Comune di Pertica Alta
Via Provinciale 44 25070 Pertica Alta BS
Centralino 0365 821490 Fax 0365 821597 [email protected]
Determinazione responsabile del servizio n. 51 RG del 9 settembre 2015.
OGGETTO:
impegno di spesa artt. 183 e 191 tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 affidamento a in
economia art. 125 comma 11 d. lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti manutenzione caldaia CIG Z991611 C56 ditta Artecalor Srl di Molinetto di Mazzano.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale di nomina dei Responsabile del Servizio n. 583 del 29 ottobre 2014 a’ sensi degli articoli 107 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000, dell’art. 4 comma 2 del d. lgs. N. 165/2001, dell’art. 53 comma 23 della legge finanziaria 2001 ( legge 23 dicembre 2000 n. 388) e dell’art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 2001 n. 448, nonché dell’art. 97, comma 4, lettera d) tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000.
Atteso che occorre procedere ad assunzione di
impegno di spesa per manutenzione caldaia Viessmann a pellet a’ sensi degli artt. 183 e 191 tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 con affidamento in
economia art. 125 comma 11 d. lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti.Vista l’offerta 15 settembre 2015 protocollo n. 1597 di Artecalor s.r.l. nei termini di seguito formulati:
“Artecalor Srl
Sede legale: Via Boccaccio - 25080 Molinetto di Mazzano (Bs)
Sede amministrativa: Via Boccaccio – 25080 Molinetto di Mazzano (BS)
|
Spett le Comune di Pertica Alta Via Provinciale, 44 25070 PERTICA ALTA (Bs)
Molinetto di Mazzano, 07/09/2015 PREVENTIVO N. 560 | 15
INTERVENTO PER MANUTENZIONE CALDAIA VIESSMANN PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
INTERVENTO PER MANUTENZIONE CALDAIA VIESSMANN A PELLET
Secondo l'art.9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 l'esplicazione della nostra opera comporta: -Pulizia del bruciatore principale -Controllo dei dispositivi di sicurezza -Controllo della regolarità d'accensione e spegnimento -Controllo della funzionalità dell’apparecchio con segnalazione dei componenti eventualmente non funzionanti -Compilazione di libretto di climatizzazione e Allegato 1B Í 1,00 Revisione ed analisi Combustione 250,00
Í 1,00 Spese invio telematico dati all’ ente competente 2,50
Sono esclusi inoltre i costi di eventuali sostituzioni di parti di ricambio
Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter) DPR n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura
€ 252,50
30/09/2015
Bonifico Bancario Vista Fattura
PER ACCETTAZIONE RISPEDIRE IL PRESENTE COMPILATO E FIRMATO AL N° 030/2122063 o MAIL info@artecalorit”
Visto che il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (aggiornato al decreto ministeriale del 20 maggio 2015) - Allegato A/2 al D.Lgs. n. 126/2014 (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), testualmente dispone "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito".
L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta:
a) la ragione del debito;
b) l'indicazione della somma da pagare;
c) il soggetto creditore;
d) la scadenza dell'obbligazione;
e) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto anche degli effetti della spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento d'impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.
Solo dopo che il bene sia stato consegnato e l'ente abbia verificato la corretta fornitura l'ente provvede all'imputazione in bilancio dell'obbligazione
"Il criterio individuato è quello della competenza finanziaria potenziata enunciato nel principio contabile generale n. 16 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 che individua la rilevazione dei fatti gestionali nel momento del perfezionamento dell'obbligazione e l'imputazione degli impegni e degli accertamenti in base all'esigibilità dell'obbligazione stessa. Il nuovo postulato della competenza finanziaria, distinguendo la nascita dell'obbligazione dalla sua scadenza attraverso la registrazione degli accertamenti e degli impegni nel momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica e la successiva imputazione nell'anno in cui tale obbligazione scade, avvicina la fase della rilevazione alla fase della cassa, non significando comunque l'adozione di una contabilità di cassa.” V. L'armonizzazione dei sistemi contabili. Verso l'attuazione della riforma. IFEL, 2015.
Visto altresì l’art. 57 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti d. lgs. N. 163/21006 a mente del quale, per quel che concerne le forniture con consegne complementari “b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;”.
Atteso che a’ sensi dell’art. 125 comma 11 del predetto D. lgs. n. 163/2006 “11(…). Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
Visti gli articoli 329 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento lavori pubblici) in ordine alla fornitura di beni e servizi in economia.
Visto l’art. 3 comma 40 del D. lgs. N. 163/2006 a mente del quale “40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.”
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.
Visti:
gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate dall’amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare.
Visti:
• l’art. 107 I° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale ( vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n.
