ALLEGATO 2
Partecipazione del pubblico nelle procedure di V.I.A.
La direttiva 337/85/CEE già citata introduce anche il concetto della partecipazione pubblica nella procedura di V.I.A., prevedendo che ai cittadini interessati sia data la possibilità di esprimere il ”parere prima dell’avvio al progetto”(art.6).
Le successive direttive europee assorbite dalla legislazione nazionale stabiliscono quindi che le Autorità competenti a esprimere pareri sull’opera soggetta a V.I.A., debbano informare i cittadini con procedure appropriate al fine di far conoscere il contenuto, i motivi su cui si è basata la progettazione dell’opera e le norme utili per prevenire o ridurre gli effetti negativi più gravi prodotti da questa.
Successivamente il DPR 12 aprile 1996 stabilisce che “il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico” (art.9).
Nel rispetto delle direttive nazionali la Regione Toscana, con la L.R. 79/98 stabilisce all’art.4, che in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale devono essere garantiti l’informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento, assicurando, in particolare l’intervento di chiunque intenda fornire elementi utili conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.
Le strutture operative Regionali procedono, tra l’altro, all’attivazione delle fasi di informazione e partecipazione mediante iniziative atte a
diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di Impatto Ambientali.
La partecipazione dei cittadini diventa quindi strumento attivo della procedura di V.I.A., che prevede l’istituzione del Garante dell’Informazione, cioè di un pubblico dipendente incaricato di avviare tutte le azioni necessarie a garantirla, e lo svolgimento di una Pubblica Inchiesta che ha luogo nel Comune maggiormente coinvolto.
Viene prevista, infine, la nomina di un Comitato, presieduto dal Garante dell’Informazione e composto da due esperti, uno dei quali indicato dai cittadini interessati, che convoca audizioni aperte al pubblico nelle quali partecipano gli estensori del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, e i cittadini che hanno presentato per iscritto memorie e controdeduzioni.