76

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.) ... 76

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.) ... 77

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUIES C.P.) ... 77

FRODE INFORMATICA (ART, 640 TER C.P.) ... 77 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA

(7)

VIII

(ART. 640 QUINQUIES C.P.) ... 77

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA ... 77

B.2 AREE A RISCHIO ... 78

B.3 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 79

B.4 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV ... 80

B.5 I PROCESSI STRUMENTALI ... 81

PARTESPECIALE“C”-DELITTICONTROL’INDUSTRIAEDILCOMMERCIO ... 82

C.1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO ... 82

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART.513 C.P.) ... 82

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART.513-BIS C.P.)... 83

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART.514 C.P.) ... 84

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART.515 C.P.)... 84

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART.517 C.P.) ... 85

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART.517-TER C.P.) .. 86

C.2 AREE A RISCHIO ... 87

C.3 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 88

C.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV ... 89

C.5 I PROCESSI STRUMENTALI ... 89

PARTE SPECIALE “D” - REATI SOCIETARI ... 90

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO) ... 90

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.) ... 90

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.) ... 90

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.) ... 91

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.) ... 91

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.) ... 91

(8)

IX

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.) ... 92

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.) ... 92

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.) ... 93

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.) ... 93

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.) ... 93

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.) ... 93

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.) ... 93

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 BIS C.C.)... 94

PENE ACCESSORIE (ART. 2635-TER C.C.)... 94

ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.) ... 94

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.) ... 95

OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.) ... 95

ESTENSIONE DELLE QUALIFICHE SOGGETTIVE (ART. 2639 C.C.) ... 96

D.2 AREE A RISCHIO ... 96

D.3 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 97

D.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV ... 100

D.5 I PROCESSI STRUMENTALI ... 100

PARTE SPECIALE “E” – REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO ... 101

E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI COLPOSI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO ... 101

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.) ... 101

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3, C.P.) ... 102

(9)

X

E.2 LE AREE A RISCHIO ... 103

E.3 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 103

E.4 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV ... 113

E.5 I PROCESSI STRUMENTALI ... 114

PARTE SPECIALE “F” - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO ... 115

F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO) ... 115

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.) ... 115

RICICLAGGIO (ART. 648–BIS C.P.) ... 115

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)... 115

AUTORICICLAGGIO (ART. 648–TER1 C.P.) ... 116

F.2 LE AREE A RISCHIO ... 116

F.3 I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ... 116

F.4 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV ... 118

F.5 I PROCESSI STRUMENTALI ... 119

PARTE SPECIALE “G” - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ... 120

G.1 LE TIPOLOGIE DI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA” (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)... 120

G.2 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C. P.) ... 120

G.3 AREE A RISCHIO ... 120

G.4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 121

G.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV ... 122

(10)

XI

G.6 I PROCESSI STRUMENTALI ... 122

PARTESPECIALE“H”-REATIAMBIENTALIECONTROILPATRIMONIOPAESAGGISTICO ... 124

H.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI ... 124

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART 452-BIS C.P.) ... 125

DISASTRO AMBIENTALE (ART 452-QUATER C.P.) ... 125

DELITTI COLPOSI CONTRO LAMBIENTE (ART 452-QUINQUIES C.P.) ... 125

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART 452-SEXIES C.P.) ... 126

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART 452-OCTIES C.P.) ... 126

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART 452-QUATERDECIES C.P.) ... 126

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART.727 BIS C.P.) ... 127

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALLINTERNO DI SITO PROTETTO (ART.733 BIS C.P.) ... 127

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART.518-TERDECIES C.P.) ... 127

COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE (ARTT.1,2,3-BIS C.P. E 6L. N.150/1992) ... 127

SCARICHI DI ACQUE REFLUE SANZIONI PENALI (ART.137D.LGS. N.152/2006)... 128

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA-(ART.256D.LGS. N.152/2006 ... 130

BONIFICA DEI SITI (ART.257D.LGS. N.152/2006) ... 131

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART.258D. LGS. N.152/2006 MODIFICATO DALL’ART.4 DEL D.LGS.N.116/2020) ... 132

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART.259D.LGS.N.152/2006) ... 133

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART.260 BIS D.LGS. N.152/2006) ... 133