3218);
• l’art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l’art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l’organizzazione degli uffici in base, tra l’altro a criteri di
“ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;
• l’art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell’art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a “(…) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”;
Atteso che nei piccoli Comuni il Sindaco , ai sensi all’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e dell’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (finanziaria 2002), può assumere la responsabilita' di uno o piu' servizi in luogo del dirigente ( o responsabili dei servizi ), fatta salva l'ipotesi di attribuzione di competenze gestionali ai segretari comunali ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del Tuoel. La norma, così riformulata, ha permesso l'attribuzione di poteri gestionali al singolo componente la giunta comunale, ma non ne permette l'attribuzione alla giunta nella sua interezza, non potendosi modificare le attribuzioni assegnate a ogni singolo organo di governo dalla legge. La norma non rimette alla giunta, ma solo ai suoi componenti, l'espletamento, uti singuli e non, quindi, in sede collegiale, di compiti normalmente spettanti alla dirigenza / Responsabili dei Servizi. (vedi Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008, )
Acquisito, mediante sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio del presente atto, il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 ( tuel enti locali)
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. Di procedere ad assunzione di impegno di spesa a’ sensi degli artt. 183 e 191 tuel enti locali d. lgs. N.
267/2000 manutenzione caldaia Viessmann a pellet con affidamento in economia a’ sensi dell’art. 125 comma 11 d. lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti Artecalor Srl Sede legale: Via Boccaccio - 25080 Molinetto di Mazzano (Bs) -Sede amministrativa: Via Boccaccio – 25080 Molinetto di Mazzano (BS) per l’importo di € 252,50 CIG Z991611 C56
2. Di imputare la spesa di € 252,50 escluso iva al Capitolo 1750 Art.0 di Spesa a COMPETENZA Cod.
Bil. (1040203) PRESTAZIONI DI SERVIZI Denominato SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA : PRESTAZIONE DI SERVIZI del bilancio anno 2015 regolarmente approvato Impegno 136/2015 del presente atto
3. Di dare atto che:
• il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012, è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.
• di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 n. 4/2, che la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n.
78, convertito dalla legge 102/2009,e dell’art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000.
verranno osservate le disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.
sono state e saranno osservate tutte le disposizioni della L. 13 agosto 2010, n. 136 - Appalti pubblici. Tracciabilità dei flussi finanziari e ricadute fiscali e dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 in attuazione della direttiva CE 2000/35 relativa ai ritardi di pagamenti non effettuati entro i termini contrattuali o legali nelle relazioni commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche, anche con riferimento al piano europeo di ripresa economica (COM 20088 800) che tende a garantire il pagamento di fatture relative a forniture di beni e servizi entro un mese ed alla Direttiva del Parlamento Europeo 13 ottobre 2010 n. A7-0136/2010 e direttiva europea 2011/7/Ue, fatta salva la possibilità di cui all’art. 7-bis di concordare versamenti a rate;
verranno osservate le disposizioni in tema di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme dovute ai privati di cui all’art.
13 della legge 12 novembre 2011 n. 183 Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O. di modifica e sostituzione del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,con particolare riferimento al comma 3 del predetto art. 13 L. n. 183/2011 a mente del quale “3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
che verranno osservate le norme chiave per l’autorizzazione e l’esecuzione di operazioni di pagamento transfrontaliero e domestico a livello di U.E.; realizzazione di una maggiore trasparenza delle condizioni e di una effettiva concorrenza tra gli operatori che agiscono sul mercato attraverso la rimozione di barriere tecniche, legali e commerciali nell’ambito degli attuali sistemi di pagamento .D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 a’ sensi dell’art. 37 il quale ha disposto che "i servizi di pagamento che riguardano le amministrazioni pubbliche, come individuate dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dell’economia e delle finanza, sentita la Banca d’Italia";
La presente determinazione che comporta impegno di spesa vien trasmessa al responsabile del servizio finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a’
sensi dell’art. a’ sensi dell’art. 153, comma 5, del Tuel (testo unico enti locali) D.lgs. n.
267/2000, attestante la copertura finanziaria anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge, e dall’art. 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 al fine di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi.
Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all’albo pretorio on line informatico a’ sensi dell’art. 124 del testo unico enti locali e dell'art.32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69 avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
A’ sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei procedimenti di cui al comma 16 lettera b) del medesimo articolo (“scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”).
Si comunichi il presente provvedimento:
-al responsabile del servizio finanziario.
-all’ufficio segreteria.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il responsabile del servizio / il sindaco F.to Giovanmaria Flocchini
Attestazione a’ sensi dell’art. 153, comma 5, 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n.
267/2000 enti locali.
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 153, comma 5 e 183 comma 7 del Tuel (testo unico enti locali) D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge, e dall’art. 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 al fine di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi.
Lì 9 settembre 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/ il Sindaco F.to Giovanmaria Flocchini