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Nel caso di specie il provvedimento fa rinvio a un referto medico, risalente ad un'ora dopo l'incidente, che evidenzia un lieve tasso alcolico nel sangue

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Consiglio di Stato, Sentenza 12 novembre 2021, n. 7548

Revisione patente di guida – provvedimento – motivazione – per relationem - dinamica incidente stradale - legittimità

Il provvedimento di revisione della patente di guida può essere adottato anche sulla base del semplice dubbio in merito alla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida in capo al conducente interessato. Necessaria è la motivazione che può essere esposta anche per relationem ossia con il rinvio ad altri atti, purché si tratti di atti indicati in modo chiaro ed accessibili alla parte. Nel caso di specie il provvedimento fa rinvio a un referto medico, risalente ad un'ora dopo l'incidente, che evidenzia un lieve tasso alcolico nel sangue. In base alla dinamica dell’incidente, consistito nell’uscita di strada senza alcuna apparente spiegazione e che ha comportato gravi conseguenze anche a terzi, tale rinvio basta a giustificare la revisione della patente.

CONSIGLIO DI STATO 12 novembre 2021 n. 7548

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Sentenza

Fatto e diritto

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1. Il giorno -OMISSIS-, poco prima dell'una di notte, il ricorrente appellato venne coinvolto in un incidente stradale così descritto dalla Polizia stradale intervenuta nella nota 2 luglio 2014 prot. 14 1005/220.20.23 successivamente redatta (all. ti 1-2 alla relazione della p.a. in I grado, la data corretta, come si desume dal contesto, è appunto il 24 giugno): "alla guida dell'autocarro lveco targato .... percorreva la SS.1 Aurelia con direzione di marcia Grosseto - Roma. Giunto all'altezza del Km. 163 circa dopo aver attraversato l'area dell'incrocio con la SP.56, per cause imprecisate, deviava la traiettoria alla sua sinistra, urtando violentemente con la parte anteriore sinistra del mezzo contro la cuspide del New Jersey posto alla divisione della carreggiata che ... fungeva da trampolino Infatti il mezzo dopo essersi impennato sul lato sinistro si ribaltava sul fianco destro..." e andava a fermarsi circa 50 metri più avanti, ostruendo tutta la carreggiata. Nell'incidente rimasero coinvolte anche due automobili, che seguivano il camion, e tutti i conducenti riportarono ferite.

2. In seguito a questo fatto, l'Ufficio provinciale della motorizzazione di Grosseto ha pronunciato nei confronti del ricorrente appellante il provvedimento 18 settembre 2014 n. 358 di cui in epigrafe, che ha disposto a suo carico la revisione della patente di guida, motivandola in questi termini: "vista la comunicazione n. 14-1005 P.S. M[assa[Marittima del 2 luglio 2014 dalla quale risulta che la S.V. il giorno -OMISSIS- sulla SS 1 Aurelia al Km 163 per cause imprecisate perdeva il controllo del veicolo, nell'incidente venivano coinvolti altri veicoli con feriti, considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida" (all. 7 alla relazione della p.a. in I grado).

3. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'interessato contro questo provvedimento, ritenendolo in sintesi estrema non sufficientemente motivato.

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contrario. Secondo l'amministrazione appellante, infatti, il provvedimento sarebbe motivato per relationem, con il richiamo alla più volte citata nota della P.S. 2 luglio 2014, da intendere secondo logica riferito anche agli allegati che essa contiene. Inoltre, sempre secondo l'amministrazione appellante, i dubbi sulla persistenza dei requisiti necessari alla patente di guida sarebbero legittimati anche dalla semplice dinamica dell'incidente, come è stata descritta.

5. Il ricorrente appellato ha resistito, con memoria 23 luglio 2015, in cui chiede che l'appello sia respinto e ripropone le censure di difetto ulteriore di motivazione assorbite in I grado. Evidenzia in particolare che l'incidente, a suo avviso, sarebbe stato cagionato dallo scoppio di un pneumatico, e che gli esami clinici ai quali egli è stato sottoposto nell'immediatezza avrebbero dato tutti esito negativo, fatti tutti rappresentati nel corso del procedimento, ma non considerati dall'amministrazione.