SANZIONI PER SUPERAMENTO VALORI LIMITE DI EMISSIONE (ART.279D.LGS. N.152/2006) ... 135

INQUINAMENTO DOLOSO PROVOCATO DA NAVI (ART.8D.LGS.N.202/2007) ... 136

INQUINAMENTO COLPOSO PROVOCATO DA NAVI (ART.9D.LGS.N.202/2007) ... 136

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELLIMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART.3LEGGE N.549/1993). ... 136

SANZIONI PREVISTE DALL’ART.25-UNDECIES DEL DECRETO ... 137

H.2 AREE A RISCHIO ... 140

H.3 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 140

H.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV ... 143

H.5 I PROCESSI STRUMENTALI ... 144

PARTE SPECIALE “I” – REATI TRIBUTARI ... 145

I.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO) ... 145

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, COMMI 1 E 2-BIS D. LGS. N. 74/2000). ... 145

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D. LGS. N. 74/2000); ... 146

(11)

XII

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS.N.74/2000) ... 146

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS.N.74/2000) ... 147

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, COMMI 1 E 2-BIS D. LGS. N. 74/2000). ... 148

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D. LGS. N. 74/2000). ... 148

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D. LGS. N. 74/2000) ... 149

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D. LGS. N. 74/2000). ... 149

SANZIONI INTERDITTIVE ... 150

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E CONFISCA ... 151

I.2 LE AREE A RISCHIO ... 151

I.3 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 151

I.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DALLA SOCIETÀ PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI ... 153

I.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ... 153

I.6 I PROCESSI STRUMENTALI ... 153

(12)



Definizioni

 ENERGIA/Società: ENERGIA S.p.A.;

 CODICE ETICO: Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Energia S.p.A.;

 DECRETO/D. Lgs. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

 DESTINATARI: coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i dipendenti della Società; chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell’interesse della medesima; i collaboratori e le controparti contrattuali in generale;

 DIPENDENTI: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza di contratti di lavoro parasubordinato;

 MODELLO/MOGC: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo della sua parte generale e parte speciale, ex D. Lgs. 231/01;

 ORGANISMO/O.d.V.: l’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01;

 REATI PRESUPPOSTO: i reati per i quali è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto.;

 T.U.F.: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

(13)



1 PREMESSA

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha emanato in data 8 giugno 2001 il Decreto Legislativo 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità c.d. “amministrativa”

della persona giuridica, che si aggiunge a quella – penale – della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe tali responsabilità sono accertate nell’ambito del medesimo procedimento penale.

La responsabilità degli enti discende dalla commissione di determinati reati (c.d. “reati presupposto”) posti in essere nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti apicali, dipendenti o anche solo in rapporto funzionale con l’ente stesso.

Il Decreto prevede l’esclusione della responsabilità a carico dell’ente, laddove l’organo dirigente provi, tra le altre cose, di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire i reati della specie/tipologia di quello verificatosi.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di ENERGIA S.p.A. ha approvato il presente Modello ed ha istituito il relativo Organismo di Vigilanza, al fine di attuare un sistema di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della normativa citata.

1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa degli enti

Il D. Lgs. 231/01, all’articolo 1, comma 2, ha circoscritto l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “enti forniti di personalità giuridica, le Società fornite di personalità giuridica e le Società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito, in breve, “enti”).

In accordo a quanto disposto dal Decreto, gli enti rispondono laddove:

 sia stato commesso uno dei reati previsti dal Decreto (“reati presupposto”);

 il reato sia stato commesso nel loro interesse o vantaggio;

 il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da persone sottoposte alla sua direzione o vigilanza.

L’elemento dell’interesse connota sul piano soggettivo l’azione dell’autore materiale del reato, con la finalità di perseguire un’utilità per l’Ente, mentre il vantaggio ha una valenza di tipo oggettivo, essendo riferito ai risultati effettivi della condotta.

Per quanto concerne la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l’interesse o il vantaggio

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

abbiano un contenuto economico.

Il comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 231/01, inoltre, delimita la responsabilità dell’ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, venga commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi, mentre l’articolo 12, primo comma, lettera a), stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”.

Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, quest’ultimo sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito.

Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l’ente sarà totalmente esonerato da responsabilità a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

La finalità che il Legislatore ha voluto perseguire attraverso l’introduzione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato è quella di coinvolgere il patrimonio dell’ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti realizzati da amministratori e/o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’ente di appartenenza, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell’operato aziendale, anche in funzione preventiva.

Quanto ai criteri di imputazione soggettiva, l’elemento caratterizzante detta forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. “colpa di organizzazione”, che rende possibile l’imputazione all’ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all’interno dello stesso e, comunque, nel suo interesse o a suo vantaggio.

Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, presupposto per la determinazione della responsabilità dell’ente è che il reato sia commesso da:

 persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (c.d. “soggetti in posizione apicale” o

“soggetti apicali”);

 persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d.

“soggetti in posizione subordinata” o “soggetti sottoposti”).

A norma dell’art. 5 del D. Lgs. 231/01, soggetti in posizione apicale sono i titolari, anche in via di fatto, di funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell’ente o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Destinatari della norma saranno quindi gli amministratori, i legali rappresentanti a qualunque titolo, i direttori generali ed i direttori di divisioni munite di autonomia finanziaria.

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Nella nozione di Soggetti Sottoposti sono ricompresi anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: quali ad esempio, collaboratori parasubordinati, fornitori, consulenti.

La responsabilità dell’ente, in ogni caso, sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o, ancora, se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia (articolo 8 D.

Lgs. 231/01).

1.3 I Reati Presupposto

Di seguito, si riporta un’elencazione dei Reati Presupposto, alla data di approvazione del Modello:

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Articolo modificato dalla L.

161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020).

Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs.7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019).

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata (Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L.

69/2015).

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità’, corruzione e abuso d’ufficio (Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020).

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n.

409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016).

Art. 25-bis.1 Delitti contro l’industria e il commercio (Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009).

Art. 25-ter Reati societari (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D. Lgs. n.38/2017).

Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003).

Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583‐bis c.p.) (Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006).

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale (Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016).

Art. 25-sexies Reati di abuso di mercato (Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187‐quinquies TUF ‐ articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021).

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007).

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 18 novembre 2021).

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Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021).

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Articolo aggiunto dalla L. n.

99/2009).

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009).

Art. 25-undecies Reati ambientali (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n.

68/2015 e da D. Lgs. n. 21/2018).

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017).

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia (Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018).

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Articolo aggiunto dall’Art.5 della L. n.

39/2019).

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari (Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D. Lgs. n. 75/2020).

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020).

Art. 25-septiesdecies Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022).

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 09 marzo 2022).

Art. 26 Delitti tentati.

Art. 12, Legge n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva).

Legge n.146/2006 Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale: reati in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico illecito di migranti intralcio alla Giustizia).

I reati da cui può discendere la responsabilità amministrativa degli enti costituiscono un elenco tassativo. Le ipotesi delittuose originariamente previste dall’art. 24 e dall’art. 25 del Decreto hanno subito nel tempo un notevole incremento, anche per la necessità di dare attuazione agli strumenti normativi di carattere internazionale che prevedevano questo genere di sanzioni.

Può dunque affermarsi che il novero delle fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione del Decreto sia in continua evoluzione, e che dal succedersi degli interventi normativi possa discendere la necessità di aggiornamento del Modello, ogni qual volta le modifiche incidano sull’individuazione delle attività a rischio o comunque richiedano integrazioni o altre modifiche delle regole organizzative.

Nella Parte Speciale del Modello vengono approfondite le singole fattispecie incriminatrici che rientrano nelle attività a rischio della Società.

1.4 Ambito territoriale di applicazione del Decreto

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

Con riferimento al “perimetro” di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti, coerentemente con le disposizioni di cui al Codice penale, attraverso l’articolo 4, il D. Lgs. 231/01 prevede che l’ente possa essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione alla commissione all’estero di reati rilevanti ai fini del Decreto medesimo, qualora:

 esso abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano;

 nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;

 il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia e detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell’ente stesso.

1.5 Le sanzioni applicabili

Il D. Lgs. 231/01 prevede che, a carico degli Enti destinatari (a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto), siano applicabili le seguenti categorie di sanzione (artt. 9 e ss.):

- sanzioni amministrative pecuniarie;

- sanzioni interdittive;

- confisca;

- pubblicazione della sentenza.

1.6 Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinate dall’articolo 10 e seguenti del Decreto, sono sempre applicabili in caso di condanna dell’ente.

Le suddette sono applicate secondo un criterio basato su “quote” il cui numero, non inferiore a cento e non superiore a mille, deve essere determinato dal Giudice, a valle di apposita valutazione che tenga in conto (i) la gravità del fatto, (ii) il grado di responsabilità dell’ente, nonché (iii) l’attività svolta dall’ente per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Con riferimento, invece, all’importo delle singole quote, compreso tra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 1.549,37, questo deriva da una seconda valutazione basata sulle condizioni economico‐

patrimoniali dell’ente.

