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REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

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REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 dell’8 marzo 2012

(2)

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento pag. 3

Art. 2 Presupposto oggettivo pag. 3

Art. 3 Soggetti passivi pag. 4

Art. 4 Determinazione delle aliquote pag. 4

Art. 5 Esenzioni pag. 4

Art. 6 Abitazione principale e pertinenze pag. 5

Art. 7 Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale pag. 6

Art. 8 Base imponibile pag. 6

Art. 9 Denunce pag. 7

Art. 10 Versamento pag. 7

Art. 11 Differimento dei termini di versamento pag. 8

Art. 12 Rimborsi pag. 8

Art. 13 Attività di controllo e verifica pag. 9

Art. 14 Accertamento con adesione pag. 9

Art. 15 Fondo incentivante pag. 9

Art. 16 Entrata in vigore pag. 10

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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Con D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita a decorrere dal 2014 l’Imposta Municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relative ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili ICI. L’introduzione dell’IMU è stata anticipata, in via sperimentale, alla data del 1 gennaio 2012 dal Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 214/2011.

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.

52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (I.MU.), avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 59 del citato Decreto 446/1997 e secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dal DL 201/2011 convertito con Legge 214/2011.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti in materia di Imposta Municipale propria e da quelle relative alle attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Art. 2 – Presupposto oggettivo

1. Presupposto oggettivo all’applicazione dell’Imposta Municipale propria è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 5041, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

1 L’art. 2 del D. Lgs. 504/1992 recita: “…a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. … c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice

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terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario; per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote dell’Imposta Municipale propria sono stabilite ogni anno entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tale limite, con riferimento alle fattispecie previste dall’art. 13, commi 6, 7, 8 e 9 del Decreto Legge 201/20112 convertito con Legge 214/2011.

3. Per l’anno d’imposta 2012 sono deliberate le seguenti aliquote Imu:

a. Aliquota ordinaria: 10 per mille

b. Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille c. Aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale: 2 per mille.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dall’Imposta Municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del citato D. Lgs. n. 504/19923.

2 Art. 13: comma 6 “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, … possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; comma 7 “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.”; comma 8 “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.”; comma 9 “I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario … ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.”

3 Sono considerati esenti: “… b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

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2. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del citato Decreto n. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati e alla condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatore finanziario, dall’ente non commerciale utilizzatore.

3. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 6 – Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Le agevolazioni in materia di Imposta Municipale propria sugli immobili relative all’abitazione principale sono estese alle sue pertinenze a condizione che il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento anche in quota parte dell’abitazione nella quale dimora abitualmente, sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza, e che questa sia destinata e effettivamente utilizzata in modo durevole ed esclusivo a servizio della predetta abitazione, secondo quanto previsto dall’art. 817 del Codice Civile.

3. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

4. Oltre all’aliquota agevolata, per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono previste delle detrazioni d’imposta secondo gli importi e le modalità previste dal comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/20114, convertito con Legge 214/2011.

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, …;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi

… destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.

222.”

4 Il comma 10 dell’art. 13 recita: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione,

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principali e relative pertinenze le unità abitative:

a. possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

b. possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. La sola detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. L’amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 8 – Base imponibile

1. La base imponibile ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 5045 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/20116, convertito con Legge 214/2011.

5 L’articolo 5 del D.Lgs. 504/92 prevede: comma 1 “Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1.”; comma 3 “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, … il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.

359, applicando i seguenti coefficienti ….”; comma 5 “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, …”; comma 6 “ In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile … fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.”

6 Il comma 4 recita: “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

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2. Per le aree fabbricabili site nel territorio del comune la Giunta Comunale può, con specifico provvedimento, determinare annualmente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio.

Art. 9 – Denunce

1. Le dichiarazioni devono essere redatte nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

2. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune e indirizzata ad altro comune la stessa viene trasmessa d’ufficio al comune competente.

3. Nel caso la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest’ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l’ha ricevuta.

Art. 10 – Versamento

1. L’imposta è dovuta, dai soggetti obbligati, per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che cede la proprietà. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. I contribuenti devono effettuare il versamento dell’imposta per l’anno solare in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento è effettuato esclusivamente tramite il modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

4. Gli importi devono essere arrotondati secondo quanto stabilito di legge e versati secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti d’imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il versante presenti al Comune una dichiarazione attestante gli immobili per i quali è effettuato il versamento e il nominativo dei contitolari.

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”

Il comma 5 prevede che “Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori

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7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.

Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

8. L’amministrazione comunale potrà inviare ai contribuenti la documentazione contenente informazioni sulla propria situazione immobiliare oltre che il relativo importo IMU da versare.

9. La determinazione dell’importo da versare non pregiudica l’azione di accertamento e/o liquidazione del Comune, né l’azione di rimborso del contribuente, ove risulti che l’effettivo debito d’imposta sia diverso da quello comunicato dall’Ente.

Art. 11 – Differimento dei termini di versamento

1. In caso di comprovate situazioni di disagio socio economico, il funzionario responsabile del tributo può concedere una rateazione del versamento dell’imposta dovuta fino a un massimo di sei rate bimestrali, senza interessi.

2. La Giunta comunale, con apposito provvedimento, può differire i termini ordinari di versamento dell’imposta per tutti, o per categorie di soggetti passivi, colpiti da calamità di particolare gravità.

Art. 12 – Rimborsi

1. Per i rimborsi si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 164 della Legge 196/20067.

2. Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazione degli strumenti urbanistici, è previsto il rimborso della maggiore imposta versata come differenza tra l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992 e quella eventualmente dovuta in quanto terreno agricolo ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Decreto Legge 201/2011, convertito con Legge 214/2011.

3. Il rimborso suddetto compete dalla data del provvedimento, adottato dal Comune, che rende inedificabile l’area qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) che non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate;

7 Al comma 164 si legge: “Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.”

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b) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant’altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso in edificabile l’area;

c) che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva e esecutiva;

d) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.

3. Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato che dovrà attestare le condizioni sopra richiamate alle lettere a) e b).

4. Il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all’ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute entro l’anno corrente a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni e interessi, fino a concorrenza del rimborso. In tal caso l’ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d’imposta.

5. Non si procede al rimborso/compensazione quando l’imposta annuale pagata in eccesso non risulta superiore a € 30,00.

Art. 13 – Attività di controllo e verifica

1. La Giunta Comunale nomina con proprio atto il funzionario responsabile del tributo cui sono conferiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta che curerà il potenziamento dell’attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

2. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano l’articolo 10, comma 6, l’articolo 11, commi 3, 4 e 5, gli articoli 12, 14 e 15 del D. Lgs.

504/1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 163 e da 165 a 170 della legge n. 296 del 2006.

3. Non si procederà all’emissione di avviso di liquidazione e/o accertamento qualora l’importo da versare, comprensivo di sanzioni e interessi, se dovuti, risulti inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 14 – Accertamento con adesione

1. Il Comune estende all’Imposta Municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, così come disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 66 del 30 novembre 1998 e successive modificazioni.

Art. 15 – Fondo incentivante

1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, è esteso all’IMU il vigente

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Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012.

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