Nega poi che nel caso presente sia configurabile una motivazione per relationem, e sostiene che la motivazione del provvedimento sarebbe se mai stata integrata in corso di giudizio, e quindi in modo non consentito.

6. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare.

7. Con atto 2 gennaio 2021, il Ministero ha ribadito l'interesse alla decisione.

8. Con successiva memoria 9 aprile 2021, il ricorrente appellato ha poi reso noto di essere andato in pensione e di avere chiesto ed ottenuto il declassamento della patente di guida posseduta, che non gli è più necessaria per lavorare, sì che al momento presente sarebbe titolare della sola patente A e B, riconosciutagli senza problemi. Insiste pertanto nel chiedere la reiezione dell'appello, ritenendo di avere un interesse morale in proposito, e in subordine chiede che esso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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9. Alla pubblica udienza del giorno 30 settembre 2021, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

10. L'appello, va premesso per chiarezza, va deciso nel merito nonostante le deduzioni apparentemente contrarie del ricorrente appellato. Da un lato questi, come si è appena detto sopra, non ha inteso rinunciare all'originario ricorso, ed anzi ha chiesto che l'appello sia respinto nel merito, sostenendo di avere comunque un interesse morale alla decisione, interesse che astrattamente è tutelabile, come ritenuto da costante giurisprudenza, che come tale non necessita di puntuali citazioni. Nel caso concreto poi non si può contestare che un autista professionista sia comunque titolare di un interesse morale all'annullamento, ove esso sia illegittimo, di un provvedimento che mette in discussione la sua idoneità alla guida.

D'altro canto, l'amministrazione ha sempre un interesse a difendere la legittimità dei propri provvedimenti, e come si è detto nel caso di specie ha ribadito di essere tuttora interessata alla decisione di merito.

11. Ciò posto, l'appello, nell'unico motivo dedotto, è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

11.1 In termini generali, come ritenuto da costante giurisprudenza, il provvedimento di revisione della patente deve essere puntualmente motivato, ma è soggetto ad ampia discrezionalità, bastando per adottarlo legittimamente il semplice dubbio sul permanere dei requisiti di idoneità relativi in capo all'interessato: così per tutte C.d.S. sez. IV 3 ottobre 2018 n. 5682 e sez. III 4 gennaio 2011 n. 4942.

11.2 Nel caso di specie, il provvedimento effettivamente non dice nulla sulla possibilità, suggerita dall'interessato nel corso del procedimento e confutata nelle note della Polstrada, che l'incidente fosse dovuto allo scoppio di un pneumatico.

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ed accessibili alla parte: per tutte, C.d.S. sez. IV 10 maggio 2021 n. 3609 e 13 ottobre 2015 n. 4731.

11.3 Il provvedimento fa infatti rinvio alla nota della P.S. 2 luglio 2014 prot. 14 1005/220.20.23 (all. ti 1 e 2 alla relazione p.a. di I grado), e quindi secondo logica anche agli allegati da essa indicati. Fra questi allegati vi è poi un referto medico delle ore 1.56, quindi risalente ad un'ora dopo l'incidente, che evidenzia (all. ti citati, pp. 12 e 19 del file relazione della p.a. in I grado) un lieve tasso alcolico nel sangue. Tanto basta a giustificare la revisione disposta, in presenza di un incidente come quello descritto, ovvero di un'uscita di strada con gravi conseguenze senza alcuna apparente spiegazione alternativa.

12. Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, va respinto l'originario ricorso di I grado. Sussistono comunque giusti motivi per compensare per intero fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 5908/2015), lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I grado (T.A.R. Toscana n. -OMISSIS- R.G.).

Spese dell'intero giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.

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101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Il Presidente: OBERDAN

Il Consigliere estensore: GAMBATO SPISANI

Depositato in Cancelleria, il 12 novembre 2021.

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