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle suddette sanzioni quando “l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”, nonché qualora “il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità”.

1.7 Le sanzioni interdittive

Il Decreto prevede, ex articolo 9, le seguenti tipologie di sanzioni interdittive:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di

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

un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le suddette sanzioni risultano irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e, in ogni caso, laddove ricorra almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13 del Decreto e specificamente:

i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni, ovvero superiore nei casi indicati dall’articolo 25, comma 5.

La scelta della misura da applicare e della sua durata, sulla base dei criteri in precedenza indicati, è demandata al Giudice.

In ogni caso, come per le sanzioni pecuniarie, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive nei casi in cui “l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”, nonché qualora “il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità”.

Il Legislatore ha, inoltre, precisato che l’interdizione dell’attività di cui al precedente punto a) ha natura residuale, applicandosi soltanto nei casi in cui l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Le stesse possono essere applicate all’ente sia all’esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, laddove:

 siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;

 emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;

 l’Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità.

1.8 La confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca (articolo 19 del Decreto) – anche per equivalente – del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca può, inoltre, avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato qualora non fosse possibile eseguire la stessa con riguardo all’esplicito profitto del reato.

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

1.9 La pubblicazione della sentenza

Qualora sia applicata all’ente una sanzione interdittiva, può essere disposta dal giudice – a spese dell’ente medesimo – la pubblicazione della sentenza di condanna (articolo 18 del Decreto) in una o più testate giornalistiche, per estratto o per intero, unitamente all’affissione nel Comune dove l’ente ha la sede principale.

1.10 I delitti tentati

L’articolo 26 del Decreto prevede che nelle ipotesi di commissione, nelle forme di tentativo, dei delitti indicati al paragrafo 1.2.1 del presente documento, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Tuttavia, non risulta essere attribuita alcuna sanzione nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In tal senso, la suddetta esclusione è giustificata in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per conto.

1.11 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente

In accordo con quanto disposto dall’articolo 27 del Decreto, “dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”.

Inoltre, “i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria”.

In dettaglio, gli articoli 27 e seguenti del Decreto disciplinano il regime di responsabilità patrimoniale dell’ente con specifico riferimento alle c.d. “vicende modificative” dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d’azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l’ente “trasformato” rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Con riferimento alla fusione, anche per incorporazione, l’ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

Nel caso di scissione parziale la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili.

Nel caso, infine, di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per

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le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell’ambito dell’azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente.

1.12 L’adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all’ente

Il Decreto prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa dell’ente in virtù della sussistenza di determinate circostanze.

Tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi7.

In maggior dettaglio, l’articolo 6 del Decreto prevede che, in caso di commissione di reato da parte di un Soggetto Apicale, l’ente non risponda se prova che:

 il proprio organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati della specie di quello verificatosi;

 è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché sul relativo aggiornamento;

 non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’O.d.V.;

 nella commissione del reato, il Modello è stato eluso in maniera fraudolenta.

Al fine della prevenzione della commissione dei reati, il Decreto prevede, all’articolo 6, comma 2, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze e requisiti:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Allo stesso modo, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, la responsabilità dell’ente può derivare dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è esclusa se l’ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell’illecito, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Ricorrendo le suesposte condizioni, solo l’elusione o l’insufficiente controllo da parte dell’apposito organismo possono concorrere a determinare, pur in presenza di un Modello di Organizzazione,

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Gestione e Controllo astrattamente idoneo ed efficace, la commissione dei reati‐presupposto indicati dal D. Lgs. 231/01.

Elemento di rilevante importanza e di ulteriore differenziazione nel caso di reati posti in essere da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti è rivestito dal profilo processuale relativo all’onere della prova.

Specificamente, nel caso di un eventuale procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell’ente a seguito della commissione di reato da parte di un Soggetto Apicale, spetta all’ente medesimo provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall’articolo 6, comma 1 del Decreto; viceversa, nel caso in cui l’illecito derivi da una condotta di un Soggetto Sottoposto, l’adozione del Modello costituisce una presunzione a favore dell’ente e comporta, quindi, l’inversione dell’onere della prova a carico dell’accusa, chiamata a dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione dello stesso.

1.13 I destinatari del Modello I destinatari del Modello sono:

‐ coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;

‐ i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all’estero per lo svolgimento dell’attività;

‐ chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell’interesse della medesima;

‐ i collaboratori e controparti contrattuali in generale.

Il Modello e il relativo Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, internamente o in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners commerciali con cui ENERGIA opera.

Nei contratti, patti fra soci o partners, dovrà essere inserita esplicitamente l’accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti, ovvero l’indicazione da parte del contraente dell’adozione di un proprio Modello.

La Società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna e sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

La Società non inizierà alcun rapporto d’affari con i soggetti terzi che non intendono aderire ai principi

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

enunciati dal presente Modello e dal D. Lgs. 231/01, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

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2 STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DI ENERGIA S.P.A.

2.1 La Società

ENERGIA S.p.A. ha come oggetto principale la progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, da destinare all'autoconsumo o alla vendita, nonché la ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati;

La Società è partecipata da Immobiliare Caltagirone ICAL S.p.a., da FGC S.p.a., e da ACEA Produzione S.p.A, società del Gruppo ACEA, la cui holding ACEA S.p.a. è una delle principali multiutility italiane, quotata in Borsa dal 1999.

Le attività di revisione legale dei conti sono affidate a una società di revisione dei conti.

I meccanismi di corporate governance sono orientati a rendicontare in modo trasparente il funzionamento degli organi di governo, gestione e controllo della società ed è prevista la pianificazione di azioni volte a identificare e valutare i potenziali rischi di condotte illecite.

Attualmente tutta l’energia prodotta è ceduta al Gestore dei Servizi Energetici ‐ GSE S.p.a.

Contratti con operatori privati sono in essere per sviluppo, gestione, mantenimento e operatività degli impianti di produzione. Tali contratti dettagliano, tra gli altri, l’oggetto della prestazione, le attività di reporting periodico, nonché le condizioni economiche del servizio ed i livelli di servizio attesi.

La Società ha esternalizzato la gestione dei servizi amministrativi e contabili alla società correlata CGI S.r.l.

2.2 Governance

ENERGIA opera nel rispetto della massima trasparenza e dei valori etici riconosciuti come fondamentali dai soci.

Il modello di governance adottato è quello tradizionale, caratterizzato dalla divisione tra l'organo di gestione (consiglio di amministrazione) e l'organo di controllo (collegio sindacale), entrambi nominati dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei principi di trasparenza, equilibrio e separazione tra le attività di indirizzo, gestione e controllo.

La gestione della Società fa capo al Consiglio di Amministrazione (di seguito, “C.d.A.”), che stabilisce gli indirizzi strategici della Società, assumendo la responsabilità del governo aziendale.

Lo Statuto descrive le modalità di individuazione e nomina dei componenti del C.d.A., in base a quanto previsto dalla normativa applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da cinque membri: Ing. Filippo Maria Stefanelli (Presidente), Ing. Massimiliano Capece Minutolo del Sasso (Amministratore Delegato), Dott.

Marco Torosantucci, Dott. Fabrizio Leone, Dott. Simone Nunzio Sammartino.

Il Collegio Sindacale svolge attività di vigilanza, ed è attualmente composto da tre sindaci ordinari e due sindaci supplenti.

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2.3 Il Modello di Energia S.p.a.

ENERGIA S.p.A., in coerenza con il proprio impegno nella creazione e nel mantenimento di una governance in linea con i più elevati standard etici, nonché al fine di garantire una efficiente gestione delle proprie attività in conformità alla normativa vigente e di rendere più efficace il proprio sistema di controllo e governo dei rischi, nel 2021 ha approvato il primo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e nominato l’Organismo di Vigilanza.

ENERGIA garantisce la costante attuazione e l’aggiornamento del Modello, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle best practice di riferimento.

2.4 Natura e fonti del Modello: linee guida delle associazioni di categoria

Il presente Modello costituisce regolamento interno di ENERGIA vincolante per la medesima e si ispira alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Confindustria, nonché al Codice di comportamento emanato da Confservizi e predisposto sulla base delle risultanze della c.d. mappatura dei rischi.

Il Decreto dispone che i Modelli 231 possano essere adottati sulla base di “linee guida generali”

(definite anche “Codici di Comportamento”) redatte dalle Associazioni di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia, purché garantiscano le esigenze indicate dall’articolo 6, comma 2 del Decreto.

Anche se il Decreto non riconduce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante o presuntivo, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di esse sia un punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

Nel caso di specie, sono state prese in considerazione le linee guida sviluppate e pubblicate da Confindustria, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/01;

predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

− codice etico/di comportamento;

− sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;

− poteri autorizzativi e di firma;

− sistemi di controllo e gestione;

− meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo aziendale, pertanto, sono ispirate ai seguenti principi:

− verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

− applicazione del principio di segregazione delle funzioni;

− applicazione di regole e criteri improntati a principi di trasparenza;

− documentazione dei controlli;

− previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;

− individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti.

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Sebbene l’adozione del Modello rappresenti una facoltà e non un obbligo, ENERGIA S.p.A. ha deciso di procedere all’elaborazione e alla costruzione del presente Modello con il duplice scopo di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal legislatore e di proteggere gli interessi dell’azienda nel suo insieme dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni.

La Società ritiene, inoltre, che l’adozione del Modello costituisca una opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed operativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l’immagine di correttezza e trasparenza alla quale è orientata l’attività aziendale.

2.5 Obiettivi del Modello

Con l’adozione del Modello, ENERGIA S.p.A. si pone l’obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, nelle aree di attività aziendali individuate come “a rischio reato” (di seguito, anche “Aree a rischio”), il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.

Lgs. 231/01 e degli illeciti in genere.

Infatti, la commissione di tali reati e di comportamenti illeciti in genere, pur se posta in essere nell’interesse o a vantaggio della Società, è comunque assolutamente contraria alla volontà di quest’ultima e comporta in ogni caso un notevole danno per l’azienda, esponendola a sanzioni interdittive e/o pecuniarie ovvero a rilevanti danni d’immagine.

Il Modello, quindi, predispone gli strumenti per il monitoraggio delle Aree a rischio in ogni attività operativa al fine di permettere una efficace prevenzione dei comportamenti illeciti e assicurare un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali, nonché per garantire l’adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di natura sanzionatoria e repressiva.

Scopo del Modello è, pertanto, la costruzione di un sistema strutturato ed organico di principi di comportamento – altresì contenuti all’interno di un sistema di regolamentazione aziendale (procedure, linee guida, policy etc.) – ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 nelle Aree a rischio individuate.

L'adozione del sistema di regolamentazione aziendale, quindi, deve condurre, da un lato, a determinare piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito condannato e contrario agli interessi di ENERGIA S.p.A. (anche nell’ipotesi in cui quest’ultima potrebbe, in via teorica, trarne un vantaggio) e, dall'altro, a consentire ad ENERGIA S.p.A., grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, di poter intervenire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del reato‐presupposto.

Il presente Modello, pertanto, si pone i seguenti obiettivi:

a) prevenzione del rischio di commissione di reati e illeciti amministrativi teoricamente realizzabili nell’ambito dell’attività della Società;

b) conoscenza delle aree aziendali e delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la Società (Aree a rischio);

c) conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio;

d) adeguata ed effettiva informazione dei destinatari in merito alle modalità e procedure da seguire

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nello svolgimento delle attività a rischio;

e) consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ai soggetti autori del reato o alla Società per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della Società;

f) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d’impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell’espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle indicazioni delle autorità di vigilanza e controllo, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;

g) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti – si pone;

h) esistenza di una chiara attribuzione dei poteri e di un adeguato sistema dei controlli.

2.6 La costruzione del Modello

La Società ha provveduto nel tempo a realizzare il presente Modello per garantire, tra gli altri, l’allineamento rispetto alla struttura aziendale ed alla normativa pro tempore vigente.

In particolare, la Società ha ritenuto di non limitarsi ad un aggiornamento sic et simpliciter del Modello, bensì di procedere ad una rielaborazione dello stesso sulla base di un nuovo Risk Assessment complessivo.

L’elaborazione del Modello e la definizione delle sue caratteristiche sono state precedute dalla analisi preliminare:

• delle caratteristiche organizzative della Società;

• della tipologia e caratteristiche del settore in cui la Società opera;

• della normativa di riferimento e dei rischi riconducibili al settore economico di appartenenza.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per ENERGIA, ai sensi della disciplina dettata dal Decreto, sono state individuate le aree a “rischio reato” ex D. Lgs. 231/01, ovvero quelle attività che possono costituire, in via potenziale, l’occasione per la realizzazione delle condotte illecite previste dal Decreto.

2.7 Principi generali del Modello

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la Società adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

a) assicurare che il personale aziendale, di qualsivoglia livello, sia assunto, diretto e formato secondo i criteri espressi nel Codice Etico della Società, i principi e le previsioni del Modello, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori;

b) favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell’ambito della Società o con essa, sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l’identità di coloro che forniscono informazioni atte ad identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;

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